TRIB
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 30/04/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 547/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Eliana Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro nr. 547-2024 R.G.L., promossa da:
(C.F. ) con sede in Parte_1 P.IVA_1
NO, Via Thomas Alva Edison 10/D - 39100 NO (BZ) in persona del Direttore
Generale e legale rappresentante pro tempore Dott. rappresentata e difesa, Parte_2
congiuntamente e disgiuntamente a mezzo degli Avv.ti Sonia Gasparri (C.F.
, , Britta Venturino C.F._1 Email_1
( Elena Arcangeli (CF. CodiceFiscale_2 Email_2
, Alfredo Ludovico Pischedda C.F._3 Email_3
pagina 1 di 13 (C.F. , , Maurer Federica (C.F. C.F._4 Email_4
, , giusta procura alla lite in C.F._5 Email_5
calce al ricorso depositato il 18.09.2024 e giusta lettera di incarico allegata al ricorso sub doc. 1, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale dell'Ente (Tel.: 0471-90 91 05, Fax:
0471-90 93 96) sito in NO, Corso della Libertà 23;
ricorrente
contro
l ( ), in persona del suo CP_1 Controparte_2 P.IVA_2
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avv.ti Raimund Bauer ( e Lucia Orsingher C.F._6
( ) in forza di procura notarile rog. Not. di C.F._7 Persona_1
Fiumicino-Roma dd. 22.03.2024 n. 37590, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni del presente procedimento ai seguenti indirizzi di posta elettronica
E certificata: e Email_6
E
con domicilio eletto presso gli uffici Email_8
dell'avvocatura piazza Domenicani 39, 39100 NO CP_1
convenuto
e
, CF. , nato a [...], il [...], Controparte_3 C.F._8
residente in [...], 006, 39100 NO .
pagina 2 di 13 convenuto
In punto: rimborso somme versate e accantonate a titolo di Tfs /Tfr e già anticipate al lavoratore in base all'art 98 contratto collettivo intercompartimentale 2005-2008 allegato 2,
artt 1,2,3;
causa assegnata a sentenza all'udienza del 30.04.2025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, salvo quanto ex adverso ammesso e riconosciuto, così giudicare:
In via principale e nel merito :
Accertarsi e dichiararsi per le causali di cui in narrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art 2120 cc e ai sensi dell'art 98 Contratto collettivo intercompartimentale allegato 2, artt. 1 e 2, che l'
[...]
ha diritto di subentrare nel credito del sig. cui ha Parte_1 Controparte_3 anticipato nel corso del rapporto di lavoro cessato in data 30.09.2020 la somma di € 32.127,49 a CP_ titolo di Tfr / tfs e di vedersi rimborsata detta somma dall' presso cui è accantonato il tfr del CP_ lavoratore e conseguentemente condannarsi l' al rimborso della somma di € 32.127,49.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Per parte convenuta CP_1
In via pregiudiziale e/o preliminare, accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione ad agire Parte dell' per i motivi sopra esposti.
Nel merito, respingersi il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto e perché non provato il diritto. Parte In via subordinato: per la denegata ipotesi in cui venisse accolto il ricorso dell' tenersi conto del comportamento/inadempimento contrattuale del sig. e compensarsi le spese Controparte_3
di lite.
pagina 3 di 13 E. Spese giudiziali rifuse
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 18.09.2024 l' conveniva in Parte_1
giudizio l' ed esponeva al Tribunale che in corso di rapporto di lavoro essa aveva CP_1
anticipato al lavoratore a titolo di acconto sul tfr accantonato, rispettivamente con delibera nr. 1999-5161 dd. 2/12/1999 la somma di lire 15.431,479 pari ad € 7.969,43.- e nel giugno
2016 ai sensi dell' art. 98 contratto collettivo intercompartimentale 2005–2008 allegato 2, articoli 1 e 2, la somma di € 27.850,37; che a seguito della cessazione del rapporto di
CP_ lavoro del sig. (30.09.2020), essa aveva poi versato presso l' Controparte_3
l'importo complessivo di € 46.013,90 a titolo di tfr / tfs;
che essa doveva quindi recuperare a titolo di tfs /tfr già liquidato in via anticipata al dipendente la somma complessiva di €
32.127,49. L'Azienda rappresentava che in base alla normativa vigente CC 2005 2008 allegato 2, artt. 1 e 2, con la domanda per la concessione dell'acconto sul trattamento di fine rapporto il dipendente si assume irrevocabilmente l'impegno a sottoscrivere procura speciale di delega per consentire all'Amministrazione di rivalersi prioritariamente nei
CP_ confronti dell' per le somme anticipate a titolo di indennità premio di fine servizio / trattamento di fine rapporto;
che il sig. non aveva peraltro mai firmato la Controparte_3
procura de qua;
di aver inutilmente chiesto all'NPS il rimborso degli anticipi versati al lavoratore;
che l' avendo anticipato il Tfr/tfs aveva diritto Parte_1
a subentrare nel credito del Sig. e rassegnava così le conclusioni sopra Controparte_3
riportate per esteso, richiamando le norme proviciali, del contratto collettivo intercompartimentale e l'art. 2120 cc..
pagina 4 di 13 Si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo la carenza di legittimazione ad CP_1
Par agire in capo alla ricorrente, atteso che il diritto all' è diritto del lavoratore e l'
[...]
non è ne è titolare e contestando nel merito la sussistenza di qualsivoglia diritto Parte_1
Par dell' ad ottenere dall' la liquidazione dell' , essendo l' estranea al Pt_1 CP_1 CP_1
rapporto tra e proprio dipendente relativo all'anticipazione / saldo del Parte_1
TFR.
Rimaneva invece contumace il sig. . Controparte_3
All'udienza del 7.1.2025 il Giudice esperiva un tentativo di conciliazione, proponendo il
Par versamento da parte dell' dell' all' con contetuale impegno CP_1 Parte_1
Parte dell' a manlevare l' in caso di richiesta del lavoratore di pagamento diretto CP_1
all' entro il termine di perscrizione. CP_1
All'udienza del 20.02.2025 il procuratore dell' dichiarava di non aderire alla proposta CP_1
conciliativa. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per discussione l'udienza del 30.04.2025 concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al
28.03.2025.
In data 25.03.2025 parte ricorrente depositava note conclusionali.
Il Tribunale decideva come da dispositivo.
Motivi
Fonti
Diritto all'anticipazione del TFR
Il diritto del dipendente di vedersi riconosciuto un anticipo del Tfs / Tfr è previsto dalla normativa codicistica all'art. 2120 cc , dall'art. 8 L.P 1/2004 e per il caso in esame dall'art. 98 contratto collettivo intercompartimentale 2005-2008 allegato 2, artt. 1,2,3.
Sul punto nulla quaestio.
pagina 5 di 13 L'art. 2 dell'allegato 2 in Particolare prevede:
Art. 2
Misura e modalità
1. Le anticipazioni di cui al comma 1 previsti sotto a) b) c) d) e i) non possono superare l'80% del trattamento di fine rapport maturato alla data della domanda di anticipazione e comunque non possono superare l'importo lordo di euro 45.170,00.
Le anticipazioni di cui alle lettere e) fino h) non possono superare il 20% del trattamento di fine rapport e non superare l'importo di euro 15.000.-.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1 le domande relative a spese documentate inferiori a una mensilità degli emolumenti fissi e continuatvi, al netto delle ritenute
di legge, in godimento nel mese di presentazione della domanda non possono essere
accolate.
3. Le domande di anticipazione sul trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 1 vanno presentate all'amministrazione di appartenenza dal 1 luglio al 31 ottobre dell'anno precedente la concessione e devono contenere espresso dichiarazione tramite la quale il dipendente si assume irrevocailmente l'impegno di stipulare, all'atto della cesszione dal servizio, l'apposita procura speciale irrevocable di delega a riscuotere, che consenta all'amministrazione di rivalersi prioritariamente nei confrnti dell' per le somme anticipate all'interessato a titolo di indenità CP_4
premio di servizio/trattamento di fine rapporto.
4. Le domande sono accolte nell stessa misura percentuale della spesa ammessa in relazione alle disponibilità dell'apposito stanziamento in bilancio.
5. La liquidazione dell'anticipazione avviene sulla base delle spese sostenute o da sostenersi, comprovate da idonea documentazione.
pagina 6 di 13
6. Le sepse ammissibili per la concessione dell'anticipazione devono essere posteriori
alla data di presentazione della domanda, o anteriori di non più di un anno rispetto
alla data stessa.
7. In caso di erogazione dell'anticipazione sul trattamento di fine rapporto non giustificata in tutto o in parte da idonea docuemntazione di spesa, da presentarsi
entro 18 mesi dalla liquidazione della stessa viene diposto il recupero delle somme
indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali, anche con trattenute non
superiori al quinto del trattamento economico in godimento.
8. Per nucleo familiare si intende la situazione dello stato famglia risultante negli
archivi anagrafici del commune di residenza. L'eventuale coniuge, non legalmente
separato, si considera in ogni caso componente del nucleo familiare, anche se non
convivente.
9. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto
d'impiego, salvo per i motivi indicati al comma 1, lettere a), c), d), e) h) ed i)”.
La L.P. 1/2004 all'art. 8 comma 2 prevede che :
“Per il personale della Provincia e degli enti da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata , il trattamento di fine rapporto o di
fine servizio comunque denominato può essere anticipato nei limiti della misura spettante
ai sensi della vigente normativa provinciale , inclusa, previo rilascio di regolare procura
irrevocabile di incasso da parte del personale interessato, la quota, o parte di essa di spettanza dell' per i dipendenti dell'Amministrazione Controparte_2
Pubblica ( )” . CP_4
L'art 2120 cc così recita :
pagina 7 di 13 “Il prestatore di lavoro con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per
cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della
richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi diritto,
di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di :
a) Eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle
competenti strutture pubbliche
b) Acquisto della prima casa di abitazione per se'o per i figli, documentato con atto notarile
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. “
.-.-.-.-
Applicazione al personale della Provincia Autonoma di NO e degli enti collegati (tra cui l' ) della disciplina della L.152/1968 Parte_1
Nel caso in esame trova pacificamente applicazione in forza della L. 388 del 23.12.2000
art. 74 comma 4 (o meglio della mancata emanazione di norme di attuazione ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670), la disciplina dell'IPS di cui alla L. 152/1968.
Parte E' infatti pacifico che l' continua a tutt'oggi a versare per i propri dipendenti la contribuzione INADEL e che l' provvede a versare al lavoratore (titolare del relativo CP_1
Parte Par diritto) – tramite l' che si fa da questi rilasciare procura all'incasso – l' .
pagina 8 di 13 L'IPS è pacificamente una prestazione previdenzial-assistenziale con carattere integrativo della pensione (cfr. C.Cost. 86/90, 63/92).
L'IPS diverge nel calcolo dal TFR che segue i criteri di calcolo ex art. 2120 c.c..
La L. 152/1968 che aveva introdotto l'indennità premio di servizio (IPS), sancisce:
all'art.1 "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione
obbligatoria all'INADEL ai fini del trattamento di previdenza, è estesa al personale non di
ruolo impiegato, sanitario e salariato degli enti tenuti ad iscrivere i propri dipendenti di
ruolo all medesimo a norma delle disposizioni vigenti, purché il personale predetto, CP_2
abbia almeno un anno di servizio continuativo e sia adibito a servizi di carattere
permanente che comportino l'obbligo di iscrizione ai fini del trattamento di quiescenza
erogato dagli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro"
all'art.4: "Per i casi di cessazione dal servizio che si verifichino a partire dall'entrata in
vigore della presente legge, l'indennità premio di servizio, prevista dagli artt. 2 e 3, sarà
pari a un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi, considerata
in ragione dell'80 per cento ai sensi del successivo art. 11, per ogni anno di iscrizione
all . Le frazioni superiori a sei mesi si computano per anno intero;
quelle pari o CP_2
inferiori sono trascurate"
all'art.11: "Il contributo dovuto per ogni iscritto ai fini del trattamento di previdenza è
stabilito, a decorrere dal 1° marzo 1966, nella misura del 5,00 per cento della retribuzione
contributiva annua considerata in ragione dell'80 per cento;
a decorrere dal 1° gennaio
1968 nella misura del 5.50 per cento;
a decorrere dal 1° gennaio 1970 nella misura del
5,85 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 1972 l'aliquota contributiva è stabilita nella
misura definitiva del 6,10 per cento Il contributo è così ripartito tra enti e iscritti:… dal 1°
gennaio 1972 in poi a carico dell'ente 3,60 per cento;
a carico dell'iscritto 2,50 per cento;
pagina 9 di 13 in totale 6,10 per cento.[tale aliquota è tutt'ora invariata] Per il personale non di ruolo
iscrivibile all'Istituto ai sensi del precedente art. 1 l'obbligo del pagamento del contributo
decorre dal primo giorno del mese successivo al verificarsi delle condizioni previste
nell'articolo stesso. La retribuzione contributiva è costituita dallo stipendio o salario
comprensivo degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni
in natura, spettanti per legge o regolamento e formanti parte integrante ed essenziale dello
stipendio stesso. Il valore degli assegni in natura da computarsi per dodici mensilità,
quando non risulti stabilito da esplicite norme, è determinato dal prefetto, sentiti gli enti
interessati..".
In tema di TFR è intervenuta – in coerenza rispetto al mantenimento della vecchia disciplina dell'IPS a livello locale - in data 8.4.2004 la L.P. n. 1 art.8.
L'art.8 della L.P.1/2004 (allegato 3 ) prevede: CP_1
"Dopo l'articolo 20 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, è inserito il seguente
articolo: "Art. 20-bis (Previdenza complementare e trattamento di fine rapporto) - 1. In
relazione a quanto previsto dalla contrattazione collettiva provinciale in materia di
previdenza complementare e di trattamento di fine rapporto è esclusa, nei confronti del
personale della Provincia e degli enti collegati, l'applicazione delle disposizioni della
contrattazione collettiva nazionale e dei regolamenti di cui all'articolo 2, commi 6 e 7,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, all'articolo 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e all'articolo 26, comma 19, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
“Per il personale della Provincia e degli enti da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata , il trattamento di fine rapporto o di
fine servizio comunque denominato può essere anticipato nei limiti della misura spettante
ai sensi della vigente normativa provinciale , inclusa, previo rilascio di regolare procura
pagina 10 di 13 irrevocabile di incasso da parte del personale interessato, la quota, o parte di essa di spettanza dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione
Pubblica ( )” . CP_4
.-.-.-.
Merito
Ricostruito in questi termini il quadro normativo, venendo al caso in esame, si ritiene che la ricorrente non abbia titolo per pretendere dall' il rimborso di quanto dalla stessa CP_1
anticipato al proprio dipendente a titolo di TFR.
E' pacifico che il sig. durante il rapporto di lavoro ha ottenuto due Controparte_3
anticipi sul TFR ed è pacifico che l'Azienda glieli ha concessi senza “previo rilascio di regolare procura irrevocabile di incasso”, ben consapevole del fatto che gli importi concessi erano tali da “intaccare” la quota di spettanza dell' . CP_1
Par L' è prestazione cui ha diritto il dipendente, non l . Parte_1
La legge provinciale ha espressamente previsto – a tutela dell'Azienda Sanitaria nei rapporti con i propri dipendenti – che l'anticipo di TFR o TFS per la quota di spettanza dell' può essere concesso solo previo rilascio di procura irrevocabile all'incasso. CP_1
L'anticipo del TFR effettuato dall' non configura una cessione del credito Parte_1
vantato a titolo di IPS dal lavoratore nei confronti dell' (e riprova ne è – ove CP_1
occorresse – proprio la previsione ex lege della necessità ai fini della concessione dell'anticipo del rilascio di procura irrevocabile all'incasso da parte del dipendente).
L'art. 2120 c.c. e segnatamente la previsione “l'anticipazione… viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto” non trova applicazione a livello locale, la stessa presuppone infatti che il datore di Lavoro che eroga il TFR operi una compensazione rispetto ad anticipi sul TFR dallo stesso erogati in corso di rapporto. Ma nel caso di pagina 11 di 13 dipendente pubblico provinciale – come sopra ampiamente chiarito – il datore di Lavoro in buona sostanza si limita ad erogare una integrazione dell'IPS che eroga l' fino ad CP_1
addivenire all'importo del TFR calcolato ex art. 2120 c.c..
Proprio per questa ragione la norma provinciale cit. ha introdotto la necessità del previo rilascio di procura all'incasso da parte del dipendente al fine del conseguimento dell'anticipazione del TFR da parte dell' senza delega all'incasso Parte_1
Par l' è priva titolo per riscuotere dall' l' che compete al dipendente e rischia, Pt_1 CP_1
come nel caso in esame, di non “compensare” il proprio “credito” a titolo di anticipo sul
TFR al momento del saldo del TFR al lavoratore.
Par L' non sta trattenendo indebitamente l' ; l' non è tenuto a versarlo all'Azienda CP_1 CP_1
Sanitaria sic et simpliciter, in assenza di delega all'incasso rilasciata dal titolare del diritto.
Spese
Le spese liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento in relazione alla fase di studio e introduttiva e i valori minimi in relazione alla fase istruttoria e decisionale, considerato che non ha avuto luogo l'assunzione di prove orali, seguono la regola della soccombenza.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella causa n. 547-2024 R.G.L. promossa con ricorso depositato il 18.09.2024 da contro e Parte_1 CP_1 [...]
, così provvede: CP_3
ogni diversa domanda, istanza ed eccezione reietta rigetta
il ricorso,
pagina 12 di 13 condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dall' che liquida in euro Parte_1 CP_1
6.089,00.- per compensi, oltre 15% spese generali, iva e cpa sulle poste assoggettate per legge.
Così deciso, 30.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Eliana Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro nr. 547-2024 R.G.L., promossa da:
(C.F. ) con sede in Parte_1 P.IVA_1
NO, Via Thomas Alva Edison 10/D - 39100 NO (BZ) in persona del Direttore
Generale e legale rappresentante pro tempore Dott. rappresentata e difesa, Parte_2
congiuntamente e disgiuntamente a mezzo degli Avv.ti Sonia Gasparri (C.F.
, , Britta Venturino C.F._1 Email_1
( Elena Arcangeli (CF. CodiceFiscale_2 Email_2
, Alfredo Ludovico Pischedda C.F._3 Email_3
pagina 1 di 13 (C.F. , , Maurer Federica (C.F. C.F._4 Email_4
, , giusta procura alla lite in C.F._5 Email_5
calce al ricorso depositato il 18.09.2024 e giusta lettera di incarico allegata al ricorso sub doc. 1, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale dell'Ente (Tel.: 0471-90 91 05, Fax:
0471-90 93 96) sito in NO, Corso della Libertà 23;
ricorrente
contro
l ( ), in persona del suo CP_1 Controparte_2 P.IVA_2
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avv.ti Raimund Bauer ( e Lucia Orsingher C.F._6
( ) in forza di procura notarile rog. Not. di C.F._7 Persona_1
Fiumicino-Roma dd. 22.03.2024 n. 37590, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni del presente procedimento ai seguenti indirizzi di posta elettronica
E certificata: e Email_6
E
con domicilio eletto presso gli uffici Email_8
dell'avvocatura piazza Domenicani 39, 39100 NO CP_1
convenuto
e
, CF. , nato a [...], il [...], Controparte_3 C.F._8
residente in [...], 006, 39100 NO .
pagina 2 di 13 convenuto
In punto: rimborso somme versate e accantonate a titolo di Tfs /Tfr e già anticipate al lavoratore in base all'art 98 contratto collettivo intercompartimentale 2005-2008 allegato 2,
artt 1,2,3;
causa assegnata a sentenza all'udienza del 30.04.2025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, salvo quanto ex adverso ammesso e riconosciuto, così giudicare:
In via principale e nel merito :
Accertarsi e dichiararsi per le causali di cui in narrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art 2120 cc e ai sensi dell'art 98 Contratto collettivo intercompartimentale allegato 2, artt. 1 e 2, che l'
[...]
ha diritto di subentrare nel credito del sig. cui ha Parte_1 Controparte_3 anticipato nel corso del rapporto di lavoro cessato in data 30.09.2020 la somma di € 32.127,49 a CP_ titolo di Tfr / tfs e di vedersi rimborsata detta somma dall' presso cui è accantonato il tfr del CP_ lavoratore e conseguentemente condannarsi l' al rimborso della somma di € 32.127,49.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Per parte convenuta CP_1
In via pregiudiziale e/o preliminare, accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione ad agire Parte dell' per i motivi sopra esposti.
Nel merito, respingersi il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto e perché non provato il diritto. Parte In via subordinato: per la denegata ipotesi in cui venisse accolto il ricorso dell' tenersi conto del comportamento/inadempimento contrattuale del sig. e compensarsi le spese Controparte_3
di lite.
pagina 3 di 13 E. Spese giudiziali rifuse
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 18.09.2024 l' conveniva in Parte_1
giudizio l' ed esponeva al Tribunale che in corso di rapporto di lavoro essa aveva CP_1
anticipato al lavoratore a titolo di acconto sul tfr accantonato, rispettivamente con delibera nr. 1999-5161 dd. 2/12/1999 la somma di lire 15.431,479 pari ad € 7.969,43.- e nel giugno
2016 ai sensi dell' art. 98 contratto collettivo intercompartimentale 2005–2008 allegato 2, articoli 1 e 2, la somma di € 27.850,37; che a seguito della cessazione del rapporto di
CP_ lavoro del sig. (30.09.2020), essa aveva poi versato presso l' Controparte_3
l'importo complessivo di € 46.013,90 a titolo di tfr / tfs;
che essa doveva quindi recuperare a titolo di tfs /tfr già liquidato in via anticipata al dipendente la somma complessiva di €
32.127,49. L'Azienda rappresentava che in base alla normativa vigente CC 2005 2008 allegato 2, artt. 1 e 2, con la domanda per la concessione dell'acconto sul trattamento di fine rapporto il dipendente si assume irrevocabilmente l'impegno a sottoscrivere procura speciale di delega per consentire all'Amministrazione di rivalersi prioritariamente nei
CP_ confronti dell' per le somme anticipate a titolo di indennità premio di fine servizio / trattamento di fine rapporto;
che il sig. non aveva peraltro mai firmato la Controparte_3
procura de qua;
di aver inutilmente chiesto all'NPS il rimborso degli anticipi versati al lavoratore;
che l' avendo anticipato il Tfr/tfs aveva diritto Parte_1
a subentrare nel credito del Sig. e rassegnava così le conclusioni sopra Controparte_3
riportate per esteso, richiamando le norme proviciali, del contratto collettivo intercompartimentale e l'art. 2120 cc..
pagina 4 di 13 Si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo la carenza di legittimazione ad CP_1
Par agire in capo alla ricorrente, atteso che il diritto all' è diritto del lavoratore e l'
[...]
non è ne è titolare e contestando nel merito la sussistenza di qualsivoglia diritto Parte_1
Par dell' ad ottenere dall' la liquidazione dell' , essendo l' estranea al Pt_1 CP_1 CP_1
rapporto tra e proprio dipendente relativo all'anticipazione / saldo del Parte_1
TFR.
Rimaneva invece contumace il sig. . Controparte_3
All'udienza del 7.1.2025 il Giudice esperiva un tentativo di conciliazione, proponendo il
Par versamento da parte dell' dell' all' con contetuale impegno CP_1 Parte_1
Parte dell' a manlevare l' in caso di richiesta del lavoratore di pagamento diretto CP_1
all' entro il termine di perscrizione. CP_1
All'udienza del 20.02.2025 il procuratore dell' dichiarava di non aderire alla proposta CP_1
conciliativa. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per discussione l'udienza del 30.04.2025 concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al
28.03.2025.
In data 25.03.2025 parte ricorrente depositava note conclusionali.
Il Tribunale decideva come da dispositivo.
Motivi
Fonti
Diritto all'anticipazione del TFR
Il diritto del dipendente di vedersi riconosciuto un anticipo del Tfs / Tfr è previsto dalla normativa codicistica all'art. 2120 cc , dall'art. 8 L.P 1/2004 e per il caso in esame dall'art. 98 contratto collettivo intercompartimentale 2005-2008 allegato 2, artt. 1,2,3.
Sul punto nulla quaestio.
pagina 5 di 13 L'art. 2 dell'allegato 2 in Particolare prevede:
Art. 2
Misura e modalità
1. Le anticipazioni di cui al comma 1 previsti sotto a) b) c) d) e i) non possono superare l'80% del trattamento di fine rapport maturato alla data della domanda di anticipazione e comunque non possono superare l'importo lordo di euro 45.170,00.
Le anticipazioni di cui alle lettere e) fino h) non possono superare il 20% del trattamento di fine rapport e non superare l'importo di euro 15.000.-.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1 le domande relative a spese documentate inferiori a una mensilità degli emolumenti fissi e continuatvi, al netto delle ritenute
di legge, in godimento nel mese di presentazione della domanda non possono essere
accolate.
3. Le domande di anticipazione sul trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 1 vanno presentate all'amministrazione di appartenenza dal 1 luglio al 31 ottobre dell'anno precedente la concessione e devono contenere espresso dichiarazione tramite la quale il dipendente si assume irrevocailmente l'impegno di stipulare, all'atto della cesszione dal servizio, l'apposita procura speciale irrevocable di delega a riscuotere, che consenta all'amministrazione di rivalersi prioritariamente nei confrnti dell' per le somme anticipate all'interessato a titolo di indenità CP_4
premio di servizio/trattamento di fine rapporto.
4. Le domande sono accolte nell stessa misura percentuale della spesa ammessa in relazione alle disponibilità dell'apposito stanziamento in bilancio.
5. La liquidazione dell'anticipazione avviene sulla base delle spese sostenute o da sostenersi, comprovate da idonea documentazione.
pagina 6 di 13
6. Le sepse ammissibili per la concessione dell'anticipazione devono essere posteriori
alla data di presentazione della domanda, o anteriori di non più di un anno rispetto
alla data stessa.
7. In caso di erogazione dell'anticipazione sul trattamento di fine rapporto non giustificata in tutto o in parte da idonea docuemntazione di spesa, da presentarsi
entro 18 mesi dalla liquidazione della stessa viene diposto il recupero delle somme
indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali, anche con trattenute non
superiori al quinto del trattamento economico in godimento.
8. Per nucleo familiare si intende la situazione dello stato famglia risultante negli
archivi anagrafici del commune di residenza. L'eventuale coniuge, non legalmente
separato, si considera in ogni caso componente del nucleo familiare, anche se non
convivente.
9. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto
d'impiego, salvo per i motivi indicati al comma 1, lettere a), c), d), e) h) ed i)”.
La L.P. 1/2004 all'art. 8 comma 2 prevede che :
“Per il personale della Provincia e degli enti da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata , il trattamento di fine rapporto o di
fine servizio comunque denominato può essere anticipato nei limiti della misura spettante
ai sensi della vigente normativa provinciale , inclusa, previo rilascio di regolare procura
irrevocabile di incasso da parte del personale interessato, la quota, o parte di essa di spettanza dell' per i dipendenti dell'Amministrazione Controparte_2
Pubblica ( )” . CP_4
L'art 2120 cc così recita :
pagina 7 di 13 “Il prestatore di lavoro con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per
cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della
richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi diritto,
di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di :
a) Eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle
competenti strutture pubbliche
b) Acquisto della prima casa di abitazione per se'o per i figli, documentato con atto notarile
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. “
.-.-.-.-
Applicazione al personale della Provincia Autonoma di NO e degli enti collegati (tra cui l' ) della disciplina della L.152/1968 Parte_1
Nel caso in esame trova pacificamente applicazione in forza della L. 388 del 23.12.2000
art. 74 comma 4 (o meglio della mancata emanazione di norme di attuazione ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670), la disciplina dell'IPS di cui alla L. 152/1968.
Parte E' infatti pacifico che l' continua a tutt'oggi a versare per i propri dipendenti la contribuzione INADEL e che l' provvede a versare al lavoratore (titolare del relativo CP_1
Parte Par diritto) – tramite l' che si fa da questi rilasciare procura all'incasso – l' .
pagina 8 di 13 L'IPS è pacificamente una prestazione previdenzial-assistenziale con carattere integrativo della pensione (cfr. C.Cost. 86/90, 63/92).
L'IPS diverge nel calcolo dal TFR che segue i criteri di calcolo ex art. 2120 c.c..
La L. 152/1968 che aveva introdotto l'indennità premio di servizio (IPS), sancisce:
all'art.1 "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione
obbligatoria all'INADEL ai fini del trattamento di previdenza, è estesa al personale non di
ruolo impiegato, sanitario e salariato degli enti tenuti ad iscrivere i propri dipendenti di
ruolo all medesimo a norma delle disposizioni vigenti, purché il personale predetto, CP_2
abbia almeno un anno di servizio continuativo e sia adibito a servizi di carattere
permanente che comportino l'obbligo di iscrizione ai fini del trattamento di quiescenza
erogato dagli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro"
all'art.4: "Per i casi di cessazione dal servizio che si verifichino a partire dall'entrata in
vigore della presente legge, l'indennità premio di servizio, prevista dagli artt. 2 e 3, sarà
pari a un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi, considerata
in ragione dell'80 per cento ai sensi del successivo art. 11, per ogni anno di iscrizione
all . Le frazioni superiori a sei mesi si computano per anno intero;
quelle pari o CP_2
inferiori sono trascurate"
all'art.11: "Il contributo dovuto per ogni iscritto ai fini del trattamento di previdenza è
stabilito, a decorrere dal 1° marzo 1966, nella misura del 5,00 per cento della retribuzione
contributiva annua considerata in ragione dell'80 per cento;
a decorrere dal 1° gennaio
1968 nella misura del 5.50 per cento;
a decorrere dal 1° gennaio 1970 nella misura del
5,85 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 1972 l'aliquota contributiva è stabilita nella
misura definitiva del 6,10 per cento Il contributo è così ripartito tra enti e iscritti:… dal 1°
gennaio 1972 in poi a carico dell'ente 3,60 per cento;
a carico dell'iscritto 2,50 per cento;
pagina 9 di 13 in totale 6,10 per cento.[tale aliquota è tutt'ora invariata] Per il personale non di ruolo
iscrivibile all'Istituto ai sensi del precedente art. 1 l'obbligo del pagamento del contributo
decorre dal primo giorno del mese successivo al verificarsi delle condizioni previste
nell'articolo stesso. La retribuzione contributiva è costituita dallo stipendio o salario
comprensivo degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni
in natura, spettanti per legge o regolamento e formanti parte integrante ed essenziale dello
stipendio stesso. Il valore degli assegni in natura da computarsi per dodici mensilità,
quando non risulti stabilito da esplicite norme, è determinato dal prefetto, sentiti gli enti
interessati..".
In tema di TFR è intervenuta – in coerenza rispetto al mantenimento della vecchia disciplina dell'IPS a livello locale - in data 8.4.2004 la L.P. n. 1 art.8.
L'art.8 della L.P.1/2004 (allegato 3 ) prevede: CP_1
"Dopo l'articolo 20 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, è inserito il seguente
articolo: "Art. 20-bis (Previdenza complementare e trattamento di fine rapporto) - 1. In
relazione a quanto previsto dalla contrattazione collettiva provinciale in materia di
previdenza complementare e di trattamento di fine rapporto è esclusa, nei confronti del
personale della Provincia e degli enti collegati, l'applicazione delle disposizioni della
contrattazione collettiva nazionale e dei regolamenti di cui all'articolo 2, commi 6 e 7,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, all'articolo 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e all'articolo 26, comma 19, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
“Per il personale della Provincia e degli enti da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata , il trattamento di fine rapporto o di
fine servizio comunque denominato può essere anticipato nei limiti della misura spettante
ai sensi della vigente normativa provinciale , inclusa, previo rilascio di regolare procura
pagina 10 di 13 irrevocabile di incasso da parte del personale interessato, la quota, o parte di essa di spettanza dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione
Pubblica ( )” . CP_4
.-.-.-.
Merito
Ricostruito in questi termini il quadro normativo, venendo al caso in esame, si ritiene che la ricorrente non abbia titolo per pretendere dall' il rimborso di quanto dalla stessa CP_1
anticipato al proprio dipendente a titolo di TFR.
E' pacifico che il sig. durante il rapporto di lavoro ha ottenuto due Controparte_3
anticipi sul TFR ed è pacifico che l'Azienda glieli ha concessi senza “previo rilascio di regolare procura irrevocabile di incasso”, ben consapevole del fatto che gli importi concessi erano tali da “intaccare” la quota di spettanza dell' . CP_1
Par L' è prestazione cui ha diritto il dipendente, non l . Parte_1
La legge provinciale ha espressamente previsto – a tutela dell'Azienda Sanitaria nei rapporti con i propri dipendenti – che l'anticipo di TFR o TFS per la quota di spettanza dell' può essere concesso solo previo rilascio di procura irrevocabile all'incasso. CP_1
L'anticipo del TFR effettuato dall' non configura una cessione del credito Parte_1
vantato a titolo di IPS dal lavoratore nei confronti dell' (e riprova ne è – ove CP_1
occorresse – proprio la previsione ex lege della necessità ai fini della concessione dell'anticipo del rilascio di procura irrevocabile all'incasso da parte del dipendente).
L'art. 2120 c.c. e segnatamente la previsione “l'anticipazione… viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto” non trova applicazione a livello locale, la stessa presuppone infatti che il datore di Lavoro che eroga il TFR operi una compensazione rispetto ad anticipi sul TFR dallo stesso erogati in corso di rapporto. Ma nel caso di pagina 11 di 13 dipendente pubblico provinciale – come sopra ampiamente chiarito – il datore di Lavoro in buona sostanza si limita ad erogare una integrazione dell'IPS che eroga l' fino ad CP_1
addivenire all'importo del TFR calcolato ex art. 2120 c.c..
Proprio per questa ragione la norma provinciale cit. ha introdotto la necessità del previo rilascio di procura all'incasso da parte del dipendente al fine del conseguimento dell'anticipazione del TFR da parte dell' senza delega all'incasso Parte_1
Par l' è priva titolo per riscuotere dall' l' che compete al dipendente e rischia, Pt_1 CP_1
come nel caso in esame, di non “compensare” il proprio “credito” a titolo di anticipo sul
TFR al momento del saldo del TFR al lavoratore.
Par L' non sta trattenendo indebitamente l' ; l' non è tenuto a versarlo all'Azienda CP_1 CP_1
Sanitaria sic et simpliciter, in assenza di delega all'incasso rilasciata dal titolare del diritto.
Spese
Le spese liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento in relazione alla fase di studio e introduttiva e i valori minimi in relazione alla fase istruttoria e decisionale, considerato che non ha avuto luogo l'assunzione di prove orali, seguono la regola della soccombenza.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella causa n. 547-2024 R.G.L. promossa con ricorso depositato il 18.09.2024 da contro e Parte_1 CP_1 [...]
, così provvede: CP_3
ogni diversa domanda, istanza ed eccezione reietta rigetta
il ricorso,
pagina 12 di 13 condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dall' che liquida in euro Parte_1 CP_1
6.089,00.- per compensi, oltre 15% spese generali, iva e cpa sulle poste assoggettate per legge.
Così deciso, 30.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
pagina 13 di 13