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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/12/2025, n. 1715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1715 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
RE A PU BBLICA ITALI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Sezione della persona, della famiglia e dei minori composta dai magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Sabrina Lattanzio Consigliere
Consigliere est. dott.ssa Antonella Resta
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello con reclamo ex art.473bis 30 e iscritta al n.634/2025
R.G.F.A.
da
,nata a [...] il [...], C.F. C.F. 1 residente Parte 1 in Pachino (SR), via Abruzzo n.46, elettivamente domiciliata in Carlentini, via Archimede i n,. 197, presso lo studio dell'Avv. Danilo Ferrante del Foro di Siracusa che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata nel giudizio di primo grado,
appellante
Contro
:
Controparte 1 nato ad [...] il [...], C.F. C.F. 2 residente in
Pachino (SR), via G. Bartolo n.75, contumace;
Appellato
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Parte_1 impugnava laCon ricorso ex art. 473 bis 30 cpc depositato il 23.04.2025 sentenza n.433/2025, emessa dal Tribunale civile di Siracusa in data 15.03.2025, a definizione della causa ex art. 337 ter cc iscritta al n. 4091/2023 R.G. e dalla stessa promossa contro [...]
CP 1 dichiarato contumace, ai fini della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, con cui:
Persona 1 (nato a [...] il
-veniva disposto l'affidamento esclusivo del minore presso cui lo stesso è collocato e 07.01.2020) unicamente alla madre Parte 1
Controparte 1 fosse disciplinato nei veniva previsto che il diritto di visita del padre seguenti termini: "il padre potrà vedere il figlio in base a liberi accordi con la madre, fermo restando che in caso di disaccordo potrà vedere e trattenere con sé il minore Per 1 due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì, dalle 17 alle 19.30 e a fine settimana alterni il sabato e la domenica per l'intera giornata dalle 10 alle 19.30".
-veniva posto a carico di Controparte_1 in favore di un contributo per il Parte 1 mantenimento del figlio minore pari ad euro 200,00 mensili, rivalutabili annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla domanda.
Quale primo motivo di gravame la Sig.ra Parte_1 lamentava l'erroneità del capo della sentenza che aveva disciplinato nei termini di cui sopra il diritto di visita del padre del minore sig. CP 1, nonché l'omessa considerazione da parte del giudice di prime cure degli elementi di giudizio che la stessa aveva indicato in ricorso e che parte appellata non aveva contestato in quanto contumace oltre agli ulteriori elementi emersi durante la fase istruttoria. Assumeva ancora che la statuizione del giudicante fosse contraria all'interesse preminente del minore di non essere lasciato solo con una persona dallo stesso non conosciuta, atteso che come da parte appellante già dedotto in primo
-
grado il padre non si è mai interessato del figlio, che non incontra e con cui non mantiene alcun
-
rapporto fin dal 2021.
Quale secondo motivo di gravame, parte appellante contestava il provvedimento impugnato nella parte in cui il Tribunale aveva disposto a carico del CP 1 e in favore della Parte_1 un assegno di mantenimento mensile di soli euro 200,00 rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie,
"valutate le capacità contributive del padre presumibilmente modeste alla luci di quanto dichiarato dalla ricorrente all'udienza del 16.04.2024". A tal proposito, la Sig.ra Parte 1 rappresentava come una tale statuizione apparisse incongrua dal momento che il Tribunale aveva fondato la decisione, in assenza di qualsivoglia riscontro, su una mera presunzione di limitate capacità reddituali del CP_1, contestando peraltro il mancato accoglimento della richiesta di accertamenti da parte della polizia tributaria sui redditi del Sig. CP_1 ex art 337 ter cc, non sufficientemente documentati a motivo della contumacia del predetto.
Ciò premesso, chiedeva alla Corte, in parziale riforma dell'appellata sentenza, disporsi che il diritto di visita del genitore non affidatario e non collocatario Controparte 1 rispetto al figlio minore Parte 1Persona 1 venisse regolato solo previo accordo con la madre nonché rideterminarsi il contributo mensile per il mantenimento del figlio minore da porsi a carico del CP 1 nella misura di euro 400,00, ferma la ripartizione delle spese straordinarie al 50%, con vittoria di spese e compensi come per legge.
Indi, all'udienza di comparizione del giorno 18.09.2025, la Corte, in mancanza di costituzione dell'appellato, accertata la regolarità del contraddittorio, su richiesta dell'appellante rinviava la causa per discussione e decisione, assegnando termine per note fino a dieci giorni prima. Indi, all'udienza collegiale del giorno 04.12.2025, sulle conclusioni dell'appellante, la Corte ha posto la causa decisione.
*****
Va preliminarmente dichiarata anche nel presente grado di giudizio la contumacia di [...]
CP 1 il quale, ritualmente attinto dalla notifica del ricorso in appello effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non si è costituito in giudizio.
Ciò premesso, in considerazione di tale condotta processuale appare vieppiù condivisibile quanto affermato dal giudice di prime cure nella parte in cui ha evidenziato che "quanto dedotto dalla ricorrente in merito all'indifferenza affettiva e materiale del resistente nei confronti del figlio ha trovato inequivoco riscontro nella condotta processuale dello stesso il quale non costituendosi in giudizio ha dimostrato in modo concludente di non avere interesse a contrastare la domanda della ricorrente".
Va quindi accolto il primo motivo di doglianza formulato dall'appellante stante l'assoluta l'assenza del CP 1 dalla vita del figlio minore, di anni cinque, non risultando che il figlio abbia mai avuto familiarità con il Sig. Controparte 1 dal momento che per quanto consta il CP 1 vive attualmente in Germania e non ha più incontrato il bambino dal 2021, non coltivando in alcun modo il rapporto affettivo con il medesimo.
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra, reputa la Corte di condividere la censura dell'appellante circa l'inopportunità della regolamentazione del diritto di visita paterno nei termini previsti dal
Tribunale di Siracusa, che va quindi revocata, fermo restando che - ove di interesse - il padre avrà facoltà di incontrare lo stesso minore alla presenza della madre, ove quest'ultima si rendesse disponibile in tal senso. In ogni caso, il Sig. CP 1 potrà avviare le opportune iniziative al fine di regolamentare altrimenti il proprio diritto di visita, che potrà essere rivisto previi gli opportuni approfondimenti personologici e sociali tramite i competenti servizi territoriali ai fini di una più compiuta valutazione delle modalità maggiormente idonee a contemperare il più corretto equilibrio tra l'esercizio del proprio diritto di visita e la salvaguardia del minore, ancora in tenera età, che non ha alcuna confidenza con il padre.
Procedendo quindi all'esame della censura di natura economica, osserva la Corte come in termini generali, in conformità ai principi sanciti nell'art. 30 della Costituzione, secondo il disposto di cui all'art. 337 ter cc, ciascun genitore è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, avuto riguardo alle attuali esigenze del figlio, al tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alle risorse economiche di entrambi i genitori ed alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Il concorso dei genitori al mantenimento dei figli, in misura proporzionale al proprio reddito, viene poi ribadito dall'art. 316-bis c.c. (che, a seguito della riforma operata dal d.lgs. n. 154 del 2013, ha sostituito l'art. 148 c.c.), secondo il quale, per determinare le risorse economiche dei genitori, si devono considerare non solo i redditi, ma l'intero patrimonio di ciascuno di essi, nonché la rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, dovendosi con ciò valorizzare anche le accertate potenzialità reddituali (ex multis cfr. Cass. n. 3974/2002). Pertanto, la previsione di un assegno di mantenimento in favore del figlio contribuisce, quindi, a riequilibrare gli oneri di ciascun genitore nei casi di separazione, divorzio o cessazione della convivenza, onde assicurare ai figli il proprio diritto ad essere mantenuti, istruiti e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni (art. 315 bis comma 1 c.c).
Sul punto è stato, tuttavia, precisato che la determinazione del contributo, a differenza di quanto avviene nella determinazione dell'assegno spettante al coniuge separato o divorziato, non si fonda su di una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun genitore, per cui le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario concorrono a garantire al minore un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore (Cass. n. 18538/2013) e che il contributo non può essere quantificato in una somma inferiore a quella necessaria per assicurare "un minimo essenziale per la vita e la crescita" della prole (Cass. n. 11025/1997). Sempre in relazione alla quantificazione dell'assegno, poi, la Cassazione ha precisato che esso non costituisce il mero rimborso delle spese sostenute dal genitore che lo percepisce, ma la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno. Di conseguenza, il genitore non affidatario non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento (Cass. n. 18869/2014).
Ancora più recentemente la Suprema Corte, richiamando i sopracitati criteri, ha riaffermato il principio per cui in sede di gravame la quantificazione del contributo economico deve avvenire secondo un criterio integrato e multidimensionale, che tenga conto delle reali condizioni di vita di entrambe le parti e delle esigenze effettive dei figli, precisando altresì che "il contributo di euro
200,00 per ciascun figlio rappresenta la soglia minima per soddisfare in ragione dell'età ... le esigenze di minori in fase adolescenziale" (Cass. 25534/2025).
Venendo quindi all'esame del caso di specie, anche con riferimento alla doglianza relativa al quantum dell'assegno di mantenimento mensile del minore posto a carico del Sig. Controparte 1 in favore della Sig.ra Parte 1 nella misura di euro 200,00 mensili-, reputa la Corte, in accoglimento parziale della domanda, che, tenuto conto dei principi sopra citati, lo stesso vada rideterminato nella somma di euro 300,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda e rivalutabili su base Istat, stimandosi tale misura, di poco superiore al minimo individuato dalla Suprema Corte, più congrua, tenuto conto dell'età del minore e della presumibile consistenza patrimoniale del Sig. Controparte 1 il quale, emigrato in Germania, con ogni probabilità svolge attività lavorativa nell'attuale luogo di residenza.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai minimi di cui ai parametri di cui al D.M.
55/14 e s.m, attesa l'esiguità dell'attività processuale svolta, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte d'Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza n.433/2025 emessa in data
15.03.2025 dal Tribunale di Siracusa: revoca la regolamentazione del diritto di visita del genitore non affidatario e non collocatario nei termini previsti dal Tribunale di Siracusa, ferma restando la facoltà del predetto di incontrare il minore, alla presenza della madre, ove questa sia disponibile, e, altrimenti, di formulare apposita domanda ai fini dell'avvio degli approfondimenti necessari al fine di assicurare una più compiuta valutazione delle modalità maggiormente idonee ad assicurare ove d'interesse il proprio diritto di visita;
-ridetermina l'assegno di mantenimento del minore Persona 1 a carico di Controparte 1 in favore di Parte 1 nella misura di euro 300,00 mensili, rivalutabili in base agli indici
ISTAT, con decorrenza dello stesso dalla domanda, ferma restando la ripartizione al 50% delle spese straordinarie;
-condanna il Sig. Controparte 1 al pagamento delle spese di lite sostenute da controparte che si liquidano, nella somma di euro 1736,50, oltre spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 04.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Antonella Resta Dott. Massimo Escher
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Sezione della persona, della famiglia e dei minori composta dai magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Sabrina Lattanzio Consigliere
Consigliere est. dott.ssa Antonella Resta
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello con reclamo ex art.473bis 30 e iscritta al n.634/2025
R.G.F.A.
da
,nata a [...] il [...], C.F. C.F. 1 residente Parte 1 in Pachino (SR), via Abruzzo n.46, elettivamente domiciliata in Carlentini, via Archimede i n,. 197, presso lo studio dell'Avv. Danilo Ferrante del Foro di Siracusa che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata nel giudizio di primo grado,
appellante
Contro
:
Controparte 1 nato ad [...] il [...], C.F. C.F. 2 residente in
Pachino (SR), via G. Bartolo n.75, contumace;
Appellato
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Parte_1 impugnava laCon ricorso ex art. 473 bis 30 cpc depositato il 23.04.2025 sentenza n.433/2025, emessa dal Tribunale civile di Siracusa in data 15.03.2025, a definizione della causa ex art. 337 ter cc iscritta al n. 4091/2023 R.G. e dalla stessa promossa contro [...]
CP 1 dichiarato contumace, ai fini della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, con cui:
Persona 1 (nato a [...] il
-veniva disposto l'affidamento esclusivo del minore presso cui lo stesso è collocato e 07.01.2020) unicamente alla madre Parte 1
Controparte 1 fosse disciplinato nei veniva previsto che il diritto di visita del padre seguenti termini: "il padre potrà vedere il figlio in base a liberi accordi con la madre, fermo restando che in caso di disaccordo potrà vedere e trattenere con sé il minore Per 1 due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì, dalle 17 alle 19.30 e a fine settimana alterni il sabato e la domenica per l'intera giornata dalle 10 alle 19.30".
-veniva posto a carico di Controparte_1 in favore di un contributo per il Parte 1 mantenimento del figlio minore pari ad euro 200,00 mensili, rivalutabili annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla domanda.
Quale primo motivo di gravame la Sig.ra Parte_1 lamentava l'erroneità del capo della sentenza che aveva disciplinato nei termini di cui sopra il diritto di visita del padre del minore sig. CP 1, nonché l'omessa considerazione da parte del giudice di prime cure degli elementi di giudizio che la stessa aveva indicato in ricorso e che parte appellata non aveva contestato in quanto contumace oltre agli ulteriori elementi emersi durante la fase istruttoria. Assumeva ancora che la statuizione del giudicante fosse contraria all'interesse preminente del minore di non essere lasciato solo con una persona dallo stesso non conosciuta, atteso che come da parte appellante già dedotto in primo
-
grado il padre non si è mai interessato del figlio, che non incontra e con cui non mantiene alcun
-
rapporto fin dal 2021.
Quale secondo motivo di gravame, parte appellante contestava il provvedimento impugnato nella parte in cui il Tribunale aveva disposto a carico del CP 1 e in favore della Parte_1 un assegno di mantenimento mensile di soli euro 200,00 rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie,
"valutate le capacità contributive del padre presumibilmente modeste alla luci di quanto dichiarato dalla ricorrente all'udienza del 16.04.2024". A tal proposito, la Sig.ra Parte 1 rappresentava come una tale statuizione apparisse incongrua dal momento che il Tribunale aveva fondato la decisione, in assenza di qualsivoglia riscontro, su una mera presunzione di limitate capacità reddituali del CP_1, contestando peraltro il mancato accoglimento della richiesta di accertamenti da parte della polizia tributaria sui redditi del Sig. CP_1 ex art 337 ter cc, non sufficientemente documentati a motivo della contumacia del predetto.
Ciò premesso, chiedeva alla Corte, in parziale riforma dell'appellata sentenza, disporsi che il diritto di visita del genitore non affidatario e non collocatario Controparte 1 rispetto al figlio minore Parte 1Persona 1 venisse regolato solo previo accordo con la madre nonché rideterminarsi il contributo mensile per il mantenimento del figlio minore da porsi a carico del CP 1 nella misura di euro 400,00, ferma la ripartizione delle spese straordinarie al 50%, con vittoria di spese e compensi come per legge.
Indi, all'udienza di comparizione del giorno 18.09.2025, la Corte, in mancanza di costituzione dell'appellato, accertata la regolarità del contraddittorio, su richiesta dell'appellante rinviava la causa per discussione e decisione, assegnando termine per note fino a dieci giorni prima. Indi, all'udienza collegiale del giorno 04.12.2025, sulle conclusioni dell'appellante, la Corte ha posto la causa decisione.
*****
Va preliminarmente dichiarata anche nel presente grado di giudizio la contumacia di [...]
CP 1 il quale, ritualmente attinto dalla notifica del ricorso in appello effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non si è costituito in giudizio.
Ciò premesso, in considerazione di tale condotta processuale appare vieppiù condivisibile quanto affermato dal giudice di prime cure nella parte in cui ha evidenziato che "quanto dedotto dalla ricorrente in merito all'indifferenza affettiva e materiale del resistente nei confronti del figlio ha trovato inequivoco riscontro nella condotta processuale dello stesso il quale non costituendosi in giudizio ha dimostrato in modo concludente di non avere interesse a contrastare la domanda della ricorrente".
Va quindi accolto il primo motivo di doglianza formulato dall'appellante stante l'assoluta l'assenza del CP 1 dalla vita del figlio minore, di anni cinque, non risultando che il figlio abbia mai avuto familiarità con il Sig. Controparte 1 dal momento che per quanto consta il CP 1 vive attualmente in Germania e non ha più incontrato il bambino dal 2021, non coltivando in alcun modo il rapporto affettivo con il medesimo.
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra, reputa la Corte di condividere la censura dell'appellante circa l'inopportunità della regolamentazione del diritto di visita paterno nei termini previsti dal
Tribunale di Siracusa, che va quindi revocata, fermo restando che - ove di interesse - il padre avrà facoltà di incontrare lo stesso minore alla presenza della madre, ove quest'ultima si rendesse disponibile in tal senso. In ogni caso, il Sig. CP 1 potrà avviare le opportune iniziative al fine di regolamentare altrimenti il proprio diritto di visita, che potrà essere rivisto previi gli opportuni approfondimenti personologici e sociali tramite i competenti servizi territoriali ai fini di una più compiuta valutazione delle modalità maggiormente idonee a contemperare il più corretto equilibrio tra l'esercizio del proprio diritto di visita e la salvaguardia del minore, ancora in tenera età, che non ha alcuna confidenza con il padre.
Procedendo quindi all'esame della censura di natura economica, osserva la Corte come in termini generali, in conformità ai principi sanciti nell'art. 30 della Costituzione, secondo il disposto di cui all'art. 337 ter cc, ciascun genitore è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, avuto riguardo alle attuali esigenze del figlio, al tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alle risorse economiche di entrambi i genitori ed alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Il concorso dei genitori al mantenimento dei figli, in misura proporzionale al proprio reddito, viene poi ribadito dall'art. 316-bis c.c. (che, a seguito della riforma operata dal d.lgs. n. 154 del 2013, ha sostituito l'art. 148 c.c.), secondo il quale, per determinare le risorse economiche dei genitori, si devono considerare non solo i redditi, ma l'intero patrimonio di ciascuno di essi, nonché la rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, dovendosi con ciò valorizzare anche le accertate potenzialità reddituali (ex multis cfr. Cass. n. 3974/2002). Pertanto, la previsione di un assegno di mantenimento in favore del figlio contribuisce, quindi, a riequilibrare gli oneri di ciascun genitore nei casi di separazione, divorzio o cessazione della convivenza, onde assicurare ai figli il proprio diritto ad essere mantenuti, istruiti e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni (art. 315 bis comma 1 c.c).
Sul punto è stato, tuttavia, precisato che la determinazione del contributo, a differenza di quanto avviene nella determinazione dell'assegno spettante al coniuge separato o divorziato, non si fonda su di una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun genitore, per cui le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario concorrono a garantire al minore un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore (Cass. n. 18538/2013) e che il contributo non può essere quantificato in una somma inferiore a quella necessaria per assicurare "un minimo essenziale per la vita e la crescita" della prole (Cass. n. 11025/1997). Sempre in relazione alla quantificazione dell'assegno, poi, la Cassazione ha precisato che esso non costituisce il mero rimborso delle spese sostenute dal genitore che lo percepisce, ma la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno. Di conseguenza, il genitore non affidatario non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento (Cass. n. 18869/2014).
Ancora più recentemente la Suprema Corte, richiamando i sopracitati criteri, ha riaffermato il principio per cui in sede di gravame la quantificazione del contributo economico deve avvenire secondo un criterio integrato e multidimensionale, che tenga conto delle reali condizioni di vita di entrambe le parti e delle esigenze effettive dei figli, precisando altresì che "il contributo di euro
200,00 per ciascun figlio rappresenta la soglia minima per soddisfare in ragione dell'età ... le esigenze di minori in fase adolescenziale" (Cass. 25534/2025).
Venendo quindi all'esame del caso di specie, anche con riferimento alla doglianza relativa al quantum dell'assegno di mantenimento mensile del minore posto a carico del Sig. Controparte 1 in favore della Sig.ra Parte 1 nella misura di euro 200,00 mensili-, reputa la Corte, in accoglimento parziale della domanda, che, tenuto conto dei principi sopra citati, lo stesso vada rideterminato nella somma di euro 300,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda e rivalutabili su base Istat, stimandosi tale misura, di poco superiore al minimo individuato dalla Suprema Corte, più congrua, tenuto conto dell'età del minore e della presumibile consistenza patrimoniale del Sig. Controparte 1 il quale, emigrato in Germania, con ogni probabilità svolge attività lavorativa nell'attuale luogo di residenza.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai minimi di cui ai parametri di cui al D.M.
55/14 e s.m, attesa l'esiguità dell'attività processuale svolta, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte d'Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza n.433/2025 emessa in data
15.03.2025 dal Tribunale di Siracusa: revoca la regolamentazione del diritto di visita del genitore non affidatario e non collocatario nei termini previsti dal Tribunale di Siracusa, ferma restando la facoltà del predetto di incontrare il minore, alla presenza della madre, ove questa sia disponibile, e, altrimenti, di formulare apposita domanda ai fini dell'avvio degli approfondimenti necessari al fine di assicurare una più compiuta valutazione delle modalità maggiormente idonee ad assicurare ove d'interesse il proprio diritto di visita;
-ridetermina l'assegno di mantenimento del minore Persona 1 a carico di Controparte 1 in favore di Parte 1 nella misura di euro 300,00 mensili, rivalutabili in base agli indici
ISTAT, con decorrenza dello stesso dalla domanda, ferma restando la ripartizione al 50% delle spese straordinarie;
-condanna il Sig. Controparte 1 al pagamento delle spese di lite sostenute da controparte che si liquidano, nella somma di euro 1736,50, oltre spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 04.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Antonella Resta Dott. Massimo Escher