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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 727/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SPAGNUOLO MARIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7764/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente 1 CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240036575632000 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, in proprio ex art.86 cpc, impugnava la cartella di pagamento n. 034 2024 00365756
32 000 del complessivo importo di Euro 10.346,82 (di cui Euro 4.310,00 per registro-trasf. terreni- proporz.; Euro 5.603,00 imposta di registro sanzione;
Euro 375,44 per interessi, tasse e imposte indirette;
Euro 52,50 per costo notifica degli atti), relativa a omesso pagamento e mancata opposizione nei termini di legge dell'avviso di rettifica e liquidazione nr.TDR20211T011155000A001.
Evidenziava che in data 16/05/2023, la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Cosenza gli provvedeva a notificare l'avviso di rettifica e liquidazione del 03/05/2023, Atto n. 2021 1T 011155 000, attraverso il quale, visto l'atto pubblico di compravendita del 04/06/2021, per Notaio Nominativo_1, Rep. n. 1007, Racc. 688, stipulato tra il ricorrente Ricorrente_1 (parte acquirente) ed i Sig.ri: 1)
Nominativo 2 (nata a [...] il Data nascita _), 2) Nominativo_3 (nato a [...] il Data nascita ), 3) Nominativo_4 (nata a [...] il Data nascita_), 4) Nominativo_5 (nata a [...] il Data nascita ) e 5) Nominativo_5 (nata a [...] il Data nascita ), nel fare ricorso al "metodo comparativo di cui all'art. 51, comma 3, DPR 131/86", sulla scorta della estensione e della destinazione edificabile del bene compravenduto ed avuto riguardo ai valori correnti in comune commercio, riteneva il corrispettivo dichiarato, ossia il prezzo della compravendita, non congruo e, pertanto, provvedeva a rettificare il valore del bene immobile compravenduto da € 58.500,00 in € 106.391,00.
L'avviso veniva notificato anche alle altre parti della stipula notarile di compravendita.
A seguito di ciò, il ricorrente, anche a nome delle altre parti, in data 10.7.2023, inoltrava istanza di accertamento con adesione ex D.Lgs. 218/1997.
L'ufficio finanziario non provvedeva sulla istanza di accertamento ed anzi emetteva, tramite l'Ader, la cartella di pagamento qui impugnata.
Il contribuente avanzava istanza di annullamento in autotutela della cartella, istanza che non riceveva alcun seguito.
Lamentava, in questa sede, l'omessa valutazione da parte dell'ufficio finanziario della istanza di accertamento con adesione e l'infondatezza nel merito della pretesa impositiva.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Cosenza, rilevando la insussistenza di un obbligo di attivare il contraddittorio a seguito della richiesta di accertamento con adesione e la definitività dell'accertamento stesso per non essere stato impugnato nei termini di legge.
Non si costituiva l'Ader.
Alla odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Corre l'obbligo di richiamare alcuni principi di carattere generale che regolano la sequenza del processo tributario:
i) in materia di riscossione delle imposte - atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni – l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cassazione Civile Sezione V, 18 gennaio 2018
n. 1144);
ii) "in tema di processo tributario, premesso che, per ragioni di tutela del contribuente e del buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con l'esplicitazione delle sue concrete ragioni fattuali e giuridiche, e senza che sia necessario che essa sia manifestata in forma autoritativa, è impugnabile davanti al giudice tributario anche se non è incluso nell'elenco di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, tale impugnazione deve tuttavia rispondere alla disciplina che le è propria e, in primo luogo, al requisito della tempestività ex art. 21 del citato decreto, la cui sussistenza deve essere provata, per regola generale, dallo stesso ricorrente, con riguardo alla data dell'avvenuta conoscenza dell'atto enunciativo della pretesa tributaria" (Cass. Civ. Sez. V, 30 maggio 2017 n. 13584 del 30/05/2017; id. Cass. Civ. Sez. 6-5, n. 13963 del 05/06/2017; conf. id. n. 11929 del 28/05/2014).
Nel caso di specie, la mancata impugnazione dell'accertamento dell'ufficio, ritualmente notificato, da parte del contribuente rende tale atto inoppugnabile di modo che, in questa sede, possono essere proposte solo censure in ordine ad eventuali vizi propri ed esclusivi della cartella di pagamento.
Le questioni qui sollevate dal contribuente, tutte riguardanti il merito della pretesa tributaria, sono, quindi, inammissibili.
Del pari non sussiste in capo all'amministrazione finanziaria l'obbligo di attivare la procedura di cui alla istanza di accertamento con adesione, prevista dal digs. 218/1997.
Sul punto è conforme la giurisprudenza del Supremo Collegio secondo cui “in tema di accertamento con adesione, la presentazione di istanza di definizione da parte del contribuente, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, non comporta l'inefficacia dell'avviso di accertamento, ma solo la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, l'accertamento diviene comunque definitivo, in assenza di impugnazione, anche se sia mancata la convocazione del contribuente, che costituisce per l'Ufficio non un obbligo, ma una facoltà, da esercitare in relazione ad una valutazione discrezionale del carattere di decisività degli elementi posti a base dell'accertamento e dell'opportunità di evitare la contestazione giudiziaria”, (Cass. sez. V, 30.12.2009, n. 28051 e da ultima Ordinanza 20 dicembre 2018, n. 32982).
Consegue a ciò il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in complessivi euro trecento oltre accessori.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SPAGNUOLO MARIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7764/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente 1 CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240036575632000 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, in proprio ex art.86 cpc, impugnava la cartella di pagamento n. 034 2024 00365756
32 000 del complessivo importo di Euro 10.346,82 (di cui Euro 4.310,00 per registro-trasf. terreni- proporz.; Euro 5.603,00 imposta di registro sanzione;
Euro 375,44 per interessi, tasse e imposte indirette;
Euro 52,50 per costo notifica degli atti), relativa a omesso pagamento e mancata opposizione nei termini di legge dell'avviso di rettifica e liquidazione nr.TDR20211T011155000A001.
Evidenziava che in data 16/05/2023, la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Cosenza gli provvedeva a notificare l'avviso di rettifica e liquidazione del 03/05/2023, Atto n. 2021 1T 011155 000, attraverso il quale, visto l'atto pubblico di compravendita del 04/06/2021, per Notaio Nominativo_1, Rep. n. 1007, Racc. 688, stipulato tra il ricorrente Ricorrente_1 (parte acquirente) ed i Sig.ri: 1)
Nominativo 2 (nata a [...] il Data nascita _), 2) Nominativo_3 (nato a [...] il Data nascita ), 3) Nominativo_4 (nata a [...] il Data nascita_), 4) Nominativo_5 (nata a [...] il Data nascita ) e 5) Nominativo_5 (nata a [...] il Data nascita ), nel fare ricorso al "metodo comparativo di cui all'art. 51, comma 3, DPR 131/86", sulla scorta della estensione e della destinazione edificabile del bene compravenduto ed avuto riguardo ai valori correnti in comune commercio, riteneva il corrispettivo dichiarato, ossia il prezzo della compravendita, non congruo e, pertanto, provvedeva a rettificare il valore del bene immobile compravenduto da € 58.500,00 in € 106.391,00.
L'avviso veniva notificato anche alle altre parti della stipula notarile di compravendita.
A seguito di ciò, il ricorrente, anche a nome delle altre parti, in data 10.7.2023, inoltrava istanza di accertamento con adesione ex D.Lgs. 218/1997.
L'ufficio finanziario non provvedeva sulla istanza di accertamento ed anzi emetteva, tramite l'Ader, la cartella di pagamento qui impugnata.
Il contribuente avanzava istanza di annullamento in autotutela della cartella, istanza che non riceveva alcun seguito.
Lamentava, in questa sede, l'omessa valutazione da parte dell'ufficio finanziario della istanza di accertamento con adesione e l'infondatezza nel merito della pretesa impositiva.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Cosenza, rilevando la insussistenza di un obbligo di attivare il contraddittorio a seguito della richiesta di accertamento con adesione e la definitività dell'accertamento stesso per non essere stato impugnato nei termini di legge.
Non si costituiva l'Ader.
Alla odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Corre l'obbligo di richiamare alcuni principi di carattere generale che regolano la sequenza del processo tributario:
i) in materia di riscossione delle imposte - atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni – l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cassazione Civile Sezione V, 18 gennaio 2018
n. 1144);
ii) "in tema di processo tributario, premesso che, per ragioni di tutela del contribuente e del buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con l'esplicitazione delle sue concrete ragioni fattuali e giuridiche, e senza che sia necessario che essa sia manifestata in forma autoritativa, è impugnabile davanti al giudice tributario anche se non è incluso nell'elenco di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, tale impugnazione deve tuttavia rispondere alla disciplina che le è propria e, in primo luogo, al requisito della tempestività ex art. 21 del citato decreto, la cui sussistenza deve essere provata, per regola generale, dallo stesso ricorrente, con riguardo alla data dell'avvenuta conoscenza dell'atto enunciativo della pretesa tributaria" (Cass. Civ. Sez. V, 30 maggio 2017 n. 13584 del 30/05/2017; id. Cass. Civ. Sez. 6-5, n. 13963 del 05/06/2017; conf. id. n. 11929 del 28/05/2014).
Nel caso di specie, la mancata impugnazione dell'accertamento dell'ufficio, ritualmente notificato, da parte del contribuente rende tale atto inoppugnabile di modo che, in questa sede, possono essere proposte solo censure in ordine ad eventuali vizi propri ed esclusivi della cartella di pagamento.
Le questioni qui sollevate dal contribuente, tutte riguardanti il merito della pretesa tributaria, sono, quindi, inammissibili.
Del pari non sussiste in capo all'amministrazione finanziaria l'obbligo di attivare la procedura di cui alla istanza di accertamento con adesione, prevista dal digs. 218/1997.
Sul punto è conforme la giurisprudenza del Supremo Collegio secondo cui “in tema di accertamento con adesione, la presentazione di istanza di definizione da parte del contribuente, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, non comporta l'inefficacia dell'avviso di accertamento, ma solo la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, l'accertamento diviene comunque definitivo, in assenza di impugnazione, anche se sia mancata la convocazione del contribuente, che costituisce per l'Ufficio non un obbligo, ma una facoltà, da esercitare in relazione ad una valutazione discrezionale del carattere di decisività degli elementi posti a base dell'accertamento e dell'opportunità di evitare la contestazione giudiziaria”, (Cass. sez. V, 30.12.2009, n. 28051 e da ultima Ordinanza 20 dicembre 2018, n. 32982).
Consegue a ciò il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in complessivi euro trecento oltre accessori.