Art. 20-ter. ((Poteri di vigilanza)) (( 1. Il Ministero degli affari esteri, allo scopo di verificare il rispetto dei divieti normativi e delle prescrizioni amministrative, nonche' la conformita' alle condizioni indicate nel certificato e con i criteri definiti all'articolo 10-sexies, effettua delle visite presso le aziende iscritte al registro di cui all'articolo 3, inviando gli ispettori designati, i quali possono:
a) accedere a tutti i locali pertinenti;
b) esaminare e acquisire copie di registri, dati, regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati, trasferiti o ricevuti in base a una autorizzazione di trasferimento di un altro Stato membro. ))
a) accedere a tutti i locali pertinenti;
b) esaminare e acquisire copie di registri, dati, regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati, trasferiti o ricevuti in base a una autorizzazione di trasferimento di un altro Stato membro. ))