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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 137/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
POLI MARIATERESA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 201/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune resistente - indirizzo resistente elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14565 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14565 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14565 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14565 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 47/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: nessuno è comparso
Resistente: si riporta ai propri scritti, chiede estinzione del giudizio con spese compensate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. di RG 201/2025 il ricorrente Sig. Ricorrente_1 ha adito questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina notificando a controparte Comune resistente in data 26.02.2025 l'atto di ricorso.
Egli adiva la Corte per ottenere l'annullamento dell'Avviso di accertamento TARI (anno 2020, 2021, 2022,
2023) emesso dal Comune resistente Prot. N. 127607 del 16.12.2024 su Provvedimento n. 14565 del 26.11.2024 notificato al Sig. Ricorrente_1 a mezzo raccomandata a/r il 31.12.2024 (valore dell'accertamento pari ad € 3156,00 riferito a n. 3 utenze di cui € 2430,00 a titolo di differenza d'imposta ed addizionali, € 4,92 per interessi maturati, € 712,95 per sanzioni ed € 7,83 per spese di notifica).
Egli impugnava per vari motivi:
ILLEGITTIMITÀ AVVISO DI ACCERTAMENTO: DIFETTO DI PRESUPPOSTO IMPOSITIVO IN RELAZIONE
AL SOGGETTO ai sensi dell'art. 1, comma 641, primo periodo, della legge n. 147 del 2013 e Art. 7
Regolamento Per La Disciplina della Tassa Rifiuti vigente presso il Comune resistente . Imposta Tari sull'utenza di Indirizzo_1
ILLEGITTIMITÀ AVVISO DI ACCERTAMENTO- ERRATO CALCOLO PERIODO D'IMPOSTA - indirizzo
Conclude per chiedere di annullare integralmente l'Avviso di accertamento emesso dal Comune resistente
Prot. N. 127607 del 16.12.2024 su Provvedimento n. 14565 del 26.11.2024 con condanna alle spese a carico di controparte.
Egli rappresenta in seguito che:
-nelle more della fissazione della odierna udienza, tra la notifica del Ricorso e la fissazione udienza, il
Comune resistente aveva provveduto a rettificare l'Avviso di accertamento TARI n. 14565 del 26.11.2024, nella parte in cui erano erroneamente conteggiati, a carico del ricorrente, importi non dovuti, con rideterminazione anche delle spese accessorie.
-la rettifica dell'avviso di accertamento prot n. 47111 del 28.04.2025 era stata comunicata al ricorrente in data 29.04.2025, venendo meno la materia del contendere.
-già in data 21.05.2025 il difensore depositava nel fascicolo RG 201/2025 istanza per la cessazione della materia del contendere (agli atti).
-per tali ragioni essendo venuta meno la materia del contendere chiedeva dichiararsi estinzione del giudizio con contestuale compensazione delle spese di lite.
Il Comune resistente si costituiva limitandosi a prendere atto della richiesta di estinzione del giudizio, null'altro opponendo alla parte ricorrente.
Alla odierna udienza, il resistente si riporta ai propri scritti e non si oppone alla dichiarazione di estinzione con spese compensate.
La causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è estinto per cessata materia del contendere. Il Ricorrente ha infatti rinunciato espressamente alla
PROSECUZIONE del giudizio stante la rettifica operata dal Comune a seguito dell'istanza in autotutela proposta dallo stesso. L'avviso in rettifica, infatti, come si legge dal documento prodotto in atti, prendeva atto degli errori denunziati dal contribuente e annullava parzialmente l'atto con residuo debito inferiore rispetto a quello originariamente contestato. Ad ogni modo il contribuente espressamente rinunciava nella prosecuzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Le spese di lite possono andare compensata come proposto dal contribuente e non contestato dalla controparte.
P.Q.M.
La Corte in c.m. dichiara la estinzione del giudizio e compensa le spese di lite fra le parti.
In Latina il 27 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
Dott.ssa Mariateresa POLI
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
POLI MARIATERESA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 201/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune resistente - indirizzo resistente elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14565 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14565 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14565 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14565 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 47/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: nessuno è comparso
Resistente: si riporta ai propri scritti, chiede estinzione del giudizio con spese compensate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. di RG 201/2025 il ricorrente Sig. Ricorrente_1 ha adito questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina notificando a controparte Comune resistente in data 26.02.2025 l'atto di ricorso.
Egli adiva la Corte per ottenere l'annullamento dell'Avviso di accertamento TARI (anno 2020, 2021, 2022,
2023) emesso dal Comune resistente Prot. N. 127607 del 16.12.2024 su Provvedimento n. 14565 del 26.11.2024 notificato al Sig. Ricorrente_1 a mezzo raccomandata a/r il 31.12.2024 (valore dell'accertamento pari ad € 3156,00 riferito a n. 3 utenze di cui € 2430,00 a titolo di differenza d'imposta ed addizionali, € 4,92 per interessi maturati, € 712,95 per sanzioni ed € 7,83 per spese di notifica).
Egli impugnava per vari motivi:
ILLEGITTIMITÀ AVVISO DI ACCERTAMENTO: DIFETTO DI PRESUPPOSTO IMPOSITIVO IN RELAZIONE
AL SOGGETTO ai sensi dell'art. 1, comma 641, primo periodo, della legge n. 147 del 2013 e Art. 7
Regolamento Per La Disciplina della Tassa Rifiuti vigente presso il Comune resistente . Imposta Tari sull'utenza di Indirizzo_1
ILLEGITTIMITÀ AVVISO DI ACCERTAMENTO- ERRATO CALCOLO PERIODO D'IMPOSTA - indirizzo
Conclude per chiedere di annullare integralmente l'Avviso di accertamento emesso dal Comune resistente
Prot. N. 127607 del 16.12.2024 su Provvedimento n. 14565 del 26.11.2024 con condanna alle spese a carico di controparte.
Egli rappresenta in seguito che:
-nelle more della fissazione della odierna udienza, tra la notifica del Ricorso e la fissazione udienza, il
Comune resistente aveva provveduto a rettificare l'Avviso di accertamento TARI n. 14565 del 26.11.2024, nella parte in cui erano erroneamente conteggiati, a carico del ricorrente, importi non dovuti, con rideterminazione anche delle spese accessorie.
-la rettifica dell'avviso di accertamento prot n. 47111 del 28.04.2025 era stata comunicata al ricorrente in data 29.04.2025, venendo meno la materia del contendere.
-già in data 21.05.2025 il difensore depositava nel fascicolo RG 201/2025 istanza per la cessazione della materia del contendere (agli atti).
-per tali ragioni essendo venuta meno la materia del contendere chiedeva dichiararsi estinzione del giudizio con contestuale compensazione delle spese di lite.
Il Comune resistente si costituiva limitandosi a prendere atto della richiesta di estinzione del giudizio, null'altro opponendo alla parte ricorrente.
Alla odierna udienza, il resistente si riporta ai propri scritti e non si oppone alla dichiarazione di estinzione con spese compensate.
La causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è estinto per cessata materia del contendere. Il Ricorrente ha infatti rinunciato espressamente alla
PROSECUZIONE del giudizio stante la rettifica operata dal Comune a seguito dell'istanza in autotutela proposta dallo stesso. L'avviso in rettifica, infatti, come si legge dal documento prodotto in atti, prendeva atto degli errori denunziati dal contribuente e annullava parzialmente l'atto con residuo debito inferiore rispetto a quello originariamente contestato. Ad ogni modo il contribuente espressamente rinunciava nella prosecuzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Le spese di lite possono andare compensata come proposto dal contribuente e non contestato dalla controparte.
P.Q.M.
La Corte in c.m. dichiara la estinzione del giudizio e compensa le spese di lite fra le parti.
In Latina il 27 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
Dott.ssa Mariateresa POLI