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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/03/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2738/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. MATTEO DEL VESCO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da:
Controparte_1
Con l'avv. ROBERTA FAVRETTO
e
SA CA
Con l'avv. IGOR ZORNETTA e l'avv. ELENA MARTORANA
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note per l'udienza di trattazione scritta ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 12 dicembre 2024: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla sig.ra LI SC e dal sig. in data Controparte_1
30.10.2004 a Caorle, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Caorle dell'anno 2004, al n. 29 Parte II Serie A Anno 2004. 2) Ordinarsi all'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di Caorle di procedere all'annotazione della emananda sentenza. 3)
Affidamento della minore: le parti si riconoscono reciprocamente le qualità e le capacità per la cura, la custodia, l'educazione ed il controllo della figlia minore pertanto si PE accordano per l'affido condiviso della medesima, in virtù del quale gli istanti manterranno lo stesso attivo e pieno ruolo nel provvedere alle esigenze sociali, economiche ed educative della figlia minore. continuerà così ad essere affidata ad entrambi i Persona_2
1 genitori congiuntamente con conservazione della residenza della stessa presso la madre. 4)
Diritto di visita: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore in base alle PE indicazioni che verranno fornite di volta in volta dal Consultorio familiare di Portogruaro che ha preso in carico la famiglia. I genitori si impegnano a tal fine a proseguire il percorso di supporto alla genitorialità attivato presso il Consultorio, mentre la madre si impegna a tal fine ad incentivare nei confronti della ripresa dei rapporti con il padre ed a PE collaborare con il Consultorio per quanto necessario, anche per la buona riuscita dei percorsi attivati a favore della medesima. Salvo specifico accordo in merito alla permanenza infrasettimanale di presso il padre, quando sarà possibile a fronte di quanto sopra, PE in base ai rispettivi impegni lavorativi e scolastici di ciascuna delle tre parti, sin d'ora si concorda che nel futuro calendario verranno, come in sede di separazione, alternati i fine settimana. Durante le vacanze natalizie starà con l'uno o l'altro genitore, ad anni alterni, la vigilia ed il PE giorno di Natale, il 26 dicembre, il 31 dicembre e il 1 gennaio;
durante quelle pasquali i genitori alterneranno il giorno di Pasqua con il lunedì dell'Angelo; per gli altri giorni delle vacanze natalizie e pasquali si accorderanno in base ai rispettivi impegni lavorativi;
alternanza tra genitori di tutti i ponti e le altre festività infrannuali;
in occasione di tutte le rispettive ricorrenze familiari (compleanni, anniversari, etc…) parteciperà PE indipendentemente dal calendario sopra indicato. Durante le ferie estive, ciascun genitore trascorrerà con la figlia due settimane, da suddividersi anche in più tranches, anche non consecutive, previo accordo tra genitori entro l'1 giugno di ciascun anno e compatibilmente ai reciproci periodi di ferie ed alle esigenze della minore, mentre per il resto dell'estate continuerà a valere il calendario ordinario. Il tutto nel rispetto delle esigenze lavorative e non dei genitori e scolastiche e non della minore. Qualsivoglia esigenza diversa o impedimento di ciascuno dei genitori e/o delle figlie dovrà essere comunicata con congruo preavviso all'altro e conseguentemente concordata l'eventuale necessaria modifica al calendario. Nei rispettivi periodi di permanenza i genitori rispetteranno gli impegni
(scolastici, sportivi, amicali, religiosi e ricreativi) della minore. Nei periodi di rispettiva responsabilità entrambi i genitori devono garantire la cura e la custodia della minore e sono onerati di far rispettare e frequentare alla figlia tutti gli impegni e le attività scolastiche ed extrascolastiche nelle quali la stessa è impegnata. 5) Assegno di mantenimento/spese straordinarie/assegno: sino a quando la figlia non riprenderà a stare con il padre PE secondo un calendario che preveda una frequenza regolare con lo stesso, il sig CP_1 verserà alla sig.ra SC a partire dal mese di luglio 2024 un assegno mensile di € 350= entro il giorno 10 di ciascuna mensilità quale contributo al mantenimento della figlia minore.
Tale importo verrà rivalutato annualmente ed automaticamente secondo gli indici istat a partire dal mese di luglio 2025. Successivamente al recupero di regolari tempi di permanenza l'importo dell'assegno di mantenimento si ridurrà ad € 300,00= sempre che la situazione reddituale ed economica di ciascuna parte resti invariata rispetto al momento della sottoscrizione del presente accordo. Le spese straordinarie, come da Protocollo in
2 materia di famiglia disposto dal Tribunale di Venezia, che si allega (doc. 14 – Protocollo di intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone Tribunale di
Venezia) saranno divise al 50% tra i genitori con la precisazione che ogni spesa straordinaria comportante un esborso superiore ad € 100,00 dovrà essere concordata per iscritto dai genitori. L'assegno unico verrà percepito interamente dalla sig.ra SC, mentre le detrazioni fiscali continueranno a spettare ad entrambi i genitori al 50%. 6) Le parti danno atto che il sig. ha versato alla firma del ricorso congiunto di divorzio alla sig.ra CP_1
SC la somma di € 528,50 a titolo di arretrati per la differenza dell'assegno di mantenimento dovuto da maggio 2023 a giugno 2024; la somma percepita dal sig CP_1 da maggio 2023 sino a maggio 2024 a titolo di assegno unico è stata parimenti versata dallo stesso in tre tranches dell'importo ciascuna di € 464,00=: la prima in data 10.07.2024, la seconda in data 10.08.204 e la terza ed ultima in data 10.09.2024. 7) I coniugi danno atto che entrambi sono economicamente autosufficienti e indipendenti l'uno dall'altra. Pertanto rinunciano reciprocamente a richiedere un assegno divorzile, non sussistendone i presupposti. 8) I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti di identità e dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore
9) I coniugi dichiarano, con quanto sopra, di aver definito ogni rapporto economico PE
e patrimoniale tra loro intercorrente e di null'altro avere reciprocamente a pretendere per ogni e qualsiasi titolo e/o ragione connesso alla cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, essendo con quanto sopra tacitati di ogni reciproca pretesa. 10) Le parti si danno reciprocamente assenso e prestano assenso ad entrambi i legali incaricati al trattamento dei propri dati personali ex Reg. UE 2016/679. 11) I ricorrenti dichiarano sin
d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione. 12) Le spese legali della presente procedura, ivi compreso il contributo unificato, saranno a carico di ciascun ricorrente in ragione del legale scelto” per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto dep. 24/06/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in data 30/10/2004 nel Comune di Caorle e dalla cui unione è nata la figlia PE
(16/10/2010) ad oggi minorenne.
Nelle note scritte autorizzate per la discussione i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso, con una precisazione con riguardo del punto 6) delle condizioni ivi contenute, e la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. concludeva, in conformità, come da nota in atti.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
3 Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed e lege 55/2015, essendo trascorso il prescritto termine dalla data in cui le parti hanno raggiunto l'accordo per la separazione personale tra i coniugi nella procedura di negoziazione assistita, autorizzato dal Sost. Procuratore della Repubblica il 23/12/2021, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle relative alla figlia minore anche agli interessi morali e materiali della stessa.
Il tutto come da note di trattazione scritta dep. il 05/12/2024.
È peraltro manifestamente superflua l'audizione della prole, audizione che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe peraltro un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Non vi sono condizioni tra le parti, dichiaratesi reciprocamente autonome sul piano economico.
Spese legali compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Caorle il 30/10/2004 tra ed SA CA Controparte_1
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Caorle (VE) nel Registro Atti di
Matrimonio dell'Anno 2004, Parte 2, Serie A, n. 29.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui alle note scritte autorizzate di discussione finale dep. il 05/12/24, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto:
- dispone l'affidamento condiviso della figlia minore in virtù del quale i genitori PE
manterranno lo stesso attivo e pieno ruolo nel provvedere alle esigenze sociali, economiche
4 ed educative della stessa. continuerà così ad essere affidata ad entrambi i Persona_2
genitori congiuntamente con conservazione della residenza della stessa presso la madre.
- in punto diritto di visita dispone che: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore in base alle indicazioni che verranno fornite di volta in volta dal Consultorio PE
familiare di Portogruaro che ha preso in carico la famiglia.
Prende atto che i genitori si sono impegnati a tal fine a proseguire il percorso di supporto alla genitorialità attivato presso il Consultorio, mentre la madre si impegna a tal fine ad incentivare nei confronti della ripresa dei rapporti con il padre ed a collaborare con PE
il Consultorio per quanto necessario, anche per la buona riuscita dei percorsi attivati a favore della medesima. Salvo specifico accordo in merito alla permanenza infrasettimanale di presso il padre, quando sarà possibile a fronte di quanto sopra, in base ai rispettivi PE
impegni lavorativi e scolastici di ciascuna delle tre parti, si prende atto che i genitori concordano che nel futuro calendario verranno, come in sede di separazione, alternati i fine settimana. Durante le vacanze natalizie starà con l'uno o l'altro genitore, ad anni PE
alterni, la vigilia ed il giorno di Natale, il 26 dicembre, il 31 dicembre e il 1 gennaio;
durante quelle pasquali i genitori alterneranno il giorno di Pasqua con il lunedì dell'Angelo; per gli altri giorni delle vacanze natalizie e pasquali si accorderanno in base ai rispettivi impegni lavorativi;
alternanza tra genitori di tutti i ponti e le altre festività infrannuali;
in occasione di tutte le rispettive ricorrenze familiari (compleanni, anniversari, etc…) parteciperà PE
indipendentemente dal calendario sopra indicato. Durante le ferie estive, ciascun genitore trascorrerà con la figlia due settimane, da suddividersi anche in più tranches, anche non consecutive, previo accordo tra genitori entro l'1 giugno di ciascun anno e compatibilmente ai reciproci periodi di ferie ed alle esigenze della minore, mentre per il resto dell'estate continuerà a valere il calendario ordinario. Il tutto nel rispetto delle esigenze lavorative e non dei genitori e scolastiche e non della minore. Qualsivoglia esigenza diversa o impedimento di ciascuno dei genitori e/o delle figlie dovrà essere comunicata con congruo preavviso all'altro e conseguentemente concordata l'eventuale necessaria modifica al calendario. Nei rispettivi periodi di permanenza i genitori rispetteranno gli impegni (scolastici, sportivi, amicali, religiosi e ricreativi) della minore. Nei periodi di rispettiva responsabilità entrambi i genitori devono garantire la cura e la custodia della minore e sono onerati di far rispettare e
5 frequentare alla figlia tutti gli impegni e le attività scolastiche ed extrascolastiche nelle quali la stessa è impegnata.
- in punto assegno di mantenimento/spese straordinarie/assegno dispone che: sino a quando la figlia non riprenderà a stare con il padre secondo un calendario che PE
preveda una frequenza regolare con lo stesso, il sig verserà alla sig.ra SC a CP_1
partire dal mese di luglio 2024 un assegno mensile di € 350= entro il giorno 10 di ciascuna mensilità quale contributo al mantenimento della figlia minore. Tale importo verrà rivalutato annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat a partire dal mese di luglio 2025.
Successivamente al recupero di regolari tempi di permanenza l'importo dell'assegno di mantenimento si ridurrà ad € 300,00= sempre che la situazione reddituale ed economica di ciascuna parte resti invariata rispetto al momento della sottoscrizione del presente accordo.
Le spese straordinarie, come da Protocollo in materia di famiglia disposto dal Tribunale di
Venezia, saranno divise al 50% tra i genitori con la precisazione che ogni spesa straordinaria comportante un esborso superiore ad € 100,00 dovrà essere concordata per iscritto dai genitori. L'assegno unico verrà percepito interamente dalla sig.ra SC, mentre le detrazioni fiscali continueranno a spettare ad entrambi i genitori al 50%.
- prende atto che il sig. ha versato alla firma del ricorso congiunto di divorzio alla CP_1 sig.ra SC la somma di € 528,50 a titolo di arretrati per la differenza dell'assegno di mantenimento dovuto da maggio 2023 a giugno 2024; la somma percepita dal sig CP_1
da maggio 2023 sino a maggio 2024 a titolo di assegno unico è stata parimenti versata dallo stesso in tre tranches dell'importo ciascuna di € 464,00=: la prima in data 10.07.2024, la seconda in data 10.08.204 e la terza ed ultima in data 10.09.2024.
- prende atto che i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti di identità e dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore
PE
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Caorle per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 25.2.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore dott.ssa Silvia Barison
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. MATTEO DEL VESCO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da:
Controparte_1
Con l'avv. ROBERTA FAVRETTO
e
SA CA
Con l'avv. IGOR ZORNETTA e l'avv. ELENA MARTORANA
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note per l'udienza di trattazione scritta ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 12 dicembre 2024: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla sig.ra LI SC e dal sig. in data Controparte_1
30.10.2004 a Caorle, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Caorle dell'anno 2004, al n. 29 Parte II Serie A Anno 2004. 2) Ordinarsi all'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di Caorle di procedere all'annotazione della emananda sentenza. 3)
Affidamento della minore: le parti si riconoscono reciprocamente le qualità e le capacità per la cura, la custodia, l'educazione ed il controllo della figlia minore pertanto si PE accordano per l'affido condiviso della medesima, in virtù del quale gli istanti manterranno lo stesso attivo e pieno ruolo nel provvedere alle esigenze sociali, economiche ed educative della figlia minore. continuerà così ad essere affidata ad entrambi i Persona_2
1 genitori congiuntamente con conservazione della residenza della stessa presso la madre. 4)
Diritto di visita: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore in base alle PE indicazioni che verranno fornite di volta in volta dal Consultorio familiare di Portogruaro che ha preso in carico la famiglia. I genitori si impegnano a tal fine a proseguire il percorso di supporto alla genitorialità attivato presso il Consultorio, mentre la madre si impegna a tal fine ad incentivare nei confronti della ripresa dei rapporti con il padre ed a PE collaborare con il Consultorio per quanto necessario, anche per la buona riuscita dei percorsi attivati a favore della medesima. Salvo specifico accordo in merito alla permanenza infrasettimanale di presso il padre, quando sarà possibile a fronte di quanto sopra, PE in base ai rispettivi impegni lavorativi e scolastici di ciascuna delle tre parti, sin d'ora si concorda che nel futuro calendario verranno, come in sede di separazione, alternati i fine settimana. Durante le vacanze natalizie starà con l'uno o l'altro genitore, ad anni alterni, la vigilia ed il PE giorno di Natale, il 26 dicembre, il 31 dicembre e il 1 gennaio;
durante quelle pasquali i genitori alterneranno il giorno di Pasqua con il lunedì dell'Angelo; per gli altri giorni delle vacanze natalizie e pasquali si accorderanno in base ai rispettivi impegni lavorativi;
alternanza tra genitori di tutti i ponti e le altre festività infrannuali;
in occasione di tutte le rispettive ricorrenze familiari (compleanni, anniversari, etc…) parteciperà PE indipendentemente dal calendario sopra indicato. Durante le ferie estive, ciascun genitore trascorrerà con la figlia due settimane, da suddividersi anche in più tranches, anche non consecutive, previo accordo tra genitori entro l'1 giugno di ciascun anno e compatibilmente ai reciproci periodi di ferie ed alle esigenze della minore, mentre per il resto dell'estate continuerà a valere il calendario ordinario. Il tutto nel rispetto delle esigenze lavorative e non dei genitori e scolastiche e non della minore. Qualsivoglia esigenza diversa o impedimento di ciascuno dei genitori e/o delle figlie dovrà essere comunicata con congruo preavviso all'altro e conseguentemente concordata l'eventuale necessaria modifica al calendario. Nei rispettivi periodi di permanenza i genitori rispetteranno gli impegni
(scolastici, sportivi, amicali, religiosi e ricreativi) della minore. Nei periodi di rispettiva responsabilità entrambi i genitori devono garantire la cura e la custodia della minore e sono onerati di far rispettare e frequentare alla figlia tutti gli impegni e le attività scolastiche ed extrascolastiche nelle quali la stessa è impegnata. 5) Assegno di mantenimento/spese straordinarie/assegno: sino a quando la figlia non riprenderà a stare con il padre PE secondo un calendario che preveda una frequenza regolare con lo stesso, il sig CP_1 verserà alla sig.ra SC a partire dal mese di luglio 2024 un assegno mensile di € 350= entro il giorno 10 di ciascuna mensilità quale contributo al mantenimento della figlia minore.
Tale importo verrà rivalutato annualmente ed automaticamente secondo gli indici istat a partire dal mese di luglio 2025. Successivamente al recupero di regolari tempi di permanenza l'importo dell'assegno di mantenimento si ridurrà ad € 300,00= sempre che la situazione reddituale ed economica di ciascuna parte resti invariata rispetto al momento della sottoscrizione del presente accordo. Le spese straordinarie, come da Protocollo in
2 materia di famiglia disposto dal Tribunale di Venezia, che si allega (doc. 14 – Protocollo di intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone Tribunale di
Venezia) saranno divise al 50% tra i genitori con la precisazione che ogni spesa straordinaria comportante un esborso superiore ad € 100,00 dovrà essere concordata per iscritto dai genitori. L'assegno unico verrà percepito interamente dalla sig.ra SC, mentre le detrazioni fiscali continueranno a spettare ad entrambi i genitori al 50%. 6) Le parti danno atto che il sig. ha versato alla firma del ricorso congiunto di divorzio alla sig.ra CP_1
SC la somma di € 528,50 a titolo di arretrati per la differenza dell'assegno di mantenimento dovuto da maggio 2023 a giugno 2024; la somma percepita dal sig CP_1 da maggio 2023 sino a maggio 2024 a titolo di assegno unico è stata parimenti versata dallo stesso in tre tranches dell'importo ciascuna di € 464,00=: la prima in data 10.07.2024, la seconda in data 10.08.204 e la terza ed ultima in data 10.09.2024. 7) I coniugi danno atto che entrambi sono economicamente autosufficienti e indipendenti l'uno dall'altra. Pertanto rinunciano reciprocamente a richiedere un assegno divorzile, non sussistendone i presupposti. 8) I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti di identità e dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore
9) I coniugi dichiarano, con quanto sopra, di aver definito ogni rapporto economico PE
e patrimoniale tra loro intercorrente e di null'altro avere reciprocamente a pretendere per ogni e qualsiasi titolo e/o ragione connesso alla cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, essendo con quanto sopra tacitati di ogni reciproca pretesa. 10) Le parti si danno reciprocamente assenso e prestano assenso ad entrambi i legali incaricati al trattamento dei propri dati personali ex Reg. UE 2016/679. 11) I ricorrenti dichiarano sin
d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione. 12) Le spese legali della presente procedura, ivi compreso il contributo unificato, saranno a carico di ciascun ricorrente in ragione del legale scelto” per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto dep. 24/06/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in data 30/10/2004 nel Comune di Caorle e dalla cui unione è nata la figlia PE
(16/10/2010) ad oggi minorenne.
Nelle note scritte autorizzate per la discussione i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso, con una precisazione con riguardo del punto 6) delle condizioni ivi contenute, e la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. concludeva, in conformità, come da nota in atti.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
3 Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed e lege 55/2015, essendo trascorso il prescritto termine dalla data in cui le parti hanno raggiunto l'accordo per la separazione personale tra i coniugi nella procedura di negoziazione assistita, autorizzato dal Sost. Procuratore della Repubblica il 23/12/2021, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle relative alla figlia minore anche agli interessi morali e materiali della stessa.
Il tutto come da note di trattazione scritta dep. il 05/12/2024.
È peraltro manifestamente superflua l'audizione della prole, audizione che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe peraltro un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Non vi sono condizioni tra le parti, dichiaratesi reciprocamente autonome sul piano economico.
Spese legali compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Caorle il 30/10/2004 tra ed SA CA Controparte_1
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Caorle (VE) nel Registro Atti di
Matrimonio dell'Anno 2004, Parte 2, Serie A, n. 29.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui alle note scritte autorizzate di discussione finale dep. il 05/12/24, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto:
- dispone l'affidamento condiviso della figlia minore in virtù del quale i genitori PE
manterranno lo stesso attivo e pieno ruolo nel provvedere alle esigenze sociali, economiche
4 ed educative della stessa. continuerà così ad essere affidata ad entrambi i Persona_2
genitori congiuntamente con conservazione della residenza della stessa presso la madre.
- in punto diritto di visita dispone che: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore in base alle indicazioni che verranno fornite di volta in volta dal Consultorio PE
familiare di Portogruaro che ha preso in carico la famiglia.
Prende atto che i genitori si sono impegnati a tal fine a proseguire il percorso di supporto alla genitorialità attivato presso il Consultorio, mentre la madre si impegna a tal fine ad incentivare nei confronti della ripresa dei rapporti con il padre ed a collaborare con PE
il Consultorio per quanto necessario, anche per la buona riuscita dei percorsi attivati a favore della medesima. Salvo specifico accordo in merito alla permanenza infrasettimanale di presso il padre, quando sarà possibile a fronte di quanto sopra, in base ai rispettivi PE
impegni lavorativi e scolastici di ciascuna delle tre parti, si prende atto che i genitori concordano che nel futuro calendario verranno, come in sede di separazione, alternati i fine settimana. Durante le vacanze natalizie starà con l'uno o l'altro genitore, ad anni PE
alterni, la vigilia ed il giorno di Natale, il 26 dicembre, il 31 dicembre e il 1 gennaio;
durante quelle pasquali i genitori alterneranno il giorno di Pasqua con il lunedì dell'Angelo; per gli altri giorni delle vacanze natalizie e pasquali si accorderanno in base ai rispettivi impegni lavorativi;
alternanza tra genitori di tutti i ponti e le altre festività infrannuali;
in occasione di tutte le rispettive ricorrenze familiari (compleanni, anniversari, etc…) parteciperà PE
indipendentemente dal calendario sopra indicato. Durante le ferie estive, ciascun genitore trascorrerà con la figlia due settimane, da suddividersi anche in più tranches, anche non consecutive, previo accordo tra genitori entro l'1 giugno di ciascun anno e compatibilmente ai reciproci periodi di ferie ed alle esigenze della minore, mentre per il resto dell'estate continuerà a valere il calendario ordinario. Il tutto nel rispetto delle esigenze lavorative e non dei genitori e scolastiche e non della minore. Qualsivoglia esigenza diversa o impedimento di ciascuno dei genitori e/o delle figlie dovrà essere comunicata con congruo preavviso all'altro e conseguentemente concordata l'eventuale necessaria modifica al calendario. Nei rispettivi periodi di permanenza i genitori rispetteranno gli impegni (scolastici, sportivi, amicali, religiosi e ricreativi) della minore. Nei periodi di rispettiva responsabilità entrambi i genitori devono garantire la cura e la custodia della minore e sono onerati di far rispettare e
5 frequentare alla figlia tutti gli impegni e le attività scolastiche ed extrascolastiche nelle quali la stessa è impegnata.
- in punto assegno di mantenimento/spese straordinarie/assegno dispone che: sino a quando la figlia non riprenderà a stare con il padre secondo un calendario che PE
preveda una frequenza regolare con lo stesso, il sig verserà alla sig.ra SC a CP_1
partire dal mese di luglio 2024 un assegno mensile di € 350= entro il giorno 10 di ciascuna mensilità quale contributo al mantenimento della figlia minore. Tale importo verrà rivalutato annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat a partire dal mese di luglio 2025.
Successivamente al recupero di regolari tempi di permanenza l'importo dell'assegno di mantenimento si ridurrà ad € 300,00= sempre che la situazione reddituale ed economica di ciascuna parte resti invariata rispetto al momento della sottoscrizione del presente accordo.
Le spese straordinarie, come da Protocollo in materia di famiglia disposto dal Tribunale di
Venezia, saranno divise al 50% tra i genitori con la precisazione che ogni spesa straordinaria comportante un esborso superiore ad € 100,00 dovrà essere concordata per iscritto dai genitori. L'assegno unico verrà percepito interamente dalla sig.ra SC, mentre le detrazioni fiscali continueranno a spettare ad entrambi i genitori al 50%.
- prende atto che il sig. ha versato alla firma del ricorso congiunto di divorzio alla CP_1 sig.ra SC la somma di € 528,50 a titolo di arretrati per la differenza dell'assegno di mantenimento dovuto da maggio 2023 a giugno 2024; la somma percepita dal sig CP_1
da maggio 2023 sino a maggio 2024 a titolo di assegno unico è stata parimenti versata dallo stesso in tre tranches dell'importo ciascuna di € 464,00=: la prima in data 10.07.2024, la seconda in data 10.08.204 e la terza ed ultima in data 10.09.2024.
- prende atto che i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti di identità e dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore
PE
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Caorle per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 25.2.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore dott.ssa Silvia Barison
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