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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 27/11/2025, n. 1747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1747 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa EM Di EF, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2505 del 2023, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
IC NA, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, Controparte_1 contumace;
-resistente -
Oggetto: retribuzione
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 23.1023 ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
deducendo di aver prestato attività Controparte_1 lavorativa alle dipendenze resistente presso il ristorante sito in CP_1
Lampedusa dal 2 maggio 2023 al 17 luglio 2023, inizialmente in nero e poi inforza di regolare contratto a tempo determinato dal 2 giugno 2023, con scadenza al 2 novembre 2023.
Ha riferito di aver svolto sin dall'inizio le mansioni di cuoco di ristorante, corrispondenti al livello 6S del CCNL Turismo minori Confcommercio, osservando un orario settimanale con prestazioni eccedenti l'orario ordinario.
Ha allegato che la retribuzione mensile dovuta ammontava a euro 1.654,94 ma di aver percepito, per l'intero periodo lavorato, soltanto euro 400,00, nonché di essere stato licenziato per giustificato motivo oggettivo il 17 luglio 2023.
Ha chiesto al Tribunale “Previa declaratoria di svolgimento di mansioni di cuoco di ristorante previsto dal CCNL turismo minori Livello 6S dal 02.05.2023 al 17.07.2023 riconoscere al ricorrente l'inquadramento in tale qualifica o a
1 quell'altra che sarà accertata a partire da tale data o dalla diversa data che il
Giudice accerterà; • Accertare e dichiarare che tra le parti in causa è intercorso un rapporto di lavoro subordinato;
• Conseguentemente condannare CP_1
, n.q. titolare del ristorante sita in Corso Vittorio Emanuele
[...] CP_1 in Lampedusa € 7.204,69 e quattordicesima mensilità, festività non godute, straordinario e trattamento di fine rapporto, (come da prospetto contabile delle spettanze), o alla maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa anche in relazione alla qualifica che sarà accertata dal Giudice, maggiorata degli accessori di legge dalla data di maturazione di ogni singolo diritto sino all'effettivo soddisfo;
• Condannare al pagamento delle Controparte_1 spese processuali”
Parte resistente, ritualmente convenuta, è rimasta intimata.
In sede di interrogatorio libero, all'udienza dell'8.5.24, il ricorrente ha precisato di aver “lavorato dalle 17.00 sino a circa mezzanotte, mezzanotte e mezza”, mentre parte resistente non si è presentata per rispondere all'interpello previsto per l'udienza del 18.9.24. La causa, istruita con l'escussione della teste all'udienza del Testimone_1
18.2.25 e a mezzo CTU contabile, viene decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter in sostituzione dell'udienza del 26.11.25.
Motivi della decisione
In punto di diritto, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali relativi al riparto dell'onere della prova, occorre distinguere - tra i vari titoli indicati nei conteggi - quelli in riferimento ai quali la parte ricorrente era gravata soltanto da un onere di provare l'esistenza del singolo titolo (il rapporto di lavoro subordinato) e di mera deduzione delle proprie pretese fondate su di esso.
Sono assoggettate a tale criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13a, alla 14a, al TFR, all'indennità di mancato preavviso, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni.
A fronte anche della semplice allegazione, laddove le parti resistenti non abbiano fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento.
Lo stesso principio, invece, non si può applicare per le altre voci di retribuzione richieste. Sono, infatti, assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio) le altre voci come lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti, etc.
L'odierna controversia ha ad oggetto emolumenti ricadenti in ambo le categorie.
2 Nel caso di specie, la odierna parte ricorrente ha correttamente allegato e provato la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con , ha Parte_2 dedotto la debenza delle somme a titolo di quattordicesima mensilità, TFR ed indennità di mancato preavviso.
Per quel che concerne le altre somme richieste dalla dipendente è stata espletata istruttoria orale con escussione della teste all'udienza del Testimone_1
18.2.25.
La teste ha dichiarato di aver lavorato per la resistente dal 31 maggio al 29 giugno
2023, occupandosi della contabilità, mentre il ricorrente svolgeva le mansioni di cuoco. Ha riferito che nei giorni precedenti alla regolarizzazione avvenuta il 2 giugno entrambi, insieme al ricorrente, avevano svolto attività di pulizia del locale senza retribuzione. Ha descritto un orario di lavoro quotidiano compreso tra le 16.00 e le 1.00 di notte, precisando che il ristorante rimaneva aperto tutti i giorni senza alcun riposo settimanale e che, nel periodo successivo alla cessazione del suo rapporto, l'apertura si protraeva fino alle 3.00. Ha affermato di non essere mai stata retribuita e che il ricorrente aveva percepito soltanto euro
400,00 in acconto, somma che lei stessa gli aveva consegnato per incarico del titolare, aggiungendo che non erano state emesse buste paga e che non risultavano altre somme corrisposte. Ha riferito infine che aveva visto il ricorrente lavorare quotidianamente nel periodo in cui erano colleghi e che verso metà luglio lo aveva incontrato, venendo a conoscenza del suo licenziamento.
La testimonianza resa da può essere ritenuta pienamente Testimone_1 attendibile. La deposizione è stata articolata in modo coerente, circostanziato e privo di contraddizioni, con un racconto che si allinea sia alle allegazioni del ricorrente sia alle complessive risultanze documentali. La teste non presenta legami personali con il ricorrente tali da far dubitare della sua imparzialità, circostanza che consolida l'affidabilità del narrato.
La credibilità della teste risulta ulteriormente rafforzata dal comportamento processuale tenuto dalla parte resistente, che, pur regolarmente intimata, non si è presentata in giudizio per rendere l'interrogatorio formale. Tale condotta consente, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., di ritenere ammessi i fatti dedotti nei capitoli di prova, inserendo tale comportamento nel contesto complessivo degli elementi acquisiti.
Raggiunta la prova nell'an, all'esito dell'istruttoria sopra compendiata è stata disposta CTU contabile al fine di quantificare l'importo dovuto;
in particolare è stato chiesto all'Ausiliario di quantificare “presupponendo la qualifica livello 6S” con mansione di cuoco di ristorante di cui al ccnl in atti, ipotizzando una
3 settimana lavorativa sette giorni su sette nel periodo 31.5.23 al 17.7.23 con orario 17.00-00:30, quanto eventualmente spettante per retribuzione ordinaria e straordinaria, lavoro domenicale e festivo, TFR ed indennità di preavviso, dedotto un acconto di 400,00” (così l'ordinanza del 18.2.25).
La consulenza ha preso in esame, secondo quanti emerso dalle risultanze istruttorie un rapporto di lavoro con mansioni di cuoco e inquadramento al livello
6S del CCNL Turismo Confcommercio articolato su sette giorni settimanali, dalle 17.00 alle 00.30, dal 31.5.23 al 17.7.23, includendo lavoro straordinario feriale, notturno e la prestazione del 2 giugno quale lavoro festivo. Ai fini del computo ha considerato l'unica somma percepita, pari a euro 400, trattandola al lordo. Ha inoltre indicato i criteri di calcolo relativi ai ratei di tredicesima e quattordicesima maturati nel periodo considerato, nonché il criterio di determinazione del TFR sulla base della retribuzione mensile ordinaria incrementata delle voci continuative.
Applicando i minimi contrattuali del livello 6S e i parametri retributivi del CCNL di settore al periodo individuato, la consulenza ha quantificato le somme dovute a titolo di differenze retributive per 3.908,30 e TFR in euro 287,33, il tutto oltre rivalutazione ed interessi.
La relazione peritale si connota per coerenza metodologica, chiarezza argomentativa e piena rispondenza alle fonti normative e contrattuali applicabili.
Il CTU ha operato dando conto in modo dettagliato delle operazioni contabili effettuate, delle fonti giuridiche richiamate e delle modalità attraverso cui è giunto alle determinazioni finali;
pertanto la perizia mostra un percorso analitico privo di aporie, coerente nei passaggi logici e conforme alle regole tecniche della contabilità.
Per tali motivi il Tribunale ritiene di aderire a quanto prospettato nella relazione.
Il ricorso deve quindi essere accolto;
le spese vengono liquidate secondo soccombenza e quantificate tenuto conto del valore, commisurato al decisum, dello scaglione fino a 5.200,00 euro, e tenuto conto di quanto previsto dal
Protocollo del 16.12.22 sulla liquidazione dei compensi in materia di patrocinio a spese dello stato in materia civile.
Spese di CTU in capo a parte datoriale, liquidate con separato decreto
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione il ricorso e per l'effetto: accerta che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 2 maggio
2023 al 17 luglio 2023, con mansioni di cuoco di ristorante e inquadramento al livello 6S del CCNL Turismo Confcommercio, svolto con orario di lavoro articolato su sette giorni settimanali dalle ore 17.00 alle ore 00.30;
4 condanna parte resistente, nella qualità di titolare del Controparte_1 ristorante , al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 3.908,30 a titolo di differenze retributive e della
[...] somma di euro 287,33 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, da rifondersi in favore dell'Erario, che liquida in euro 1.000,00 come da Protocollo, oltre accessori di legge;
condanna altresì la parte resistente al pagamento delle spese di CTU come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento, 27/11/2025
Il Giudice
EM Di EF
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