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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 27/06/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 491/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 491 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), entrambi Pt_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Nicosia in via Vittorio Emanuele n. 75 presso lo studio dell'Avv. Antonio
Lo Bianco (C.F.: ), che li rappresenta e difende, giusta procure in atti. C.F._3
-ATTORI-
CONTRO
(di seguito, o la ), con sede sociale e Direzione Generale in Controparte_1 CP_1 CP_2
Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel
Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi in persona dell'avvocato P.IVA_1
Gianpaolo Alessandro, rappresentata e difesa, ai fini del presente procedimento, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto (C.F. ; C.F._4
, Marco Pesenti (C.F. ; Email_1 C.F._5
, prof. Christian Romeo (C.F. ; Email_2 C.F._6
pagina 1 di 10 , Luciana Cipolla (C.F. ; Email_3 C.F._7
, (C.F. ; Email_4 Controparte_3 C.F._8
e ON IN (C.F. ; Email_5 C.F._9
del Foro di Milano, giusta procura in atti, i quali eleggono Email_6 domicilio, ai fini del presente giudizio presso lo studio dell'avv. Marcella Polizzotto (C.F.
), sito in via Roma n. 135 Enna. C.F._10
-CONVENUTA -
CONCLUSIONI
All'udienza del 21/01/2025, trattata con le modalità di cui all'art 127-ter C.p.c., le parti hanno concluso, come da note di trattazione scritta ritualmente depositate, in via telematica, dai rispettivi procuratori e precisamente:
-l'avv. Antonio LO BIANCO per gli attori: “In ottemperanza al provvedimento 11.5.2024 l'Avv.
Antonio Lo Bianco per gli attori, rinuncia alla domanda risarcitoria formulata nel proprio atto di citazione. Osserva che la cancellazione dell'ipoteca da parte della è avvenuta dopo la Controparte_4
notifica dell'atto di citazione. Pertanto, alla luce della cessazione della materia del contendere e del comportamento tenuto da parte convenuta, si chiede che il Giudice voglia statuire la soccombenza virtuale della e condannarla al pagamento delle spese di lite. Si chiede, infine, che la Controparte_4
causa venga posta in decisione”;
- i procuratori di parte convenuta “In ossequio a tale provvedimento, con le presenti note CP_1
si riporta integralmente a quanto dedotto ed eccepito nei precedenti scritti difensivi,
[...]
richiamando, in particolare, il foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 12 settembre 2023
e richiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi indicate. La chiede che la causa sia CP_2
trattenuta in decisione senza concessione di termini.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione telematicamente notificato il 15.04.2021, gli odierni attori hanno convenuto in giudizio chiedendo di “1. accertare e dichiarare l'estinzione dell'obbligazione Controparte_1
pecuniaria da parte degli attori e, per l'effetto, disporre la cancellazione dell'ipoteca, o quanto meno ordinare al creditore di fornire il consenso alla cancellazione dell'ipoteca dagli immobili di seguito riportati:
1. Terreni siti in Sperlinga, identificati al catasto al foglio n. 9 particelle: 413, 414, 415, 416,
pagina 2 di 10 417, 420, 421, 387, 401, 393, 402, 403, 206, 230, 233, 234, 379, 430, 256, 262, 433, 434, 435, 410,
431, 432, 436, 407, 201, 204, 205, 394, 425, 462; 2. Terreni siti in Sperlinga, identificati al catasto al foglio 20 particelle: 281 e 317; 3. Terreni siti in Sperlinga, identificati al catasto al foglio 21 particelle: 452 e 453; 4. Terreni siti in Sperlinga, identificati al catasto al foglio 7 particelle: 9 e 10; 5.
Terreni siti in Sperlinga, identificati al catasto al foglio 18 particelle: 6, 7, 123, 304, 305, 261 e 262; 6.
Terreni siti in Sperlinga, identificati al catasto al foglio 8 particelle: 304, 305, 261, 262 e 266; 7.
Terreni siti in Sperlinga, identificati al catasto al foglio 115 particelle: 567, 568, 498 e 501; 8. Terreni siti in Sperlinga, identificati al catasto al foglio 19 particelle: 70 e 84; 9. Terreni siti in Sperlinga, identificati al catasto al foglio 12 particella 405; 2. condannare la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dagli odierni attori nella misura di € 20.000,00, o di quella maggiore o minore somma che il Decidente riterrà equa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione sino alla data dell'effettivo soddisfo.”
A sostegno della domanda, gli attori hanno rappresentato che il 24.03.1993, il Banco di Sicilia aveva concesso ai coniugi e a titolo di mutuo la somma di £ Parte_3 Parte_2
223.854.500, garantito da ipoteca su vari terreni.
In data 03.07.2004 il sig. , mutuatario, decedeva, e a lui succedevano, oltre la Parte_3 moglie, già mutuataria, i figli, e l'odierno attore, i Controparte_5 Parte_1
quali, in qualità di eredi ricevevano atto di precetto per il pagamento della residua somma del mutuo.
In data 13.09.2018, al fine di regolarizzare la posizione debitoria, veniva offerta dai debitori una somma a saldo e stralcio di € 5.000,00, in seguito accettata da in data 23.10.2018. CP_1
Nel corpo del predetto accordo al punto 11), la banca dichiarava “Ad avvenuto integrale incasso delle predette somme ci dichiariamo sin d'ora disponibili a sottoscrivere, avanti a notaio di Vs. fiducia di una delle città sede di nostra filiale in calce indicate, l'atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca a garanzia del rapporto in oggetto indicato, previo congruo preavviso e con oneri e spese a vostro esclusivo carico” (cfr. all.4 atto di citazione).
All'esito del pagamento a saldo e stralcio, con missiva del giorno 08.02.2019, i debitori richiedevano all'odierna convenuta di procedere alla sottoscrizione dell'atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca “In riferimento all'emarginato oggetto e, a seguito dell'avvenuto pagamento da parte dei miei assistiti della posizione debitoria a loro carico, con la presente si richiede l'assenso alla
pagina 3 di 10 cancellazione dell'ipoteca accesa con oneri a carico di Codesta Banca così come previsto dalla legge.
Si comunica fin d'ora che il notaio incaricato dai miei assistiti è la Dott.ssa Persona_1
con studio in Gangi alla Via Nazionale, 85” (cfr. all.5 atto di citazione).
In data 04.04.2019 la in qualità di mandataria della banca a seguito dell'avvenuto CP_6 CP_1
pagamento, inviava ai sig.ri e presso lo studio del notaio, Parte_2 Parte_3
Dott.ssa , la relativa quietanza liberatoria ai sensi dell'art. 1199 c.c., riconoscendo, dunque, che Per_1
la relativa obbligazione era estinta, e dichiarando pertanto di non aver più nulla a pretendere dai signori e in dipendenza del rapporto obbligatorio sottostante (cfr. all. 6 atto di citazione). Pt_2 Parte_3
Attesa la perdurante mancata cancellazione dell'ipoteca, con comunicazione del 03.09.2020 (cfr. all. 7 atto di citazione), inviata a mezzo pec all e alla gli attori diffidavano la Controparte_1 CP_7
a predisporre tutto quanto necessario per la cancellazione dell'ipoteca, senza, tuttavia, ricevere CP_2 alcuna risposta, e rivolgendosi pertanto all'Autorità Giudiziaria, per chiedere di “accertare e dichiarare l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria da parte degli attori e, per l'effetto, disporre la cancellazione dell'ipoteca, o quanto meno ordinare al creditore di fornire il consenso alla cancellazione dell'ipoteca” oltre al risarcimento dei relativi danni quantificati in € 20.000,00.
In data 20 ottobre 2021, si è costituita in giudizio la banca la quale ha eccepito Controparte_1
l'infondatezza della proposta azione unitamente ad una inesatta ricostruzione dei fatti di cui è causa.
Nello specifico, parte convenuta ha rilevato che con mail del 4 aprile 2019, indirizzata al Notaio dott.ssa nonché al legale dei mutuatari (cfr. all. 1 comparsa di costituzione e risposta), si era Per_1 resa disponibile a dare il proprio consenso alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria “Esimio Notaio, in relazione alla posizione in oggetto indicata gs intese vie brevi vado qui a rimettere lettera di quietanza prot. 305/2019 nonché lettera di definizione a suo tempo rimessa ai Suoi assistiti , Le confermo che nulla osta alla cancellazione dell'ipoteca volontaria qui allegata per pronta visione a cura e spese dei Suoi assistiti , Le confermo comunque che il detto gravame è del tutto cartolare , nel caso in cui i Suoi assistiti intendano comunque che si proceda alla cancellazione mi necessita che predispongano formale richiesta con dati ipoteca e indicazione del Notaio di fiducia che predisporrà
l'atto , La ringrazio per l'attenzione cordialità”, senza, tuttavia, ricevere alcun tipo di riscontro.
pagina 4 di 10 In data 08.06.2021, all'esito della notifica dell'atto di citazione avvenuta il 15.04.2021, l'odierna convenuta ha provveduto alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria nn. 2454/1993. (cfr. all. 2 comparsa di costituzione e risposta)
Alla luce dell'intervenuta cancellazione dell'iscrizione ipotecaria e della prospettata infondatezza della domanda risarcitoria di parte attrice, parte convenuta ha chiesto “Nel merito: - dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di cancellazione dell'ipoteca nn. 2454/199 iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Enna, per i motivi esposti in atti;
- rigettare le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovessero essere accolte, in tutto o in parte, le domande di parte attrice, ridurre le pretese avversarie, tenuto conto di tutte le difese ed eccezioni della Banca convenuta, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c; In ogni caso: - con vittoria di spese e competenze di causa, oltre a IVA e CPA come per legge”.
All'udienza del 9 novembre 2021, il Giudice Istruttore ha assegnato alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma VI, numeri 1), 2) e 3) c.p.c., rinviando per il prosieguo all'udienza del 26 aprile 2022, all'esito della quale, ritenute inammissibili e irrilevanti le richieste istruttorie formulate dalle parti, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19 settembre
2023.
Si sono susseguiti una serie di rinvii d'ufficio giungendo all'udienza del 21.01.2025.
Nel corpo delle note di trattazione scritta per quest'ultima udienza, gli attori hanno rinunciato alla domanda risarcitoria formulata nel proprio atto di citazione, chiedendo, alla luce dell'intervenuta cancellazione dell'ipoteca da parte della peraltro successiva alla notifica dell'atto di Controparte_4
citazione, di dichiarare la cessazione della materia del contendere statuendo comunque, in considerazione del comportamento tenuto da parte convenuta, sulla soccombenza virtuale della
[...]
con condanna della stessa al pagamento delle spese di lite. CP_4
Con ordinanza del 23.01.2025, resa a scioglimento dell'udienza predetta, il G.I. ha posto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, in seguito depositate dai procuratori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 5 di 10 In primo luogo, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in merito all'azione proposta dagli attori e diretta ad “accertare e dichiarare l'estinzione Parte_1 Parte_2 dell'obbligazione pecuniaria da parte degli attori e, per l'effetto, disporre la cancellazione dell'ipoteca, o quanto meno ordinare al creditore di fornire il consenso alla cancellazione dell'ipoteca dagli immobili”, attesa l'intervenuta cancellazione dell'ipoteca da parte della banca convenuta dopo l'instaurazione dell'odierno giudizio.
Giova sul punto rammentare che con riferimento alla cessazione della materia del contendere, tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
Invero, la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito
(Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione.
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice
(cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione pagina 6 di 10 riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n.
4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez. un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Nel caso di specie, gli stessi attori hanno espressamente aderito alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere (cfr. note di trattazione scritta depositate per l'udienza del giorno 21.01.2025), già richiesta da parte convenuta in sede di comparsa di costituzione e risposta, attesa l'intervenuta cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, avvenuta in data 08.06.2021, e dunque successivamente all'incardinamento del presente giudizio.
Quanto al regime di governo delle spese di lite, occorre rilevare che la pronuncia di cessazione della materia del contendere non esime il Giudicante dal vaglio della meritevolezza o meno della domanda introduttiva del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, atteso che non sussiste alcuna ragione che, nell'attuale formulazione normativa, consenta la deroga al regime della soccombenza che, dunque, opera nell'odierna fattispecie.
A tale riguardo, non può che rilevarsi l'assoluta fondatezza della domanda attrice.
Invero, ai sensi dell'art. 1200 c.c. “Il creditore che ha ricevuto il pagamento deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilità.”
Orbene, alla luce della predetta disposizione codicistica, la Suprema Corte ha ritenuto che
“L'obbligazione del creditore di prestare il proprio consenso alla cancellazione dell'ipoteca, una volta che il debito si sia estinto, riveste natura contrattuale e consiste anche nell'attivarsi nei modi più adeguati alle circostanze affinché il consenso prestato pervenga al debitore mentre il creditore non è obbligato anche a chiedere di sua iniziativa la cancellazione della iscrizione ipotecaria, gravando su chiunque vi abbia interesse l'onere di chiedere tale cancellazione e, quindi, in primo luogo, sul
pagina 7 di 10 debitore, proprietario dell'immobile soggetto a vincolo reale.” (Cassazione civile sez. III, 20/06/2013,
n.15435).
Orbene, nel caso di specie, l'odierna convenuta non si è in alcun modo attivata affinché il consenso alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria pervenisse ai debitori, onde quest'ultimi potessero allegarlo all'istanza di cancellazione da rivolgere al conservatore.
Invero, l'atto di assenso alla cancellazione di ipoteca è un atto unilaterale, con cui il notaio autentica il consenso alla cancellazione di ipoteca da parte della banca erogatrice di un mutuo, una volta che lo stesso risulti estinto.
La presenza del debitore non è dunque necessaria né ai fini della validità dell'atto di assenso, né per la sua stipula, mentre con riferimento alle spese dello stesso, poste a carico del debitore, quest'ultimo avrebbe potuto provvedere al loro pagamento anche in un secondo momento previo accordo con il notaio o mediante bonifico anticipato.
Nel caso di specie, nonostante la diffida, inviata dagli attori il 03.09.2020 (cfr. all. 7 atto di citazione), che richiamava altra analoga comunicazione del giorno 08.02.2019 (cfr. all.5 atto di citazione), la banca solo successivamente all'introduzione del presente giudizio ha proceduto direttamente alla cancellazione dell'ipoteca.
Il comportamento tenuto dalla banca rappresenta quindi inadempimento colpevole che di fatto ha giustificato la proposizione della causa.
Alla luce delle superiori premesse, deve essere dichiarata la soccombenza virtuale di parte convenuta, attesa l'intervenuta cancellazione dell'ipoteca solo successivamente all'introduzione del presente giudizio.
La stessa va pertanto condannata, sì come chiesto ed insistito da parte attrice, alla rifusione delle spese di lite in favore di quest'ultima.
Con riferimento alla domanda risarcitoria proposta da parte attrice, la stessa è stata rinunciata in seno alle note di trattazione scritta per l'udienza del 21.01.2025.
Orbene, la rinuncia alla domanda "rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in
pagina 8 di 10 relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato), distinguendosi così dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, nelle forme rigorose previste dall'art. 306 cod. proc. civ., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte"
(Cass. n. 1439/2002).
Inoltre, secondo Cass. n. 23749/2011, "La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione”.
Alla luce di ciò, va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere anche con riferimento alla domanda risarcitoria di cui sopra.
Le spese seguono la soccombenza (virtuale) della banca convenuta nei confronti degli attori e sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal
D.M. n. 37 del 2018, tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta dalle parti e del valore della controversia (€ 20.000,00).
A tal proposito, va precisato che "il dovere per il giudice di applicare di regola (ossia per le cause di ordinaria e media complessità) i valori medi;
impone infatti di discostarsi da detti valori (in favore di quelli minimi), allorché - come nel caso di specie - la causa presenti invece profili di immediato ed univoco inquadramento in fatto e in diritto e di conseguente pronta soluzione" (Tribunale Busto
Arsizio sez. 2^, 17/03/2020, n. 436; cfr. anche Tribunale di Vibo Valentia, 09/06/2020, n. 305).
Nella specie, l'applicazione dei valori minimi nel presente giudizio discende dai profili di non complesso inquadramento, in fatto e in diritto, della controversia, oltre che all'esito della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA cessata la materia del contendere in ordine alle domande proposte da Parte_1
nato a [...] il [...] (C.F.: ) e
[...] C.F._1 Parte_2
pagina 9 di 10 CONDANNA alla refusione, in favore degli attori nato a [...] Controparte_1 Parte_1
il 22.04.1969 (C.F.: ) e nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), delle spese di lite che liquida in € 2.540,00, oltre rimborso spese C.F._2
forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Enna, il giorno 25.06.2025
Il GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 491 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), entrambi Pt_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Nicosia in via Vittorio Emanuele n. 75 presso lo studio dell'Avv. Antonio
Lo Bianco (C.F.: ), che li rappresenta e difende, giusta procure in atti. C.F._3
-ATTORI-
CONTRO
(di seguito, o la ), con sede sociale e Direzione Generale in Controparte_1 CP_1 CP_2
Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel
Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi in persona dell'avvocato P.IVA_1
Gianpaolo Alessandro, rappresentata e difesa, ai fini del presente procedimento, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto (C.F. ; C.F._4
, Marco Pesenti (C.F. ; Email_1 C.F._5
, prof. Christian Romeo (C.F. ; Email_2 C.F._6
pagina 1 di 10 , Luciana Cipolla (C.F. ; Email_3 C.F._7
, (C.F. ; Email_4 Controparte_3 C.F._8
e ON IN (C.F. ; Email_5 C.F._9
del Foro di Milano, giusta procura in atti, i quali eleggono Email_6 domicilio, ai fini del presente giudizio presso lo studio dell'avv. Marcella Polizzotto (C.F.
), sito in via Roma n. 135 Enna. C.F._10
-CONVENUTA -
CONCLUSIONI
All'udienza del 21/01/2025, trattata con le modalità di cui all'art 127-ter C.p.c., le parti hanno concluso, come da note di trattazione scritta ritualmente depositate, in via telematica, dai rispettivi procuratori e precisamente:
-l'avv. Antonio LO BIANCO per gli attori: “In ottemperanza al provvedimento 11.5.2024 l'Avv.
Antonio Lo Bianco per gli attori, rinuncia alla domanda risarcitoria formulata nel proprio atto di citazione. Osserva che la cancellazione dell'ipoteca da parte della è avvenuta dopo la Controparte_4
notifica dell'atto di citazione. Pertanto, alla luce della cessazione della materia del contendere e del comportamento tenuto da parte convenuta, si chiede che il Giudice voglia statuire la soccombenza virtuale della e condannarla al pagamento delle spese di lite. Si chiede, infine, che la Controparte_4
causa venga posta in decisione”;
- i procuratori di parte convenuta “In ossequio a tale provvedimento, con le presenti note CP_1
si riporta integralmente a quanto dedotto ed eccepito nei precedenti scritti difensivi,
[...]
richiamando, in particolare, il foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 12 settembre 2023
e richiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi indicate. La chiede che la causa sia CP_2
trattenuta in decisione senza concessione di termini.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione telematicamente notificato il 15.04.2021, gli odierni attori hanno convenuto in giudizio chiedendo di “1. accertare e dichiarare l'estinzione dell'obbligazione Controparte_1
pecuniaria da parte degli attori e, per l'effetto, disporre la cancellazione dell'ipoteca, o quanto meno ordinare al creditore di fornire il consenso alla cancellazione dell'ipoteca dagli immobili di seguito riportati:
1. Terreni siti in Sperlinga, identificati al catasto al foglio n. 9 particelle: 413, 414, 415, 416,
pagina 2 di 10 417, 420, 421, 387, 401, 393, 402, 403, 206, 230, 233, 234, 379, 430, 256, 262, 433, 434, 435, 410,
431, 432, 436, 407, 201, 204, 205, 394, 425, 462; 2. Terreni siti in Sperlinga, identificati al catasto al foglio 20 particelle: 281 e 317; 3. Terreni siti in Sperlinga, identificati al catasto al foglio 21 particelle: 452 e 453; 4. Terreni siti in Sperlinga, identificati al catasto al foglio 7 particelle: 9 e 10; 5.
Terreni siti in Sperlinga, identificati al catasto al foglio 18 particelle: 6, 7, 123, 304, 305, 261 e 262; 6.
Terreni siti in Sperlinga, identificati al catasto al foglio 8 particelle: 304, 305, 261, 262 e 266; 7.
Terreni siti in Sperlinga, identificati al catasto al foglio 115 particelle: 567, 568, 498 e 501; 8. Terreni siti in Sperlinga, identificati al catasto al foglio 19 particelle: 70 e 84; 9. Terreni siti in Sperlinga, identificati al catasto al foglio 12 particella 405; 2. condannare la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dagli odierni attori nella misura di € 20.000,00, o di quella maggiore o minore somma che il Decidente riterrà equa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione sino alla data dell'effettivo soddisfo.”
A sostegno della domanda, gli attori hanno rappresentato che il 24.03.1993, il Banco di Sicilia aveva concesso ai coniugi e a titolo di mutuo la somma di £ Parte_3 Parte_2
223.854.500, garantito da ipoteca su vari terreni.
In data 03.07.2004 il sig. , mutuatario, decedeva, e a lui succedevano, oltre la Parte_3 moglie, già mutuataria, i figli, e l'odierno attore, i Controparte_5 Parte_1
quali, in qualità di eredi ricevevano atto di precetto per il pagamento della residua somma del mutuo.
In data 13.09.2018, al fine di regolarizzare la posizione debitoria, veniva offerta dai debitori una somma a saldo e stralcio di € 5.000,00, in seguito accettata da in data 23.10.2018. CP_1
Nel corpo del predetto accordo al punto 11), la banca dichiarava “Ad avvenuto integrale incasso delle predette somme ci dichiariamo sin d'ora disponibili a sottoscrivere, avanti a notaio di Vs. fiducia di una delle città sede di nostra filiale in calce indicate, l'atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca a garanzia del rapporto in oggetto indicato, previo congruo preavviso e con oneri e spese a vostro esclusivo carico” (cfr. all.4 atto di citazione).
All'esito del pagamento a saldo e stralcio, con missiva del giorno 08.02.2019, i debitori richiedevano all'odierna convenuta di procedere alla sottoscrizione dell'atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca “In riferimento all'emarginato oggetto e, a seguito dell'avvenuto pagamento da parte dei miei assistiti della posizione debitoria a loro carico, con la presente si richiede l'assenso alla
pagina 3 di 10 cancellazione dell'ipoteca accesa con oneri a carico di Codesta Banca così come previsto dalla legge.
Si comunica fin d'ora che il notaio incaricato dai miei assistiti è la Dott.ssa Persona_1
con studio in Gangi alla Via Nazionale, 85” (cfr. all.5 atto di citazione).
In data 04.04.2019 la in qualità di mandataria della banca a seguito dell'avvenuto CP_6 CP_1
pagamento, inviava ai sig.ri e presso lo studio del notaio, Parte_2 Parte_3
Dott.ssa , la relativa quietanza liberatoria ai sensi dell'art. 1199 c.c., riconoscendo, dunque, che Per_1
la relativa obbligazione era estinta, e dichiarando pertanto di non aver più nulla a pretendere dai signori e in dipendenza del rapporto obbligatorio sottostante (cfr. all. 6 atto di citazione). Pt_2 Parte_3
Attesa la perdurante mancata cancellazione dell'ipoteca, con comunicazione del 03.09.2020 (cfr. all. 7 atto di citazione), inviata a mezzo pec all e alla gli attori diffidavano la Controparte_1 CP_7
a predisporre tutto quanto necessario per la cancellazione dell'ipoteca, senza, tuttavia, ricevere CP_2 alcuna risposta, e rivolgendosi pertanto all'Autorità Giudiziaria, per chiedere di “accertare e dichiarare l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria da parte degli attori e, per l'effetto, disporre la cancellazione dell'ipoteca, o quanto meno ordinare al creditore di fornire il consenso alla cancellazione dell'ipoteca” oltre al risarcimento dei relativi danni quantificati in € 20.000,00.
In data 20 ottobre 2021, si è costituita in giudizio la banca la quale ha eccepito Controparte_1
l'infondatezza della proposta azione unitamente ad una inesatta ricostruzione dei fatti di cui è causa.
Nello specifico, parte convenuta ha rilevato che con mail del 4 aprile 2019, indirizzata al Notaio dott.ssa nonché al legale dei mutuatari (cfr. all. 1 comparsa di costituzione e risposta), si era Per_1 resa disponibile a dare il proprio consenso alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria “Esimio Notaio, in relazione alla posizione in oggetto indicata gs intese vie brevi vado qui a rimettere lettera di quietanza prot. 305/2019 nonché lettera di definizione a suo tempo rimessa ai Suoi assistiti , Le confermo che nulla osta alla cancellazione dell'ipoteca volontaria qui allegata per pronta visione a cura e spese dei Suoi assistiti , Le confermo comunque che il detto gravame è del tutto cartolare , nel caso in cui i Suoi assistiti intendano comunque che si proceda alla cancellazione mi necessita che predispongano formale richiesta con dati ipoteca e indicazione del Notaio di fiducia che predisporrà
l'atto , La ringrazio per l'attenzione cordialità”, senza, tuttavia, ricevere alcun tipo di riscontro.
pagina 4 di 10 In data 08.06.2021, all'esito della notifica dell'atto di citazione avvenuta il 15.04.2021, l'odierna convenuta ha provveduto alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria nn. 2454/1993. (cfr. all. 2 comparsa di costituzione e risposta)
Alla luce dell'intervenuta cancellazione dell'iscrizione ipotecaria e della prospettata infondatezza della domanda risarcitoria di parte attrice, parte convenuta ha chiesto “Nel merito: - dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di cancellazione dell'ipoteca nn. 2454/199 iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Enna, per i motivi esposti in atti;
- rigettare le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovessero essere accolte, in tutto o in parte, le domande di parte attrice, ridurre le pretese avversarie, tenuto conto di tutte le difese ed eccezioni della Banca convenuta, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c; In ogni caso: - con vittoria di spese e competenze di causa, oltre a IVA e CPA come per legge”.
All'udienza del 9 novembre 2021, il Giudice Istruttore ha assegnato alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma VI, numeri 1), 2) e 3) c.p.c., rinviando per il prosieguo all'udienza del 26 aprile 2022, all'esito della quale, ritenute inammissibili e irrilevanti le richieste istruttorie formulate dalle parti, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19 settembre
2023.
Si sono susseguiti una serie di rinvii d'ufficio giungendo all'udienza del 21.01.2025.
Nel corpo delle note di trattazione scritta per quest'ultima udienza, gli attori hanno rinunciato alla domanda risarcitoria formulata nel proprio atto di citazione, chiedendo, alla luce dell'intervenuta cancellazione dell'ipoteca da parte della peraltro successiva alla notifica dell'atto di Controparte_4
citazione, di dichiarare la cessazione della materia del contendere statuendo comunque, in considerazione del comportamento tenuto da parte convenuta, sulla soccombenza virtuale della
[...]
con condanna della stessa al pagamento delle spese di lite. CP_4
Con ordinanza del 23.01.2025, resa a scioglimento dell'udienza predetta, il G.I. ha posto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, in seguito depositate dai procuratori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 5 di 10 In primo luogo, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in merito all'azione proposta dagli attori e diretta ad “accertare e dichiarare l'estinzione Parte_1 Parte_2 dell'obbligazione pecuniaria da parte degli attori e, per l'effetto, disporre la cancellazione dell'ipoteca, o quanto meno ordinare al creditore di fornire il consenso alla cancellazione dell'ipoteca dagli immobili”, attesa l'intervenuta cancellazione dell'ipoteca da parte della banca convenuta dopo l'instaurazione dell'odierno giudizio.
Giova sul punto rammentare che con riferimento alla cessazione della materia del contendere, tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
Invero, la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito
(Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione.
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice
(cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione pagina 6 di 10 riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n.
4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez. un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Nel caso di specie, gli stessi attori hanno espressamente aderito alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere (cfr. note di trattazione scritta depositate per l'udienza del giorno 21.01.2025), già richiesta da parte convenuta in sede di comparsa di costituzione e risposta, attesa l'intervenuta cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, avvenuta in data 08.06.2021, e dunque successivamente all'incardinamento del presente giudizio.
Quanto al regime di governo delle spese di lite, occorre rilevare che la pronuncia di cessazione della materia del contendere non esime il Giudicante dal vaglio della meritevolezza o meno della domanda introduttiva del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, atteso che non sussiste alcuna ragione che, nell'attuale formulazione normativa, consenta la deroga al regime della soccombenza che, dunque, opera nell'odierna fattispecie.
A tale riguardo, non può che rilevarsi l'assoluta fondatezza della domanda attrice.
Invero, ai sensi dell'art. 1200 c.c. “Il creditore che ha ricevuto il pagamento deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilità.”
Orbene, alla luce della predetta disposizione codicistica, la Suprema Corte ha ritenuto che
“L'obbligazione del creditore di prestare il proprio consenso alla cancellazione dell'ipoteca, una volta che il debito si sia estinto, riveste natura contrattuale e consiste anche nell'attivarsi nei modi più adeguati alle circostanze affinché il consenso prestato pervenga al debitore mentre il creditore non è obbligato anche a chiedere di sua iniziativa la cancellazione della iscrizione ipotecaria, gravando su chiunque vi abbia interesse l'onere di chiedere tale cancellazione e, quindi, in primo luogo, sul
pagina 7 di 10 debitore, proprietario dell'immobile soggetto a vincolo reale.” (Cassazione civile sez. III, 20/06/2013,
n.15435).
Orbene, nel caso di specie, l'odierna convenuta non si è in alcun modo attivata affinché il consenso alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria pervenisse ai debitori, onde quest'ultimi potessero allegarlo all'istanza di cancellazione da rivolgere al conservatore.
Invero, l'atto di assenso alla cancellazione di ipoteca è un atto unilaterale, con cui il notaio autentica il consenso alla cancellazione di ipoteca da parte della banca erogatrice di un mutuo, una volta che lo stesso risulti estinto.
La presenza del debitore non è dunque necessaria né ai fini della validità dell'atto di assenso, né per la sua stipula, mentre con riferimento alle spese dello stesso, poste a carico del debitore, quest'ultimo avrebbe potuto provvedere al loro pagamento anche in un secondo momento previo accordo con il notaio o mediante bonifico anticipato.
Nel caso di specie, nonostante la diffida, inviata dagli attori il 03.09.2020 (cfr. all. 7 atto di citazione), che richiamava altra analoga comunicazione del giorno 08.02.2019 (cfr. all.5 atto di citazione), la banca solo successivamente all'introduzione del presente giudizio ha proceduto direttamente alla cancellazione dell'ipoteca.
Il comportamento tenuto dalla banca rappresenta quindi inadempimento colpevole che di fatto ha giustificato la proposizione della causa.
Alla luce delle superiori premesse, deve essere dichiarata la soccombenza virtuale di parte convenuta, attesa l'intervenuta cancellazione dell'ipoteca solo successivamente all'introduzione del presente giudizio.
La stessa va pertanto condannata, sì come chiesto ed insistito da parte attrice, alla rifusione delle spese di lite in favore di quest'ultima.
Con riferimento alla domanda risarcitoria proposta da parte attrice, la stessa è stata rinunciata in seno alle note di trattazione scritta per l'udienza del 21.01.2025.
Orbene, la rinuncia alla domanda "rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in
pagina 8 di 10 relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato), distinguendosi così dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, nelle forme rigorose previste dall'art. 306 cod. proc. civ., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte"
(Cass. n. 1439/2002).
Inoltre, secondo Cass. n. 23749/2011, "La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione”.
Alla luce di ciò, va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere anche con riferimento alla domanda risarcitoria di cui sopra.
Le spese seguono la soccombenza (virtuale) della banca convenuta nei confronti degli attori e sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal
D.M. n. 37 del 2018, tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta dalle parti e del valore della controversia (€ 20.000,00).
A tal proposito, va precisato che "il dovere per il giudice di applicare di regola (ossia per le cause di ordinaria e media complessità) i valori medi;
impone infatti di discostarsi da detti valori (in favore di quelli minimi), allorché - come nel caso di specie - la causa presenti invece profili di immediato ed univoco inquadramento in fatto e in diritto e di conseguente pronta soluzione" (Tribunale Busto
Arsizio sez. 2^, 17/03/2020, n. 436; cfr. anche Tribunale di Vibo Valentia, 09/06/2020, n. 305).
Nella specie, l'applicazione dei valori minimi nel presente giudizio discende dai profili di non complesso inquadramento, in fatto e in diritto, della controversia, oltre che all'esito della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA cessata la materia del contendere in ordine alle domande proposte da Parte_1
nato a [...] il [...] (C.F.: ) e
[...] C.F._1 Parte_2
pagina 9 di 10 CONDANNA alla refusione, in favore degli attori nato a [...] Controparte_1 Parte_1
il 22.04.1969 (C.F.: ) e nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), delle spese di lite che liquida in € 2.540,00, oltre rimborso spese C.F._2
forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Enna, il giorno 25.06.2025
Il GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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