TRIB
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/10/2025, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. ET LA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2035 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto inadempimento contrattuale e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Mattia Giovanni Graziano
ATTRICE
E
(P. I. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Camillo Gabriele Fiorito
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. Parte attrice ha convenuto deducendo;
a) che nel mese di Controparte_1 ottobre 2022 tra le part i è stato concluso un con contratto di fornitura di arredi e complementi di arredo, avente ad oggetto, in particolare, una cucina mod. Maya con pensili alti, apertura a gola, piano a induzione Hotpoint, elettrodomestici nuovi di
Classe A, tavolo e poltrone , vasca in fragranite nero, una camera da letto tortora bianco, armadio scorrevole, comò e specchio laccato bianco, comodini, materasso matrimoniale e rete ortopedica 160x190, un arredo zona giorno, credenza con piedi in ferro color “bosco”, un appendiabiti ingresso, mobile porta tv con top quercia h
3,5 cm, divani modello IK L. 235 cm e poltrona modello IK con rivestimento antimacchia cat. Luna col. 02, un arredo seconda camera da letto, per euro 2.300,00;
b) che il corrispettivo pattuito era di euro 2 3.000,00, poi ridotti ad euro 21.500,00 per la rinuncia alla consegna della seconda camera da letto;
c) di aver pagato in varie tranches, a partire da dicembre 2022, complessivi euro 20.800,00; d) di aver richiesto più volte la consegna tra marzo e maggio 2023 e che la merce è stata consegnata soltanto tra maggio e giugno 2023; e) la mancata consegna di cuscino panca cucina, cuscino panca sala, sedie -poltrone, accessori lavello, accessori cassetti;
f) l'esistenza di difformità tra la merce consegnata e quel la pattuita, in particolare, miscelatore cucina differente per modello e qualità a quello posto in preventivo (lavello classico al posto di quello a getto), piano cottura “Iseasy”
1 anziché marca “Hotpoint”, come il resto degli elettrodomestici, elettrodomes tici non conformi per classe di consumo, caratteristiche di vendita e tipologia (trattasi di e.d. rigenerati e non nuovi) a quelli inseriti nel contratto, senza consegna di libretto manutentivo o di certificato di garanzia, poltrona differente per qualità -stile e modello- e da quella posta in preventivo, mensola appoggio tipo isola differente per qualità a quello in preventivo (relativa gamba e piano di appoggio usurato e difettoso), tavolo soggiorno non conforme per qualità a quello ordinato, diverso per modello e colore e difettoso nell'apertura, mobile cassettiera non conforme in quanto consegnato con graffi, ovvero difettoso;
g) che nel corso dell'assemblaggio sono stati causati danni alla merce e all'immobile; h) di aver segnalato i difetti;
i) che alcuni elettrodomestici hanno avuto problemi e, a causa della mancata consegna del certificato di garanzia, ha dovuto sostenere i costi di riparazione;
l) di aver subito danni per il ritardo e per essersi dovuta rivolgere ad atro fornitore.
Ha chiesto, pertanto, l'adempimento del contratto in forma specifica, o, in subordine, la restituzione del prezzo, e, in ogni caso il risarcimento del danno.
1.2. Si è costituita parte convenuta, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del rito semplificato.
Nel merito, ha dedotto: a) di aver adempiuto e che è controparte ad essere inadempiente nel pagamento di euro 700,00; b) che in contratto non è stato previsto un termine per la consegna e che, in ogni caso, la consegna medesima è avvenuta in tempi ragionevoli tenuto conto della natura della merce, la quale, in ogni caso, non avrebbe potuto essere consegnata prima del termine dei lavori di tinteggiatura presso l'immobile dell'attrice per come dalla stessa richiesto;
c) l'inesistenza di vizi e difformità, in ogni caso non comunicate;
d) la carenza di prova dei costi di riparazione degli elettrodomestici.
Ha chiesto, quindi, il rigetto della domanda.
2. In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione relativa alla scelta dell'attrice di proporre l'azione mediante rito semplificato, in quanto, ai sensi dell'art. 281 decies, comma II, c.p.c., nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica, il giudizio può essere introdotto con detto rito anche in assenza dei presupposti previsti dal primo comma .
2.1.Sempre in via preliminare, va dichiarata inammissibile l'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi articolata da parte convenuta, tale dovendosi qualificare la doglianza relativa al non aver mai ricevuto contestazioni.
Infatti, la parte si è cos tituita soltanto il giorno antecedente alla prima udienza del
20 giugno 2025, vale a dire allorquando era già decorso il termine di costituzione del convenuto (10 giorni prima della prima udienza).
Pertanto, considerato che l'eccezione di decadenza dalla g aranzia per vizi e difformità è in senso stretto (cfr. Cass. civ. sez. II, 16 febbraio 2006, n. 3429,
2 secondo cui “la decadenza dal diritto di garanzia per i vizi della cosa venduta non può essere rilevata d'ufficio, ma va ritualmente eccepita da chi vi ha interesse, cioè dal venditore”, e Corte app. Napoli sez. VII, 13 febbraio 2020, n. 685, secondo cui
“la decadenza dal diritto di garanzia per i vizi della cosa venduta non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma va ritualmente eccepita da chi vi ha interesse e cioè dal venditore. Trattandosi, quindi, di eccezione di merito non rilevabile
d'ufficio, essa deve essere proposta dal convenuto, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, in base al combinato disposto degli artt. 166 e 167, comma 2, c.p.c.”), la stessa è stata sollevata tardivamente.
3. Nel merito si osserva quanto segue.
La presente controversia ha ad oggetto domanda di adempimento contrattuale, in relazione alla quale il creditore deve provare il titolo ed allegare l'inadempimento, gravando, invece, sul debitore l'onere della prova circa l'avvenuto adempimento o la circostanza per cui l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile (cfr. Cass.
Civ., SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Inoltre, pur con riferimento al contratto di appalto, ma esprimendo un principio applicabile in via generale, la giurisprudenza ha precisato che “l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, ha l'onere di dar prova dell'esistenza del contratto e del suo specifico contenuto” (Cass. civ., sez.
II, 30 gennaio 2017, n. 2303).
Per quel che riguarda, invece, i vi zi, la giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito che “in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo
1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi” (cfr. Cass. civ., SS. UU., 3 maggio 2019, n. 11748).
3.1. Ciò premesso, nel caso di specie in primo luogo deve escludersi qualsiasi ritardo imputabile a parte convenuta.
Al riguardo, si rileva che nel contratto non è previsto alcun termine per la consegna.
In tale ipotesi, l'art. 1183, comma I, c.c., prevede l'immediata esigibilità della prestazione, ma, qualora per la natura della prestazione medesima, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo tra le parti, è fissato dal Giudice.
Ebbene, nella fattispecie in esame, avente ad oggetto un contratto per la fornitura di arredi, è evidente che non è possibile ritenere immediatamente esigibile la prestazione, necessitando i l fornitore di un congruo termine per l'ordine, la ricezione e l'assemblaggio della merce.
Peraltro, nella vicenda sottoposta all'attenzione del Tribunale, secondo quanto risulta dalle conversazioni whatsapp prodotte dalla stessa attrice, una buona parte
3 degli arredi erano già pronti per la consegna a partire dal mese di febbraio 2023, mentre è stata proprio l'attrice ad essere indisponibile prima dell'inizio di aprile
2023, a causa del protrarsi dei lavori di tinteggiatura, da completarsi prima del montaggio dei mobili, ed a richiedere alla convenuta di temporeggiare.
Pertanto, considerato che il montaggio è stato eseguito tra la metà di maggio e giugno 2023, vale a dire circa un mese e mezzo dopo la disponibilità manifestata dall'attrice, ritiene questo Giudice che, tenuto conto della natura della prestazione e della necessità per il venditore di organizzare il proprio lavoro, ovviamente non limitato al rapporto con l'attrice, un'attesa di un mese e mezzo non possa essere considerata ritardo configurante in adempimento.
3.2. Quanto alla mancanza di alcuni arredi, si rileva che nel contratto non vi sono riferimenti e descrizioni specifiche relative al cuscino della panca della cucina (non
è prevista nemmeno la panca) e al cuscino della panca della sala (anche in tal caso non è prevista nemmeno la panca).
Per tale ragione, in difetto di precise previsioni contrattuali, la domanda non può essere accolta in parte qua.
3.2.1. Per quel che riguarda, invece, gli accessori del lavello e dei cassetti, gli stessi non sono descritti in contratto e la parte non ha neppure indicato, in concreto e specificamente, di quali accessori si tratta.
Pertanto, anche in tal caso, in difetto di specifica allegazione e prova del preciso contenuto contrattuale, la domanda deve essere re spinta.
3.2.2. Non è meritevole di accoglimento, poi, neppure la domanda relativa alle sedie - poltrone (verosimilmente riferite alle sedie della cucina tenuto conto dell'uso del plurale, mentre per il soggiorno il contratto prevede la consegna di una singol a poltrona).
Infatti, parte convenuta ha eccepito il mancato pagamento integrale del prezzo, per cui, non essendo ancora stati corrisposti euro 700,00 (la stessa parte attrice ha dedotto di aver pagato euro 20.800,00 su un totale di euro 21.500,00), è evid ente che il venditore non può ritenersi obbligato alla consegna prima del saldo.
3.3. Passando, quindi, alle difformità, in primo luogo si rileva che il miscelatore della cucina, la mensola di appoggio, il tavolo del soggiorno e il mobile cassettiera non sono neppure indicati in contratto, ragion per cui non è possibile, in mancanza del termine di paragone, stabilire se vi sia stata la consegna di merce difforme rispetto a quanto pattuito.
Anche in tal caso, quindi, la domanda è respinta.
3.3.1. Per quel che riguarda, invece, gli elettrodomestici, in primo luogo si osserva che in contratto non è prevista alcuna marca, per cui la doglianza attorea sul punto non è meritevole di accoglimento.
4 Con riferimento, poi, alla classe energetica (in contratto per forno, lavastoviglie e frigorifero è prevista la classe A) e alla condizione rigenerata anziché nuova, nessuna prova è stata fornita in ord ine alla difformità lamentata e al carattere non nuovo (il teste indicato sul punto è stato dichiarato incapace di testimoniare ).
Anche tale doglianza è, quindi, respinta.
3.3.2. Identico discorso riguarda la poltrona (verosimilmente dela sala), prevista in contratto come modello IK, rivestimento antimacchia , categoria Luna colore 08.
Anche in tal caso, infatti, il teste indicato è stato dichiarato incapace .
3.4. Passando, poi, ai danni, in primo luogo va escluso quello da ritardo.
Infatti, non soltanto è stato escluso un ritardo imputabile a parte convenuta, ma la domanda è anche in parte generica e in parte infondata e priva di prova.
Infatti, in primo luo go non è chiara la ragione per la quale il semplice passaggio del tempo abbia determinato un pregiudizio.
Quanto, poi, alla necessità di rivolgersi ad altro rivenditore per la struttura del letto, ipotizzando che ciò sia riferito alla seconda camera da let to (per la prima non è stata dedotta alcuna mancanza), è evidente che, in disparte ogni considerazione sul fatto che detta camera sia stata oggetto di rinuncia, la domanda avrebbe richiesto la prova dell'avvenuto pagamento di un corrispettivo maggiore risp etto a quello pattuito con parte convenuta, prova di cui non v'è traccia in atti, mancando addirittura la stessa allegazione dei maggiori costi sostenuti.
Infine, non è chiara la ragione per la quale, anche a voler imputare integralmente il ritardo nella consegna a parte convenuta (ipotesi già esclusa), immutato il prezzo pattuito, la parte attrice abbia subito un pregiudizio per l'inflazione.
3.4.1. Per quel che riguarda, invece, i danni agli arredi e all'immobile, nelle foto prodotte si nota qualche imper fezione, ma non v'è alcuna prova della riconducibilità causale alla convenuta, non essendo neppure state articolate prove specifiche al riguardo.
Infatti, l'unica prova richiesta in materia è il capitolo 3 dell'interrogatorio formale, il quale ha ad oggetto la circostanza che il legale rappresentante della società convenuta abbia ricevuto dall'attrice lamentele circa i danni, ma non già che i danni medesimi siano stati causati dal personale della parte convenuta.
3.4.2. Va, infine, escluso anche il danno relativo ai costi sostenuti per gli interventi di riparazione degli elettrodomestici, in quanto non soltanto nella documentazione prodotta non è presente alcuna prova di pagamento, ma non è indicato neppure il corrispettivo dovuto.
Pertanto, non trattandosi di elementi da richiedere al CTU, essendo onere della parte provare, in questo caso in modo semplice mediante produzione di fatture e pagamenti effettuati, l'ammontare del danno subito, anche tale domanda è respinta.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in di spositivo.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.
ET LA, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta le domande attoree;
2. Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute da parte convenuta che liquida in euro 4.600,00 (di cui euro 900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva, euro 1.500,00 per la fase istruttoria ed euro 1.500,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge , con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell 'avv. Camillo Gabriele Fiorito.
Così deciso in Castrovillari, 3 ottobre 2024
IL GIUDICE
Dott. ET LA
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. ET LA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2035 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto inadempimento contrattuale e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Mattia Giovanni Graziano
ATTRICE
E
(P. I. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Camillo Gabriele Fiorito
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. Parte attrice ha convenuto deducendo;
a) che nel mese di Controparte_1 ottobre 2022 tra le part i è stato concluso un con contratto di fornitura di arredi e complementi di arredo, avente ad oggetto, in particolare, una cucina mod. Maya con pensili alti, apertura a gola, piano a induzione Hotpoint, elettrodomestici nuovi di
Classe A, tavolo e poltrone , vasca in fragranite nero, una camera da letto tortora bianco, armadio scorrevole, comò e specchio laccato bianco, comodini, materasso matrimoniale e rete ortopedica 160x190, un arredo zona giorno, credenza con piedi in ferro color “bosco”, un appendiabiti ingresso, mobile porta tv con top quercia h
3,5 cm, divani modello IK L. 235 cm e poltrona modello IK con rivestimento antimacchia cat. Luna col. 02, un arredo seconda camera da letto, per euro 2.300,00;
b) che il corrispettivo pattuito era di euro 2 3.000,00, poi ridotti ad euro 21.500,00 per la rinuncia alla consegna della seconda camera da letto;
c) di aver pagato in varie tranches, a partire da dicembre 2022, complessivi euro 20.800,00; d) di aver richiesto più volte la consegna tra marzo e maggio 2023 e che la merce è stata consegnata soltanto tra maggio e giugno 2023; e) la mancata consegna di cuscino panca cucina, cuscino panca sala, sedie -poltrone, accessori lavello, accessori cassetti;
f) l'esistenza di difformità tra la merce consegnata e quel la pattuita, in particolare, miscelatore cucina differente per modello e qualità a quello posto in preventivo (lavello classico al posto di quello a getto), piano cottura “Iseasy”
1 anziché marca “Hotpoint”, come il resto degli elettrodomestici, elettrodomes tici non conformi per classe di consumo, caratteristiche di vendita e tipologia (trattasi di e.d. rigenerati e non nuovi) a quelli inseriti nel contratto, senza consegna di libretto manutentivo o di certificato di garanzia, poltrona differente per qualità -stile e modello- e da quella posta in preventivo, mensola appoggio tipo isola differente per qualità a quello in preventivo (relativa gamba e piano di appoggio usurato e difettoso), tavolo soggiorno non conforme per qualità a quello ordinato, diverso per modello e colore e difettoso nell'apertura, mobile cassettiera non conforme in quanto consegnato con graffi, ovvero difettoso;
g) che nel corso dell'assemblaggio sono stati causati danni alla merce e all'immobile; h) di aver segnalato i difetti;
i) che alcuni elettrodomestici hanno avuto problemi e, a causa della mancata consegna del certificato di garanzia, ha dovuto sostenere i costi di riparazione;
l) di aver subito danni per il ritardo e per essersi dovuta rivolgere ad atro fornitore.
Ha chiesto, pertanto, l'adempimento del contratto in forma specifica, o, in subordine, la restituzione del prezzo, e, in ogni caso il risarcimento del danno.
1.2. Si è costituita parte convenuta, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del rito semplificato.
Nel merito, ha dedotto: a) di aver adempiuto e che è controparte ad essere inadempiente nel pagamento di euro 700,00; b) che in contratto non è stato previsto un termine per la consegna e che, in ogni caso, la consegna medesima è avvenuta in tempi ragionevoli tenuto conto della natura della merce, la quale, in ogni caso, non avrebbe potuto essere consegnata prima del termine dei lavori di tinteggiatura presso l'immobile dell'attrice per come dalla stessa richiesto;
c) l'inesistenza di vizi e difformità, in ogni caso non comunicate;
d) la carenza di prova dei costi di riparazione degli elettrodomestici.
Ha chiesto, quindi, il rigetto della domanda.
2. In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione relativa alla scelta dell'attrice di proporre l'azione mediante rito semplificato, in quanto, ai sensi dell'art. 281 decies, comma II, c.p.c., nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica, il giudizio può essere introdotto con detto rito anche in assenza dei presupposti previsti dal primo comma .
2.1.Sempre in via preliminare, va dichiarata inammissibile l'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi articolata da parte convenuta, tale dovendosi qualificare la doglianza relativa al non aver mai ricevuto contestazioni.
Infatti, la parte si è cos tituita soltanto il giorno antecedente alla prima udienza del
20 giugno 2025, vale a dire allorquando era già decorso il termine di costituzione del convenuto (10 giorni prima della prima udienza).
Pertanto, considerato che l'eccezione di decadenza dalla g aranzia per vizi e difformità è in senso stretto (cfr. Cass. civ. sez. II, 16 febbraio 2006, n. 3429,
2 secondo cui “la decadenza dal diritto di garanzia per i vizi della cosa venduta non può essere rilevata d'ufficio, ma va ritualmente eccepita da chi vi ha interesse, cioè dal venditore”, e Corte app. Napoli sez. VII, 13 febbraio 2020, n. 685, secondo cui
“la decadenza dal diritto di garanzia per i vizi della cosa venduta non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma va ritualmente eccepita da chi vi ha interesse e cioè dal venditore. Trattandosi, quindi, di eccezione di merito non rilevabile
d'ufficio, essa deve essere proposta dal convenuto, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, in base al combinato disposto degli artt. 166 e 167, comma 2, c.p.c.”), la stessa è stata sollevata tardivamente.
3. Nel merito si osserva quanto segue.
La presente controversia ha ad oggetto domanda di adempimento contrattuale, in relazione alla quale il creditore deve provare il titolo ed allegare l'inadempimento, gravando, invece, sul debitore l'onere della prova circa l'avvenuto adempimento o la circostanza per cui l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile (cfr. Cass.
Civ., SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Inoltre, pur con riferimento al contratto di appalto, ma esprimendo un principio applicabile in via generale, la giurisprudenza ha precisato che “l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, ha l'onere di dar prova dell'esistenza del contratto e del suo specifico contenuto” (Cass. civ., sez.
II, 30 gennaio 2017, n. 2303).
Per quel che riguarda, invece, i vi zi, la giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito che “in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo
1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi” (cfr. Cass. civ., SS. UU., 3 maggio 2019, n. 11748).
3.1. Ciò premesso, nel caso di specie in primo luogo deve escludersi qualsiasi ritardo imputabile a parte convenuta.
Al riguardo, si rileva che nel contratto non è previsto alcun termine per la consegna.
In tale ipotesi, l'art. 1183, comma I, c.c., prevede l'immediata esigibilità della prestazione, ma, qualora per la natura della prestazione medesima, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo tra le parti, è fissato dal Giudice.
Ebbene, nella fattispecie in esame, avente ad oggetto un contratto per la fornitura di arredi, è evidente che non è possibile ritenere immediatamente esigibile la prestazione, necessitando i l fornitore di un congruo termine per l'ordine, la ricezione e l'assemblaggio della merce.
Peraltro, nella vicenda sottoposta all'attenzione del Tribunale, secondo quanto risulta dalle conversazioni whatsapp prodotte dalla stessa attrice, una buona parte
3 degli arredi erano già pronti per la consegna a partire dal mese di febbraio 2023, mentre è stata proprio l'attrice ad essere indisponibile prima dell'inizio di aprile
2023, a causa del protrarsi dei lavori di tinteggiatura, da completarsi prima del montaggio dei mobili, ed a richiedere alla convenuta di temporeggiare.
Pertanto, considerato che il montaggio è stato eseguito tra la metà di maggio e giugno 2023, vale a dire circa un mese e mezzo dopo la disponibilità manifestata dall'attrice, ritiene questo Giudice che, tenuto conto della natura della prestazione e della necessità per il venditore di organizzare il proprio lavoro, ovviamente non limitato al rapporto con l'attrice, un'attesa di un mese e mezzo non possa essere considerata ritardo configurante in adempimento.
3.2. Quanto alla mancanza di alcuni arredi, si rileva che nel contratto non vi sono riferimenti e descrizioni specifiche relative al cuscino della panca della cucina (non
è prevista nemmeno la panca) e al cuscino della panca della sala (anche in tal caso non è prevista nemmeno la panca).
Per tale ragione, in difetto di precise previsioni contrattuali, la domanda non può essere accolta in parte qua.
3.2.1. Per quel che riguarda, invece, gli accessori del lavello e dei cassetti, gli stessi non sono descritti in contratto e la parte non ha neppure indicato, in concreto e specificamente, di quali accessori si tratta.
Pertanto, anche in tal caso, in difetto di specifica allegazione e prova del preciso contenuto contrattuale, la domanda deve essere re spinta.
3.2.2. Non è meritevole di accoglimento, poi, neppure la domanda relativa alle sedie - poltrone (verosimilmente riferite alle sedie della cucina tenuto conto dell'uso del plurale, mentre per il soggiorno il contratto prevede la consegna di una singol a poltrona).
Infatti, parte convenuta ha eccepito il mancato pagamento integrale del prezzo, per cui, non essendo ancora stati corrisposti euro 700,00 (la stessa parte attrice ha dedotto di aver pagato euro 20.800,00 su un totale di euro 21.500,00), è evid ente che il venditore non può ritenersi obbligato alla consegna prima del saldo.
3.3. Passando, quindi, alle difformità, in primo luogo si rileva che il miscelatore della cucina, la mensola di appoggio, il tavolo del soggiorno e il mobile cassettiera non sono neppure indicati in contratto, ragion per cui non è possibile, in mancanza del termine di paragone, stabilire se vi sia stata la consegna di merce difforme rispetto a quanto pattuito.
Anche in tal caso, quindi, la domanda è respinta.
3.3.1. Per quel che riguarda, invece, gli elettrodomestici, in primo luogo si osserva che in contratto non è prevista alcuna marca, per cui la doglianza attorea sul punto non è meritevole di accoglimento.
4 Con riferimento, poi, alla classe energetica (in contratto per forno, lavastoviglie e frigorifero è prevista la classe A) e alla condizione rigenerata anziché nuova, nessuna prova è stata fornita in ord ine alla difformità lamentata e al carattere non nuovo (il teste indicato sul punto è stato dichiarato incapace di testimoniare ).
Anche tale doglianza è, quindi, respinta.
3.3.2. Identico discorso riguarda la poltrona (verosimilmente dela sala), prevista in contratto come modello IK, rivestimento antimacchia , categoria Luna colore 08.
Anche in tal caso, infatti, il teste indicato è stato dichiarato incapace .
3.4. Passando, poi, ai danni, in primo luogo va escluso quello da ritardo.
Infatti, non soltanto è stato escluso un ritardo imputabile a parte convenuta, ma la domanda è anche in parte generica e in parte infondata e priva di prova.
Infatti, in primo luo go non è chiara la ragione per la quale il semplice passaggio del tempo abbia determinato un pregiudizio.
Quanto, poi, alla necessità di rivolgersi ad altro rivenditore per la struttura del letto, ipotizzando che ciò sia riferito alla seconda camera da let to (per la prima non è stata dedotta alcuna mancanza), è evidente che, in disparte ogni considerazione sul fatto che detta camera sia stata oggetto di rinuncia, la domanda avrebbe richiesto la prova dell'avvenuto pagamento di un corrispettivo maggiore risp etto a quello pattuito con parte convenuta, prova di cui non v'è traccia in atti, mancando addirittura la stessa allegazione dei maggiori costi sostenuti.
Infine, non è chiara la ragione per la quale, anche a voler imputare integralmente il ritardo nella consegna a parte convenuta (ipotesi già esclusa), immutato il prezzo pattuito, la parte attrice abbia subito un pregiudizio per l'inflazione.
3.4.1. Per quel che riguarda, invece, i danni agli arredi e all'immobile, nelle foto prodotte si nota qualche imper fezione, ma non v'è alcuna prova della riconducibilità causale alla convenuta, non essendo neppure state articolate prove specifiche al riguardo.
Infatti, l'unica prova richiesta in materia è il capitolo 3 dell'interrogatorio formale, il quale ha ad oggetto la circostanza che il legale rappresentante della società convenuta abbia ricevuto dall'attrice lamentele circa i danni, ma non già che i danni medesimi siano stati causati dal personale della parte convenuta.
3.4.2. Va, infine, escluso anche il danno relativo ai costi sostenuti per gli interventi di riparazione degli elettrodomestici, in quanto non soltanto nella documentazione prodotta non è presente alcuna prova di pagamento, ma non è indicato neppure il corrispettivo dovuto.
Pertanto, non trattandosi di elementi da richiedere al CTU, essendo onere della parte provare, in questo caso in modo semplice mediante produzione di fatture e pagamenti effettuati, l'ammontare del danno subito, anche tale domanda è respinta.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in di spositivo.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.
ET LA, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta le domande attoree;
2. Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute da parte convenuta che liquida in euro 4.600,00 (di cui euro 900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva, euro 1.500,00 per la fase istruttoria ed euro 1.500,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge , con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell 'avv. Camillo Gabriele Fiorito.
Così deciso in Castrovillari, 3 ottobre 2024
IL GIUDICE
Dott. ET LA
6