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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 30/01/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5815/2018 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Parte_1 C.F._1
Vico II Corso Mazzini n. 2, presso lo studio dell'Avv. Concetta Nunnari, che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce al ricorso ex art. 702-bis c.p.c.
- ATTORE-
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via F. CP_1 C.F._2
Acri n. 95, presso lo studio dell'Avv. Stefania Mantelli, che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore
- CONVENUTO–
NONCHÉ
(c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Crotone, Via Silvio Paternostro n. 6, presso lo studio dell'Avv. Vittorio
Quercia, che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-TERZA CHIAMATA-
Oggetto: responsabilità professionale.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 01.10.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni dinanzi al giudice istruttore che ha assegnato la causa a sentenza, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., ha convenuto in giudizio l'Avv. Parte_1 CP_1
perché, accertata e dichiarata la sua responsabilità professionale, questi venisse condannato
[...]
al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal medesimo ricorrente. In particolare, ha chiesto di
1 “accertare e dichiarare l'esistenza di un mandato defensionale nelle cause indicate dai numeri da 1
a 6 della premessa;
accertare e dichiarare che il resistente non ha adempiuto con diligenza, lealtà
e correttezza a nessuno dei mandati conferitigli dal ricorrente presso tutte le A.G. d'Italia nelle quali pendevano i processi affidatigli (Catanzaro, Siena, Parma e Crotone), omettendo di svolgere qualsivoglia attività defensionale ed informativa necessaria allo svolgimento degli incarichi ed alla tutela del proprio assistito;
accertare e dichiarare che la condanna definitiva subita nel processo penale n. 2828/09 RGNR - Tribunale di Catanzaro, è stata la diretta conseguenza della omessa presentazione di appello alla condanna subita nel citato giudizio, posto che dopo pochi mesi dalla stessa sarebbe maturato il termine prescrizionale relativo al reato contestato al ricorrente;
accertare la sussistenza di un obbligo risarcitorio da parte dell'avv. in favore del Sig. CP_1
, derivante direttamente dalla violazione dei propri obblighi e di tutte le norme citate Parte_1
nella parte motiva del presente atto;
accertare e dichiarare che in conseguenza delle condotte tenute dal legale e concretatesi nel mancato e/o negligente e/o imperito espletamento dei mandati conferitigli, lo stesso ha cagionato al ricorrente un danno derivante dall'oneroso impegno economico per aver dovuto questi nominare un nuovo legale per sopperire all'abbandono della difesa dell'avv. nell'espletamento dei mandati conferitigli, tanto da essere costretto ad CP_1
attivare una delle procedure di cui alla L. 3/12 per poter adempiere ai propri obblighi, nonché un danno derivante dalla mancata realizzazione di rapporti contrattuali e professionali in violazione degli artt. 1176 c.c. e seguenti, ancora un danno non patrimoniale, esistenziale, biologico, alla vita di relazione e morale derivante dalla violazione del diritto assoluto di difesa, riconosciuto dall'art.
24 della Costituzione, dalla sofferenza patita per aver subito una condanna certamente evitabile, nonché un danno grave alla sua immagine professionale e personale di P.U., correlato al pericolo di licenziamento nel caso in cui, per motivi imponderabili, dovesse essere condannato ad una pena che gli dovesse fare superare i due anni di reclusione e ciò non gli consentisse l'accesso alla sospensione condizionale della pena, sommandosi alla condanna già riportata ed un danno emergente ed il lucro cessante correlati alla perdita di ogni chances di essere assolto in quel giudizio, per tutte le ragioni esposte nel ricorso, nonché al probabile licenziamento disciplinare in tronco che subirebbe in caso di ulteriore condanna penale;
ritenuto sussistente il contratto di mandato ed il nesso di causalità fra i danni lamentati e le condotte descritte, condannare il resistente a risarcire il ricorrente per tutte le causali sopra evidenziate al pagamento in suo favore della somma pari complessivamente ad euro un milione, ovvero alla somma maggiore o minore che
2 sarà ritenuta di giustizia;
condannare il resistente al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento con distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93 cpc”.
Ha esposto, in fatto, il ricorrente di avere conferito all'Avv. mandato difensivo al fine di CP_1
essere rappresentato e difeso in sei distinti procedimenti penali.
Quanto al primo procedimento, ha dedotto il ricorrente che l'Avv. , pur avendo CP_1
ricevuto, ex art. 161, c. 4 c.p.p., la notificazione dell'avviso di deposito della sentenza di condanna, emessa in data 17.10.13 e depositata il 13.11.13, non aveva informato il proprio cliente, odierno ricorrente, seppur contumace nel processo, e ometteva di appellare la sentenza stessa, benché il reato contestato fosse prossimo alla prescrizione, che sarebbe maturata il 10.06.2014. Da tale omissione, nella prospettazione di parte ricorrente, conseguiva che la condanna ad un anno e mesi quattro di reclusione era divenuta definitiva per mancata impugnazione.
Quanto al secondo procedimento, parte ricorrente ha dedotto che l'Avv. non avesse CP_1
presenziato ad alcuna udienza, nemmeno a mezzo di sostituto processuale, pur essendo stato regolarmente nominato e retribuito a tal fine dal ricorrente, e pur avendo dato ampia rassicurazione al medesimo sulla sua presenza all'udienza preliminare, stante la delicatezza del processo. Il medesimo ricorrente, dunque, era stato rinviato a giudizio con il patrocinio di un difensore d'ufficio.
Quanto al terzo procedimento, parte ricorrente ha dedotto che l'Avv. non avesse CP_1
partecipato a nessuna udienza, nemmeno tramite sostituto – fatta eccezione per l'udienza del
15.02.13 - pur essendo stato nominato formalmente e regolarmente retribuito. Ha dedotto, poi, che tale procedimento si era definito con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione su sollecitazione del nuovo difensore.
Quanto al quarto procedimento, parte ricorrente ha dedotto che l'Avv. , pur essendo CP_1
stato formalmente nominato e regolarmente retribuito, non avesse presenziato ad alcuna udienza, neppure tramite sostituto, tanto che il Giudice aveva disposto la notifica di un avviso nei suoi confronti, forse ritenendo vi fosse abbandono della difesa ex art. 105 c.p.p. Ha esposto parte ricorrente, inoltre, che in tale procedimento, conclusosi con sentenza assolutoria ottenuta in extremis all'ultima udienza dal nuovo difensore del medesimo ricorrente, l'Avv. fosse stato CP_1 più volte avvisato e contattato dal difensore d'ufficio, che gli aveva inoltrato anche comunicazioni via pec alla quale l'Avvocato resistente non aveva mai risposto.
3 Quanto al quinto procedimento, parte ricorrente ha dedotto che l'Avv. , pur essendo CP_1
stato formalmente nominato e regolarmente retribuito, non avesse mai partecipato ad alcuna udienza, nemmeno tramite sostituto;
pertanto, il ricorrente veniva condannato in assenza del proprio difensore di fiducia, e neppure veniva avvisato dell'esito infausto della causa, tanto che solo a seguito di richiesta di un certificato del casellario e di uno dei carichi pendenti, si poteva impugnare detta sentenza in extremis, poiché il resistente non ne conosceva l'esito e non aveva fornito al proprio assistito alcuna notizia in merito.
Quanto al sesto e ultimo procedimento, definito per intervenuta prescrizione rilevata dal nuovo difensore di , il predetto ha dedotto che l'Avv. non avesse Parte_1 CP_1
presenziato ad alcuna udienza, nemmeno a mezzo di un sostituto processuale, pur essendo stato regolarmente nominato e retribuito a tal fine.
Si è costituita parte resistente chiedendo, preliminarmente, il differimento dell'udienza ai fini della chiamata in giudizio della propria Compagnia assicurativa, la e il mutamento Controparte_2
del rito da quello sommario a quello ordinario di cognizione.
Nel merito, ha chiesto di rigettare la domanda proposta dal ricorrente, in quanto del tutto infondata sia in punto di fatto che di diritto, oltre che assolutamente non provata. Poi, ha chiesto di accertare e dichiarare la responsabilità aggravata di “per avere gravato il sistema giustizia e Parte_1
l'attività giudiziaria con l'avvio di un giudizio del tutto pretestuoso, abusando del processo e costringendo, altresì, il resistente a difendersi da un'ingiusta iniziativa giudiziaria, fonte di enorme disagio personale e professionale e dispendio economico” e, conseguentemente e per l'effetto, condannare il ricorrente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., nella misura che verrà ritenuta di giustizia.
In via subordinata, instaurato processualmente il rapporto di garanzia, ha chiesto di condannare la a tenerlo indenne per ogni possibile conseguenza pregiudizievole che potesse Controparte_2 derivare dall'accoglimento della domanda.
In particolare, quanto al primo procedimento, ha eccepito di avere regolarmente seguito tutto il processo a carico del ricorrente, in alcune udienze costituendosi personalmente ed in altre semplicemente presenziando, per come concordato con il ricorrente medesimo, non avendo costui, peraltro, pur sollecitato in tal senso, mai fornito alcuna indicazione di testi a discarico. Una volta concluso il dibattimento di primo grado con l'affermazione della penale responsabilità di
[...]
, nonostante la difficoltà nel contattarlo, questi era stato tempestivamente informato Parte_1
4 dell'avvenuta condanna (telefonicamente, attesa l'impossibilità per il ricorrente di recarsi presso lo studio legale), rappresentandogli che, ove avesse inteso impugnare il suddetto provvedimento, sarebbe stato necessario il rilascio di apposita procura. E, tuttavia, non aveva mai Parte_1 provveduto a ciò, nonostante i ripetuti tentativi dell'Avv. di mettersi in contatto con CP_1 lui. A causa di tale reticenza, il resistente aveva anche tentato di richiedere l'intervento dei familiari i quali, pur adoperandosi in tal senso, non erano riusciti nell'intento. In tale occasione, inoltre, aveva rappresentato ai familiari che vi era la possibilità di utilizzare un escamotage difensivo, ovvero - posto che il ricorrente nel corso del processo era stato dichiarato contumace, e tale era rimasto sino al suo esito - avrebbe potuto far valere questa sua “qualità” processuale e procedere alla redazione dei motivi di appello (previo il rilascio di apposita procura), nel momento in cui gli fosse stato comunicato l'avviso di deposito della sentenza. E tuttavia, ha eccepito parte resistente,
aveva contattato telefonicamente l'Avv. solo nel mese di aprile del Parte_1 CP_1
2015 e, concordato un appuntamento al di fuori dello studio legale, gli aveva consegnato alcune carte, tra le quali vi era l'avviso del deposito della sentenza, notificatogli il 12.02.2014, riguardante la sentenza di condanna sopra richiamata, che risultava notificato molti mesi prima ed era, pertanto, inservibile ai fini dell'impugnazione.
Quanto al secondo procedimento, parte resistente ha eccepito che era stato informato telefonicamente da di essere stato nominato suo difensore, e che anche in tale Parte_1 circostanza il ricorrente era stato sollecitato a recarsi presso lo studio dell'Avv. al CP_1
fine di concordare la linea difensiva più opportuna. Tuttavia, il ricorrente aveva riferito di non avere testi a discarico da indicare, né di essere in grado di offrire elementi di prova o, comunque, spunti di particolare interesse per una sua adeguata difesa. Sempre in relazione al predetto procedimento, il resistente ha rappresentato che, più volte, aveva avuto modo di interloquire (sia telefonicamente, che tramite sms), con l'avvocato d'ufficio, con il quale aveva concordato la gestione delle attività difensive, sino a quando il ricorrente, in occasione della comunicazione di avvenuta fissazione dell'udienza preliminare, aveva deciso di farsi assistere, per il prosieguo, da altro avvocato, al quale il resistente aveva consegnato l'incartamento del procedimento. Infine, parte resistente ha eccepito di avere rinunciato, in data 24.03.2016, a tutti i mandati difensivi conferitigli dal ricorrente, rinuncia che si era cristallizzata ad un tempo di molto antecedente alla celebrazione della prima udienza dibattimentale, fissata al 23.09.2016.
5 Quanto al terzo procedimento, parte resistente ha eccepito che la dichiarata prescrizione del reato, maturata già alla data del 06.01.2015, fosse il risultato di una strategia concordata con il cliente.
Quanto al quarto procedimento, parte resistente ha eccepito che la rinuncia da parte propria a tutti i mandati difensivi conferitigli dal ricorrente era stata comunicata in data 24.03.2016, dunque anteriormente alla definizione del giudizio e che, ancora prima, era avvenuta la comunicazione effettuata per le vie brevi da dell'avvenuto intervento (in sostituzione del Parte_1 resistente) di altro avvocato. Infine, l'Avv. ha eccepito che l'intervenuta assoluzione CP_1
del ricorrente, dichiarata in data 12.12.2016, fosse frutto di una linea difensiva che non ha arrecato danno alcuno al ricorrente, tant'è che lo stesso è stato poi assolto dalle accuse mossegli senza subire alcun pregiudizio.
Quanto al quinto procedimento, parte resistente ha eccepito, anche in questo caso, di avere seguito, previo accordo con il cliente, “dall'esterno” il processo, in modo tale da avere sempre il controllo circa i suoi esiti e, per questa via, condurlo fino alla sua possibile prescrizione. Quanto all'assunto di parte ricorrente, sulla scorta del quale il resistente non avrebbe fornito a alcuna Parte_1
notizia in merito al suddetto procedimento, ne ha contestato la fondatezza sotto un duplice profilo.
Parte resistente, infatti, ha eccepito di avere informato (per le vie brevi) il ricorrente della sua avvenuta condanna e, in ogni caso, di avergli restituito, in sede di rinuncia al mandato, anche il fascicolo relativo al procedimento in oggetto. Quanto, poi, alla asserita impugnazione “in extremis” della sentenza di primo grado, l'Avv. ha eccepito che alla data del deposito della CP_1
motivazione, avvenuta il 22.04.2016, avesse rinunciato al mandato difensivo già da più di un mese.
Quanto al sesto e ultimo procedimento, parte resistente ha eccepito, e ribadito, quanto osservato in relazione ai precedenti procedimenti, con particolare riferimento alla dichiarata prescrizione del reato, maturata già alla data del 01.07.2015.
Autorizzata la chiamata in garanzia della con ordinanza del 31.05.2019, Controparte_2
questa si è costituita in giudizio, in persona del proprio legale rappresentante p.t., chiedendo preliminarmente anch'essa la conversione del rito da quello sommario a quello ordinario di cognizione.
Sempre preliminarmente, ha chiesto di rigettare la domanda di manleva avanzata dall'Avv. CP_1 nei propri confronti, in quanto l'art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione
[...]
espressamente escluderebbe dalla copertura i danni causati dall'assicurato a terzi al di fuori dalla
6 attività giudiziaria svolta personalmente e in contrasto rispetto ai modi e ai limiti previsti dalla
Legge Professionale Forense. In particolare, secondo la prospettazione della Compagnia terza chiamata, si tratterebbe di un danno imputabile a responsabilità dolosa dell'assicurato, avendo questi scientemente deciso di non partecipare alle udienze dei procedimenti per cui oggi è causa.
Nel merito, ha chiesto di rigettare, per assoluta infondatezza, la domanda risarcitoria di
[...]
, condannandolo anche alla sanzione di cui al terzo comma dell'articolo 96 c.p.c. Parte_1
Nell'ipotesi di accoglimento della domanda del resistente, invece, la ha Controparte_2 chiesto che l'importo risarcitorio venisse contenuto entro i limiti della polizza contratta dall'Avv.
, la quale coprirebbe esclusivamente i danni da perdite patrimoniali e non anche CP_1 quelli non patrimoniali e, comunque, entro il massimale di polizza di € 516.000,00 con scoperto del
5%, da lasciare a carico del resistente medesimo.
Disposto il mutamento del rito all'udienza del 17.10.2019, parte attrice ha dato atto, allegandole alle memorie ex art. 183 c.p.c. n. 2, che in relazione al secondo e quinto procedimento, sono intervenute sentenze di appello di assoluzione da qualsiasi accusa mossa al ricorrente.
La causa è stata istruita mediante prova per testi ed è, infine, pervenuta in decisione.
2. Tanto precisato, la domanda di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, deve considerarsi pacifica la circostanza per cui, rispetto al rapporto professionale instauratosi tra e , il ricorrente avesse conferito mandato di Parte_1 CP_1 rappresentanza alle liti all'odierno convenuto (poiché non contestato); parimenti, non è contestato neppure l'oggetto dell'attività professionale oggetto del mandato (l'assistenza legale nell'ambito di svariati procedimenti giudiziari). Tuttavia, deve costituire oggetto di specifica indagine da parte di questo Giudicante l'asserita difettosa o inadeguata prestazione professionale lamentata.
Ciò posto, è opportuno rammentare che principio indiscusso nella giurisprudenza di legittimità (tra le tante, da ultimo Cass. n. 10698/2016; Cass. n. 10700/2016; Cass. n. 3355/2014; Cass. n.
16690/2014) è che la responsabilità professionale dell'avvocato configura un'obbligazione di mezzi e non di risultato e, quindi, presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, c. 2 c.c., da commisurare alla natura dell'attività esercitata.
7 Pertanto, si è detto che, ai fini del giudizio di responsabilità, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente e, dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza cui è tenuto (cfr. Cass., n. 6782/2015; Cass., n.
18612/2013; Cass., n. 8863/2011).
Cionondimeno, la responsabilità del professionista non potrebbe affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, ma è necessaria la verifica se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla sua condotta professionale, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto,
l'assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva (anche per violazione del dovere di informazione), ed il risultato derivatone.
In buona sostanza, l'avvocato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176, c. 2 c.p.c., che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c., nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
Quanto al riparto dell'onere della prova, è pacifico che il cliente che deduca di avere subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, sia tenuto a dimostrare: a) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
b) l'esistenza del danno, che deve essere specificatamente allegato e dimostrato sia nell'an che nel quantum, salvo il potere integrativo ex art. 1226 c.c., ove ne ricorrano i presupposti;
c) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno subito.
Proprio di recente, la Suprema Corte, con la pronuncia n. 17414/2019, confermando l'orientamento già consolidato (cfr. Cass. n. 22376/2012; Cass. n. 9917/2010; Cass. n. 9638/2013; Cass. n.
25112/2017), ha ribadito che “l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale, nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell'attività professionale, implica una valutazione prognostica positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta;
con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una
8 valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale (...) in quanto, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone”.
Ancora, più di recente, i giudici di legittimità hanno evidenziato che, in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del cd. “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso sussistente tra quest'ultimo e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (tra le altre, Cass. n. 24956/2020; prima anche
Cass. n. 25112/2017).
In definitiva, con riferimento al merito della richiesta di accertamento della responsabilità professionale, occorre evidenziare che ai fini della sussistenza della responsabilità professionale dell'avvocato non sono sufficienti né l'esito infausto della causa, né la mera allegazione dell'errore commesso dal professionista.
Ancora poi, con riferimento all'asserito danno non patrimoniale subito e richiesto, è opportuno evidenziare come la perdita di una chance favorevole non costituisce un danno di per sé, ma soltanto ove la chance perduta avesse la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi (cfr. Cass. n. 22376/2012). La perdita di chance costituisce un danno risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo
(anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza (cfr. Cass. n. 19604/2016).
3. Orbene, alla luce dei principi di diritto così richiamati, e passando al vaglio della fattispecie per cui oggi è causa, la domanda di risarcimento dei danni subiti da parte attrice a causa del
9 comportamento asseritamente negligente e omissivo dell'Avv. appare infondata e, CP_1
quindi, deve essere rigettata.
Innanzitutto, è agevole rilevare la mancanza di ogni responsabilità dell'avvocato in relazione alla difesa prestata nei procedimenti elencati nel ricorso ai nn. 3, 4, 5 e 6, per i quali è documentato che non vi sia stata condanna.
Perciò, l'attore non ha subito alcun nocumento a cagione del comportamento asseritamente negligente dell'Avv. , poiché quei procedimenti si sono conclusi con una sentenza di CP_1
assoluzione nel merito o di non luogo a procedere per prescrizione del reato, sebbene mediante il patrocinio di un altro difensore.
Ebbene, non essendovi stata alcuna condanna non è possibile ravvisare nemmeno il danno non patrimoniale lamentato da parte attrice, ovvero quello all'immagine professionale e personale,
“correlato al pericolo di licenziamento nel caso in cui il medesimo dovesse essere condannato ad una pena che gli dovesse fare superare i due anni di reclusione, e ciò non gli consentisse l'accesso alla sospensione condizionale della pena”, in quanto non risulta che si sia verificato il presupposto del rischio lamentato da parte attrice.
Quanto, poi, al danno patrimoniale lamentato da , sofferto a causa delle paventate Parte_1
negligenze, se anche queste venissero accertate, in ogni caso la domanda non potrebbe essere accolta neanche sotto questo altro e diverso profilo, mancando una prova del danno sofferto.
Costui, invero, si è limitato a produrre una serie di parcelle del nuovo difensore, firmate “per accettazione”, senza fornire prova alcuna dell'esborso asseritamente effettuato.
Anche la circostanza secondo cui sarebbe stato costretto ad attivare una delle Parte_1
procedure di cui alla L. 3/12 per poter adempiere ai propri obblighi è inconferente nel caso di specie.
Difatti, sebbene abbia documentalmente provato di aver ottenuto un accordo di omologa di composizione della crisi da sovraindebitamento (cfr. all. “Omologa” alle memorie ex art. 183, c. 6,
n. 2 c.p.c. di parte attrice), in questo si riporta che “la situazione di sovraindebitamento era riconducibile alla crisi sopraggiunta dovuta all'attività svolta dal ricorrente medesimo di commercio al dettaglio di prodotti del settore merceologico alimentare (…). Successivamente, in data 30.05.06, il ricorrente ha intrapreso una nuova attività nel settore della fabbricazione e commercio di strutture metalliche e parti assemblate di strutture (…) ma anche detta attività subiva la crisi del settore edilizio e veniva chiusa in data 21.10.2008. A ciò si aggiungeva la separazione
10 personale dalla coniuge che ha comportato ulteriori perdite economiche e la necessità di affrontare nuove spese per l'alloggio personale”.
Ebbene, in tale decreto non si fa menzione alcuna della necessità di retribuire il proprio legale subentrato ad altro quale motivo del sovraindebitamento, che risulta esistente già a partire dal 2006, ovvero in un momento ben antecedente alla celebrazione dei processi per cui oggi è causa.
In ogni caso, si osserva anche che l'elenco dei creditori da soddisfare è censurato, con ciò rendendo impossibile a questo Giudicante comprendere se nel predetto elenco sia stato inserito anche il nuovo procuratore di parte attrice.
Quanto al secondo procedimento, questo Giudicante neppure ravvisa alcuna responsabilità ascrivibile all'Avvocato convenuto.
Invero, quest'ultimo ha sostenuto che la strategia processuale concordata con il Parte_1
(sostanzialmente comune a tutti i procedimenti a suo carico) fosse quella di “puntare” alla prescrizione dei vari reati, mancando la possibilità di indicare testimoni a discarico o argomenti difensivi a discolpa e, pertanto, mancando la possibilità di ottenere una pronuncia di assoluzione nel merito.
Di tanto è stata data conferma dal teste , il quale ha confermato sia tale Testimone_1
impossibilità, sia la strategia processuale concordata (cfr. verbale di udienza del 19.10.2023). In relazione a tale ultimo assunto, poi, parte attrice si è limitata a contestarlo genericamente senza, però, offrire alcuna apprezzabile prova del contrario.
Pertanto, manca una puntuale prova del nesso causale tra l'astratta negligenza dell'Avv. CP_1
e il rinvio a giudizio subito dal ricorrente. Al contrario, vi sono seri e concordanti indizi in
[...]
senso contrario: provato che non vi fossero testi o argomenti di prova a discarico e considerata la strategia difensiva perseguita – ovvero quella di perseguire la prescrizione dei reati - a maggior ragione il rinvio a giudizio appare quale un esito scontato della fase predibattimentale, non avendo il resistente potuto offrire alcuna prova che potesse condurre ad un proscioglimento già all'udienza preliminare.
Si dà atto, in ogni caso, che parte ricorrente ha depositato, in occasione delle memorie ex art. 183, c.
6, n. 2 c.p.c. anche la sentenza di appello con cui è stato dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. Pertanto, per ragioni di sintesi, si richiamano le considerazioni ut supra svolte in relazione ai procedimenti di cui ai nn. 3, 4, 5 e 6 del ricorso.
Quanto al primo procedimento, infine, si osserva quanto segue.
11 È opportuno, principalmente, prendere le mosse da quanto affermato dal teste , Testimone_1
il quale ha confermato la circostanza per cui, in relazione al procedimento di cui trattasi, nonostante l'oggettiva difficoltà nel contattare , l'Avv. aveva informato Parte_1 CP_1 telefonicamente l'attore dell'intervenuta condanna (cfr. verbale di udienza del 19.10.2023: “È vera la circostanza n. 19”; “È vera la circostanza n. 20, comunque era stato informato della condanna”),
e di esserne a conoscenza poiché aveva assistito a tale comunicazione. Sebbene il teste non abbia specificato quando tale comunicazione telefonica sia avvenuta, è agevole desumere, dal testo del capitolo di prova sottopostogli, che tale comunicazione sia intercorsa tra le parti una volta conclusosi il dibattimento di primo grado con sentenza di condanna all'udienza del 17.10.2023.
Ebbene, non sussistendo in capo all'Avvocato l'obbligo di informare il proprio cliente esclusivamente in forma scritta, è agevole dedurre che vi sia la prova che l'Avv. CP_1 avesse informato il proprio assistito della condanna riportata all'esito del procedimento di primo grado.
Poi, deve essere valorizzata, ai fini che qui occupano, anche la circostanza eccepita da parte convenuta, che ha affermato che nel mese di aprile del 2015 era stato contattato telefonicamente da e, in occasione di tale incontro, questi gli aveva consegnato alcune carte, tra le Parte_1 quali vi era l'avviso dell'estratto contumaciale notificatogli il 12.02.2014.
A tale riguardo, bisogna prendere le mosse dalle dichiarazioni rese sempre dal teste Tes_1
il quale ha dichiarato: “Ricordo che l'avv. riferì in studio che il sig. a
[...] CP_1 Parte_1 seguito dell'incontro gli aveva consegnato molte carte tra le quali anche la notifica dell'estratto contumaciale e il termine per impugnare era spirato” (cfr. verbale di udienza del 19.10.2023).
Sebbene si tratti di testimonianza de relato ex parte, tali dichiarazioni sono state confermate anche da altro testimone, che era presente a tale incontro. In particolare, la teste ha Testimone_2 affermato: “Ricordo che nel periodo aprile-maggio 2015 il contattò telefonicamente Parte_1
l'avv. che gli chiese di incontrarlo per strada, io mi trovavo in macchina insieme CP_1 all'avvocato e ci siamo incontrati in Viale dei Normanni, tra le carte che il mostrò Per_1 all'avvocato c'era anche l'estratto contumaciale e l'avv. si sorprese e si arrabbiò perché il CP_1
non lo aveva avvisato tempestivamente, nonostante lo avesse avvertito che non appena Parte_1
gli fosse arrivata qualche comunicazione doveva subito notiziarlo e gli disse che il termine era ormai abbondantemente scaduto, lui si giustificò dicendo che era in mezzo alle bollette e l'avv. cercò di rassicurarlo” (cfr. verbale di udienza del 19.10.2023). CP_1
12 Che questa notifica all'imputato contumace sia stata effettuata è provato anche dalla sentenza n.
31627/2017 della Corte di Cassazione, resa sul ricorso proposto dal medesimo ricorrente (cfr. all. alla memoria ex art. 186, c. 6, n. 3 di parte ricorrente). In tale sentenza, invero, la Suprema Corte dà atto che di tale raccomandata spedita il 12.02.2014 manchi l'avviso di ricevimento e che, pertanto, non poteva essere considerata valida la notifica dell'estratto contumaciale effettuata presso il domicilio eletto, la quale era stata effettuata nuovamente presso il difensore di fiducia, in data
03.07.2014. È da questo momento, dunque, che sarebbero decorsi i termini di quarantacinque giorni utili a proporre gravame.
E' provato, quindi, che l'Avv. avesse comunicato telefonicamente al proprio assistito l'esito CP_1 sfavorevole del processo e che lo stesso avesse ricevuto l'avviso di deposito della Parte_1
sentenza di condanna.
Vi è prova, pure, che l'Avv. si fosse tempestivamente attivato al fine di poter CP_1
proporre gravame avverso la sentenza di condanna per cui oggi è causa, già nel momento in cui questa fu resa, ma che tutti i suoi tentativi si fossero rivelati infruttuosi. Tutti i testi, infatti, hanno confermato che il convenuto avesse problemi a comunicare con , tanto da dover Parte_1
sempre intercedere presso i di lui famigliari.
In particolare, il padre di ha così dichiarato: “L'Avv. mi chiamava Parte_1 CP_1
continuamente dicendomi che aveva bisogno di comunicare con mio figlio per riferirgli delle cose che riguardavano i processi che lui gli seguiva, ma mio figlio non gli rispondeva mai. Siccome siamo molto amici, chiedeva a me di trovare il modo di poter comunicare con mio figlio (…). Oltre
a me, chiamava anche l'altro mio figlio , con cui siamo sempre insieme e quindi ho assistito Per_2 personalmente anche a queste telefonate. L'avvocato si lamentava sempre di questo comportamento di mio figlio (cfr. verbale di udienza del 13.04.2023). Anche la compagna convivente del Pt_1 ricorrente, ha dato conferma delle difficoltà in cui incorreva l'Avv. , Persona_3 CP_1 dichiarando che “verso la fine del 2012 l'avvocato mi chiese il mio numero di telefono se eventualmente non gli rispondesse perché non rispondeva mai” (cfr. verbale di udienza del Pt_1
13.04.2023). A conferma di quanto fino ad ora esposto, devono richiamarsi anche le dichiarazioni rese dalla teste , la quale ha dichiarato che “l'avv. aveva sempre Testimone_2 CP_1
questa difficoltà a contattare il in relazione a diversi procedimenti che stava Parte_1 seguendo per lo stesso. Posso dire in maniera generale che l'avv. non riusciva mai a CP_1
contattare il sig. e solo quando al veniva notificato qualche atto, lo Parte_1 Per_1
13 stesso contattava l'avvocato. Anch'io insieme all'avv. sono andata a casa dei genitori del CP_1
rappresentando che non era possibile continuare a gestire la situazione se il figlio Parte_1 non si fosse messo in contatto con l'avvocato” (cfr. verbale di udienza del 19.10.2023). Infine, di tanto è stata data conferma anche da parte del teste , il quale ha dichiarato di Testimone_1 avere assistito personalmente più volte a incontri tra l'Avv. e i familiari di CP_1 [...]
, nel corso dei quali questi dovevano assumersi il carico di fare da ambasciatori per Parte_1
riportare le notizie processuali al proprio parente, spesso non riuscendoci neanche loro (cfr. verbale di udienza del 19.10.2024).
Pertanto, gli elementi raccolti nell'insieme non consentono di formulare alcun addebito di responsabilità nei confronti dell'Avv. . CP_1
Al rigetto della domanda principale consegue l'assorbimento della domanda di manleva.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza, anche per quanto riguarda quelle sostenute dal terzo chiamato dal convenuto (che, secondo Cass. n. 23123/2019, sono poste a carico dell'attore soccombente, se la chiamata del terzo si è resa necessaria in relazione alla tesi sostenuta dall'attore stesso, a nulla rilevando che questi non abbia formulato domanda alcuna nei confronti dello stesso terzo e che il convenuto non abbia formulato un'istanza in tal senso), e si liquidano alla stregua del
D.M. n. 147/2022, in base al valore dichiarato della causa (scaglione di riferimento da € 520.000,01
a € 1.000.000,00), secondo i valori minimi.
Quanto alla richiesta ex art. 96 c.p.c., proposta tanto da parte convenuta, quanto dall'Assicurazione terza chiamata, questa non può trovare accoglimento.
A tal proposito, è d'uopo richiamare la giurisprudenza di legittimità, la quale afferma che “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa”
(cfr. Cass., Sez. Lav., n. 9080/2013) e, anche di recente, che “la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (cfr. Cass., n. 21798/2015).
Nella specie, difetta la compiuta allegazione e prova dei lamentati danni, donde il rigetto dell'istanza.
14 Non può nemmeno trovare accoglimento la richiesta di condanna ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, perché non può ritenersi, nel caso di specie, che la condotta processuale della resistente abbia integrato gli estremi della mala fede o colpa grave, né che la stessa abbia agito senza la normale prudenza. Difatti, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, ormai consolidato - ribadito dalla Cassazione, nella composizione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 9915 del 20.04.2018 – ritiene che “la responsabilità aggravata ai sensi del terzo comma dell'art. 96
c.p.c., che, a differenza di quella comminabile ai sensi del primo comma della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, esige pur sempre, sul piano soggettivo, la malafede o la colpa grave della parte soccombente, la quale ultima sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o
l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- rigetta integralmente la domanda proposta da nei confronti di;
Parte_1 CP_1
- dichiara assorbita la domanda di manleva formulata da confronti della Controparte_3 [...]
CP_2
- condanna alla refusione, nei confronti di , delle spese di lite, che si Parte_1 CP_1 liquidano nella complessiva somma di € 14.869,88, di cui € 271,88 per spese ed € 14.598,00 per compensi, oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta, ex art. 93 c.p.c.;
- condanna alla refusione, nei confronti della compagnia assicurativa Parte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, che si liquidano nella
[...] complessiva somma di € 14.598,00 per compensi, oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge.
Catanzaro, 30 gennaio 2025 Il Giudice dott.ssa Carmen Ranieli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5815/2018 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Parte_1 C.F._1
Vico II Corso Mazzini n. 2, presso lo studio dell'Avv. Concetta Nunnari, che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce al ricorso ex art. 702-bis c.p.c.
- ATTORE-
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via F. CP_1 C.F._2
Acri n. 95, presso lo studio dell'Avv. Stefania Mantelli, che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore
- CONVENUTO–
NONCHÉ
(c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Crotone, Via Silvio Paternostro n. 6, presso lo studio dell'Avv. Vittorio
Quercia, che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-TERZA CHIAMATA-
Oggetto: responsabilità professionale.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 01.10.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni dinanzi al giudice istruttore che ha assegnato la causa a sentenza, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., ha convenuto in giudizio l'Avv. Parte_1 CP_1
perché, accertata e dichiarata la sua responsabilità professionale, questi venisse condannato
[...]
al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal medesimo ricorrente. In particolare, ha chiesto di
1 “accertare e dichiarare l'esistenza di un mandato defensionale nelle cause indicate dai numeri da 1
a 6 della premessa;
accertare e dichiarare che il resistente non ha adempiuto con diligenza, lealtà
e correttezza a nessuno dei mandati conferitigli dal ricorrente presso tutte le A.G. d'Italia nelle quali pendevano i processi affidatigli (Catanzaro, Siena, Parma e Crotone), omettendo di svolgere qualsivoglia attività defensionale ed informativa necessaria allo svolgimento degli incarichi ed alla tutela del proprio assistito;
accertare e dichiarare che la condanna definitiva subita nel processo penale n. 2828/09 RGNR - Tribunale di Catanzaro, è stata la diretta conseguenza della omessa presentazione di appello alla condanna subita nel citato giudizio, posto che dopo pochi mesi dalla stessa sarebbe maturato il termine prescrizionale relativo al reato contestato al ricorrente;
accertare la sussistenza di un obbligo risarcitorio da parte dell'avv. in favore del Sig. CP_1
, derivante direttamente dalla violazione dei propri obblighi e di tutte le norme citate Parte_1
nella parte motiva del presente atto;
accertare e dichiarare che in conseguenza delle condotte tenute dal legale e concretatesi nel mancato e/o negligente e/o imperito espletamento dei mandati conferitigli, lo stesso ha cagionato al ricorrente un danno derivante dall'oneroso impegno economico per aver dovuto questi nominare un nuovo legale per sopperire all'abbandono della difesa dell'avv. nell'espletamento dei mandati conferitigli, tanto da essere costretto ad CP_1
attivare una delle procedure di cui alla L. 3/12 per poter adempiere ai propri obblighi, nonché un danno derivante dalla mancata realizzazione di rapporti contrattuali e professionali in violazione degli artt. 1176 c.c. e seguenti, ancora un danno non patrimoniale, esistenziale, biologico, alla vita di relazione e morale derivante dalla violazione del diritto assoluto di difesa, riconosciuto dall'art.
24 della Costituzione, dalla sofferenza patita per aver subito una condanna certamente evitabile, nonché un danno grave alla sua immagine professionale e personale di P.U., correlato al pericolo di licenziamento nel caso in cui, per motivi imponderabili, dovesse essere condannato ad una pena che gli dovesse fare superare i due anni di reclusione e ciò non gli consentisse l'accesso alla sospensione condizionale della pena, sommandosi alla condanna già riportata ed un danno emergente ed il lucro cessante correlati alla perdita di ogni chances di essere assolto in quel giudizio, per tutte le ragioni esposte nel ricorso, nonché al probabile licenziamento disciplinare in tronco che subirebbe in caso di ulteriore condanna penale;
ritenuto sussistente il contratto di mandato ed il nesso di causalità fra i danni lamentati e le condotte descritte, condannare il resistente a risarcire il ricorrente per tutte le causali sopra evidenziate al pagamento in suo favore della somma pari complessivamente ad euro un milione, ovvero alla somma maggiore o minore che
2 sarà ritenuta di giustizia;
condannare il resistente al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento con distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93 cpc”.
Ha esposto, in fatto, il ricorrente di avere conferito all'Avv. mandato difensivo al fine di CP_1
essere rappresentato e difeso in sei distinti procedimenti penali.
Quanto al primo procedimento, ha dedotto il ricorrente che l'Avv. , pur avendo CP_1
ricevuto, ex art. 161, c. 4 c.p.p., la notificazione dell'avviso di deposito della sentenza di condanna, emessa in data 17.10.13 e depositata il 13.11.13, non aveva informato il proprio cliente, odierno ricorrente, seppur contumace nel processo, e ometteva di appellare la sentenza stessa, benché il reato contestato fosse prossimo alla prescrizione, che sarebbe maturata il 10.06.2014. Da tale omissione, nella prospettazione di parte ricorrente, conseguiva che la condanna ad un anno e mesi quattro di reclusione era divenuta definitiva per mancata impugnazione.
Quanto al secondo procedimento, parte ricorrente ha dedotto che l'Avv. non avesse CP_1
presenziato ad alcuna udienza, nemmeno a mezzo di sostituto processuale, pur essendo stato regolarmente nominato e retribuito a tal fine dal ricorrente, e pur avendo dato ampia rassicurazione al medesimo sulla sua presenza all'udienza preliminare, stante la delicatezza del processo. Il medesimo ricorrente, dunque, era stato rinviato a giudizio con il patrocinio di un difensore d'ufficio.
Quanto al terzo procedimento, parte ricorrente ha dedotto che l'Avv. non avesse CP_1
partecipato a nessuna udienza, nemmeno tramite sostituto – fatta eccezione per l'udienza del
15.02.13 - pur essendo stato nominato formalmente e regolarmente retribuito. Ha dedotto, poi, che tale procedimento si era definito con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione su sollecitazione del nuovo difensore.
Quanto al quarto procedimento, parte ricorrente ha dedotto che l'Avv. , pur essendo CP_1
stato formalmente nominato e regolarmente retribuito, non avesse presenziato ad alcuna udienza, neppure tramite sostituto, tanto che il Giudice aveva disposto la notifica di un avviso nei suoi confronti, forse ritenendo vi fosse abbandono della difesa ex art. 105 c.p.p. Ha esposto parte ricorrente, inoltre, che in tale procedimento, conclusosi con sentenza assolutoria ottenuta in extremis all'ultima udienza dal nuovo difensore del medesimo ricorrente, l'Avv. fosse stato CP_1 più volte avvisato e contattato dal difensore d'ufficio, che gli aveva inoltrato anche comunicazioni via pec alla quale l'Avvocato resistente non aveva mai risposto.
3 Quanto al quinto procedimento, parte ricorrente ha dedotto che l'Avv. , pur essendo CP_1
stato formalmente nominato e regolarmente retribuito, non avesse mai partecipato ad alcuna udienza, nemmeno tramite sostituto;
pertanto, il ricorrente veniva condannato in assenza del proprio difensore di fiducia, e neppure veniva avvisato dell'esito infausto della causa, tanto che solo a seguito di richiesta di un certificato del casellario e di uno dei carichi pendenti, si poteva impugnare detta sentenza in extremis, poiché il resistente non ne conosceva l'esito e non aveva fornito al proprio assistito alcuna notizia in merito.
Quanto al sesto e ultimo procedimento, definito per intervenuta prescrizione rilevata dal nuovo difensore di , il predetto ha dedotto che l'Avv. non avesse Parte_1 CP_1
presenziato ad alcuna udienza, nemmeno a mezzo di un sostituto processuale, pur essendo stato regolarmente nominato e retribuito a tal fine.
Si è costituita parte resistente chiedendo, preliminarmente, il differimento dell'udienza ai fini della chiamata in giudizio della propria Compagnia assicurativa, la e il mutamento Controparte_2
del rito da quello sommario a quello ordinario di cognizione.
Nel merito, ha chiesto di rigettare la domanda proposta dal ricorrente, in quanto del tutto infondata sia in punto di fatto che di diritto, oltre che assolutamente non provata. Poi, ha chiesto di accertare e dichiarare la responsabilità aggravata di “per avere gravato il sistema giustizia e Parte_1
l'attività giudiziaria con l'avvio di un giudizio del tutto pretestuoso, abusando del processo e costringendo, altresì, il resistente a difendersi da un'ingiusta iniziativa giudiziaria, fonte di enorme disagio personale e professionale e dispendio economico” e, conseguentemente e per l'effetto, condannare il ricorrente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., nella misura che verrà ritenuta di giustizia.
In via subordinata, instaurato processualmente il rapporto di garanzia, ha chiesto di condannare la a tenerlo indenne per ogni possibile conseguenza pregiudizievole che potesse Controparte_2 derivare dall'accoglimento della domanda.
In particolare, quanto al primo procedimento, ha eccepito di avere regolarmente seguito tutto il processo a carico del ricorrente, in alcune udienze costituendosi personalmente ed in altre semplicemente presenziando, per come concordato con il ricorrente medesimo, non avendo costui, peraltro, pur sollecitato in tal senso, mai fornito alcuna indicazione di testi a discarico. Una volta concluso il dibattimento di primo grado con l'affermazione della penale responsabilità di
[...]
, nonostante la difficoltà nel contattarlo, questi era stato tempestivamente informato Parte_1
4 dell'avvenuta condanna (telefonicamente, attesa l'impossibilità per il ricorrente di recarsi presso lo studio legale), rappresentandogli che, ove avesse inteso impugnare il suddetto provvedimento, sarebbe stato necessario il rilascio di apposita procura. E, tuttavia, non aveva mai Parte_1 provveduto a ciò, nonostante i ripetuti tentativi dell'Avv. di mettersi in contatto con CP_1 lui. A causa di tale reticenza, il resistente aveva anche tentato di richiedere l'intervento dei familiari i quali, pur adoperandosi in tal senso, non erano riusciti nell'intento. In tale occasione, inoltre, aveva rappresentato ai familiari che vi era la possibilità di utilizzare un escamotage difensivo, ovvero - posto che il ricorrente nel corso del processo era stato dichiarato contumace, e tale era rimasto sino al suo esito - avrebbe potuto far valere questa sua “qualità” processuale e procedere alla redazione dei motivi di appello (previo il rilascio di apposita procura), nel momento in cui gli fosse stato comunicato l'avviso di deposito della sentenza. E tuttavia, ha eccepito parte resistente,
aveva contattato telefonicamente l'Avv. solo nel mese di aprile del Parte_1 CP_1
2015 e, concordato un appuntamento al di fuori dello studio legale, gli aveva consegnato alcune carte, tra le quali vi era l'avviso del deposito della sentenza, notificatogli il 12.02.2014, riguardante la sentenza di condanna sopra richiamata, che risultava notificato molti mesi prima ed era, pertanto, inservibile ai fini dell'impugnazione.
Quanto al secondo procedimento, parte resistente ha eccepito che era stato informato telefonicamente da di essere stato nominato suo difensore, e che anche in tale Parte_1 circostanza il ricorrente era stato sollecitato a recarsi presso lo studio dell'Avv. al CP_1
fine di concordare la linea difensiva più opportuna. Tuttavia, il ricorrente aveva riferito di non avere testi a discarico da indicare, né di essere in grado di offrire elementi di prova o, comunque, spunti di particolare interesse per una sua adeguata difesa. Sempre in relazione al predetto procedimento, il resistente ha rappresentato che, più volte, aveva avuto modo di interloquire (sia telefonicamente, che tramite sms), con l'avvocato d'ufficio, con il quale aveva concordato la gestione delle attività difensive, sino a quando il ricorrente, in occasione della comunicazione di avvenuta fissazione dell'udienza preliminare, aveva deciso di farsi assistere, per il prosieguo, da altro avvocato, al quale il resistente aveva consegnato l'incartamento del procedimento. Infine, parte resistente ha eccepito di avere rinunciato, in data 24.03.2016, a tutti i mandati difensivi conferitigli dal ricorrente, rinuncia che si era cristallizzata ad un tempo di molto antecedente alla celebrazione della prima udienza dibattimentale, fissata al 23.09.2016.
5 Quanto al terzo procedimento, parte resistente ha eccepito che la dichiarata prescrizione del reato, maturata già alla data del 06.01.2015, fosse il risultato di una strategia concordata con il cliente.
Quanto al quarto procedimento, parte resistente ha eccepito che la rinuncia da parte propria a tutti i mandati difensivi conferitigli dal ricorrente era stata comunicata in data 24.03.2016, dunque anteriormente alla definizione del giudizio e che, ancora prima, era avvenuta la comunicazione effettuata per le vie brevi da dell'avvenuto intervento (in sostituzione del Parte_1 resistente) di altro avvocato. Infine, l'Avv. ha eccepito che l'intervenuta assoluzione CP_1
del ricorrente, dichiarata in data 12.12.2016, fosse frutto di una linea difensiva che non ha arrecato danno alcuno al ricorrente, tant'è che lo stesso è stato poi assolto dalle accuse mossegli senza subire alcun pregiudizio.
Quanto al quinto procedimento, parte resistente ha eccepito, anche in questo caso, di avere seguito, previo accordo con il cliente, “dall'esterno” il processo, in modo tale da avere sempre il controllo circa i suoi esiti e, per questa via, condurlo fino alla sua possibile prescrizione. Quanto all'assunto di parte ricorrente, sulla scorta del quale il resistente non avrebbe fornito a alcuna Parte_1
notizia in merito al suddetto procedimento, ne ha contestato la fondatezza sotto un duplice profilo.
Parte resistente, infatti, ha eccepito di avere informato (per le vie brevi) il ricorrente della sua avvenuta condanna e, in ogni caso, di avergli restituito, in sede di rinuncia al mandato, anche il fascicolo relativo al procedimento in oggetto. Quanto, poi, alla asserita impugnazione “in extremis” della sentenza di primo grado, l'Avv. ha eccepito che alla data del deposito della CP_1
motivazione, avvenuta il 22.04.2016, avesse rinunciato al mandato difensivo già da più di un mese.
Quanto al sesto e ultimo procedimento, parte resistente ha eccepito, e ribadito, quanto osservato in relazione ai precedenti procedimenti, con particolare riferimento alla dichiarata prescrizione del reato, maturata già alla data del 01.07.2015.
Autorizzata la chiamata in garanzia della con ordinanza del 31.05.2019, Controparte_2
questa si è costituita in giudizio, in persona del proprio legale rappresentante p.t., chiedendo preliminarmente anch'essa la conversione del rito da quello sommario a quello ordinario di cognizione.
Sempre preliminarmente, ha chiesto di rigettare la domanda di manleva avanzata dall'Avv. CP_1 nei propri confronti, in quanto l'art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione
[...]
espressamente escluderebbe dalla copertura i danni causati dall'assicurato a terzi al di fuori dalla
6 attività giudiziaria svolta personalmente e in contrasto rispetto ai modi e ai limiti previsti dalla
Legge Professionale Forense. In particolare, secondo la prospettazione della Compagnia terza chiamata, si tratterebbe di un danno imputabile a responsabilità dolosa dell'assicurato, avendo questi scientemente deciso di non partecipare alle udienze dei procedimenti per cui oggi è causa.
Nel merito, ha chiesto di rigettare, per assoluta infondatezza, la domanda risarcitoria di
[...]
, condannandolo anche alla sanzione di cui al terzo comma dell'articolo 96 c.p.c. Parte_1
Nell'ipotesi di accoglimento della domanda del resistente, invece, la ha Controparte_2 chiesto che l'importo risarcitorio venisse contenuto entro i limiti della polizza contratta dall'Avv.
, la quale coprirebbe esclusivamente i danni da perdite patrimoniali e non anche CP_1 quelli non patrimoniali e, comunque, entro il massimale di polizza di € 516.000,00 con scoperto del
5%, da lasciare a carico del resistente medesimo.
Disposto il mutamento del rito all'udienza del 17.10.2019, parte attrice ha dato atto, allegandole alle memorie ex art. 183 c.p.c. n. 2, che in relazione al secondo e quinto procedimento, sono intervenute sentenze di appello di assoluzione da qualsiasi accusa mossa al ricorrente.
La causa è stata istruita mediante prova per testi ed è, infine, pervenuta in decisione.
2. Tanto precisato, la domanda di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, deve considerarsi pacifica la circostanza per cui, rispetto al rapporto professionale instauratosi tra e , il ricorrente avesse conferito mandato di Parte_1 CP_1 rappresentanza alle liti all'odierno convenuto (poiché non contestato); parimenti, non è contestato neppure l'oggetto dell'attività professionale oggetto del mandato (l'assistenza legale nell'ambito di svariati procedimenti giudiziari). Tuttavia, deve costituire oggetto di specifica indagine da parte di questo Giudicante l'asserita difettosa o inadeguata prestazione professionale lamentata.
Ciò posto, è opportuno rammentare che principio indiscusso nella giurisprudenza di legittimità (tra le tante, da ultimo Cass. n. 10698/2016; Cass. n. 10700/2016; Cass. n. 3355/2014; Cass. n.
16690/2014) è che la responsabilità professionale dell'avvocato configura un'obbligazione di mezzi e non di risultato e, quindi, presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, c. 2 c.c., da commisurare alla natura dell'attività esercitata.
7 Pertanto, si è detto che, ai fini del giudizio di responsabilità, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente e, dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza cui è tenuto (cfr. Cass., n. 6782/2015; Cass., n.
18612/2013; Cass., n. 8863/2011).
Cionondimeno, la responsabilità del professionista non potrebbe affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, ma è necessaria la verifica se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla sua condotta professionale, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto,
l'assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva (anche per violazione del dovere di informazione), ed il risultato derivatone.
In buona sostanza, l'avvocato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176, c. 2 c.p.c., che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c., nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
Quanto al riparto dell'onere della prova, è pacifico che il cliente che deduca di avere subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, sia tenuto a dimostrare: a) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
b) l'esistenza del danno, che deve essere specificatamente allegato e dimostrato sia nell'an che nel quantum, salvo il potere integrativo ex art. 1226 c.c., ove ne ricorrano i presupposti;
c) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno subito.
Proprio di recente, la Suprema Corte, con la pronuncia n. 17414/2019, confermando l'orientamento già consolidato (cfr. Cass. n. 22376/2012; Cass. n. 9917/2010; Cass. n. 9638/2013; Cass. n.
25112/2017), ha ribadito che “l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale, nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell'attività professionale, implica una valutazione prognostica positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta;
con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una
8 valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale (...) in quanto, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone”.
Ancora, più di recente, i giudici di legittimità hanno evidenziato che, in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del cd. “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso sussistente tra quest'ultimo e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (tra le altre, Cass. n. 24956/2020; prima anche
Cass. n. 25112/2017).
In definitiva, con riferimento al merito della richiesta di accertamento della responsabilità professionale, occorre evidenziare che ai fini della sussistenza della responsabilità professionale dell'avvocato non sono sufficienti né l'esito infausto della causa, né la mera allegazione dell'errore commesso dal professionista.
Ancora poi, con riferimento all'asserito danno non patrimoniale subito e richiesto, è opportuno evidenziare come la perdita di una chance favorevole non costituisce un danno di per sé, ma soltanto ove la chance perduta avesse la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi (cfr. Cass. n. 22376/2012). La perdita di chance costituisce un danno risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo
(anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza (cfr. Cass. n. 19604/2016).
3. Orbene, alla luce dei principi di diritto così richiamati, e passando al vaglio della fattispecie per cui oggi è causa, la domanda di risarcimento dei danni subiti da parte attrice a causa del
9 comportamento asseritamente negligente e omissivo dell'Avv. appare infondata e, CP_1
quindi, deve essere rigettata.
Innanzitutto, è agevole rilevare la mancanza di ogni responsabilità dell'avvocato in relazione alla difesa prestata nei procedimenti elencati nel ricorso ai nn. 3, 4, 5 e 6, per i quali è documentato che non vi sia stata condanna.
Perciò, l'attore non ha subito alcun nocumento a cagione del comportamento asseritamente negligente dell'Avv. , poiché quei procedimenti si sono conclusi con una sentenza di CP_1
assoluzione nel merito o di non luogo a procedere per prescrizione del reato, sebbene mediante il patrocinio di un altro difensore.
Ebbene, non essendovi stata alcuna condanna non è possibile ravvisare nemmeno il danno non patrimoniale lamentato da parte attrice, ovvero quello all'immagine professionale e personale,
“correlato al pericolo di licenziamento nel caso in cui il medesimo dovesse essere condannato ad una pena che gli dovesse fare superare i due anni di reclusione, e ciò non gli consentisse l'accesso alla sospensione condizionale della pena”, in quanto non risulta che si sia verificato il presupposto del rischio lamentato da parte attrice.
Quanto, poi, al danno patrimoniale lamentato da , sofferto a causa delle paventate Parte_1
negligenze, se anche queste venissero accertate, in ogni caso la domanda non potrebbe essere accolta neanche sotto questo altro e diverso profilo, mancando una prova del danno sofferto.
Costui, invero, si è limitato a produrre una serie di parcelle del nuovo difensore, firmate “per accettazione”, senza fornire prova alcuna dell'esborso asseritamente effettuato.
Anche la circostanza secondo cui sarebbe stato costretto ad attivare una delle Parte_1
procedure di cui alla L. 3/12 per poter adempiere ai propri obblighi è inconferente nel caso di specie.
Difatti, sebbene abbia documentalmente provato di aver ottenuto un accordo di omologa di composizione della crisi da sovraindebitamento (cfr. all. “Omologa” alle memorie ex art. 183, c. 6,
n. 2 c.p.c. di parte attrice), in questo si riporta che “la situazione di sovraindebitamento era riconducibile alla crisi sopraggiunta dovuta all'attività svolta dal ricorrente medesimo di commercio al dettaglio di prodotti del settore merceologico alimentare (…). Successivamente, in data 30.05.06, il ricorrente ha intrapreso una nuova attività nel settore della fabbricazione e commercio di strutture metalliche e parti assemblate di strutture (…) ma anche detta attività subiva la crisi del settore edilizio e veniva chiusa in data 21.10.2008. A ciò si aggiungeva la separazione
10 personale dalla coniuge che ha comportato ulteriori perdite economiche e la necessità di affrontare nuove spese per l'alloggio personale”.
Ebbene, in tale decreto non si fa menzione alcuna della necessità di retribuire il proprio legale subentrato ad altro quale motivo del sovraindebitamento, che risulta esistente già a partire dal 2006, ovvero in un momento ben antecedente alla celebrazione dei processi per cui oggi è causa.
In ogni caso, si osserva anche che l'elenco dei creditori da soddisfare è censurato, con ciò rendendo impossibile a questo Giudicante comprendere se nel predetto elenco sia stato inserito anche il nuovo procuratore di parte attrice.
Quanto al secondo procedimento, questo Giudicante neppure ravvisa alcuna responsabilità ascrivibile all'Avvocato convenuto.
Invero, quest'ultimo ha sostenuto che la strategia processuale concordata con il Parte_1
(sostanzialmente comune a tutti i procedimenti a suo carico) fosse quella di “puntare” alla prescrizione dei vari reati, mancando la possibilità di indicare testimoni a discarico o argomenti difensivi a discolpa e, pertanto, mancando la possibilità di ottenere una pronuncia di assoluzione nel merito.
Di tanto è stata data conferma dal teste , il quale ha confermato sia tale Testimone_1
impossibilità, sia la strategia processuale concordata (cfr. verbale di udienza del 19.10.2023). In relazione a tale ultimo assunto, poi, parte attrice si è limitata a contestarlo genericamente senza, però, offrire alcuna apprezzabile prova del contrario.
Pertanto, manca una puntuale prova del nesso causale tra l'astratta negligenza dell'Avv. CP_1
e il rinvio a giudizio subito dal ricorrente. Al contrario, vi sono seri e concordanti indizi in
[...]
senso contrario: provato che non vi fossero testi o argomenti di prova a discarico e considerata la strategia difensiva perseguita – ovvero quella di perseguire la prescrizione dei reati - a maggior ragione il rinvio a giudizio appare quale un esito scontato della fase predibattimentale, non avendo il resistente potuto offrire alcuna prova che potesse condurre ad un proscioglimento già all'udienza preliminare.
Si dà atto, in ogni caso, che parte ricorrente ha depositato, in occasione delle memorie ex art. 183, c.
6, n. 2 c.p.c. anche la sentenza di appello con cui è stato dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. Pertanto, per ragioni di sintesi, si richiamano le considerazioni ut supra svolte in relazione ai procedimenti di cui ai nn. 3, 4, 5 e 6 del ricorso.
Quanto al primo procedimento, infine, si osserva quanto segue.
11 È opportuno, principalmente, prendere le mosse da quanto affermato dal teste , Testimone_1
il quale ha confermato la circostanza per cui, in relazione al procedimento di cui trattasi, nonostante l'oggettiva difficoltà nel contattare , l'Avv. aveva informato Parte_1 CP_1 telefonicamente l'attore dell'intervenuta condanna (cfr. verbale di udienza del 19.10.2023: “È vera la circostanza n. 19”; “È vera la circostanza n. 20, comunque era stato informato della condanna”),
e di esserne a conoscenza poiché aveva assistito a tale comunicazione. Sebbene il teste non abbia specificato quando tale comunicazione telefonica sia avvenuta, è agevole desumere, dal testo del capitolo di prova sottopostogli, che tale comunicazione sia intercorsa tra le parti una volta conclusosi il dibattimento di primo grado con sentenza di condanna all'udienza del 17.10.2023.
Ebbene, non sussistendo in capo all'Avvocato l'obbligo di informare il proprio cliente esclusivamente in forma scritta, è agevole dedurre che vi sia la prova che l'Avv. CP_1 avesse informato il proprio assistito della condanna riportata all'esito del procedimento di primo grado.
Poi, deve essere valorizzata, ai fini che qui occupano, anche la circostanza eccepita da parte convenuta, che ha affermato che nel mese di aprile del 2015 era stato contattato telefonicamente da e, in occasione di tale incontro, questi gli aveva consegnato alcune carte, tra le Parte_1 quali vi era l'avviso dell'estratto contumaciale notificatogli il 12.02.2014.
A tale riguardo, bisogna prendere le mosse dalle dichiarazioni rese sempre dal teste Tes_1
il quale ha dichiarato: “Ricordo che l'avv. riferì in studio che il sig. a
[...] CP_1 Parte_1 seguito dell'incontro gli aveva consegnato molte carte tra le quali anche la notifica dell'estratto contumaciale e il termine per impugnare era spirato” (cfr. verbale di udienza del 19.10.2023).
Sebbene si tratti di testimonianza de relato ex parte, tali dichiarazioni sono state confermate anche da altro testimone, che era presente a tale incontro. In particolare, la teste ha Testimone_2 affermato: “Ricordo che nel periodo aprile-maggio 2015 il contattò telefonicamente Parte_1
l'avv. che gli chiese di incontrarlo per strada, io mi trovavo in macchina insieme CP_1 all'avvocato e ci siamo incontrati in Viale dei Normanni, tra le carte che il mostrò Per_1 all'avvocato c'era anche l'estratto contumaciale e l'avv. si sorprese e si arrabbiò perché il CP_1
non lo aveva avvisato tempestivamente, nonostante lo avesse avvertito che non appena Parte_1
gli fosse arrivata qualche comunicazione doveva subito notiziarlo e gli disse che il termine era ormai abbondantemente scaduto, lui si giustificò dicendo che era in mezzo alle bollette e l'avv. cercò di rassicurarlo” (cfr. verbale di udienza del 19.10.2023). CP_1
12 Che questa notifica all'imputato contumace sia stata effettuata è provato anche dalla sentenza n.
31627/2017 della Corte di Cassazione, resa sul ricorso proposto dal medesimo ricorrente (cfr. all. alla memoria ex art. 186, c. 6, n. 3 di parte ricorrente). In tale sentenza, invero, la Suprema Corte dà atto che di tale raccomandata spedita il 12.02.2014 manchi l'avviso di ricevimento e che, pertanto, non poteva essere considerata valida la notifica dell'estratto contumaciale effettuata presso il domicilio eletto, la quale era stata effettuata nuovamente presso il difensore di fiducia, in data
03.07.2014. È da questo momento, dunque, che sarebbero decorsi i termini di quarantacinque giorni utili a proporre gravame.
E' provato, quindi, che l'Avv. avesse comunicato telefonicamente al proprio assistito l'esito CP_1 sfavorevole del processo e che lo stesso avesse ricevuto l'avviso di deposito della Parte_1
sentenza di condanna.
Vi è prova, pure, che l'Avv. si fosse tempestivamente attivato al fine di poter CP_1
proporre gravame avverso la sentenza di condanna per cui oggi è causa, già nel momento in cui questa fu resa, ma che tutti i suoi tentativi si fossero rivelati infruttuosi. Tutti i testi, infatti, hanno confermato che il convenuto avesse problemi a comunicare con , tanto da dover Parte_1
sempre intercedere presso i di lui famigliari.
In particolare, il padre di ha così dichiarato: “L'Avv. mi chiamava Parte_1 CP_1
continuamente dicendomi che aveva bisogno di comunicare con mio figlio per riferirgli delle cose che riguardavano i processi che lui gli seguiva, ma mio figlio non gli rispondeva mai. Siccome siamo molto amici, chiedeva a me di trovare il modo di poter comunicare con mio figlio (…). Oltre
a me, chiamava anche l'altro mio figlio , con cui siamo sempre insieme e quindi ho assistito Per_2 personalmente anche a queste telefonate. L'avvocato si lamentava sempre di questo comportamento di mio figlio (cfr. verbale di udienza del 13.04.2023). Anche la compagna convivente del Pt_1 ricorrente, ha dato conferma delle difficoltà in cui incorreva l'Avv. , Persona_3 CP_1 dichiarando che “verso la fine del 2012 l'avvocato mi chiese il mio numero di telefono se eventualmente non gli rispondesse perché non rispondeva mai” (cfr. verbale di udienza del Pt_1
13.04.2023). A conferma di quanto fino ad ora esposto, devono richiamarsi anche le dichiarazioni rese dalla teste , la quale ha dichiarato che “l'avv. aveva sempre Testimone_2 CP_1
questa difficoltà a contattare il in relazione a diversi procedimenti che stava Parte_1 seguendo per lo stesso. Posso dire in maniera generale che l'avv. non riusciva mai a CP_1
contattare il sig. e solo quando al veniva notificato qualche atto, lo Parte_1 Per_1
13 stesso contattava l'avvocato. Anch'io insieme all'avv. sono andata a casa dei genitori del CP_1
rappresentando che non era possibile continuare a gestire la situazione se il figlio Parte_1 non si fosse messo in contatto con l'avvocato” (cfr. verbale di udienza del 19.10.2023). Infine, di tanto è stata data conferma anche da parte del teste , il quale ha dichiarato di Testimone_1 avere assistito personalmente più volte a incontri tra l'Avv. e i familiari di CP_1 [...]
, nel corso dei quali questi dovevano assumersi il carico di fare da ambasciatori per Parte_1
riportare le notizie processuali al proprio parente, spesso non riuscendoci neanche loro (cfr. verbale di udienza del 19.10.2024).
Pertanto, gli elementi raccolti nell'insieme non consentono di formulare alcun addebito di responsabilità nei confronti dell'Avv. . CP_1
Al rigetto della domanda principale consegue l'assorbimento della domanda di manleva.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza, anche per quanto riguarda quelle sostenute dal terzo chiamato dal convenuto (che, secondo Cass. n. 23123/2019, sono poste a carico dell'attore soccombente, se la chiamata del terzo si è resa necessaria in relazione alla tesi sostenuta dall'attore stesso, a nulla rilevando che questi non abbia formulato domanda alcuna nei confronti dello stesso terzo e che il convenuto non abbia formulato un'istanza in tal senso), e si liquidano alla stregua del
D.M. n. 147/2022, in base al valore dichiarato della causa (scaglione di riferimento da € 520.000,01
a € 1.000.000,00), secondo i valori minimi.
Quanto alla richiesta ex art. 96 c.p.c., proposta tanto da parte convenuta, quanto dall'Assicurazione terza chiamata, questa non può trovare accoglimento.
A tal proposito, è d'uopo richiamare la giurisprudenza di legittimità, la quale afferma che “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa”
(cfr. Cass., Sez. Lav., n. 9080/2013) e, anche di recente, che “la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (cfr. Cass., n. 21798/2015).
Nella specie, difetta la compiuta allegazione e prova dei lamentati danni, donde il rigetto dell'istanza.
14 Non può nemmeno trovare accoglimento la richiesta di condanna ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, perché non può ritenersi, nel caso di specie, che la condotta processuale della resistente abbia integrato gli estremi della mala fede o colpa grave, né che la stessa abbia agito senza la normale prudenza. Difatti, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, ormai consolidato - ribadito dalla Cassazione, nella composizione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 9915 del 20.04.2018 – ritiene che “la responsabilità aggravata ai sensi del terzo comma dell'art. 96
c.p.c., che, a differenza di quella comminabile ai sensi del primo comma della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, esige pur sempre, sul piano soggettivo, la malafede o la colpa grave della parte soccombente, la quale ultima sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o
l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- rigetta integralmente la domanda proposta da nei confronti di;
Parte_1 CP_1
- dichiara assorbita la domanda di manleva formulata da confronti della Controparte_3 [...]
CP_2
- condanna alla refusione, nei confronti di , delle spese di lite, che si Parte_1 CP_1 liquidano nella complessiva somma di € 14.869,88, di cui € 271,88 per spese ed € 14.598,00 per compensi, oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta, ex art. 93 c.p.c.;
- condanna alla refusione, nei confronti della compagnia assicurativa Parte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, che si liquidano nella
[...] complessiva somma di € 14.598,00 per compensi, oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge.
Catanzaro, 30 gennaio 2025 Il Giudice dott.ssa Carmen Ranieli
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