Ordinanza cautelare 24 giugno 2022
Sentenza 27 marzo 2023
Ordinanza cautelare 6 dicembre 2023
Ordinanza collegiale 30 settembre 2024
Rigetto
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 27/03/2023, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/03/2023
N. 00202/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00339/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 339 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppina Maurizi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Marche, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, corso Mazzini, 55;
Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Marche – Ufficio Servizi Fiscali;
nei confronti
Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Marche - Ufficio Audit;
per l'annullamento
- del provvedimento -OMISSIS-di sospensione dell’attività di rilascio del visto di conformità ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 del D.Lgs 241/97;
- del provvedimento -OMISSIS-di revoca dell’abilitazione del servizio telematico “TE” ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del DM. 31/07/1998;
- dell’atto emesso dall’Ufficio AUDIT della Direzione Regionale delle Marche Prot. n.ro -OMISSIS-;
- del provvedimento prot. n.ro -OMISSIS-della Direzione regionale delle Marche - Ufficio AUDIT.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, che svolge la professione di commercialista intermediario, impugna gli atti in epigrafe con cui l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Marche:
a) disponeva la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali per un periodo di 3 (tre) anni, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 241/97 (provvedimento -OMISSIS-);
b) disponeva, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. d), del D.M. 31.07.1998, la revoca dell’abilitazione alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica di cui all’art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 322/1998 nonché la revoca dell’abilitazione al servizio telematico TE (provvedimento -OMISSIS-).
Vengono altresì impugnati gli atti connessi e presupposti dei due procedimenti, ovvero il processo verbale di contestazione del -OMISSIS-per le seguenti violazioni: “tardiva trasmissione telematica di n. 1 dichiarazione fiscale e omessa trasmissione telematica di n.ro 3 dichiarazioni fiscali in violazione dell’art. 3 del D.P.R. 322/1998” (provvedimento -OMISSIS-).
1.1 Il provvedimento sub a) si regge sulle seguenti argomentazioni (in sintesi):
- il ricorrente, nella sua qualità professionale, è stato ritenuto coinvolto in una ampia attività di controllo eseguita nei confronti della società “-OMISSIS-” da parte della Direzione Regionale Puglia che accertava compensazioni tributarie con crediti IVA inesistenti. Nell’ambito di tale verifica è stato azzerato il credito vistato dal ricorrente poiché ritenuto inesistente;
- ricevuta la predetta segnalazione inoltrata dalla Direzione Regionale Puglia, la Direzione Regionale Marche controllava n. 21 fascicoli di contribuenti ai quali il ricorrente aveva apposto il visto di conformità ritenendolo infedele su crediti IVA inesistenti utilizzati per l’accollo;
- il visto risultava infedele per mancata verifica documentale IVA (Circolare n. 57/2009).
Veniva inoltre rilevato:
- la mancata consegna al contribuente della copia dell’impegno a trasmettere e della copia della dichiarazione fiscale trasmessa telematicamente in violazione dell’art. 3 c. 6 del D.P.R. 322/1998;
- la tardiva trasmissione telematica di n. 1 dichiarazione fiscale e omessa trasmissione telematica di n. 3 dichiarazioni fiscali in violazione dell’art. 3 del D.P.R. 322/1998;
- l’omessa consegna al contribuente di copia dei modelli di versamento F24 trasmessi con le relative ricevute rilasciate dall’Agenzia delle Entrate in violazione della Circolare n. 30/2006 punto 4;
- la trasmissione del modello F24 tramite l’utilizzo indebito della procedura dell’accollo in violazione dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997;
- l’omessa nomina del responsabile delle deleghe ed omessa istituzione del registro cronologico in violazione del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. -OMISSIS-
1.2 Il provvedimento sub b) contiene quasi tutte le medesime argomentazioni, ovvero:
- tardiva trasmissione telematica di n. 1 dichiarazione fiscale e omessa trasmissione telematica di n. 3 dichiarazioni fiscali in violazione dell’art. 3 del D.P.R. 322/1998;
- mancata consegna al contribuente della copia dell’impegno a trasmettere e della copia della dichiarazione fiscale trasmessa telematicamente in violazione dell’art. 3, comma 6 del D.P.R.
322/1998;
- irregolare apposizione del visto di conformità per n. 21 dichiarazioni (violazione dell’art. 35, co 3 del D.Lgs. n. 241/1997 e art. 2 del DM 164 del 1999);
- omessa consegna al contribuente di copia dei modelli di versamento F24 trasmessi con le relative ricevute rilasciate dall’Agenzia delle Entrate in violazione della Circolare n. 30/2006 punto 4;
- trasmissione del modello F24 tramite l’utilizzo indebito della procedura dell’accollo in violazione dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997;
- omessa nomina del responsabile delle deleghe ISA ed omessa istituzione del registro cronologico in violazione del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. -OMISSIS-
1.3 Si è costituita, per resistere al gravame, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Marche.
2. Dal ricorso, pur non essendo stato redatto secondo la chiara distinzione di cui all’art. 40, comma 1, lett. c) e d) del c.p.a., ma attraverso un’unica esposizione in fatto, si possono comunque estrapolare le seguenti censure rivolte cumulativamente contro tutti i provvedimenti impugnati:
- il ricorrente non ha mai avuto contatti con la società “-OMISSIS-” ma si è limitato ad agire su incarico di altro Collega per l’emissione di visti cosiddetti “leggeri” solo su determinati documenti contabili che quest’ultimo forniva;
- il ricorrente era quindi estraneo all’intero accertamento eseguito dalla Direzione Regionale Puglia;
- l’apposizione del visto di conformità leggero per concretizzare il dolo ai fini della evasione tributaria, dovrebbe essere l’alternativa alle operazioni fittizie e comunque dovrebbe essere un visto pesante;
- il ricorrente non provvedeva alla tenuta della contabilità della società accertata, e non era tenuto a verificarne la veridicità, ma solo la regolarità formale per evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili su operazioni circoscritte;
- di conseguenza non sussiste alcuna prova che il ricorrente abbia omesso i controlli o li abbia svolti con poca accuratezza non essendo egli tenuto ad indagare ulteriormente circa la contabilità afferente quella della società tenuta da terzi professionisti.
3. Da quanto sopra emerge chiaramente che le censure ruotano intorno ai rapporti che il ricorrente avrebbe avuto con la società “-OMISSIS-” ritenuta, dall’amministrazione, “un soggetto strumentalmente utilizzato per creare, con la complicità di professionisti compiacenti, crediti IVA fittizi da utilizzare in compensazione con debiti erariali e previdenziali di terzi soggetti”, come si legge a pagina 2 del provvedimento -OMISSIS-di sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità.
Non emergono invece specifiche censure e argomentazioni circa le singole dichiarazioni (tra quelle su cui è stato ritenuto apposto un visto irregolare di conformità) che riguardano ditte diverse da “-OMISSIS-” (cfr. tabella a pag. 3 del provvedimento -OMISSIS-).
Non emergono inoltre specifiche censure con riguardo alle ulteriori ragioni indicate nei provvedimenti del -OMISSIS-(mancata consegna al contribuente di copia di alcuni documenti; tardiva trasmissione telematica di una dichiarazione fiscale; omessa trasmissione telematica di tre dichiarazioni fiscali; trasmissione del modello F24 tramite l’utilizzo indebito della procedura dell’accollo; omessa nomina del responsabile delle deleghe; omessa istituzione del registro cronologico).
3.1 Il Collegio ritiene quindi di confermare l’inammissibilità di tutte le censure ulteriormente dedotte con le memorie difensive e oralmente in udienza, rispetto a quelle contenute nell’atto introduttivo del giudizio, così come da avviso dato alle parti nella discussione in pubblica udienza del 11/1/2023.
3.2 Deve inoltre essere condivisa l’eccezione dedotta dall’amministrazione resistente, nella memoria depositata il 16/6/2022, secondo cui i motivi di gravame “risultano tutti riferiti all’attività di apposizione del visto di conformità e, pertanto, l’impugnazione deve ritenersi circoscritta al solo provvedimento di sospensione”, con conseguente inammissibilità del ricorso rivolto contro il provvedimento di revoca delle credenziali di accesso TE (-OMISSIS-) e l’atto di contestazione n. -OMISSIS-per le violazioni: “tardiva trasmissione telematica di n. 1 dichiarazione fiscale e omessa trasmissione telematica di n.ro 3 dichiarazioni fiscali in violazione dell’art. 3 del D.P.R. 322/1998” (provvedimento -OMISSIS-).
4. Relativamente alle censure mosse contro alcune argomentazioni su cui si regge il provvedimento -OMISSIS-(che pone in risalto, nel complesso, le violazioni ritenute “particolarmente gravi” che giustificano il provvedimento ex art. 39, comma 1, lett. a, del D.Lgs. n. 241/1997), il Collegio ritiene preliminarmente di accogliere l’eccezione, di parte ricorrente, contenuta nella memoria di replica depositata il 2/3/2023 circa la relazione depositata dall’amministrazione resistente in data 17/2/2023.
Il Collegio non terrà pertanto conto di tale documento.
4.1 Nel merito va osservato quanto segue:
- le doglianze si basano, in generale e in via astratta, sulla distinzione tra visto “leggero” e visto “pesante” e sulle attività di competenza del professionista che appone il primo;
- si può convenire, con il ricorrente, che il visto “leggero” possa essere apposto anche dal professionista che non redige la contabilità, ma non si può condividere l’affermazione secondo cui questa debba essere del tutto trascurata nell’apposizione di tale visto;
- il ricorrente non spiega esattamente quali verifiche ha svolto per l’apposizione dei visti “leggeri” oggetto di contestazione (limitandosi a riferire genericamente di verifiche essenzialmente formali) e neppure di quale documentazione si è avvalso per lo svolgimento della propria attività (documentazione che, come dedotto in ricorso, sarebbe stata trasmessa dal Collega che chiedeva l’apposizione dei visti);
- il Collegio, in assenza di ulteriori e più precisi elementi difensivi, ritiene quindi di condividere quanto ha rilevato l’Agenzia delle Entrate circa la particolare gravità di un comportamento che, complessivamente considerato per tutte le ragioni indicate nel provvedimento, non può certo andare a favore dell’affidabilità che deve godere il professionista abilitato nei rapporti di collaborazione con il fisco;
- risulta infatti assodato che, all’esito dell’esame eseguito dall’amministrazione, i visti apposti dal ricorrente hanno riguardato crediti inesistenti per importi notevoli (complessivamente € -OMISSIS-come da tabella a pag. 3 del provvedimento -OMISSIS-).
5. In conclusione il ricorso va in parte dichiarato inammissibile e in parte va respinto.
6. Le spese di giudizio possono tuttavia essere compensate per ragioni equitative.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara in parte inammissibile e in parte respinge il ricorso in epigrafe come specificato in motivazione.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente nonché degli altri soggetti citati nella sentenza, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Morri | Giuseppe Daniele |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.