Articolo 16 della Legge 29 ottobre 1974, n. 594
Articolo 15Articolo 17
Versione
15 dicembre 1974
Art. 16.
L' articolo 20 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"Se risulta successivamente l'inesistenza totale o parziale del diritto a succedere, il pretore dispone con decreto, su ricorso degli interessati o d'ufficio, la revoca del certificato rilasciato.
La revoca del certificato e' comunicata agli interessati e annotata d'ufficio nel libro fondiario".
Entrata in vigore il 15 dicembre 1974
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