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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 17615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17615 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino giudice rel.
ha emesso la seguente SENTENZA
sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 54507 /2024
tra
Parte_1
Avv. Cinthia Bianconi
ricorrente e
Controparte_1
resistente
Avv. Alessandro Ongaro
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma.
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo raggiunto tra le parti di seguito trascritto:
“1) Il padre Sig. , considerato che il figlio (nato a [...] il [...]) è Parte_1 Per_1 maggiorenne dal 22/07/2024, provvederà in via diretta, concordandolo con il figlio, al suo mantenimento ordinario;
2) La madre Sig.ra considerato che il figlio vive assieme al padre, verserà la somma Controparte_1 Per_1 di euro 150,00 a titolo di contributo al mantenimento, direttamente al figlio , su conto Persona_2 corrente a lui intestato: IBAN [...], presso BCC Bellegra, anticipatamente entro il giorno 13 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
3) Il figlio potrà fare ritorno e soggiornare nell'abitazione materna secondo gli accordi presi con la Per_1 madre;
4) Le parti convengono che l'assegno Unico familiare per il figlio, come previsto dalla normativa vigente, sarà percepito da ciascun genitore al 50%.
5) Le parti precisano che debbono intendersi spese ordinarie, e pertanto non ripetibili dall'altro genitore che le abbia sostenute, le spese per il vitto, l'abbigliamento, e materiale scolastico di cancelleria (escluso il corredo scolastico di inizio anno), medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali. 6) Sono altresì a carico delle parti, nella misura del 50% a carico del padre e del 50% a carico della madre, le spese, straordinarie rispetto al contributo di cui al punto che precede, relative al figlio maggiorenne, non economicamente autonomo, relative alla salute e all'istruzione (ad esempio tasse universitarie e/o corsi di livello superiore al diploma di maturità). Per le spese straordinarie non rientranti nelle categorie che precedono queste dovranno essere concordate con il figlio maggiorenne.
7) Ognuno dei coniugi dichiara di essere economicamente autosufficiente, di avere ripartito fra loro ogni bene comune e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo.
8) Le spese del giudizio devono intendersi interamente compensate fra le parti.”;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1 dicembre 1970 n. 898
e successive modificazioni;
ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate,
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in Subiaco
(RM)……………………………………… in data 6.7.2002………………………., trascritto nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del predetto Comune, dell'anno 2002……………, al N. 26 ……………….. Parte
II………., Serie A………., uff. 1, alle condizioni concordate di cui in parte motiva;
ordina l'annotazione come per legge;
spese di lite compensate.
Così deciso in Roma il 4.12.2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi