Art. 16.
L' articolo 20 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"Se risulta successivamente l'inesistenza totale o parziale del diritto a succedere, il pretore dispone con decreto, su ricorso degli interessati o d'ufficio, la revoca del certificato rilasciato.
La revoca del certificato e' comunicata agli interessati e annotata d'ufficio nel libro fondiario".
L' articolo 20 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"Se risulta successivamente l'inesistenza totale o parziale del diritto a succedere, il pretore dispone con decreto, su ricorso degli interessati o d'ufficio, la revoca del certificato rilasciato.
La revoca del certificato e' comunicata agli interessati e annotata d'ufficio nel libro fondiario".