TRIB
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/04/2025, n. 1994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1994 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 9133 del 2023 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. MADONIA MANLIO ricorrente
CONTRO
, Controparte_1 Controparte_2 CP_3
[...]
Con l'avv. BUTTA' FILIPPO e l'avv. SEIDITA GIUSEPPE resistente
Avente ad oggetto: retribuzione all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 28/04/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 18/07/2023 la ricorrente in epigrafe deduceva di essere stata dipendente della con rapporto di lavoro CP_4
subordinato a tempo pieno e indeterminato, con mansioni di “impiegato
1 d'Ordine”, livello 5°, CCNL FIPE, dal 16/09/2008 al 07/07/2020; che il rapporto era stato formalizzato soltanto in data 3/1/2011; che per il periodo dal 01/03/2019 al
31/12/2019 era stato regolarizzato a tempo parziale al 75% e dall' 01/01/2020 al
7.7.2020 era stato regolarizzato a tempo parziale al 62,5%; che la prestazione era tuttavia sempre stata svolta con orario full-time e precisamente: dal 16/09/2008 al
31/12/2013 dalle ore 08,00 alle ore 17,00 dal lunedì al venerdì con una pausa di trenta minuti dalle 13,00 alle 13,30; dall'1.01.2014 al 18.3.2020 dalle 07,30 alle ore
15,30 senza pausa pranzo;
di essere stata posta in CIG causa Covid per il periodo
19.3.2020 – 7.7.2020.
Deduceva inoltre la ricorrente che di avere goduto, in costanza di rapporto di lavoro, di soli 10 giorni annui di ferie, di non avere percepito la quattordicesima mensilità, di non essere stata retribuita per il lavoro straordinario reso, e di essere pertanto rimasta creditrice della somma di € 163.186,75 così distinta: € 73.155,00 per differenze retributive sulla paga oraria, € 6,850,92 per tredicesime mensilità e ratei non corrisposte, € 15,992,54 per quattordicesime mensilità e ratei non corrisposte, € 5.144,71 per indennità di ferie non godute, € 9.642,60 per indennità di permessi non goduti, € 32.496,90 per lavoro straordinario diurno non retribuito,
€ 19.904,28 per tfr non corrisposto.
Deduceva poi che la società era stata posta in liquidazione e quindi cancellata dal registro delle imprese;
che i convenuti avevano rivestito in via di fatto il ruolo di amministratori unici e che pertanto dovevano essere ritenuti responsabili e tenuti al pagamento e concludeva con la domanda di condanna al pagamento della somma di € 163.186,75 sopra indicata per differenze retributive, oltre € 25.584,24 per somme pretese dal datore di lavoro in restituzione, in costanza di rapporto, oltre € 30.000,00 a titolo di risarcimento danni;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le parti resistenti che preliminarmente eccepivano la inammissibilità del ricorso, oggetto delle medesime domande già articolate nel procedimento RGL n. 3465/2021, la nullità dell'atto introduttivo, per difetto di allegazione, la incompetenza funzionale del giudice adito, per essere competente il Tribunale delle Imprese, nonché la infondatezza nel merito del ricorso del quale chiedevano il rigetto;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del 28/04/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che ai sensi di quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2495 cc, “Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da
2 questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.”;
- rilevato che “ai sensi dell'art. 2495, secondo comma, cod. civ., nel testo introdotto dall'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2004, la cancellazione dal registro delle imprese (nella specie, di società a responsabilità limitata in liquidazione) produce estinzione della società anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti ancora non definiti…” (così Cass. n. 29242 del 12/12/2008, con principio ribadito fino a Cass n. 7179., 10/03/2023).
- rilevato che, nel caso di specie, risulta documentalmente provato – né si tratta di circostanza contestata, che la società convenuta è stata cancellata dal Registro delle
Imprese in data 31.07.2020, quindi in epoca anteriore all'introduzione del presente giudizio, iscritto a ruolo il 18.07.2023;
- rilevato altresì che “In tema di effetti della cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, il disposto dell'art.
2495, comma 2, c.c. implica che l'obbligazione sociale non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, sicché grava sul creditore l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio (Cass. n. 15474 del 22/06/2017).
Inoltre, la giurisprudenza della Suprema Corte ha costantemente ribadito che
“Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a)
l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale)…”(così
Cass. n. 11411/2024);
- rilevato che nel caso di specie parte ricorrente – alla quale incombe, come già
3 evidenziato, il relativo onere probatorio – non ha in alcun modo provato che in occasione della liquidazione siano state distribuite somme e che gli odierni resistenti le abbiano percepite;
- rilevato che, per quanto concerne la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, occorre osservare che il danno, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa, ma deve essere debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici. Infatti, per determinare il diritto al risarcimento del danno materiale o immateriale, occorre dare prova del danno subito e del nesso di causalità tra il trattamento illecito ed il danno stesso.
Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita, poiché parte ricorrente si è limitata ad affermare di avere subito una “grave sofferenza interiore soggettiva, un profondo senso di frustrazione”, senza tuttavia provare né la sofferenza, né che la stessa sia stata causalmente collegata ad u fatto illecito (cfr. Cass. 30461/2024);
- rilevato, pertanto, che il ricorso non può trovare accoglimento, con le conseguenziali statuizioni di cui al dispositivo, anche in materia di spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 28/04/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 9133 del 2023 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. MADONIA MANLIO ricorrente
CONTRO
, Controparte_1 Controparte_2 CP_3
[...]
Con l'avv. BUTTA' FILIPPO e l'avv. SEIDITA GIUSEPPE resistente
Avente ad oggetto: retribuzione all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 28/04/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 18/07/2023 la ricorrente in epigrafe deduceva di essere stata dipendente della con rapporto di lavoro CP_4
subordinato a tempo pieno e indeterminato, con mansioni di “impiegato
1 d'Ordine”, livello 5°, CCNL FIPE, dal 16/09/2008 al 07/07/2020; che il rapporto era stato formalizzato soltanto in data 3/1/2011; che per il periodo dal 01/03/2019 al
31/12/2019 era stato regolarizzato a tempo parziale al 75% e dall' 01/01/2020 al
7.7.2020 era stato regolarizzato a tempo parziale al 62,5%; che la prestazione era tuttavia sempre stata svolta con orario full-time e precisamente: dal 16/09/2008 al
31/12/2013 dalle ore 08,00 alle ore 17,00 dal lunedì al venerdì con una pausa di trenta minuti dalle 13,00 alle 13,30; dall'1.01.2014 al 18.3.2020 dalle 07,30 alle ore
15,30 senza pausa pranzo;
di essere stata posta in CIG causa Covid per il periodo
19.3.2020 – 7.7.2020.
Deduceva inoltre la ricorrente che di avere goduto, in costanza di rapporto di lavoro, di soli 10 giorni annui di ferie, di non avere percepito la quattordicesima mensilità, di non essere stata retribuita per il lavoro straordinario reso, e di essere pertanto rimasta creditrice della somma di € 163.186,75 così distinta: € 73.155,00 per differenze retributive sulla paga oraria, € 6,850,92 per tredicesime mensilità e ratei non corrisposte, € 15,992,54 per quattordicesime mensilità e ratei non corrisposte, € 5.144,71 per indennità di ferie non godute, € 9.642,60 per indennità di permessi non goduti, € 32.496,90 per lavoro straordinario diurno non retribuito,
€ 19.904,28 per tfr non corrisposto.
Deduceva poi che la società era stata posta in liquidazione e quindi cancellata dal registro delle imprese;
che i convenuti avevano rivestito in via di fatto il ruolo di amministratori unici e che pertanto dovevano essere ritenuti responsabili e tenuti al pagamento e concludeva con la domanda di condanna al pagamento della somma di € 163.186,75 sopra indicata per differenze retributive, oltre € 25.584,24 per somme pretese dal datore di lavoro in restituzione, in costanza di rapporto, oltre € 30.000,00 a titolo di risarcimento danni;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le parti resistenti che preliminarmente eccepivano la inammissibilità del ricorso, oggetto delle medesime domande già articolate nel procedimento RGL n. 3465/2021, la nullità dell'atto introduttivo, per difetto di allegazione, la incompetenza funzionale del giudice adito, per essere competente il Tribunale delle Imprese, nonché la infondatezza nel merito del ricorso del quale chiedevano il rigetto;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del 28/04/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che ai sensi di quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2495 cc, “Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da
2 questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.”;
- rilevato che “ai sensi dell'art. 2495, secondo comma, cod. civ., nel testo introdotto dall'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2004, la cancellazione dal registro delle imprese (nella specie, di società a responsabilità limitata in liquidazione) produce estinzione della società anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti ancora non definiti…” (così Cass. n. 29242 del 12/12/2008, con principio ribadito fino a Cass n. 7179., 10/03/2023).
- rilevato che, nel caso di specie, risulta documentalmente provato – né si tratta di circostanza contestata, che la società convenuta è stata cancellata dal Registro delle
Imprese in data 31.07.2020, quindi in epoca anteriore all'introduzione del presente giudizio, iscritto a ruolo il 18.07.2023;
- rilevato altresì che “In tema di effetti della cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, il disposto dell'art.
2495, comma 2, c.c. implica che l'obbligazione sociale non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, sicché grava sul creditore l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio (Cass. n. 15474 del 22/06/2017).
Inoltre, la giurisprudenza della Suprema Corte ha costantemente ribadito che
“Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a)
l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale)…”(così
Cass. n. 11411/2024);
- rilevato che nel caso di specie parte ricorrente – alla quale incombe, come già
3 evidenziato, il relativo onere probatorio – non ha in alcun modo provato che in occasione della liquidazione siano state distribuite somme e che gli odierni resistenti le abbiano percepite;
- rilevato che, per quanto concerne la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, occorre osservare che il danno, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa, ma deve essere debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici. Infatti, per determinare il diritto al risarcimento del danno materiale o immateriale, occorre dare prova del danno subito e del nesso di causalità tra il trattamento illecito ed il danno stesso.
Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita, poiché parte ricorrente si è limitata ad affermare di avere subito una “grave sofferenza interiore soggettiva, un profondo senso di frustrazione”, senza tuttavia provare né la sofferenza, né che la stessa sia stata causalmente collegata ad u fatto illecito (cfr. Cass. 30461/2024);
- rilevato, pertanto, che il ricorso non può trovare accoglimento, con le conseguenziali statuizioni di cui al dispositivo, anche in materia di spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 28/04/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
4