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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 573/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LE ANNIBALE RENATO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PIRAINO ANGELO, CE
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2655/2020 depositato il 26/10/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. Prof. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301P201371 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301P201371 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301P201371 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301P201371 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301P201371 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Le parti, concordemente, chiedono l'estizione del giudizio per avvenuta conciliazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento n. TY301P201371/2019 relativo al periodo d'imposta
2014, con cui l'Ufficio ha contestato maggiori imposte dirette e IVA per complessivi € 96.683,00.
Nel corso del giudizio, in data 6 aprile 2025, le parti hanno sottoscritto accordo conciliativo n. 500017/2025, definendo integralmente la controversia ai sensi degli artt. 48 e 48-bis del D.Lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992 dispone che il giudizio si estingue quando interviene conciliazione giudiziale tra le parti. Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere, allegando l'accordo conciliativo sottoscritto con il contribuente.
Pertanto, venuto meno l'oggetto della lite, il processo deve essere dichiarato estinto. Considerata la natura della definizione e l'accordo intervenuto, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo dichiara estinto il giudizio per intervenuta conciliazione tra le parti ai sensi degli artt. 46 e 48 del D.Lgs. n.
546/1992.
Spese compensate.
Palermo 13.11.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LE ANNIBALE RENATO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PIRAINO ANGELO, CE
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2655/2020 depositato il 26/10/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. Prof. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301P201371 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301P201371 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301P201371 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301P201371 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301P201371 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Le parti, concordemente, chiedono l'estizione del giudizio per avvenuta conciliazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento n. TY301P201371/2019 relativo al periodo d'imposta
2014, con cui l'Ufficio ha contestato maggiori imposte dirette e IVA per complessivi € 96.683,00.
Nel corso del giudizio, in data 6 aprile 2025, le parti hanno sottoscritto accordo conciliativo n. 500017/2025, definendo integralmente la controversia ai sensi degli artt. 48 e 48-bis del D.Lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992 dispone che il giudizio si estingue quando interviene conciliazione giudiziale tra le parti. Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere, allegando l'accordo conciliativo sottoscritto con il contribuente.
Pertanto, venuto meno l'oggetto della lite, il processo deve essere dichiarato estinto. Considerata la natura della definizione e l'accordo intervenuto, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo dichiara estinto il giudizio per intervenuta conciliazione tra le parti ai sensi degli artt. 46 e 48 del D.Lgs. n.
546/1992.
Spese compensate.
Palermo 13.11.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE