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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/04/2025, n. 5050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5050 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX)
Il Tribunale ordinario di Roma - XVII Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice onorario, dott. Erminio Colazingari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 39422 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 29.11.2024; tra
Parte_1
, i.p.l.r.p.t. CP_1 Parte_2
, Parte_3
, Parte_4
Parte_5
tutti rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Oreste Via e Manfredo
Piazza ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, alla Via Faleria, 17, giusta procura in calce all'atto di opposizione;
-attori opponenti-
e
(in breve Controparte_2 CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Rossana Lania ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Filippo Corridoni n. 19, giusto mandato separato, coma da costituzione di nuovo difensore del 22.10.2024;
-convenuto opposto-
Oggetto: opposizione avverso il D.I. n. 4706/2020 emesso dal Tribunale di Roma in data 04.03.2020 nel giudizio R.G. n. 11030/2020
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte_6
[...] [...]
[...]
ha ingiunto a ,
[...] Parte_1 Parte_7 Parte_8
, , ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_3
, il pagamento della somma complessiva di “€. 96.972,01, gli interessi legali come da Parte_5 domanda, le spese di questa procedura di ingiunzione, che liquida in €. 1.630,00 per compensi di avvocato, in €. 406,50 per esborsi, oltre al rimborso per spese generali, i.v.a. e c.p.a.”, quale somma residua dovuta e non pagata relativa alla Convenzione n. 99SG052/53.
, , Parte_1 Parte_9 Parte_10 Parte_5
hanno proposto, quindi, opposizione chiedendo – come da conclusioni precisate Parte_3 all'udienza del 29.11.2024 – in via preliminare di accertare e dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 306 c.p.c.; in subordine di accertare e dichiarare l'estraneità al giudizio di , , e Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 in via gradata e nel merito di accertare “l'insussistenza delle pretese creditorie ex adverso azionate”
e, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, per l'effetto di dichiarare che nulla è dovuto da parte di quest'ultimi nei confronti di parte opposta;
infine, in via ulteriormente gradata, di accertare e dichiarare “l'inopponibilità della clausola di cui all'art. 6 della Convenzione del 29.09.2006 ai fideiussori”, nonché di accertare e dichiarare il beneficio della divisione in favore degli odierni opponenti e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in estremo subordine, di “ridurre proporzionalmente le somme dovute sulla scorta delle quote specificate all'art. 8 del contratto di fideiussione”; con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio;
Si è quindi costituita la la quale ha chiesto – come da conclusioni formulate CP_3 all'udienza del 29.11.2024 – di confermare l'ordinanza di ingiunzione ex art. 186 c.p.c.; di condannare , e “al pagamento Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 in favore dell'opposta dell'importo di euro 5.546,80 ciascuno, pari alla percentuale del 5,72% sull'importo di euro 96.972,01 portato dal D.I. n. 4706/2020”.
La causa è stata istruita con la documentazione prodotta dalle parti;
il giudice, rilevato che l'opposizione è fondata su un principio di prova scritta meritevole di approfondimento, non ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
all'esito dei termini concessi ex art. 183 comma 6 c.p.c., ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
************
Con riferimento all'ordinanza provvisoriamente esecutiva ex art.186 ter c.p.c., per l'importo di €
58.144,41, come già osservato con la medesima ordinanza pronunciata in data 23.3.2022, si ribadisce, condividendolo, quanto segue:
- che la stessa è supportata da prova scritta del finanziamento, della fideiussione e dell'ammontare del credito, in quanto è stata fornita la relativa documentazione contrattuale - e contabile;
inoltre, si tratta di circostanze non sostanzialmente contestate;
- “che nella fideiussione era stato espressamente escluso l'obbligo di preventiva escussione del debitore principale;
- che l'importo richiesto rispetta le quote del beneficio della divisione di cui si sono avvalsi i fideiussori al momento del rilascio della fideiussione in questione”.
Va osservato, poi, che la rinuncia al decreto ingiuntivo operata da nei confronti di CP_3
– finalizzata ad evitare una duplicazione di titoli Controparte_4
esecutivi – costituisce una rinuncia ad avvalersi del titolo nei confronti dello stesso, e che pertanto non potrà più essere utilizzato, e non comporta una rinuncia alla domanda originariamente proposta, la quale deve intendersi meramente modificata. Con la conseguenza che la richiesta di pronuncia dell'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 306 c.p.c. non può trovare accoglimento.
In secondo luogo, con riferimento all'eccezione di estinzione della fideiussione avanzata dagli opponenti per novazione dell'obbligazione garantita senza il consenso dei fideiussori medesimi, essa non è fondata su idonea prova scritta, e sul punto si ribadisce, condividendolo, quanto già osservato con l'ordinanza del 23.3.2022:
- “il successivo atto modificativo della Convenzione consiste in una mera rimodulazione delle modalità di restituzione dell'importo […];
- in detta scrittura non sono modificati i tassi di interesse, né appare vi sia una ristrutturazione o sostituzione del prestito nella sua composizione sulla base di ulteriori finanziamenti;
- non risultano modifiche relative alla disciplina della fideiussione già contenuta nell'atto fideiussorio in parola;
- nello stesso atto modificativo viene esclusa ogni volontà di novazione e ci si riporta espressamente alle altre clausole dell'originario contratto non modificate dalla rimodulazione dei pagamenti”.
Si rileva, quindi, che a fronte della suddetta prova scritta addotta dalla parte opposta le contestazioni della parte opponente di estinzione della fideiussione non sussistono valide argomentazioni a supporto.
Pertanto, sono sussistenti tutti i presupposti per la conferma dell'ordinanza ingiuntiva ex art.186 ter c.p.c., provvisoriamente esecutiva, per la somma richiesta, con obbligo di rifusione delle spese liquidate come in dispositivo.
Per i motivi sopra esposti, inoltre, si rigetta la richiesta di estromissione dal giudizio di Parte_1
, , e e, stante la rinuncia al decreto
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 ingiuntivo nei loro confronti, condanna gli stessi , Parte_1 Parte_3 Parte_4
e al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di euro 5.546,80
[...] Parte_5 ciascuno, pari alla percentuale del 5,72% sull'importo di euro 96.972,01 portato dal D.I. n.
4706/2020, stante altresì il beneficio di divisione ex art. 1947 c.c. previsto dall'accordo e in tal misura oggetto di domanda da parte dell'opposta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte dagli opponenti , Parte_1
, , nei confronti Parte_9 Parte_10 Parte_5 Parte_3
di così provvede: CP_3
- a conferma dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. condanna Controparte_5
al pagamento, in favore della predetta società opposta, della complessiva somma
[...] di € 58.144,41;
- condanna , , e al Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 pagamento di € 5.546,80 ciascuno;
- condanna altresì gli opponenti alla refusione in favore dell'opposta delle spese di lite che liquida nella somma di € 3.500,00 per compenso, oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Roma, 02.04.2025
Il Giudice
Erminio Colazingari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX)
Il Tribunale ordinario di Roma - XVII Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice onorario, dott. Erminio Colazingari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 39422 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 29.11.2024; tra
Parte_1
, i.p.l.r.p.t. CP_1 Parte_2
, Parte_3
, Parte_4
Parte_5
tutti rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Oreste Via e Manfredo
Piazza ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, alla Via Faleria, 17, giusta procura in calce all'atto di opposizione;
-attori opponenti-
e
(in breve Controparte_2 CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Rossana Lania ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Filippo Corridoni n. 19, giusto mandato separato, coma da costituzione di nuovo difensore del 22.10.2024;
-convenuto opposto-
Oggetto: opposizione avverso il D.I. n. 4706/2020 emesso dal Tribunale di Roma in data 04.03.2020 nel giudizio R.G. n. 11030/2020
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte_6
[...] [...]
[...]
ha ingiunto a ,
[...] Parte_1 Parte_7 Parte_8
, , ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_3
, il pagamento della somma complessiva di “€. 96.972,01, gli interessi legali come da Parte_5 domanda, le spese di questa procedura di ingiunzione, che liquida in €. 1.630,00 per compensi di avvocato, in €. 406,50 per esborsi, oltre al rimborso per spese generali, i.v.a. e c.p.a.”, quale somma residua dovuta e non pagata relativa alla Convenzione n. 99SG052/53.
, , Parte_1 Parte_9 Parte_10 Parte_5
hanno proposto, quindi, opposizione chiedendo – come da conclusioni precisate Parte_3 all'udienza del 29.11.2024 – in via preliminare di accertare e dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 306 c.p.c.; in subordine di accertare e dichiarare l'estraneità al giudizio di , , e Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 in via gradata e nel merito di accertare “l'insussistenza delle pretese creditorie ex adverso azionate”
e, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, per l'effetto di dichiarare che nulla è dovuto da parte di quest'ultimi nei confronti di parte opposta;
infine, in via ulteriormente gradata, di accertare e dichiarare “l'inopponibilità della clausola di cui all'art. 6 della Convenzione del 29.09.2006 ai fideiussori”, nonché di accertare e dichiarare il beneficio della divisione in favore degli odierni opponenti e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in estremo subordine, di “ridurre proporzionalmente le somme dovute sulla scorta delle quote specificate all'art. 8 del contratto di fideiussione”; con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio;
Si è quindi costituita la la quale ha chiesto – come da conclusioni formulate CP_3 all'udienza del 29.11.2024 – di confermare l'ordinanza di ingiunzione ex art. 186 c.p.c.; di condannare , e “al pagamento Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 in favore dell'opposta dell'importo di euro 5.546,80 ciascuno, pari alla percentuale del 5,72% sull'importo di euro 96.972,01 portato dal D.I. n. 4706/2020”.
La causa è stata istruita con la documentazione prodotta dalle parti;
il giudice, rilevato che l'opposizione è fondata su un principio di prova scritta meritevole di approfondimento, non ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
all'esito dei termini concessi ex art. 183 comma 6 c.p.c., ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
************
Con riferimento all'ordinanza provvisoriamente esecutiva ex art.186 ter c.p.c., per l'importo di €
58.144,41, come già osservato con la medesima ordinanza pronunciata in data 23.3.2022, si ribadisce, condividendolo, quanto segue:
- che la stessa è supportata da prova scritta del finanziamento, della fideiussione e dell'ammontare del credito, in quanto è stata fornita la relativa documentazione contrattuale - e contabile;
inoltre, si tratta di circostanze non sostanzialmente contestate;
- “che nella fideiussione era stato espressamente escluso l'obbligo di preventiva escussione del debitore principale;
- che l'importo richiesto rispetta le quote del beneficio della divisione di cui si sono avvalsi i fideiussori al momento del rilascio della fideiussione in questione”.
Va osservato, poi, che la rinuncia al decreto ingiuntivo operata da nei confronti di CP_3
– finalizzata ad evitare una duplicazione di titoli Controparte_4
esecutivi – costituisce una rinuncia ad avvalersi del titolo nei confronti dello stesso, e che pertanto non potrà più essere utilizzato, e non comporta una rinuncia alla domanda originariamente proposta, la quale deve intendersi meramente modificata. Con la conseguenza che la richiesta di pronuncia dell'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 306 c.p.c. non può trovare accoglimento.
In secondo luogo, con riferimento all'eccezione di estinzione della fideiussione avanzata dagli opponenti per novazione dell'obbligazione garantita senza il consenso dei fideiussori medesimi, essa non è fondata su idonea prova scritta, e sul punto si ribadisce, condividendolo, quanto già osservato con l'ordinanza del 23.3.2022:
- “il successivo atto modificativo della Convenzione consiste in una mera rimodulazione delle modalità di restituzione dell'importo […];
- in detta scrittura non sono modificati i tassi di interesse, né appare vi sia una ristrutturazione o sostituzione del prestito nella sua composizione sulla base di ulteriori finanziamenti;
- non risultano modifiche relative alla disciplina della fideiussione già contenuta nell'atto fideiussorio in parola;
- nello stesso atto modificativo viene esclusa ogni volontà di novazione e ci si riporta espressamente alle altre clausole dell'originario contratto non modificate dalla rimodulazione dei pagamenti”.
Si rileva, quindi, che a fronte della suddetta prova scritta addotta dalla parte opposta le contestazioni della parte opponente di estinzione della fideiussione non sussistono valide argomentazioni a supporto.
Pertanto, sono sussistenti tutti i presupposti per la conferma dell'ordinanza ingiuntiva ex art.186 ter c.p.c., provvisoriamente esecutiva, per la somma richiesta, con obbligo di rifusione delle spese liquidate come in dispositivo.
Per i motivi sopra esposti, inoltre, si rigetta la richiesta di estromissione dal giudizio di Parte_1
, , e e, stante la rinuncia al decreto
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 ingiuntivo nei loro confronti, condanna gli stessi , Parte_1 Parte_3 Parte_4
e al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di euro 5.546,80
[...] Parte_5 ciascuno, pari alla percentuale del 5,72% sull'importo di euro 96.972,01 portato dal D.I. n.
4706/2020, stante altresì il beneficio di divisione ex art. 1947 c.c. previsto dall'accordo e in tal misura oggetto di domanda da parte dell'opposta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte dagli opponenti , Parte_1
, , nei confronti Parte_9 Parte_10 Parte_5 Parte_3
di così provvede: CP_3
- a conferma dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. condanna Controparte_5
al pagamento, in favore della predetta società opposta, della complessiva somma
[...] di € 58.144,41;
- condanna , , e al Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 pagamento di € 5.546,80 ciascuno;
- condanna altresì gli opponenti alla refusione in favore dell'opposta delle spese di lite che liquida nella somma di € 3.500,00 per compenso, oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Roma, 02.04.2025
Il Giudice
Erminio Colazingari