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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/10/2025, n. 3622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3622 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9673/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa IA OL, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 09/10/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 9673/2023, promossa da
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Alessandro Schinco;
-ricorrente- contro
( ); Controparte_1 C.F._2
-convenuta contumace-
e nei confronti di
( , in persona del Presidente pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Francesco Velardi e
RA ET;
-litisconsorte necessario-
Oggetto: lavoro subordinato, differenze retributive e contributive.
Conclusioni: come da ricorso e da note in sostituzione dell'udienza.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21 settembre 2023 parte ricorrente, premesso di aver lavorato quale collaboratrice domestica alle dipendenze di , senza Controparte_3 regolarizzazione, dall'1 aprile 1992 al 6 giugno 2019, ha adito l'intestato Tribunale chiedendo
“Dichiarare e riconoscere che dal 01.04.1992 al 06.06.2019 è intercorso tra la ricorrente e la
1 resistente un rapporto di lavoro domestico, così come puntualmente dedotto in narrativa;
Conseguentemente condannare la resistente a pagare in favore della ricorrente la somma complessiva pari a € 7.727,85 di cui € 2.608,15 per ferie non retribuite e non godute, € 2.608,15
a titolo di 13° mensilità, € 2.511,55 a titolo di T.F.R, € 120,40 a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso di licenziamento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, o nella somma maggiore o minore che il Decidente riterrà dovuta all'esito della disponenda CTU;
Accertare l'omissione contributiva relativa al rapporto di lavoro di cui è causa per l'intero periodo lavorativo e conseguentemente condannare la resistente al versamento all' dei contributi previdenziali in favore della lavoratrice ricorrente, siccome CP_2 detta omissione è assolutamente illegittima;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, in via principale da liquidarsi ai sensi della legge sul patrocinio a spese dello
Stato ed in via subordinata in caso di eventuale revoca e/o rinuncia all'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari”.
A fondamento delle proprie ragioni la ricorrente ha dedotto di aver lavorato per parte convenuta con la qualifica di collaboratrice domestica, con orario dalle 7,00 alle 11,00 e per un giorno alla settimana sino al 31 dicembre 1999, per due giorni al mese dall'1 gennaio 2000 al
31 dicembre 2002, nuovamente per un giorno alla settimana dall'1 gennaio 2003 sino al licenziamento intimato senza preavviso;
di aver mensilmente ricevuto le somme meglio indicate in ricorso (pagg. 2 e 3); di aver goduto annualmente di un mese di ferie senza ricevere la relativa retribuzione, ad esclusione che per l'anno 2019, in cui nessun giorno di ferie era stato fruito né era stata corrisposta la relativa indennità sostitutiva;
di non aver ricevuto il trattamento di fine rapporto, l'indennità per mancato preavviso del licenziamento, né le tredicesime mensilità afferenti a ciascun anno di lavoro.
Fissata la prima udienza per la data del 15 febbraio 2024, non si è Controparte_3 costituita in giudizio malgrado la rituale notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione udienza e di essa ne è stata dichiarata la contumacia con provvedimento del 24 giugno 2024.
L' si è costituito con memoria depositata il 23 giugno 2024, formulando le seguenti CP_2 conclusioni: “ove fosse accertata la sussistenza del rapporto di lavoro nel periodo dedotto e nei termini illustrati in ricorso introduttivo, sia accertato il corrispondente obbligo di versare
i contributi previdenziali ed assistenziali nei limiti della prescrizione quinquennale dalla notifica del presente ricorso ai sensi della vigente normativa ed in particolare della Legge n.
335/1995. Circa l'onere delle spese, infine, va rilevato che l' non ha promosso né CP_2
2 determinato la lite, né ha partecipato volontariamente al giudizio, ma vi è stato chiamato, per cui gli andranno integralmente rifuse, a carico della parte che con il suo ingiusto comportamento ha determinato l'insorgere della lite stessa in relazione al capo di domanda che ha causato la partecipazione al giudizio dell' medesimo”. CP_2
La causa è stata istruita mediante l'assunzione di prova testimoniale.
All'esito dell'udienza del 9 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. senza opposizione delle parti costituite, verificato il regolare deposito delle note suddette, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, risultando assorbente il difetto di prova in ordine alla sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro avente le caratteristiche della subordinazione.
2.1. In punto di diritto va premesso che, in ossequio al generale criterio di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., il lavoratore che agisca per ottenere il pagamento delle differenze retributive deve provare i fatti posti a fondamento della domanda ossia, nello specifico, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e lo svolgimento dell'attività con modalità tali da far sorgere il diritto alle differenze retributive, in conformità del principio, scaturente dall'art. 1218 c.c., secondo cui spetta al creditore l'onere di provare la sussistenza del contratto da cui sorge il diritto e l'onere di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare il corretto adempimento o la sua impossibilità (cfr. C.
Cass. S.U. 13533/2001).
Quanto alla dimostrazione della natura subordinata del rapporto, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità qualifica la subordinazione come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere del datore di lavoro, ossia come assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare di quest'ultimo e inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass. n. 4500/2007; Cass. n. 9251/2010). Più specificamente, la Suprema Corte ha evidenziato che “costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo
- il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative.
L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni
3 attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo…” (cfr. Cass. n. 2728/2010; Cass. n.
12909/2020).
Sempre la Suprema Corte ha invero ulteriormente precisato che “in tema di distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo, l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione
e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività” (cfr. Cass. n. 26986/2009).
Laddove tuttavia l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile, a causa della peculiarità delle mansioni svolte, assumono rilievo ai fini qualificatori altri elementi complementari e caratterizzanti il rapporto, quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione, i quali possono essere valutati globalmente come indizi della subordinazione
(cfr. Cass. n. 9252/2010 e, tra le molte, più di recente, Cass. n. 5436/2019). Tali indici qualificatori assumono particolare rilevanza “nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione e, allo scopo della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo…” (cfr. Cass.
n. 1536/2009; Cass. n. 23846/2017).
Facendo applicazione di tali principi, si ricava che parte ricorrente è gravata dell'onere di allegare e provare l'esistenza e l'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte del datore o, in alternativa, l'esistenza di indici sussidiari caratterizzanti il rapporto, in
4 forza dei quali il giudice possa compiere un giudizio positivo di sussistenza del vincolo di subordinazione.
2.2. Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato di aver lavorato alle dipendenze di
[...]
dal 1992 al 2019, svolgendo le mansioni di collaboratrice domestica dalle ore 7,00 alle CP_3 ore 11,00 secondo un'articolazione dell'orario di lavoro variata nel corso degli anni e meglio specificata in ricorso, percependo una retribuzione oraria e mensile anch'essa mutata nel tempo, con sottoposizione al potere direttivo e di controllo datoriale, avendo dovuto giustificare eventuali assenze ed essendo stata sottoposta a controllo nella corretta esecuzione delle prestazioni lavorative.
2.3. Tali deduzione non hanno tuttavia trovato adeguato riscontro nell'istruttoria orale compiuta, le cui risultanze non hanno offerto elementi sufficienti e decisivi per ritenere accertate le concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, così come dedotte in ricorso e per ritenere sussistenti anche solo in via presuntiva gli indici sussidiari caratterizzanti la subordinazione, avendo i testi reso dichiarazioni generiche in merito alle specifiche caratteristiche del rapporto e avendo altresì dimostrato una conoscenza non diretta dei fatti, ma almeno in parte de relato ex parte actoris.
In particolare, la teste non ha saputo riferire nulla di specifico in merito alle Tes_1 circostanze oggetto dei capitoli di prova ammessi, ad eccezione del dato relativo al numero di ore giornaliere di lavoro, circostanza peraltro conosciuta non per cognizione diretta ma per averlo saputo dalla parte ricorrente (cfr. verbale del 13.1.2025, in particolare sul capitolo 1:
“Non ricordo esattamente quanti giorni della settimana lavorava la ricorrente posso dire che lavorava per 4 ore al giorno almeno così lei mi ha detto. Non so dire a che ora cominciasse a lavorare la ricorrente né a che ora finisse, in quanto io uscivo da casa prima di lei per andare
a lavorare e tornavo dopo”).
Prive di significativo rilievo probatorio sono poi le dichiarazioni del teste
[...]
, coniuge della ricorrente il quale, oltre ad avere una conoscenza dei fatti Testimone_2 limitata solo al periodo successivo al 2006 (per essere in tale anno arrivato in Italia), ha parimenti reso dichiarazioni generiche in punto di esercizio dei poteri datoriali (“So che la ricorrente era obbligata ad avvisare nel caso non poteva recarsi al lavoro. Altro non so dire.”), nulla ha saputo riferire sulla retribuzione percepita (“non so dire quale fosse la retribuzione della ricorrente in quanto non le ho mai chiesto quanti soldi prendesse per il lavoro svolto”); in merito all'orario di lavoro, oltre a non indicare una precisa articolazione oraria della prestazione lavorativa svolta, ha riferito circostanze diverse rispetto a quelle prospettate in
5 ricorso (“la ricorrente che io sappia lavorava 2 volte a settimana per 4 ore al giorno. Almeno da quando io sono venuto in Italia questo era il suo orario di lavoro”, nonostante l'allegazione secondo cui dal 2003 la prestazione lavorativa sarebbe stata svolta una volta alla settimana), riferendo infine de relato in merito alla cessazione del rapporto.
Nemmeno la testimonianza della teste fornisce elementi utili per Testimone_3 ritenere dimostrata la sussistenza degli indici sintomatici della subordinazione, apparendo le relative dichiarazioni nel complesso generiche e non univoche rispetto alla prospettazione di cui al ricorso, dovendo considerarsi a riguardo la conoscenza limitata e non chiaramente collocata nel tempo dei fatti di causa (“io sono arrivata in Italia nel 1999 […] So questo perché
a volte andavo assieme a lei a casa della resistente per aiutarla e quindi facevo le pulizie assieme a lei”), nonché la divergenza rispetto all'allegazione attorea (“la ricorrente per tutta la durata del rapporto di lavoro ha sempre lavorato per un giorno a settimana e per 4 ore. Se non ricordo male l'orario di lavoro della ricorrente era dalle ore 8.00 alle ore 12,00”), il che non consente di ritenere provata la consistenza del lavoro svolto e le concrete modalità di estrinsecazione del rapporto intercorso tra le parti, attesa la non sufficiente pregnanza di quanto affermato in punto di esercizio dei poteri datoriali (cfr. risposta al capitolo n. 2, verbale del
3.2.2025).
In conclusione, dalle risultanze dell'istruttoria orale non sono emersi significativi elementi di prova tali da poter positivamente affermare l'esistenza di indici sintomatici della subordinazione e di ricostruire, anche solo in via presuntiva, la consistenza e le concrete caratteristiche del rapporto intercorso tra le parti, il che preclude di giungere alla conclusione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e parte resistente.
2.4. Non possono d'altra parte trarsi elementi di convincimento dalla mancata comparizione della convenuta a rendere l'interrogatorio formale e ciò in quanto non vi è prova del perfezionamento della notifica dell'ordinanza di ammissione dell'interrogatorio formale ex art. 292 c.p.c., non essendo stato prodotto in atti l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. e non essendo a tal fine sufficiente l'esito della spedizione estratto dal sito di (cfr. deposito del 14.1.2025). A ciò aggiungasi che parte ricorrente, CP_4 successivamente all'udienza del 13.1.2025, non ha ulteriormente insistito per la concessione di nuovi termini per la notifica.
2.5. Stante quanto sopra, non può dunque dirsi raggiunta la prova in merito alla sussistenza e – comunque – all'esatta consistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la convenuta;
ciò anche alla luce del condiviso insegnamento della Corte di
6 Cassazione secondo cui “sul piano del metodo di fronte ad una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice è tenuto ad applicare il criterio dell'onere della prova, che impone all'attore di fornire la dimostrazione dei fatti allegati a fondamento della propria pretesa, e perciò ritenere che l'onere stesso non sia stato superato” (cfr. Cass. n. 21028/2006 in motivazione).
Pertanto, sulla base delle allegazioni di parte ricorrente, della documentazione in atti e dell'attività istruttoria espletata e facendo applicazione dell'ordinario criterio di riparto dell'onus probandi in materia, deve ritenersi che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso sia infondato e vada conseguentemente rigettato, essendo rimasti indimostrati i fatti costitutivi delle domande tese all'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro e alla condanna al pagamento delle somme per i titoli indicati in ricorso, ivi inclusi i contributi in favore dell' . CP_2
3. Stante la contumacia della convenuta, non vi è luogo per provvedere sulle spese di lite nonostante la soccombenza della ricorrente.
Sussistono, altresì, i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite nei rapporti con l' , in considerazione della posizione processuale dell' , CP_2 Controparte_5 terzo litisconsorte necessario, che non ha proposto domande nei confronti delle parti del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa IA OL, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9673/2023 R.G. così statuisce: rigetta il ricorso;
nulla sulle spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e la convenuta CP_3 compensa le spese di lite nei rapporti con . CP_2
Catania, 10/10/2025
La giudice del lavoro
IA OL
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa IA OL, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 09/10/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 9673/2023, promossa da
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Alessandro Schinco;
-ricorrente- contro
( ); Controparte_1 C.F._2
-convenuta contumace-
e nei confronti di
( , in persona del Presidente pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Francesco Velardi e
RA ET;
-litisconsorte necessario-
Oggetto: lavoro subordinato, differenze retributive e contributive.
Conclusioni: come da ricorso e da note in sostituzione dell'udienza.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21 settembre 2023 parte ricorrente, premesso di aver lavorato quale collaboratrice domestica alle dipendenze di , senza Controparte_3 regolarizzazione, dall'1 aprile 1992 al 6 giugno 2019, ha adito l'intestato Tribunale chiedendo
“Dichiarare e riconoscere che dal 01.04.1992 al 06.06.2019 è intercorso tra la ricorrente e la
1 resistente un rapporto di lavoro domestico, così come puntualmente dedotto in narrativa;
Conseguentemente condannare la resistente a pagare in favore della ricorrente la somma complessiva pari a € 7.727,85 di cui € 2.608,15 per ferie non retribuite e non godute, € 2.608,15
a titolo di 13° mensilità, € 2.511,55 a titolo di T.F.R, € 120,40 a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso di licenziamento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, o nella somma maggiore o minore che il Decidente riterrà dovuta all'esito della disponenda CTU;
Accertare l'omissione contributiva relativa al rapporto di lavoro di cui è causa per l'intero periodo lavorativo e conseguentemente condannare la resistente al versamento all' dei contributi previdenziali in favore della lavoratrice ricorrente, siccome CP_2 detta omissione è assolutamente illegittima;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, in via principale da liquidarsi ai sensi della legge sul patrocinio a spese dello
Stato ed in via subordinata in caso di eventuale revoca e/o rinuncia all'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari”.
A fondamento delle proprie ragioni la ricorrente ha dedotto di aver lavorato per parte convenuta con la qualifica di collaboratrice domestica, con orario dalle 7,00 alle 11,00 e per un giorno alla settimana sino al 31 dicembre 1999, per due giorni al mese dall'1 gennaio 2000 al
31 dicembre 2002, nuovamente per un giorno alla settimana dall'1 gennaio 2003 sino al licenziamento intimato senza preavviso;
di aver mensilmente ricevuto le somme meglio indicate in ricorso (pagg. 2 e 3); di aver goduto annualmente di un mese di ferie senza ricevere la relativa retribuzione, ad esclusione che per l'anno 2019, in cui nessun giorno di ferie era stato fruito né era stata corrisposta la relativa indennità sostitutiva;
di non aver ricevuto il trattamento di fine rapporto, l'indennità per mancato preavviso del licenziamento, né le tredicesime mensilità afferenti a ciascun anno di lavoro.
Fissata la prima udienza per la data del 15 febbraio 2024, non si è Controparte_3 costituita in giudizio malgrado la rituale notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione udienza e di essa ne è stata dichiarata la contumacia con provvedimento del 24 giugno 2024.
L' si è costituito con memoria depositata il 23 giugno 2024, formulando le seguenti CP_2 conclusioni: “ove fosse accertata la sussistenza del rapporto di lavoro nel periodo dedotto e nei termini illustrati in ricorso introduttivo, sia accertato il corrispondente obbligo di versare
i contributi previdenziali ed assistenziali nei limiti della prescrizione quinquennale dalla notifica del presente ricorso ai sensi della vigente normativa ed in particolare della Legge n.
335/1995. Circa l'onere delle spese, infine, va rilevato che l' non ha promosso né CP_2
2 determinato la lite, né ha partecipato volontariamente al giudizio, ma vi è stato chiamato, per cui gli andranno integralmente rifuse, a carico della parte che con il suo ingiusto comportamento ha determinato l'insorgere della lite stessa in relazione al capo di domanda che ha causato la partecipazione al giudizio dell' medesimo”. CP_2
La causa è stata istruita mediante l'assunzione di prova testimoniale.
All'esito dell'udienza del 9 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. senza opposizione delle parti costituite, verificato il regolare deposito delle note suddette, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, risultando assorbente il difetto di prova in ordine alla sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro avente le caratteristiche della subordinazione.
2.1. In punto di diritto va premesso che, in ossequio al generale criterio di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., il lavoratore che agisca per ottenere il pagamento delle differenze retributive deve provare i fatti posti a fondamento della domanda ossia, nello specifico, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e lo svolgimento dell'attività con modalità tali da far sorgere il diritto alle differenze retributive, in conformità del principio, scaturente dall'art. 1218 c.c., secondo cui spetta al creditore l'onere di provare la sussistenza del contratto da cui sorge il diritto e l'onere di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare il corretto adempimento o la sua impossibilità (cfr. C.
Cass. S.U. 13533/2001).
Quanto alla dimostrazione della natura subordinata del rapporto, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità qualifica la subordinazione come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere del datore di lavoro, ossia come assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare di quest'ultimo e inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass. n. 4500/2007; Cass. n. 9251/2010). Più specificamente, la Suprema Corte ha evidenziato che “costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo
- il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative.
L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni
3 attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo…” (cfr. Cass. n. 2728/2010; Cass. n.
12909/2020).
Sempre la Suprema Corte ha invero ulteriormente precisato che “in tema di distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo, l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione
e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività” (cfr. Cass. n. 26986/2009).
Laddove tuttavia l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile, a causa della peculiarità delle mansioni svolte, assumono rilievo ai fini qualificatori altri elementi complementari e caratterizzanti il rapporto, quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione, i quali possono essere valutati globalmente come indizi della subordinazione
(cfr. Cass. n. 9252/2010 e, tra le molte, più di recente, Cass. n. 5436/2019). Tali indici qualificatori assumono particolare rilevanza “nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione e, allo scopo della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo…” (cfr. Cass.
n. 1536/2009; Cass. n. 23846/2017).
Facendo applicazione di tali principi, si ricava che parte ricorrente è gravata dell'onere di allegare e provare l'esistenza e l'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte del datore o, in alternativa, l'esistenza di indici sussidiari caratterizzanti il rapporto, in
4 forza dei quali il giudice possa compiere un giudizio positivo di sussistenza del vincolo di subordinazione.
2.2. Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato di aver lavorato alle dipendenze di
[...]
dal 1992 al 2019, svolgendo le mansioni di collaboratrice domestica dalle ore 7,00 alle CP_3 ore 11,00 secondo un'articolazione dell'orario di lavoro variata nel corso degli anni e meglio specificata in ricorso, percependo una retribuzione oraria e mensile anch'essa mutata nel tempo, con sottoposizione al potere direttivo e di controllo datoriale, avendo dovuto giustificare eventuali assenze ed essendo stata sottoposta a controllo nella corretta esecuzione delle prestazioni lavorative.
2.3. Tali deduzione non hanno tuttavia trovato adeguato riscontro nell'istruttoria orale compiuta, le cui risultanze non hanno offerto elementi sufficienti e decisivi per ritenere accertate le concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, così come dedotte in ricorso e per ritenere sussistenti anche solo in via presuntiva gli indici sussidiari caratterizzanti la subordinazione, avendo i testi reso dichiarazioni generiche in merito alle specifiche caratteristiche del rapporto e avendo altresì dimostrato una conoscenza non diretta dei fatti, ma almeno in parte de relato ex parte actoris.
In particolare, la teste non ha saputo riferire nulla di specifico in merito alle Tes_1 circostanze oggetto dei capitoli di prova ammessi, ad eccezione del dato relativo al numero di ore giornaliere di lavoro, circostanza peraltro conosciuta non per cognizione diretta ma per averlo saputo dalla parte ricorrente (cfr. verbale del 13.1.2025, in particolare sul capitolo 1:
“Non ricordo esattamente quanti giorni della settimana lavorava la ricorrente posso dire che lavorava per 4 ore al giorno almeno così lei mi ha detto. Non so dire a che ora cominciasse a lavorare la ricorrente né a che ora finisse, in quanto io uscivo da casa prima di lei per andare
a lavorare e tornavo dopo”).
Prive di significativo rilievo probatorio sono poi le dichiarazioni del teste
[...]
, coniuge della ricorrente il quale, oltre ad avere una conoscenza dei fatti Testimone_2 limitata solo al periodo successivo al 2006 (per essere in tale anno arrivato in Italia), ha parimenti reso dichiarazioni generiche in punto di esercizio dei poteri datoriali (“So che la ricorrente era obbligata ad avvisare nel caso non poteva recarsi al lavoro. Altro non so dire.”), nulla ha saputo riferire sulla retribuzione percepita (“non so dire quale fosse la retribuzione della ricorrente in quanto non le ho mai chiesto quanti soldi prendesse per il lavoro svolto”); in merito all'orario di lavoro, oltre a non indicare una precisa articolazione oraria della prestazione lavorativa svolta, ha riferito circostanze diverse rispetto a quelle prospettate in
5 ricorso (“la ricorrente che io sappia lavorava 2 volte a settimana per 4 ore al giorno. Almeno da quando io sono venuto in Italia questo era il suo orario di lavoro”, nonostante l'allegazione secondo cui dal 2003 la prestazione lavorativa sarebbe stata svolta una volta alla settimana), riferendo infine de relato in merito alla cessazione del rapporto.
Nemmeno la testimonianza della teste fornisce elementi utili per Testimone_3 ritenere dimostrata la sussistenza degli indici sintomatici della subordinazione, apparendo le relative dichiarazioni nel complesso generiche e non univoche rispetto alla prospettazione di cui al ricorso, dovendo considerarsi a riguardo la conoscenza limitata e non chiaramente collocata nel tempo dei fatti di causa (“io sono arrivata in Italia nel 1999 […] So questo perché
a volte andavo assieme a lei a casa della resistente per aiutarla e quindi facevo le pulizie assieme a lei”), nonché la divergenza rispetto all'allegazione attorea (“la ricorrente per tutta la durata del rapporto di lavoro ha sempre lavorato per un giorno a settimana e per 4 ore. Se non ricordo male l'orario di lavoro della ricorrente era dalle ore 8.00 alle ore 12,00”), il che non consente di ritenere provata la consistenza del lavoro svolto e le concrete modalità di estrinsecazione del rapporto intercorso tra le parti, attesa la non sufficiente pregnanza di quanto affermato in punto di esercizio dei poteri datoriali (cfr. risposta al capitolo n. 2, verbale del
3.2.2025).
In conclusione, dalle risultanze dell'istruttoria orale non sono emersi significativi elementi di prova tali da poter positivamente affermare l'esistenza di indici sintomatici della subordinazione e di ricostruire, anche solo in via presuntiva, la consistenza e le concrete caratteristiche del rapporto intercorso tra le parti, il che preclude di giungere alla conclusione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e parte resistente.
2.4. Non possono d'altra parte trarsi elementi di convincimento dalla mancata comparizione della convenuta a rendere l'interrogatorio formale e ciò in quanto non vi è prova del perfezionamento della notifica dell'ordinanza di ammissione dell'interrogatorio formale ex art. 292 c.p.c., non essendo stato prodotto in atti l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. e non essendo a tal fine sufficiente l'esito della spedizione estratto dal sito di (cfr. deposito del 14.1.2025). A ciò aggiungasi che parte ricorrente, CP_4 successivamente all'udienza del 13.1.2025, non ha ulteriormente insistito per la concessione di nuovi termini per la notifica.
2.5. Stante quanto sopra, non può dunque dirsi raggiunta la prova in merito alla sussistenza e – comunque – all'esatta consistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la convenuta;
ciò anche alla luce del condiviso insegnamento della Corte di
6 Cassazione secondo cui “sul piano del metodo di fronte ad una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice è tenuto ad applicare il criterio dell'onere della prova, che impone all'attore di fornire la dimostrazione dei fatti allegati a fondamento della propria pretesa, e perciò ritenere che l'onere stesso non sia stato superato” (cfr. Cass. n. 21028/2006 in motivazione).
Pertanto, sulla base delle allegazioni di parte ricorrente, della documentazione in atti e dell'attività istruttoria espletata e facendo applicazione dell'ordinario criterio di riparto dell'onus probandi in materia, deve ritenersi che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso sia infondato e vada conseguentemente rigettato, essendo rimasti indimostrati i fatti costitutivi delle domande tese all'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro e alla condanna al pagamento delle somme per i titoli indicati in ricorso, ivi inclusi i contributi in favore dell' . CP_2
3. Stante la contumacia della convenuta, non vi è luogo per provvedere sulle spese di lite nonostante la soccombenza della ricorrente.
Sussistono, altresì, i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite nei rapporti con l' , in considerazione della posizione processuale dell' , CP_2 Controparte_5 terzo litisconsorte necessario, che non ha proposto domande nei confronti delle parti del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa IA OL, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9673/2023 R.G. così statuisce: rigetta il ricorso;
nulla sulle spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e la convenuta CP_3 compensa le spese di lite nei rapporti con . CP_2
Catania, 10/10/2025
La giudice del lavoro
IA OL
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