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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/03/2025, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4711/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4711/2022
Oggi 26/03/2025 innanzi alla dott.ssa Grazia Roscigno sono comparsi:
per per delega dell'avv. Parte_1
VENERI CARMELO, l'avv. , la quale precisa le Controparte_1 conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti, reitera le istanze istruttorie e, in subordine, chiede che la causa sia decisa;
per per , per per Controparte_2 CP_3 Controparte_4
per delega dell'avv. MAUTONE ERACLITE e in proprio CP_5
l'avv. , il quale si riporta alle conclusioni rassegnate in atti Controparte_6
e chiede che la causa sia decisa;
La Giudice
Si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice, dott. Grazia Roscigno, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4711/2022 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
VENERI CARMELO;
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._2 dell'avv. MAUTONE ERACLITE;
(C.F. , (C.F. CP_3 C.F._3 Controparte_4
) e (C.F. con C.F._4 CP_5 C.F._5 il patrocinio dell'avv. Controparte_6
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con distinti atti di citazione, notificati in data 19/5/2022, , in Parte_1 proprio e in qualità di amministratore e legale rappresentante di “
[...]
, ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, , e Controparte_2 CP_3 Controparte_4
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ill.mo CP_5
Tribunale adito, respinta ogni avversa eccezione, accertare e dichiarare che
in persona del suo omonimo Parte_1 pagina 2 di 11 legale rappresentante meglio in e pigrafe qualificato, è titolare esclusivo, per maturata usucapione, della servitù di passaggio, esercitata dal 31.08.1987., seguendo il percorso e con le modalità di cui in narrativa, sul fondo di proprietà di e dal 2015 di sito in Capaccio Parte_2 Parte_3
e distinto al Catasto Terreni al foglio 33 particella 672 , per l'utilità della propria corte del fabbricato adibito a forno e distinto al Catasto identificato foglio 33 mappale 283, subalterno 1, foglio 33 particella 283 subalterno 2 via
Magna Graecia nr. 681, ovvero dichiarare la servitù coattiva di passaggio sul terreno distinto foglio 33 particella 672 particella, con indennità da stabilire con C.T.U. Con vittorie di spese, diritto e onorari in caso di opposizione ».
A fondamento della propria domanda, ha dedotto:
− che, dal 31/8/1987, anno in cui fu fondata la società Parte_4
oggi (in seguito
[...] Parte_1
), transita abitualmente e continuamente sul fondo di proprietà Parte_1 prima di e dal 5/2/2015 di sito nel Comune di Parte_2 Controparte_2
Capaccio e meglio identificato al foglio 33 p.lla 672;
− che tale transito è finalizzato ad accedere dalla pubblica via al fondo di sua proprietà sito nel Comune di Cap accio e identificato al foglio 33 mappale
283, sub. 1, foglio 33 particella 283 sub. 2 via Magna Graecia n. 681;
− che il passaggio è esercitato da oltre un ventennio ininterrottamente e pacificamente, animo domini;
− che le opere visibili e permanenti dal 1987 sono destinate all'esercizio della servitù di passaggio e sono tali da rendere la sua esistenza percepibile e manifesta a tutti;
− che, in particolare, le opere presenti sono : la corte di pertinenza del fabbricato di proprietà di esso attore e l'ingresso per accedere a locale adibito a forno;
− che il passaggio, anche grazie alle opere ivi presenti, è stato esercitato con autocarro di sua proprietà, seguendo il percorso dalla via Magna Graecia alla corte comune;
− che già nell'anno 2007 maturavano i termini per ottenere il riconoscimento dell'avvenuto acquisto per usucapione della menzionata servitù di passaggio;
pagina 3 di 11 − che proprietario della particella da febbraio 2015, nei Controparte_2 mesi di maggio/giugno 2021 apponeva dapprima una catena all'entrata dell'ingresso del passaggio (poi dallo stesso aperta) e, successivamente delle fioriere e un blocco di cemento sulla particella n. 666 del foglio 33 (di proprietà di esso attore) impedendo l'esercizio della servitù;
− che, a luglio 2021, il chiudeva un cancello , sempre tenuto CP_2 aperto, che permetteva a esso attore l'ingresso alla parte esterna del fabbricato di sua proprietà;
− che il sopramenzionato cancello poggia con staffe sulle mura del fabbricato di proprietà di esso attore.
Ha, pertanto, rassegnato le conclusion i soprariportate.
Si è costituito tardivamente in giudizio con comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta nella quale ha eccepito:
• che le circostanze rappresentate dall'attore sono state oggetto di giudizio cautelare conclusosi con provvedimento di rigetto della domanda spiegata dall'attore;
• l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione ex art. 5 D.lgs. 28/2010;
• la nullità dell'atto di citazione per difetto dei requisiti di c ui all'art. 163 comma 3 n. 3,4 in quanto: risulta impossibile comprendere quale fondo qualifichi come dominante, nonché l'utilitas a questo inerente;
• che l'attore utilizza in modo interscambiabile i termini “fondo” e
“fabbricato”: riferendosi al fondo dominante riporta i riferimenti catastali del fabbricato di sua proprietà, la corte indicata come pertinenza del fabbricato viene dapprima descritta come “comune” e poi, nelle conclusioni, come
“propria”, l'attore indica la corte di pertinenza del fabbricato e l'ingresso per accedere al locale adibito a forno quali opere presuntamente idonee a qualificare la servitù di passaggio come apparente;
• che il carattere dell'apparenza, secondo quanto dettato dall'art. 1061 cod. civ., non può in alcun modo essere desunto dagli elementi forniti dall'attore;
• l'inammissibilità del presente giudizio in quanto tesa a raggirare il divieto di ne bis in idem, in quanto l'ordinanza conclusiva del possessorio ha già accertato: che la corte non ha natura condominiale, ma è di esclusiva pagina 4 di 11 proprietà di esso convenuto;
che ammetteva di utilizzare l'area Testimone_1 solo per il parcheggio degli automezzi addetti al carico e scarico merci;
che il parcheggio, non rientrando nello schema di alcun diritto di servitù, può essere un possesso a titolo di proprietà solo se accompagnato da animus excludendi alios;
• che l'attore, piuttosto che impugnare l'ordinanza possessoria, ha intrapreso temerariamente un diverso giudizio con l'intento di perseguire il medesimo risultato (parcheggiare al fine del carico e scarico merci);
• che la strada sulla quale egli pretende di transitare (foglio 33 p.lla 672) è chiusa da un cancello e non conduce ad alcun altro fondo , né risulta possibile, per la modesta ampiezza della strada, la mera sosta di un automezzo che andrebbe a ostruire l'ingresso dell'abitazione di esso convenuto;
• l'insussistenza dei requisiti di servitù di passaggio e/o di parcheggio ex art. 1027 cod. civ. la quale può essere costituita solo negozialmente;
• l'errata qualificazione della servitù apparente;
• l'insussistenza dei presupposti ex art. 1158 cod. civ.;
• l'insussistenza di servitù di passaggio coattivo non essendo la proprietà attorea interclusa.
Ha, quindi, concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «Voglia
l'On.le Tribunale di Salerno, contrariis reiectis, così decidere e provvedere: in rito: 1) dichiarare l'improcedibilità del giudizio in quanto la materia del contendere, riguardant e diritti reali, rientra tra quelle per cui la legge prevede l'esperimento della mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità. Con Vittoria di spese e competenze con attribuzione al sottoscritto difensore.
2) In via gradata rigettare la domand a poiché inammissibile, pretestuosa e temeraria, in considerazione che tra le parti è già intervenuto un giudicato sugli tessi fatti a tutela del medesimo interesse. Con Vittoria di spese e competenze con attribuzione al sottoscritto difensore.
Accertare la temerarietà della lite ex art. 96 cpc e, per l'effetto, condannare parte attrice al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze con attribuzione al sottoscritto difensore.
3) Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in difetto dei
pagina 5 di 11 presupposti di cui all'art. 163 cpc, per i motivi indicati in premessa, con vittoria di spese e competenze con attribuzione al sottoscritto difensore.
Nel merito: Rigettare la domanda poiché infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni spiegate in parte motiva e, per l'effetto, condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario».
Si sono costituiti tardivamente e CP_7 Controparte_4 CP_5
con comparsa di costituzione e risposta nella quale hanno eccepito:
[...]
o l'inammissibilità della domanda attorea per aver l'attore già intrapreso, per i medesimi fatti, azione ex art. 1168 cod. civ. dinanzi all'intestato Tribunale il quale, con ordinanza n. 2988/2022, rigettava la domanda di parte ricorrente;
o l'infondatezza nel merito della domanda attorea non avendo l'attore esercitato per oltre vent'anni una servitù di passaggio lungo la stradina distinta al foglio 33 p.lla 672 in quanto quest'ultima è sempre stata chiusa da un cancella e preclusa agli estranei;
o l'inesistenza di alcuna utilitas a servizio di un fondo dominante;
o che il fondo indicato come servente è costituito da una stradina interposta tra proprietà e proprietà e alla fine della quale vi è CP_2 Pt_1 un cancello che dà accesso ad altra proprietà CP_2
o che la larghezza della stradina non permette r la sosta di un automezzo senza ostruire gli ingressi alle proprietà;
o che la perizia di parte non ha alcuna rilevanza in quanto si limita a richiamare i titoli di proprietà delle parti in causa.
Pertanto, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: «[…] a) in via principale, dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea essendo intervenuto tra la parte attrice e il convenuto giudicato sugli stessi fatti del Controparte_2 presente giudizio, i cui effetti della cosa in giudicato si riverberano sulla posizione degli eredi del fu Parte_2
b) in via subordinata, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto;
c) condannare parte attrice al pagamento delle spese e del compenso professionale ex D.M. 147/'22, oltre alle spese generali e agli accessori di legge, con distrazione in favore de l sottoscritto avvocato antistatario e
pagina 6 di 11 anticipante».
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, non necessitando alcuna istruttoria, è stata rinviata alla data odierna per la precisazione delle conclusioni e cont estuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
***
1. L'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevato da
[...]
è infondata, essendo stata fornita una sufficiente rappresentazione CP_2 dei fatti dalla quale è possibile desumere petitum e causa petendi.
1.1. L'eccezione è, quindi, rigettata.
2. Deve rigettarsi, altresì, l'eccezione di violazione del principio ne bis in idem per aver l'attore già proposto ricorso possessorio per i medesimi fatti, formulata da tutti i convenuti, non soggiacendo, l'ordinanza conclusiva del giudizio possessorio, agli effetti previsti dall'art. 2909 cod. civ.
3. In via preliminare, è necessario procedere alla qualificazione della domanda al fine di individuare i criteri di riparto dell'onere della prova.
3.1. In base al petitum e alla causa petendi deve ritenersi che l'attore ha formulato implicitamente una domanda actio confessoria servitutis (art. 1079 cod. civ.) con la quale ha richiesto che venga accertata la costituzione del diritto di servitù gravante sul fondo di proprietà del convenuto
[...]
prima di proprietà di (identificato al Catasto CP_2 Parte_2
Terreni del Comune di Capaccio Paestum al foglio 33 particella 672 ) e a favore del proprio fondo (identificato al foglio 33 mappale 283, subalterno 1 e 2) per intervenuta usucapione, avendo egli transitato sulla stradina sulla quale si richiede l'accertamento della servitù per più di un ventennio.
3.2. Difatti, al punto 1 dell'atto introduttivo si legge: «l'istante, dal 31.08.1987, anno in cui fu costituita la società denominata Controparte_8 oggi allegato (doc.1) più di 20 anni, transita Parte_1 abitualmente e continuativamente sul fondo di proprietà prima del sig. Parte_2
e dal 05.02.2015. acquistato da sito nel Comune di Capaccio e così Controparte_2 meglio identificato al foglio 33 particella 672)».
3.3. Colui che agisce in confessoria (art. 1079 c.c.) ha l'onere di fornire la prova dell'esistenza di tale diritto — presumendosi il fondo preteso servente pagina 7 di 11 libero da pesi e limitazioni — mediante uno dei modi di costituzione o di acquisto (artt. 1058 e ss. c.c.) non essendo all'uopo suffici ente la mera esistenza di opere visibili e permanenti, non costituendo l'esistenza di siffatti elementi un autonomo modo di acquisto della servita, ma solo il presupposto dell'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (ex multis
Cass. 27930/2005; Cass. 2659/1999; Cass. 8527/1996) .
3.4. Nella fattispecie, avendo l'attore richiesto l'accertamento dell'avvenuta usucapione il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'art. 1158 cod. civ. il quale dispone che «la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni» .
3.5. La norma disciplina l'acquisto della proprietà e degli altri diritti reali sui beni immobili che si perfeziona attravers o il protrarsi del possesso sul bene per un periodo ultraventennale.
3.6. Fondamento dell'usucapione è, dunque, una particolare situazione di fatto, e non un diritto, esercitata, senza interruzioni, sulla cosa, da parte di colui che, attraverso tale prolungata signoria, si sostituisce, in concreto, al titolare effettivo del diritto, anche ove non ricorra il cosiddetto animus usucapiendi, ovvero l'intenzione di pervenire all'acquisto del diritto in quanto necessario e sufficiente il solo animus rem sibi habendi.
3.7. Venendo al caso di specie, è doveroso rilevare che, a differenza di quanto asserito al punto 1 dell'atto di citazione, non risulta decorso il tempo utile ai fini dell'acquisto per usucapione ventennale da parte della società attorea avendo quest'ultima acquistato la proprietà, e quindi ottenuto il possesso del bene, solo nel 2004.
3.8. Infatti, la società è divenuta proprietaria della Parte_1 particella 283 sub 1-2 solo in data 18/6/2004 con atto di compravendita rep. n.
13495 racc. n. 3545, con il quale viene trasferit a la proprietà della: «porzione di fabbricato, composta da un locale terraneo adibito a forno, della superficie di circa metri quadrati 90, con attigua gabbia scala e piccolo ripostiglio retrostante a quest'ultima, e di soprastante quartino composto da tre vani ed accessori, coperto in parte a soffitta ed in parte a terrazzo, con scala di accesso al primo piano in proprietà esclusiva e con antistante piccolo spazio pertinenziale, il tutto confinante con proprietà con CP_2
pagina 8 di 11 proprietà di , o aventi causa con strada privata e via comunale. Parte_5 Pt_2
Il fabbricato risulta censito nel Catasto dei Fabbricati del Comuni di Capaccio, foglio 33, mappale 283, subalterno 1, via Cafanno, n.137, piano T, cat. C3, classe 4, mq 109, con rendita di euro 123,85, foglio 33 mappale 281, subalterno 2, via Magna Graecie, n. 139, piano 1, cat, A2, classe 2, vani 5.5 con rendita di euro 120,44 mentre lo spiazzo pertinenziale risulta allibrato nel Catasto Terreni del Comune di Capaccio foglio 33, mappale 351, ca. 26, sem.irr. di cui cl.2, Rendita Dominicale 0.32 Rendita agraria 0.14».
3.9. La società attorea, quin di, non può aver continuativamente e ininterrottamente esercitato il passaggio sul tratto di strada sul quale richiede l'accertamento del diritto di servitù, per un ventennio, non avendo avuto il possesso del fondo preteso dominante prima del 2004.
3.10. Il presente giudizio, infatti, è stato instaurato nel 2022, quando ancora residuavano due anni al concludersi del ventennio.
3.11. Per di più, il fabbricato è stato venduto alla da Parte_1
, il quale nel 2004 trasferiva la proprietà della particella 238 Parte_2 alla società attorea e, nel 2011 (atto di compravendita all.to al fascicolo trasferiva la proprietà della particella 672 a CP_2 Controparte_2
3.12. Pertanto, neanche può affermarsi che la parte attorea, ai fini dell'usucapione, abbia unito il proprio possesso a quello del proprio dante causa, ostando in tal senso il principio nemini res sua servit secondo il quale il fondo dominante e il fondo servente devono appartenere a proprietari diversi .
All'unione dei possessi osterebbe, tra l'altro l'assenza nell'atto di acquisto della parte attorea di alcuna menzione della se rvitù in parola, visto che «in tema di accessione nel possesso ex art. 1146, comma 2, c.c., affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori ed il successore a titolo particolare possa unire al proprio quello del dante causa, è necessario che il trasferimento sia giustificato da un titolo astrattamente idoneo al passaggio della proprietà od altro diritto reale sul bene (Nella specie, la S.C. ha escluso, per difetto di forma dell'atto traslativo, l'operatività dell'accessione rispetto al possesso di un so ttotetto non menzionato nel titolo di acquisto del dante causa e riportato, invece, nella successiva vendita di costui alla propria avente causa, nei cui confronti il rivendicava il CP_9 sottotetto in questione quale bene comune.) » (Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 8579
pagina 9 di 11 del 27/03/2023.
3.13. Conseguenza di ciò è che, prima del 2004, anno in cui la particella
283 è entrata nel possesso della società attorea, e sino al 2011, anno in cui ha acquistato la particella 672, era sia il Controparte_2 Parte_2 proprietario dell'attuale asserito fondo servente sia dell'attuale asserito fondo dominante.
4. Ad ogni modo, si fa rilevare come ai sensi dell'art. 1062 cod. civ., le servitù passibili di essere acquistate per usucapione o destinazione del padre di famiglia sono solo quelle servitù c.d. apparenti.
Lo stesso articolo dispone: «Le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti al loro esercizio».
4.1. Il requisito dell'apparenza deve essere legato a una situazione ogge ttiva di fatto di per sé rivelatrice dell'assoggettamento di un fondo a un altro in ragione della presenza di opere univocamente destinate all'esercizio della servitù, dovendo conseguentemente dipendere dalle oggettive caratteristiche dell'opera, e non già dal modo in cui questa viene utilizzata.
4.2. Pertanto, ai fini della costituzione di una servitù di passaggio per usucapione non basta la semplice esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, ma è altresì essenziale che essi mostrino chiarament e di essere stati attuati al preciso fine di dare accesso, attraverso il preteso fondo servente, a quello preteso dominante, circostanza non dimostrata nel caso di specie.
4.3. Sarebbe stato necessario, dunque, per l'acquisto per usucapione di una servitù apparente, oltre all'esercizio del corrispondente possesso ventennale
(non avvenuto nel caso di specie), anche che le opere visibili e permanenti fossero obiettivamente destinate a tale esercizio per tutto il tempo necessario a usucapire.
4.4. È necessario, quindi, che dette opere debbano essere tali da rendere manifesto che non si tratti di un'attività compiuta in via precaria, ma di un onere preciso, a carattere stabile, corrispondente, in via di fatto, al contenuto di una determinata servitù.
pagina 10 di 11 4.5. La visibilità delle opere, poi, deve essere verificata caso per caso e deve riferirsi alle opere nel loro insieme, come inequivoca espressione di una funzione precisa.
4.6. Nel caso di specie, non è stata provata l'esistenza di nessuna opera finalizzata all'esercizio della servitù di passaggio a favore del fondo di proprietà attorea avendo il secondo ingresso di proprietà della Parte_1
comodo accesso dalla pubblica via Magna Graecia.
[...]
4.7. La stessa circostanza si evince dalle foto allegate alla perizia depo sitata nel fascicolo telematico di parte attorea.
5. Nemmeno risultano dedotti, prima ancora che provat i, i presupposti di cui all'art. 1052 cod. civ., avendo l'attore proposto, in via la costituzione della servitù coattiva di un fondo non intercluso, come nel c aso di specie (l'assunta necessità di raggiungere il locale deposito è stata introdo tta solo nella memoria n. 2, art. 183, c. VI, c.p.c.), con conseguente rigetto anche di questa domanda.
6. Le spese seguono la soccombenza dell'attore, che, vista la semplicità delle questioni trattate e il rigetto delle istanze i struttorie, sono liquidate ai minimi dello scaglione dichiarato (entro €5.200).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta tutte le domande attoree;
B) Condanna , in proprio, e Parte_1 Parte_1
, in solido tra loro a rimborsare a ognuna delle parti convenute,
[...] intese come centri d'interesse (ossia da una parte, e Controparte_2 [...]
, e , dall'altra), le spese di lite, che si CP_3 Controparte_4 CP_5 liquidano in € 1.278,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del
15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge , da distrarsi a favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura allegazione al verbale.
26 marzo 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4711/2022
Oggi 26/03/2025 innanzi alla dott.ssa Grazia Roscigno sono comparsi:
per per delega dell'avv. Parte_1
VENERI CARMELO, l'avv. , la quale precisa le Controparte_1 conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti, reitera le istanze istruttorie e, in subordine, chiede che la causa sia decisa;
per per , per per Controparte_2 CP_3 Controparte_4
per delega dell'avv. MAUTONE ERACLITE e in proprio CP_5
l'avv. , il quale si riporta alle conclusioni rassegnate in atti Controparte_6
e chiede che la causa sia decisa;
La Giudice
Si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice, dott. Grazia Roscigno, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4711/2022 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
VENERI CARMELO;
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._2 dell'avv. MAUTONE ERACLITE;
(C.F. , (C.F. CP_3 C.F._3 Controparte_4
) e (C.F. con C.F._4 CP_5 C.F._5 il patrocinio dell'avv. Controparte_6
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con distinti atti di citazione, notificati in data 19/5/2022, , in Parte_1 proprio e in qualità di amministratore e legale rappresentante di “
[...]
, ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, , e Controparte_2 CP_3 Controparte_4
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ill.mo CP_5
Tribunale adito, respinta ogni avversa eccezione, accertare e dichiarare che
in persona del suo omonimo Parte_1 pagina 2 di 11 legale rappresentante meglio in e pigrafe qualificato, è titolare esclusivo, per maturata usucapione, della servitù di passaggio, esercitata dal 31.08.1987., seguendo il percorso e con le modalità di cui in narrativa, sul fondo di proprietà di e dal 2015 di sito in Capaccio Parte_2 Parte_3
e distinto al Catasto Terreni al foglio 33 particella 672 , per l'utilità della propria corte del fabbricato adibito a forno e distinto al Catasto identificato foglio 33 mappale 283, subalterno 1, foglio 33 particella 283 subalterno 2 via
Magna Graecia nr. 681, ovvero dichiarare la servitù coattiva di passaggio sul terreno distinto foglio 33 particella 672 particella, con indennità da stabilire con C.T.U. Con vittorie di spese, diritto e onorari in caso di opposizione ».
A fondamento della propria domanda, ha dedotto:
− che, dal 31/8/1987, anno in cui fu fondata la società Parte_4
oggi (in seguito
[...] Parte_1
), transita abitualmente e continuamente sul fondo di proprietà Parte_1 prima di e dal 5/2/2015 di sito nel Comune di Parte_2 Controparte_2
Capaccio e meglio identificato al foglio 33 p.lla 672;
− che tale transito è finalizzato ad accedere dalla pubblica via al fondo di sua proprietà sito nel Comune di Cap accio e identificato al foglio 33 mappale
283, sub. 1, foglio 33 particella 283 sub. 2 via Magna Graecia n. 681;
− che il passaggio è esercitato da oltre un ventennio ininterrottamente e pacificamente, animo domini;
− che le opere visibili e permanenti dal 1987 sono destinate all'esercizio della servitù di passaggio e sono tali da rendere la sua esistenza percepibile e manifesta a tutti;
− che, in particolare, le opere presenti sono : la corte di pertinenza del fabbricato di proprietà di esso attore e l'ingresso per accedere a locale adibito a forno;
− che il passaggio, anche grazie alle opere ivi presenti, è stato esercitato con autocarro di sua proprietà, seguendo il percorso dalla via Magna Graecia alla corte comune;
− che già nell'anno 2007 maturavano i termini per ottenere il riconoscimento dell'avvenuto acquisto per usucapione della menzionata servitù di passaggio;
pagina 3 di 11 − che proprietario della particella da febbraio 2015, nei Controparte_2 mesi di maggio/giugno 2021 apponeva dapprima una catena all'entrata dell'ingresso del passaggio (poi dallo stesso aperta) e, successivamente delle fioriere e un blocco di cemento sulla particella n. 666 del foglio 33 (di proprietà di esso attore) impedendo l'esercizio della servitù;
− che, a luglio 2021, il chiudeva un cancello , sempre tenuto CP_2 aperto, che permetteva a esso attore l'ingresso alla parte esterna del fabbricato di sua proprietà;
− che il sopramenzionato cancello poggia con staffe sulle mura del fabbricato di proprietà di esso attore.
Ha, pertanto, rassegnato le conclusion i soprariportate.
Si è costituito tardivamente in giudizio con comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta nella quale ha eccepito:
• che le circostanze rappresentate dall'attore sono state oggetto di giudizio cautelare conclusosi con provvedimento di rigetto della domanda spiegata dall'attore;
• l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione ex art. 5 D.lgs. 28/2010;
• la nullità dell'atto di citazione per difetto dei requisiti di c ui all'art. 163 comma 3 n. 3,4 in quanto: risulta impossibile comprendere quale fondo qualifichi come dominante, nonché l'utilitas a questo inerente;
• che l'attore utilizza in modo interscambiabile i termini “fondo” e
“fabbricato”: riferendosi al fondo dominante riporta i riferimenti catastali del fabbricato di sua proprietà, la corte indicata come pertinenza del fabbricato viene dapprima descritta come “comune” e poi, nelle conclusioni, come
“propria”, l'attore indica la corte di pertinenza del fabbricato e l'ingresso per accedere al locale adibito a forno quali opere presuntamente idonee a qualificare la servitù di passaggio come apparente;
• che il carattere dell'apparenza, secondo quanto dettato dall'art. 1061 cod. civ., non può in alcun modo essere desunto dagli elementi forniti dall'attore;
• l'inammissibilità del presente giudizio in quanto tesa a raggirare il divieto di ne bis in idem, in quanto l'ordinanza conclusiva del possessorio ha già accertato: che la corte non ha natura condominiale, ma è di esclusiva pagina 4 di 11 proprietà di esso convenuto;
che ammetteva di utilizzare l'area Testimone_1 solo per il parcheggio degli automezzi addetti al carico e scarico merci;
che il parcheggio, non rientrando nello schema di alcun diritto di servitù, può essere un possesso a titolo di proprietà solo se accompagnato da animus excludendi alios;
• che l'attore, piuttosto che impugnare l'ordinanza possessoria, ha intrapreso temerariamente un diverso giudizio con l'intento di perseguire il medesimo risultato (parcheggiare al fine del carico e scarico merci);
• che la strada sulla quale egli pretende di transitare (foglio 33 p.lla 672) è chiusa da un cancello e non conduce ad alcun altro fondo , né risulta possibile, per la modesta ampiezza della strada, la mera sosta di un automezzo che andrebbe a ostruire l'ingresso dell'abitazione di esso convenuto;
• l'insussistenza dei requisiti di servitù di passaggio e/o di parcheggio ex art. 1027 cod. civ. la quale può essere costituita solo negozialmente;
• l'errata qualificazione della servitù apparente;
• l'insussistenza dei presupposti ex art. 1158 cod. civ.;
• l'insussistenza di servitù di passaggio coattivo non essendo la proprietà attorea interclusa.
Ha, quindi, concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «Voglia
l'On.le Tribunale di Salerno, contrariis reiectis, così decidere e provvedere: in rito: 1) dichiarare l'improcedibilità del giudizio in quanto la materia del contendere, riguardant e diritti reali, rientra tra quelle per cui la legge prevede l'esperimento della mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità. Con Vittoria di spese e competenze con attribuzione al sottoscritto difensore.
2) In via gradata rigettare la domand a poiché inammissibile, pretestuosa e temeraria, in considerazione che tra le parti è già intervenuto un giudicato sugli tessi fatti a tutela del medesimo interesse. Con Vittoria di spese e competenze con attribuzione al sottoscritto difensore.
Accertare la temerarietà della lite ex art. 96 cpc e, per l'effetto, condannare parte attrice al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze con attribuzione al sottoscritto difensore.
3) Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in difetto dei
pagina 5 di 11 presupposti di cui all'art. 163 cpc, per i motivi indicati in premessa, con vittoria di spese e competenze con attribuzione al sottoscritto difensore.
Nel merito: Rigettare la domanda poiché infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni spiegate in parte motiva e, per l'effetto, condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario».
Si sono costituiti tardivamente e CP_7 Controparte_4 CP_5
con comparsa di costituzione e risposta nella quale hanno eccepito:
[...]
o l'inammissibilità della domanda attorea per aver l'attore già intrapreso, per i medesimi fatti, azione ex art. 1168 cod. civ. dinanzi all'intestato Tribunale il quale, con ordinanza n. 2988/2022, rigettava la domanda di parte ricorrente;
o l'infondatezza nel merito della domanda attorea non avendo l'attore esercitato per oltre vent'anni una servitù di passaggio lungo la stradina distinta al foglio 33 p.lla 672 in quanto quest'ultima è sempre stata chiusa da un cancella e preclusa agli estranei;
o l'inesistenza di alcuna utilitas a servizio di un fondo dominante;
o che il fondo indicato come servente è costituito da una stradina interposta tra proprietà e proprietà e alla fine della quale vi è CP_2 Pt_1 un cancello che dà accesso ad altra proprietà CP_2
o che la larghezza della stradina non permette r la sosta di un automezzo senza ostruire gli ingressi alle proprietà;
o che la perizia di parte non ha alcuna rilevanza in quanto si limita a richiamare i titoli di proprietà delle parti in causa.
Pertanto, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: «[…] a) in via principale, dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea essendo intervenuto tra la parte attrice e il convenuto giudicato sugli stessi fatti del Controparte_2 presente giudizio, i cui effetti della cosa in giudicato si riverberano sulla posizione degli eredi del fu Parte_2
b) in via subordinata, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto;
c) condannare parte attrice al pagamento delle spese e del compenso professionale ex D.M. 147/'22, oltre alle spese generali e agli accessori di legge, con distrazione in favore de l sottoscritto avvocato antistatario e
pagina 6 di 11 anticipante».
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, non necessitando alcuna istruttoria, è stata rinviata alla data odierna per la precisazione delle conclusioni e cont estuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
***
1. L'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevato da
[...]
è infondata, essendo stata fornita una sufficiente rappresentazione CP_2 dei fatti dalla quale è possibile desumere petitum e causa petendi.
1.1. L'eccezione è, quindi, rigettata.
2. Deve rigettarsi, altresì, l'eccezione di violazione del principio ne bis in idem per aver l'attore già proposto ricorso possessorio per i medesimi fatti, formulata da tutti i convenuti, non soggiacendo, l'ordinanza conclusiva del giudizio possessorio, agli effetti previsti dall'art. 2909 cod. civ.
3. In via preliminare, è necessario procedere alla qualificazione della domanda al fine di individuare i criteri di riparto dell'onere della prova.
3.1. In base al petitum e alla causa petendi deve ritenersi che l'attore ha formulato implicitamente una domanda actio confessoria servitutis (art. 1079 cod. civ.) con la quale ha richiesto che venga accertata la costituzione del diritto di servitù gravante sul fondo di proprietà del convenuto
[...]
prima di proprietà di (identificato al Catasto CP_2 Parte_2
Terreni del Comune di Capaccio Paestum al foglio 33 particella 672 ) e a favore del proprio fondo (identificato al foglio 33 mappale 283, subalterno 1 e 2) per intervenuta usucapione, avendo egli transitato sulla stradina sulla quale si richiede l'accertamento della servitù per più di un ventennio.
3.2. Difatti, al punto 1 dell'atto introduttivo si legge: «l'istante, dal 31.08.1987, anno in cui fu costituita la società denominata Controparte_8 oggi allegato (doc.1) più di 20 anni, transita Parte_1 abitualmente e continuativamente sul fondo di proprietà prima del sig. Parte_2
e dal 05.02.2015. acquistato da sito nel Comune di Capaccio e così Controparte_2 meglio identificato al foglio 33 particella 672)».
3.3. Colui che agisce in confessoria (art. 1079 c.c.) ha l'onere di fornire la prova dell'esistenza di tale diritto — presumendosi il fondo preteso servente pagina 7 di 11 libero da pesi e limitazioni — mediante uno dei modi di costituzione o di acquisto (artt. 1058 e ss. c.c.) non essendo all'uopo suffici ente la mera esistenza di opere visibili e permanenti, non costituendo l'esistenza di siffatti elementi un autonomo modo di acquisto della servita, ma solo il presupposto dell'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (ex multis
Cass. 27930/2005; Cass. 2659/1999; Cass. 8527/1996) .
3.4. Nella fattispecie, avendo l'attore richiesto l'accertamento dell'avvenuta usucapione il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'art. 1158 cod. civ. il quale dispone che «la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni» .
3.5. La norma disciplina l'acquisto della proprietà e degli altri diritti reali sui beni immobili che si perfeziona attravers o il protrarsi del possesso sul bene per un periodo ultraventennale.
3.6. Fondamento dell'usucapione è, dunque, una particolare situazione di fatto, e non un diritto, esercitata, senza interruzioni, sulla cosa, da parte di colui che, attraverso tale prolungata signoria, si sostituisce, in concreto, al titolare effettivo del diritto, anche ove non ricorra il cosiddetto animus usucapiendi, ovvero l'intenzione di pervenire all'acquisto del diritto in quanto necessario e sufficiente il solo animus rem sibi habendi.
3.7. Venendo al caso di specie, è doveroso rilevare che, a differenza di quanto asserito al punto 1 dell'atto di citazione, non risulta decorso il tempo utile ai fini dell'acquisto per usucapione ventennale da parte della società attorea avendo quest'ultima acquistato la proprietà, e quindi ottenuto il possesso del bene, solo nel 2004.
3.8. Infatti, la società è divenuta proprietaria della Parte_1 particella 283 sub 1-2 solo in data 18/6/2004 con atto di compravendita rep. n.
13495 racc. n. 3545, con il quale viene trasferit a la proprietà della: «porzione di fabbricato, composta da un locale terraneo adibito a forno, della superficie di circa metri quadrati 90, con attigua gabbia scala e piccolo ripostiglio retrostante a quest'ultima, e di soprastante quartino composto da tre vani ed accessori, coperto in parte a soffitta ed in parte a terrazzo, con scala di accesso al primo piano in proprietà esclusiva e con antistante piccolo spazio pertinenziale, il tutto confinante con proprietà con CP_2
pagina 8 di 11 proprietà di , o aventi causa con strada privata e via comunale. Parte_5 Pt_2
Il fabbricato risulta censito nel Catasto dei Fabbricati del Comuni di Capaccio, foglio 33, mappale 283, subalterno 1, via Cafanno, n.137, piano T, cat. C3, classe 4, mq 109, con rendita di euro 123,85, foglio 33 mappale 281, subalterno 2, via Magna Graecie, n. 139, piano 1, cat, A2, classe 2, vani 5.5 con rendita di euro 120,44 mentre lo spiazzo pertinenziale risulta allibrato nel Catasto Terreni del Comune di Capaccio foglio 33, mappale 351, ca. 26, sem.irr. di cui cl.2, Rendita Dominicale 0.32 Rendita agraria 0.14».
3.9. La società attorea, quin di, non può aver continuativamente e ininterrottamente esercitato il passaggio sul tratto di strada sul quale richiede l'accertamento del diritto di servitù, per un ventennio, non avendo avuto il possesso del fondo preteso dominante prima del 2004.
3.10. Il presente giudizio, infatti, è stato instaurato nel 2022, quando ancora residuavano due anni al concludersi del ventennio.
3.11. Per di più, il fabbricato è stato venduto alla da Parte_1
, il quale nel 2004 trasferiva la proprietà della particella 238 Parte_2 alla società attorea e, nel 2011 (atto di compravendita all.to al fascicolo trasferiva la proprietà della particella 672 a CP_2 Controparte_2
3.12. Pertanto, neanche può affermarsi che la parte attorea, ai fini dell'usucapione, abbia unito il proprio possesso a quello del proprio dante causa, ostando in tal senso il principio nemini res sua servit secondo il quale il fondo dominante e il fondo servente devono appartenere a proprietari diversi .
All'unione dei possessi osterebbe, tra l'altro l'assenza nell'atto di acquisto della parte attorea di alcuna menzione della se rvitù in parola, visto che «in tema di accessione nel possesso ex art. 1146, comma 2, c.c., affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori ed il successore a titolo particolare possa unire al proprio quello del dante causa, è necessario che il trasferimento sia giustificato da un titolo astrattamente idoneo al passaggio della proprietà od altro diritto reale sul bene (Nella specie, la S.C. ha escluso, per difetto di forma dell'atto traslativo, l'operatività dell'accessione rispetto al possesso di un so ttotetto non menzionato nel titolo di acquisto del dante causa e riportato, invece, nella successiva vendita di costui alla propria avente causa, nei cui confronti il rivendicava il CP_9 sottotetto in questione quale bene comune.) » (Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 8579
pagina 9 di 11 del 27/03/2023.
3.13. Conseguenza di ciò è che, prima del 2004, anno in cui la particella
283 è entrata nel possesso della società attorea, e sino al 2011, anno in cui ha acquistato la particella 672, era sia il Controparte_2 Parte_2 proprietario dell'attuale asserito fondo servente sia dell'attuale asserito fondo dominante.
4. Ad ogni modo, si fa rilevare come ai sensi dell'art. 1062 cod. civ., le servitù passibili di essere acquistate per usucapione o destinazione del padre di famiglia sono solo quelle servitù c.d. apparenti.
Lo stesso articolo dispone: «Le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti al loro esercizio».
4.1. Il requisito dell'apparenza deve essere legato a una situazione ogge ttiva di fatto di per sé rivelatrice dell'assoggettamento di un fondo a un altro in ragione della presenza di opere univocamente destinate all'esercizio della servitù, dovendo conseguentemente dipendere dalle oggettive caratteristiche dell'opera, e non già dal modo in cui questa viene utilizzata.
4.2. Pertanto, ai fini della costituzione di una servitù di passaggio per usucapione non basta la semplice esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, ma è altresì essenziale che essi mostrino chiarament e di essere stati attuati al preciso fine di dare accesso, attraverso il preteso fondo servente, a quello preteso dominante, circostanza non dimostrata nel caso di specie.
4.3. Sarebbe stato necessario, dunque, per l'acquisto per usucapione di una servitù apparente, oltre all'esercizio del corrispondente possesso ventennale
(non avvenuto nel caso di specie), anche che le opere visibili e permanenti fossero obiettivamente destinate a tale esercizio per tutto il tempo necessario a usucapire.
4.4. È necessario, quindi, che dette opere debbano essere tali da rendere manifesto che non si tratti di un'attività compiuta in via precaria, ma di un onere preciso, a carattere stabile, corrispondente, in via di fatto, al contenuto di una determinata servitù.
pagina 10 di 11 4.5. La visibilità delle opere, poi, deve essere verificata caso per caso e deve riferirsi alle opere nel loro insieme, come inequivoca espressione di una funzione precisa.
4.6. Nel caso di specie, non è stata provata l'esistenza di nessuna opera finalizzata all'esercizio della servitù di passaggio a favore del fondo di proprietà attorea avendo il secondo ingresso di proprietà della Parte_1
comodo accesso dalla pubblica via Magna Graecia.
[...]
4.7. La stessa circostanza si evince dalle foto allegate alla perizia depo sitata nel fascicolo telematico di parte attorea.
5. Nemmeno risultano dedotti, prima ancora che provat i, i presupposti di cui all'art. 1052 cod. civ., avendo l'attore proposto, in via la costituzione della servitù coattiva di un fondo non intercluso, come nel c aso di specie (l'assunta necessità di raggiungere il locale deposito è stata introdo tta solo nella memoria n. 2, art. 183, c. VI, c.p.c.), con conseguente rigetto anche di questa domanda.
6. Le spese seguono la soccombenza dell'attore, che, vista la semplicità delle questioni trattate e il rigetto delle istanze i struttorie, sono liquidate ai minimi dello scaglione dichiarato (entro €5.200).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta tutte le domande attoree;
B) Condanna , in proprio, e Parte_1 Parte_1
, in solido tra loro a rimborsare a ognuna delle parti convenute,
[...] intese come centri d'interesse (ossia da una parte, e Controparte_2 [...]
, e , dall'altra), le spese di lite, che si CP_3 Controparte_4 CP_5 liquidano in € 1.278,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del
15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge , da distrarsi a favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura allegazione al verbale.
26 marzo 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
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