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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/11/2025, n. 16338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16338 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
TREDICESIMA SEZIONE
R.G. 11791/2024
In persona del Giudice dott.ssa Fabiana Corbo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
Parte 1 (C.F. C.F. 1 assistito e difeso dall'Avv. DI FONSO
SIMONA
appellante e
(C.F. P.IVA 1 ), assistito e difeso Controparte 1
dall'Avv. VECCHIO GIUSEPPA
appellato
AVVERSO la sentenza n 16924/2023 (rg. 12746/2023), pubblicata in data 18.09.2023, con la quale il Giudice di Pace di Roma, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a decidere sulla domanda proposta avverso la cartella di pagamento n. 097 2015 0090346447 000, avente ad oggetto tributi, con compensazione delle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva innanzi all'Ufficio del Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte 1
Giudice di Pace di Roma, l' Controparte_2 al fine di far dichiarare, in riferimento all'opposta cartella di pagamento, in via preliminare ed assorbente, la intervenuta prescrizione del credito.
Il concessionario rimaneva contumace.
Il Giudice di Pace dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario, con compensazione delle spese di giudizio. Avverso tale pronuncia proponeva appello il Pt 1 richiamando un'ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sull'individuazione del Giudice ordinario come competente a decidere sui fatti successivi alla notifica della cartella ("con ordinanza n. 7822 del 14.4.2020 le Sezioni Unite della
Cassazione hanno deciso che, per i fatti successivi alla notifica della cartella, l'opposizione tributaria va fatta al giudice ordinario Pertanto, nel caso che ci occupa questo Giudice non può decidere in ordine alla ritualità o meno della notifica della cartella di pagamento "), rilevando come in primo
****
grado egli avesse dedotto la prescrizione del credito maturata dopo la notifica della cartella. Si costituiva il CP 3 chiedendo il rigetto dell'appello.
Con ordinanza ex art. 352 c.p.c. del 26.3.2025, la causa era trattenuta in decisione dal Giudice. Tanto premesso, deve rilevarsi come l'appellante abbia in primo grado impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720229044309690000 notificata il 28.12.2022 in relazione alla cartella di pagamento n. 09720150090346447000 notificata il 15/01/2016, avente ad oggetto tassa automobilistica anno 2012.
Come esposto in premessa, l'appellante censura che il Giudice di primo grado abbia dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario disattendendo l'orientamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cort. Cass. sez. Unite sent. 30666/2022 sent. 1304/2022-
7822/2020 - 34447/2019), attesa "la circostanza che la parte attrice ha dedotto nei propri scritti difensivi, in via preliminare ed assorbente, l'intervenuta prescrizione del diritto, prescrizione maturata successivamente la notifica della cartella" "In tale fattispecie la Suprema Corte di
Cassazione a Sez. Unite, sopra citata, ha stabilito la giurisdizione del Giudice ordinario e non quella del giudice tributario".
Tale doglianza è, tuttavia, infondata ed il richiamo alle Sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite non risulta pertinente.
Proprio da un'attenta lettura delle predette pronunce emerge, viceversa, che nel caso di specie sussista il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario relativamente alla tassa automobilistica, perché
l'esecuzione non è ancora iniziata. L'atto impugnato è, infatti, una intimazione di pagamento e non un atto di pignoramento;
si controverte sulla definitività o meno della cartella in relazione a crediti aventi natura tributaria per i quali sussiste la giurisdizione della Corte di Giustizia tributaria di 1° grado territorialmente competente, come correttamente statuito dal Giudice di Pace.
Con la Sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 30666/2022, in particolare, la Corte ha affermato che non è revocabile in dubbio la spettanza alla giurisdizione tributaria della domanda proposta dal ricorrente, la quale, oltre ad avere ad oggetto l'impugnazione di un'intimazione di pagamento, cioè di un atto unanimemente ritenuto estraneo all'esecuzione forzata, si fonda su fatti verificatisi in epoca anteriore alla notificazione della stessa, della quale non è contestata neppure la rituale effettuazione. Nessun rilievo può assumere, in contrario, la circostanza che a sostegno dell'impugnazione il ricorrente abbia fatto valere l'inesistenza o la nullità della notifica della cartella di pagamento che ha preceduto l'intimazione, in quanto effettuata nei confronti di una società che aveva mutato denominazione e che era stata successivamente cancellata dal registro delle imprese, nonchè la prescrizione del credito tributario, derivante dal tempo trascorso tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione, trattandosi in ogni caso di fatti verificatisi in epoca anteriore a quest'ultima, ed il cui accertamento esula pertanto dalla giurisdizione ordinaria>>. Nell'Ordinanza 7822/2020 la Corte di Cassazione ha, invece, affrontato la questione inerente "il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo" quale un pignoramento esattoriale, mentre nel caso di specie si è in presenza di atti pre-esecutivi quali la cartella di pagamento (assimilabile al precetto) e l'intimazione di pagamento (assimilabile alla rinnovazione del precetto) sopra indicati. In ogni caso, anche tale pronuncia ha statuito che spetta alla giurisdizione del giudice tributario la cognizione su fatti che si assumono verificati fino alla notificazione della cartella di pagamento o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute. Ebbene nel caso in esame l'appellante ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720229044309690000 notificata in data 28.12.2022 [come confermato dallo stesso nell'atto di citazione a pag. 1:< In data 28.12.2022 l'attore apprendeva dell'esistenza, a suo carico, di una posizione debitoria derivante da violazione di norme del codice della strada in riferimento alla cartella di pagamento n. 097 2015 0090346447 000 che si allega in atti>> e alla pag. 17 dell'atto di citazione < Si offre in comunicazione, con allegazione al fascicolo di parte, la seguente documentazione: ingiunzione di pagamento notificata in data 28.12.2022, nota spese, giurisprudenza>>]: trattandosi di intimazione di pagamento validamente notificata, l'opposizione avverso la stessa andava proposta innanzi alla Corte di giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla sua notifica.
L'intimazione, si ribadisce, non integra gli estremi dell'atto dell'esecuzione esattoriale che (parimenti a quanto avviene nell'esecuzione disciplinata dal codice di rito) inizia con il pignoramento. Essa costituisce solo un atto prodromico, avverso il quale non è proponibile per i crediti tributari un'opposizione all'esecuzione e neanche un'azione di accertamento negativo del credito innanzi al Giudice Ordinario.
L'esclusione dell'intimazione di pagamento tra gli atti propri dell'esecuzione è stata del resto affermata costantemente dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale, rimarcando che, a norma dell'art. 2 D.lgs. 546/92, sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario i procedimenti di opposizione all'esecuzione, devolve alla cognizione delle Commissioni Tributarie l'impugnazione degli atti prodromici quali, appunto, l'intimazione di pagamento ex art. 50 del DPR n. 602/1973 (v. Cass. Sez. Unite Sentenza n. 8279/2008; Cass. Sez. Unite Sentenza n. 1865 del 27.01.2011). Va anche rilevato che l'art. 19 del D.lgs 546/92 elenca gli atti avverso i quali può essere proposto ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria e, alla lett. e), indica l'avviso di mora (oggi avviso di intimazione di pagamento).
L'appellante ha impugnato l'intimazione di pagamento in relazione alla sottesa cartella avente ad oggetto una tassa automobilistica, eccependo l'inesistenza della notifica della cartella, il difetto di motivazione, l'omessa notifica degli atti presupposti, la decadenza e la prescrizione del diritto degli Enti impositori e la prescrizione successiva alla notifica della cartella, ma antecedente alla notifica dell'intimazione notificata il 28.12.2022. L'intimazione di pagamento costituisce un atto ricompreso tra quelli indicati nell'art. 19 D.lgs 546/92 ed impugnabili innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria e la tassa automobilistica integra un credito di natura tributaria: tutte le eccezioni sollevate dall'opponente rientrano nella giurisdizione tributaria in quanto inerenti a fatti o omissioni antecedenti alla notifica dell'intimazione di pagamento.
Per tali ragioni, l'appello va respinto. Le spese, tenuto conto della necessità di interpretare una normativa complessa su cui è dovuta intervenire la corte di legittimità anche a Sezioni Unite in funzione nomofilattica, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte 1 nei confronti di così provvede: rigetta l'appello. Controparte 1
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, li 21 novembre 2025
Il Giudice,
dott.ssa Fabiana Corbo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
TREDICESIMA SEZIONE
R.G. 11791/2024
In persona del Giudice dott.ssa Fabiana Corbo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
Parte 1 (C.F. C.F. 1 assistito e difeso dall'Avv. DI FONSO
SIMONA
appellante e
(C.F. P.IVA 1 ), assistito e difeso Controparte 1
dall'Avv. VECCHIO GIUSEPPA
appellato
AVVERSO la sentenza n 16924/2023 (rg. 12746/2023), pubblicata in data 18.09.2023, con la quale il Giudice di Pace di Roma, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a decidere sulla domanda proposta avverso la cartella di pagamento n. 097 2015 0090346447 000, avente ad oggetto tributi, con compensazione delle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva innanzi all'Ufficio del Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte 1
Giudice di Pace di Roma, l' Controparte_2 al fine di far dichiarare, in riferimento all'opposta cartella di pagamento, in via preliminare ed assorbente, la intervenuta prescrizione del credito.
Il concessionario rimaneva contumace.
Il Giudice di Pace dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario, con compensazione delle spese di giudizio. Avverso tale pronuncia proponeva appello il Pt 1 richiamando un'ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sull'individuazione del Giudice ordinario come competente a decidere sui fatti successivi alla notifica della cartella ("con ordinanza n. 7822 del 14.4.2020 le Sezioni Unite della
Cassazione hanno deciso che, per i fatti successivi alla notifica della cartella, l'opposizione tributaria va fatta al giudice ordinario Pertanto, nel caso che ci occupa questo Giudice non può decidere in ordine alla ritualità o meno della notifica della cartella di pagamento "), rilevando come in primo
****
grado egli avesse dedotto la prescrizione del credito maturata dopo la notifica della cartella. Si costituiva il CP 3 chiedendo il rigetto dell'appello.
Con ordinanza ex art. 352 c.p.c. del 26.3.2025, la causa era trattenuta in decisione dal Giudice. Tanto premesso, deve rilevarsi come l'appellante abbia in primo grado impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720229044309690000 notificata il 28.12.2022 in relazione alla cartella di pagamento n. 09720150090346447000 notificata il 15/01/2016, avente ad oggetto tassa automobilistica anno 2012.
Come esposto in premessa, l'appellante censura che il Giudice di primo grado abbia dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario disattendendo l'orientamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cort. Cass. sez. Unite sent. 30666/2022 sent. 1304/2022-
7822/2020 - 34447/2019), attesa "la circostanza che la parte attrice ha dedotto nei propri scritti difensivi, in via preliminare ed assorbente, l'intervenuta prescrizione del diritto, prescrizione maturata successivamente la notifica della cartella" "In tale fattispecie la Suprema Corte di
Cassazione a Sez. Unite, sopra citata, ha stabilito la giurisdizione del Giudice ordinario e non quella del giudice tributario".
Tale doglianza è, tuttavia, infondata ed il richiamo alle Sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite non risulta pertinente.
Proprio da un'attenta lettura delle predette pronunce emerge, viceversa, che nel caso di specie sussista il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario relativamente alla tassa automobilistica, perché
l'esecuzione non è ancora iniziata. L'atto impugnato è, infatti, una intimazione di pagamento e non un atto di pignoramento;
si controverte sulla definitività o meno della cartella in relazione a crediti aventi natura tributaria per i quali sussiste la giurisdizione della Corte di Giustizia tributaria di 1° grado territorialmente competente, come correttamente statuito dal Giudice di Pace.
Con la Sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 30666/2022, in particolare, la Corte ha affermato che non è revocabile in dubbio la spettanza alla giurisdizione tributaria della domanda proposta dal ricorrente, la quale, oltre ad avere ad oggetto l'impugnazione di un'intimazione di pagamento, cioè di un atto unanimemente ritenuto estraneo all'esecuzione forzata, si fonda su fatti verificatisi in epoca anteriore alla notificazione della stessa, della quale non è contestata neppure la rituale effettuazione. Nessun rilievo può assumere, in contrario, la circostanza che a sostegno dell'impugnazione il ricorrente abbia fatto valere l'inesistenza o la nullità della notifica della cartella di pagamento che ha preceduto l'intimazione, in quanto effettuata nei confronti di una società che aveva mutato denominazione e che era stata successivamente cancellata dal registro delle imprese, nonchè la prescrizione del credito tributario, derivante dal tempo trascorso tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione, trattandosi in ogni caso di fatti verificatisi in epoca anteriore a quest'ultima, ed il cui accertamento esula pertanto dalla giurisdizione ordinaria>>. Nell'Ordinanza 7822/2020 la Corte di Cassazione ha, invece, affrontato la questione inerente "il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo" quale un pignoramento esattoriale, mentre nel caso di specie si è in presenza di atti pre-esecutivi quali la cartella di pagamento (assimilabile al precetto) e l'intimazione di pagamento (assimilabile alla rinnovazione del precetto) sopra indicati. In ogni caso, anche tale pronuncia ha statuito che spetta alla giurisdizione del giudice tributario la cognizione su fatti che si assumono verificati fino alla notificazione della cartella di pagamento o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute. Ebbene nel caso in esame l'appellante ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720229044309690000 notificata in data 28.12.2022 [come confermato dallo stesso nell'atto di citazione a pag. 1:< In data 28.12.2022 l'attore apprendeva dell'esistenza, a suo carico, di una posizione debitoria derivante da violazione di norme del codice della strada in riferimento alla cartella di pagamento n. 097 2015 0090346447 000 che si allega in atti>> e alla pag. 17 dell'atto di citazione < Si offre in comunicazione, con allegazione al fascicolo di parte, la seguente documentazione: ingiunzione di pagamento notificata in data 28.12.2022, nota spese, giurisprudenza>>]: trattandosi di intimazione di pagamento validamente notificata, l'opposizione avverso la stessa andava proposta innanzi alla Corte di giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla sua notifica.
L'intimazione, si ribadisce, non integra gli estremi dell'atto dell'esecuzione esattoriale che (parimenti a quanto avviene nell'esecuzione disciplinata dal codice di rito) inizia con il pignoramento. Essa costituisce solo un atto prodromico, avverso il quale non è proponibile per i crediti tributari un'opposizione all'esecuzione e neanche un'azione di accertamento negativo del credito innanzi al Giudice Ordinario.
L'esclusione dell'intimazione di pagamento tra gli atti propri dell'esecuzione è stata del resto affermata costantemente dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale, rimarcando che, a norma dell'art. 2 D.lgs. 546/92, sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario i procedimenti di opposizione all'esecuzione, devolve alla cognizione delle Commissioni Tributarie l'impugnazione degli atti prodromici quali, appunto, l'intimazione di pagamento ex art. 50 del DPR n. 602/1973 (v. Cass. Sez. Unite Sentenza n. 8279/2008; Cass. Sez. Unite Sentenza n. 1865 del 27.01.2011). Va anche rilevato che l'art. 19 del D.lgs 546/92 elenca gli atti avverso i quali può essere proposto ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria e, alla lett. e), indica l'avviso di mora (oggi avviso di intimazione di pagamento).
L'appellante ha impugnato l'intimazione di pagamento in relazione alla sottesa cartella avente ad oggetto una tassa automobilistica, eccependo l'inesistenza della notifica della cartella, il difetto di motivazione, l'omessa notifica degli atti presupposti, la decadenza e la prescrizione del diritto degli Enti impositori e la prescrizione successiva alla notifica della cartella, ma antecedente alla notifica dell'intimazione notificata il 28.12.2022. L'intimazione di pagamento costituisce un atto ricompreso tra quelli indicati nell'art. 19 D.lgs 546/92 ed impugnabili innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria e la tassa automobilistica integra un credito di natura tributaria: tutte le eccezioni sollevate dall'opponente rientrano nella giurisdizione tributaria in quanto inerenti a fatti o omissioni antecedenti alla notifica dell'intimazione di pagamento.
Per tali ragioni, l'appello va respinto. Le spese, tenuto conto della necessità di interpretare una normativa complessa su cui è dovuta intervenire la corte di legittimità anche a Sezioni Unite in funzione nomofilattica, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte 1 nei confronti di così provvede: rigetta l'appello. Controparte 1
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, li 21 novembre 2025
Il Giudice,
dott.ssa Fabiana Corbo