Articolo 27 della Legge 18 dicembre 1973, n. 836
Articolo 26Articolo 28
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1 gennaio 1974
Art. 27.
Tutte le indennita', comunque denominate, commisurate ad una aliquota dell'indennita' di trasferta compresa quella di cui all' articolo 2 della legge 13 luglio 1967, n. 565 , restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
L'indennita' di cui all' articolo 18 della legge 29 giugno 1951, n. 439 , per il personale dei ruoli centrali delle amministrazioni dello Stato destinato a prestare servizio fuori della capitale, compete nella stessa misura prevista per i dipendenti senza carico di famiglia quando il dipendente, coniugato senza figli, non riscuote per il coniuge l'aggiunta di famiglia.
Il diritto di opzione, di cui al secondo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320 , non e' consentito nel caso di successive destinazioni da una ad altra sede di servizio fuori della capitale.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
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