Versione
15 dicembre 1974
15 dicembre 1974
Art. 16.
L' articolo 20 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"Se risulta successivamente l'inesistenza totale o parziale del diritto a succedere, il pretore dispone con decreto, su ricorso degli interessati o d'ufficio, la revoca del certificato rilasciato.
La revoca del certificato e' comunicata agli interessati e annotata d'ufficio nel libro fondiario".
L' articolo 20 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"Se risulta successivamente l'inesistenza totale o parziale del diritto a succedere, il pretore dispone con decreto, su ricorso degli interessati o d'ufficio, la revoca del certificato rilasciato.
La revoca del certificato e' comunicata agli interessati e annotata d'ufficio nel libro fondiario".
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. VI, ordinanza 03/02/2016, n. 2162Provvedimento: […] Il ricorso appare inammissibile, perché il provvedimento del Tribunale, reso ai sensi dell'art. 20 del regio de- n. 499 (nel testo sostituitocreto 28 marzo 1929, Au - 2 - dall'art. 16 della legge 29 ottobre 1974, n. 594, modi- ficato dall'art. 162 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51), esaurendosi esclusivamente nel campo amministrativo senza incidere su posizioni di diritto soggettivo ed es- sendo perciò privo dei caratteri di decisorietà e defi- nitività, non è impugnabile con il ricorso per cassazio- ne ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. […]Leggi di più...
- fondamento·
- impugnabilità in cassazione ex art. 111 cost·
- revoca del certificato di eredità ai sensi del r.d. n. 499 del 1929·
- esclusione·
- leggi speciali·
- trascrizione