Sentenza 17 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 17/11/2021, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/11/2021
N. 01388/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00753/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 753 del 2021, proposto da
BA KA in qualità di legale rappresentante pro tempore della società Quaestus S.r.l. S., rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Avolio e Marcel Moccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lazise, non costituito in giudizio;
nei confronti
Dalmo S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della nota sub Prot. n. 0015827 di Prot. Gen. dd. 17/06/2021 / n. 138/21 del Registro Richieste Accesso Atti del Comune di Lazise, con la quale è stato denegato l'accesso agli atti su istanza della ricorrente e di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2021 la Dr.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio la società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione resistente ha negato l’accesso agli atti la cui ostensione era stata richiesta dall’istante in data 10.05.2021; la ricorrente ha, in particolare, dedotto di essere proprietaria di un terreno nel Comune di Lazise, sul quale intendeva edificare un complesso immobiliare: poiché il progetto presentato era stato valutato negativamente dalla Soprintendenza sul piano della compatibilità ambientale, la società avanzava domanda di accesso agli atti ( rectius ai pareri) già espressi in situazioni comparabili a quella di interesse.
L’istanza veniva rigettata dal Comune di Lazise in riferimento ai precedenti pareri espressi dalla Commissione comunale per il paesaggio: avverso tale provvedimento è stato proposto il presente gravame, con il quale si osserva che l’istanza rigettata sarebbe funzionale ad acquisire gli elementi di comparazione necessari per valutare l’esercizio equo ed uniforme della discrezionalità tecnica di cui è investita la Commissione, con particolare riguardo alla caratteristiche del tetto in progetto. L’ostensione consentirebbe, infatti, di verificare se l’Amministrazione sia incorsa in eccesso di potere per disparità di trattamento nel valutare negativamente il progetto dell’istante.
Si osserva, inoltre, che l’originaria istanza di accesso era stata inoltrata sia al Comune, sia alla Sovrintendenza regionale: mentre quest’ultima aveva consentito l’accesso il Comune lo aveva rifiutato, ciò che integrerebbe un vizio di cd. contraddittorietà esterna, sussistente laddove il dispositivo di un provvedimento contraddica irragionevolmente quello di un atto distinto emanato nell’esercizio del medesimo potere.
Il Comune resistente non si è costituito in giudizio.
All’udienza camerale in data 11 novembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato, e pertanto merita accoglimento.
Con istanza in data 10.05.2021 la ricorrente ha, infatti, chiesto al Comune di Lazise di accedere “ agli atti di competenza con riferimento ai procedimenti relativi ai progetti per la realizzazione dei complessi residenziali siti in Lazise (VR) alla via Sagramose n. 3 e in via Pezza n. 5 ” ( cfr . all.3 della produzione di parte ricorrente).
La domanda di ostensione è stata motivata in riferimento all’esigenza di conoscere le determinazioni assunte dagli organi comunali in relazione a due progetti che presenterebbero caratteristiche simili a quello che l’istante intenderebbe realizzare sul terreno di sua proprietà, già oggetto di valutazione sfavorevole da parte della Commissione comunale in ragione (anche) della mancata contestualizzazione dello stesso nella “tipologia locale” dei tetti cd. a falde ( cfr . all.4 alla produzione di parte ricorrente): tanto al fine di accertare che l’Amministrazione non sia incorsa, nell’esercizio del potere, nel vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento.
Sulla scorta di quanto appena evidenziato il Collegio ritiene che non possano trovare condivisione le argomentazioni poste dall’Amministrazione resistente a sostegno del rigetto dell’istanza, e fondate sul carattere “esplorativo” della domanda di ostensione, in quanto volta a un controllo generalizzato sull’operato della P.A., nonché sul carattere specifico e relativo al singolo progetto in esame delle valutazioni espresse dalla commissione comunale per il paesaggio.
Deve, in senso contrario, rilevarsi che l’istanza di accesso rigettata è stata formulata con precipuo riguardo a due soli interventi edili in precedenza autorizzati dall’Amministrazione (appunto, quelli realizzati alla via Sagramose n. 3 e in via Pezza n. 5 del territorio comunale), e aventi caratteristiche analoghe a quelle ritenute non suscettibili di delibazione positiva nel caso del progetto avanzato dalla ricorrente.
Dunque, ferma restando la discrezionalità tecnica che compete agli organi amministrativi quanto alle valutazioni da esprimere circa la compatibilità di ciascun singolo progetto in disamina con i valori paesaggistici da tutelare, deve ritenersi che l’interesse sotteso all’istanza di accesso abbia carattere concreto e attuale, e che i documenti che si chiede di esibire siano, effettivamente, funzionali alla relativa tutela, anche al di fuori e a prescindere dall’instaurazione di un giudizio e dagli eventuali possibili esiti di tale contenzioso.
3. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto e l’Amministrazione deve essere condannata ad ostendere gli atti richiesti nei termini di cui in dispositivo.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Lazise l’esibizione della documentazione di cui all’istanza di accesso in data 10.05.2021 proposta dalla parte ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
Condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Daria Valletta, Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO