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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/08/2025, n. 2404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2404 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott.ssa Francesca CAPUTO - Giudice
3) Dott. Alessandro CARRA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 98 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2025,
T R A
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Sandro Parte_1 C.F._1
Lezzi, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Angelo Valente, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
All'udienza del 10 luglio 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M. ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni in data 7.5.2025, nulla opponendo.
-== >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> ===
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8.1.2025, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio secondo il rito concordatario con in OL (LE) il Controparte_1
5.5.2005, in regime economico di comunione dei beni;
che dalla loro unione non erano nati figli;
che da diversi anni era venuta progressivamente meno l'affectio maritalis ed era ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza, tanto che ella si era vista costretta ad allontanarsi dalla casa familiare;
che la situazione lavorativa ed economica delle parti era quella specificata in ricorso e che il convenuto era comproprietario, insieme alla madre, dell'abitazione adibita a casa coniugale, sita in Taviano. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi alle condizioni specificate in ricorso e, quindi, senza alcuna ulteriore statuizione. , costituendosi con memoria depositata il 6.3.2025, ha dedotto: Controparte_1 che la ricorrente, approfittando dell'assenza del marito, aveva abbandonato il tetto coniugale sin dal
22.11.2024, instaurando una nuova relazione sentimentale e rendendosi di fatto irreperibile;
che la aveva altresì provveduto ad asportare tutti i beni di sua proprietà dalla casa coniugale. Parte_1
Ha aderito, pertanto, alla declaratoria richiesta dalla ricorrente.
All'udienza del 10.7.2025 sono state ascoltate entrambe le parti, presenti di persona, le quali hanno insistito nelle rispettive richieste.
Nella stessa udienza, quindi, i difensori delle parti, autorizzati alla discussione orale su loro richiesta, hanno chiesto concordemente la pronuncia della separazione senza alcuna ulteriore statuizione e la
Presidente relatrice, dando atto che il tentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al Collegio.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi, da entrambi richiesta.
Nulla va disposto in ordine alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, così come concordemente richiesto, trattandosi di diritti disponibili e in mancanza di prole.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato l'8.1.2025 da nei confronti di , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
, che hanno contratto matrimonio in OL (LE) il 5.5.2005 (trascritto nei registri di
[...] matrimonio di tale Comune dell'anno 2005 n. 15 P. II S. A), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000. Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 25.7.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott.ssa Francesca CAPUTO - Giudice
3) Dott. Alessandro CARRA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 98 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2025,
T R A
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Sandro Parte_1 C.F._1
Lezzi, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Angelo Valente, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
All'udienza del 10 luglio 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M. ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni in data 7.5.2025, nulla opponendo.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8.1.2025, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio secondo il rito concordatario con in OL (LE) il Controparte_1
5.5.2005, in regime economico di comunione dei beni;
che dalla loro unione non erano nati figli;
che da diversi anni era venuta progressivamente meno l'affectio maritalis ed era ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza, tanto che ella si era vista costretta ad allontanarsi dalla casa familiare;
che la situazione lavorativa ed economica delle parti era quella specificata in ricorso e che il convenuto era comproprietario, insieme alla madre, dell'abitazione adibita a casa coniugale, sita in Taviano. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi alle condizioni specificate in ricorso e, quindi, senza alcuna ulteriore statuizione. , costituendosi con memoria depositata il 6.3.2025, ha dedotto: Controparte_1 che la ricorrente, approfittando dell'assenza del marito, aveva abbandonato il tetto coniugale sin dal
22.11.2024, instaurando una nuova relazione sentimentale e rendendosi di fatto irreperibile;
che la aveva altresì provveduto ad asportare tutti i beni di sua proprietà dalla casa coniugale. Parte_1
Ha aderito, pertanto, alla declaratoria richiesta dalla ricorrente.
All'udienza del 10.7.2025 sono state ascoltate entrambe le parti, presenti di persona, le quali hanno insistito nelle rispettive richieste.
Nella stessa udienza, quindi, i difensori delle parti, autorizzati alla discussione orale su loro richiesta, hanno chiesto concordemente la pronuncia della separazione senza alcuna ulteriore statuizione e la
Presidente relatrice, dando atto che il tentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al Collegio.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi, da entrambi richiesta.
Nulla va disposto in ordine alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, così come concordemente richiesto, trattandosi di diritti disponibili e in mancanza di prole.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato l'8.1.2025 da nei confronti di , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
, che hanno contratto matrimonio in OL (LE) il 5.5.2005 (trascritto nei registri di
[...] matrimonio di tale Comune dell'anno 2005 n. 15 P. II S. A), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000. Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 25.7.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore