Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 727
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa valutazione istanza di accertamento con adesione

    La Corte rileva che la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione non comporta l'inefficacia dell'avviso di accertamento, ma solo la sospensione del termine di impugnazione. Decorso tale termine, l'accertamento diviene definitivo in assenza di impugnazione, anche se l'ufficio non ha convocato il contribuente, poiché la convocazione è una facoltà discrezionale dell'Ufficio.

  • Inammissibile
    Infondatezza nel merito della pretesa impositiva

    La Corte dichiara inammissibili le questioni sollevate dal contribuente riguardanti il merito della pretesa tributaria, poiché la mancata impugnazione dell'avviso di rettifica e liquidazione, ritualmente notificato, rende tale atto inoppugnabile. In questa sede, possono essere proposte solo censure relative a vizi propri ed esclusivi della cartella di pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 727
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 727
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo