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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/07/2025, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 787/2023 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico
Dott. Generoso Valitutti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in secondo grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi il 24/02/2023 al n. 787/2023 R.G. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 152/2022, emessa in data 01.06.2022 dal
Giudice di Pace di Vietri di Potenza e depositata in cancelleria in data
03.06.2022, pronunciata nel giudizio n. R.G. 475/2021, notificata in data
27/06/2022
TRA
(P. Iva ), società mandataria del Parte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona del legale rapp.te p.t., Parte_2 rappresentata e difesa – giusta procura in atti – dall'Avv. Carlo Giordano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli (NA) in Viale
Gramsci n.21;
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato Controparte_1 C.F._1
e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Maria Imperiale, insieme con la quale elettivamente domicilia presso lo studio legale dell'Avv. Antonio
Zirpoli, sito in Vietri di Potenza alla Via Padre Girardelli n. 2;
APPELLATO
NONCHÉ
Controparte_2
C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., elett.te
[...] P.IVA_2 dom.to per la carica in Napoli al Centro Direzionale Isola C/5 80143; pec egione.campania.it Email_1
1 Proc. n. 787/2023 R.G.
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 14/04/2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite concludevano come da rispettivi scritti difensivi, da intendersi in questa sede richiamati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Controparte_1 conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Vietri di Potenza, la società – in qualità di Concessionario per la riscossione Parte_1 coattiva dei tributi e delle entrate per la – e la Controparte_2 CP_2
(quale ente impositore) onde conseguire l'annullamento del
[...]
Preavviso di Fermo Amministrativo n. 20200002034460493296020 del
17.11.2020, per il mancato pagamento della Tassa di possesso dovuta alla relativamente al veicolo tg. CN869FS, negli anni Controparte_2 contributivi 2013 per un totale di € 353,18.
2. Rimasta contumace la si costituiva in giudizio la Controparte_2 società eccependo, tra l'altro, il difetto di giurisdizione Parte_1 del giudice ordinario nei confronti della Corte Di Giustizia Tributaria Di I grado Di Potenza.
3. Con la sentenza n. n. 152/2022, il giudice di prime cure accoglieva la domanda attorea, dichiarando la prescrizione del credito intimato e condannando l'Ente impositore al pagamento delle spese di lite.
4. Avverso l'anzidetto pronunciamento proponeva gravame la società concessionaria per la riscossione, con atto di appello notificato via PEC in data 24/11/2022, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, venisse dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con conseguente annullamento della sentenza e rimessione della causa alla giurisdizione tributaria.
5. Dichiarata la nullità della notifica dell'atto di appello e dispostane la rinnovazione, con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
19/04/2024, si costituiva in giudizio l'appellato , Controparte_1 eccependo la tardività e l'improcedibilità dell'appello, di cui chiedeva la reiezione.
2 Proc. n. 787/2023 R.G.
Rimaneva, invece, contumace l'ulteriore appellata Controparte_2
6. In assenza di esigenze istruttorie, all'udienza del 14/04/2025 – sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva assunta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
7. Posta la premessa che precede, le evidenze documentali impongono di dichiarare l'appello inammissibile, in quanto tardivo.
7.1. Come noto, l'art. 325 c.p.c. prevede, quale termine perentorio entro il quale proporre l'appello, il periodo di 30 giorni successivi, a mente dell'art. 326 c.p.c. (per quanto qui di interesse) alla notificazione della sentenza.
Il termine è indubbiamente perentorio, poiché si inquadra nell'istituto generale della decadenza dalla proposizione di un atto dovuto (Cass. S.U.
n. 17002/2006) e sottende alla tutela di interessi di carattere generale, di modo che la relativa violazione non solo è insanabile, ma è anche rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. S.U. n. 6983/2005; Cass.
n. 8818/2022; Cass. n. 7634/2022), e tale rilievo non necessità neanche la previa stimolazione del contraddittorio, trattandosi di una questione di rito relativa ai requisiti di ammissibilità della domanda (Cass. n. 7356/2022).
7.2. Orbene, nel caso di specie, è documentalmente provato che l'appellato
, per il tramite del proprio difensore, avvia provveduto a Controparte_1 notificare la sentenza qui impugnata alla società appellante, notifica perfezionatasi via pec all'indirizzo del difensore costituito (Avv. Carlo
Giordano) in data 27/06/2022 (si vedano gli allegati alla comparsa di costituzione).
7.3. Né emergono profili di invalidità di tale notificazione, che appare validamente eseguita conformemente a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 170 e 285 c.p.c.
Del resto, la notifica della sentenza impugnata effettuata alla controparte a mezzo pec è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione nei confronti del destinatario ove (come accaduto nel caso di specie) il notificante provi di aver allegato e prodotto la copia cartacea del messaggio di trasmissione, delle ricevute di avvenuta accettazione e consegna, della relata di notificazione nonché della copia conforme della sentenza, salvo
3 Proc. n. 787/2023 R.G.
che il destinatario della notifica non ne contesti la regolarità sotto uno o più profili (Cass. n. 16421/2019).
Ebbene, nella specie la difesa dell'appellante non ha negato la ricezione della notifica della sentenza né ha mosso contestazioni circa la relativa validità, limitandosi, sul punto, ad eccepire che la rinnovazione della notifica dell'atto di appello, imposta dal giudicante previa declaratoria di nullità, dovesse ritenersi sanante ogni vizio.
7.4. Tale conclusione, tuttavia, appare del tutto non condivisibile, in quanto la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo aveva la sola funzione di consentire l'effettivo integrarsi del contraddittorio processuale, e non già quella di rimettere in termini l'appellante per la tempestiva impugnazione
(a fronte di termini già inesorabilmente scaduti, sulla cui natura perentoria e non prorogabile si è già detto, in totale adesione all'ampia giurisprudenza in tal senso, tra cui si annoverano, ex aliis, anche Cass. n. 17402/2002,
Cass. n. 1010/2003, Cass. n. 4505/1996).
Ne deriva, oltre che l'infondatezza della tesi difensiva dell'appellante,
l'inaccoglibilità della richiesta di revoca del provvedimento del
27/10/2023, avanzata, dalla difesa dell'appellato, sul presupposto – come si è detto errato – che la stessa rimettesse in termini l'appellante in merito alla tempestività dell'impugnazione.
7.5. Tutto ciò considerato, atteso che la notificazione della sentenza impugnata è documentalmente intervenuta in data 27/06/2022, la notifica dell'appello, datata 24/11/2022, si pone evidentemente di là del termine di cui all'art. 325 c.p.c., sicché appare evidente che l'impugnazione è tardiva e, pertanto, inammissibile.
Ogni ulteriore profilo di doglianza deve ritenersi assorbito.
8. Quanto alle spese di lite del presente grado di giudizio, le stesse andranno poste a carico dell'appellante soccombente nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori tabellari medi di cui al D.M.
55/2014, parametrati al disputatum (scaglione fino a € 1.100,00), con esclusione della fase istruttoria e attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
9. Stante la declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma
4 Proc. n. 787/2023 R.G.
17, della legge n. 228 del 2012, questo giudice deve dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in persona del giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel procedimento avente n. 787/2023 R.G., ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore dell'appellato costituitosi in giudizio CP_1
, che si liquidano in € 462,00 per competenze legali, oltre iva cpa
[...]
e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
3) dichiara la sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Potenza in data 10/07/2025.
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
5
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico
Dott. Generoso Valitutti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in secondo grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi il 24/02/2023 al n. 787/2023 R.G. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 152/2022, emessa in data 01.06.2022 dal
Giudice di Pace di Vietri di Potenza e depositata in cancelleria in data
03.06.2022, pronunciata nel giudizio n. R.G. 475/2021, notificata in data
27/06/2022
TRA
(P. Iva ), società mandataria del Parte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona del legale rapp.te p.t., Parte_2 rappresentata e difesa – giusta procura in atti – dall'Avv. Carlo Giordano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli (NA) in Viale
Gramsci n.21;
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato Controparte_1 C.F._1
e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Maria Imperiale, insieme con la quale elettivamente domicilia presso lo studio legale dell'Avv. Antonio
Zirpoli, sito in Vietri di Potenza alla Via Padre Girardelli n. 2;
APPELLATO
NONCHÉ
Controparte_2
C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., elett.te
[...] P.IVA_2 dom.to per la carica in Napoli al Centro Direzionale Isola C/5 80143; pec egione.campania.it Email_1
1 Proc. n. 787/2023 R.G.
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 14/04/2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite concludevano come da rispettivi scritti difensivi, da intendersi in questa sede richiamati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Controparte_1 conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Vietri di Potenza, la società – in qualità di Concessionario per la riscossione Parte_1 coattiva dei tributi e delle entrate per la – e la Controparte_2 CP_2
(quale ente impositore) onde conseguire l'annullamento del
[...]
Preavviso di Fermo Amministrativo n. 20200002034460493296020 del
17.11.2020, per il mancato pagamento della Tassa di possesso dovuta alla relativamente al veicolo tg. CN869FS, negli anni Controparte_2 contributivi 2013 per un totale di € 353,18.
2. Rimasta contumace la si costituiva in giudizio la Controparte_2 società eccependo, tra l'altro, il difetto di giurisdizione Parte_1 del giudice ordinario nei confronti della Corte Di Giustizia Tributaria Di I grado Di Potenza.
3. Con la sentenza n. n. 152/2022, il giudice di prime cure accoglieva la domanda attorea, dichiarando la prescrizione del credito intimato e condannando l'Ente impositore al pagamento delle spese di lite.
4. Avverso l'anzidetto pronunciamento proponeva gravame la società concessionaria per la riscossione, con atto di appello notificato via PEC in data 24/11/2022, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, venisse dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con conseguente annullamento della sentenza e rimessione della causa alla giurisdizione tributaria.
5. Dichiarata la nullità della notifica dell'atto di appello e dispostane la rinnovazione, con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
19/04/2024, si costituiva in giudizio l'appellato , Controparte_1 eccependo la tardività e l'improcedibilità dell'appello, di cui chiedeva la reiezione.
2 Proc. n. 787/2023 R.G.
Rimaneva, invece, contumace l'ulteriore appellata Controparte_2
6. In assenza di esigenze istruttorie, all'udienza del 14/04/2025 – sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva assunta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
7. Posta la premessa che precede, le evidenze documentali impongono di dichiarare l'appello inammissibile, in quanto tardivo.
7.1. Come noto, l'art. 325 c.p.c. prevede, quale termine perentorio entro il quale proporre l'appello, il periodo di 30 giorni successivi, a mente dell'art. 326 c.p.c. (per quanto qui di interesse) alla notificazione della sentenza.
Il termine è indubbiamente perentorio, poiché si inquadra nell'istituto generale della decadenza dalla proposizione di un atto dovuto (Cass. S.U.
n. 17002/2006) e sottende alla tutela di interessi di carattere generale, di modo che la relativa violazione non solo è insanabile, ma è anche rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. S.U. n. 6983/2005; Cass.
n. 8818/2022; Cass. n. 7634/2022), e tale rilievo non necessità neanche la previa stimolazione del contraddittorio, trattandosi di una questione di rito relativa ai requisiti di ammissibilità della domanda (Cass. n. 7356/2022).
7.2. Orbene, nel caso di specie, è documentalmente provato che l'appellato
, per il tramite del proprio difensore, avvia provveduto a Controparte_1 notificare la sentenza qui impugnata alla società appellante, notifica perfezionatasi via pec all'indirizzo del difensore costituito (Avv. Carlo
Giordano) in data 27/06/2022 (si vedano gli allegati alla comparsa di costituzione).
7.3. Né emergono profili di invalidità di tale notificazione, che appare validamente eseguita conformemente a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 170 e 285 c.p.c.
Del resto, la notifica della sentenza impugnata effettuata alla controparte a mezzo pec è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione nei confronti del destinatario ove (come accaduto nel caso di specie) il notificante provi di aver allegato e prodotto la copia cartacea del messaggio di trasmissione, delle ricevute di avvenuta accettazione e consegna, della relata di notificazione nonché della copia conforme della sentenza, salvo
3 Proc. n. 787/2023 R.G.
che il destinatario della notifica non ne contesti la regolarità sotto uno o più profili (Cass. n. 16421/2019).
Ebbene, nella specie la difesa dell'appellante non ha negato la ricezione della notifica della sentenza né ha mosso contestazioni circa la relativa validità, limitandosi, sul punto, ad eccepire che la rinnovazione della notifica dell'atto di appello, imposta dal giudicante previa declaratoria di nullità, dovesse ritenersi sanante ogni vizio.
7.4. Tale conclusione, tuttavia, appare del tutto non condivisibile, in quanto la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo aveva la sola funzione di consentire l'effettivo integrarsi del contraddittorio processuale, e non già quella di rimettere in termini l'appellante per la tempestiva impugnazione
(a fronte di termini già inesorabilmente scaduti, sulla cui natura perentoria e non prorogabile si è già detto, in totale adesione all'ampia giurisprudenza in tal senso, tra cui si annoverano, ex aliis, anche Cass. n. 17402/2002,
Cass. n. 1010/2003, Cass. n. 4505/1996).
Ne deriva, oltre che l'infondatezza della tesi difensiva dell'appellante,
l'inaccoglibilità della richiesta di revoca del provvedimento del
27/10/2023, avanzata, dalla difesa dell'appellato, sul presupposto – come si è detto errato – che la stessa rimettesse in termini l'appellante in merito alla tempestività dell'impugnazione.
7.5. Tutto ciò considerato, atteso che la notificazione della sentenza impugnata è documentalmente intervenuta in data 27/06/2022, la notifica dell'appello, datata 24/11/2022, si pone evidentemente di là del termine di cui all'art. 325 c.p.c., sicché appare evidente che l'impugnazione è tardiva e, pertanto, inammissibile.
Ogni ulteriore profilo di doglianza deve ritenersi assorbito.
8. Quanto alle spese di lite del presente grado di giudizio, le stesse andranno poste a carico dell'appellante soccombente nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori tabellari medi di cui al D.M.
55/2014, parametrati al disputatum (scaglione fino a € 1.100,00), con esclusione della fase istruttoria e attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
9. Stante la declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma
4 Proc. n. 787/2023 R.G.
17, della legge n. 228 del 2012, questo giudice deve dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in persona del giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel procedimento avente n. 787/2023 R.G., ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore dell'appellato costituitosi in giudizio CP_1
, che si liquidano in € 462,00 per competenze legali, oltre iva cpa
[...]
e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
3) dichiara la sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Potenza in data 10/07/2025.
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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