Trib. Salerno, sentenza 26/03/2025, n. 1376
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Sentenza 26 marzo 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dalla Giudice Grazia Roscigno del Tribunale Ordinario di Salerno, riguarda una controversia relativa all'accertamento di una servitù di passaggio per usucapione. L'attore ha richiesto di dichiarare la titolarità esclusiva della servitù di passaggio su un fondo di proprietà della controparte, sostenendo di aver esercitato tale diritto ininterrottamente dal 1987. La controparte, invece, ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione, la nullità dell'atto di citazione e l'insussistenza dei requisiti per la servitù di passaggio, evidenziando che l'attore non aveva dimostrato il possesso ventennale necessario per l'usucapione.

La Giudice ha rigettato le domande attoree, argomentando che l'attore non ha fornito la prova del possesso continuato e ininterrotto per il periodo richiesto, essendo divenuto proprietario del fondo solo nel 2004. Inoltre, ha sottolineato che le opere visibili e permanenti non dimostravano l'esistenza di una servitù apparente, necessaria per l'acquisto per usucapione. Infine, ha condannato l'attore al pagamento delle spese legali, evidenziando la soccombenza della parte attrice. La decisione si fonda su una rigorosa applicazione delle norme civili riguardanti l'usucapione e la qualificazione delle servitù.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Salerno, sentenza 26/03/2025, n. 1376
    Giurisdizione : Trib. Salerno
    Numero : 1376
    Data del deposito : 26 marzo 2025

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