Art. 28. (Personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 1. Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di eta' per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi ((. . .)) delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni. Il personale reclutato ai sensi del presente articolo non puo' essere impiegato in attivita' operative fino al compimento del diciottesimo anno di eta'.
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24 novembre 2010
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27 marzo 2012
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Commentario • 1
- 1. Gruppo Sportivo Forestale: concorso per 12 Allievi Agenti in qualità di Atletihttps://www.lavoroeconcorsi.com/ · 2 aprile 2013
Giurisprudenza • 10
- 1. Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 09/09/2014, n. 2884Provvedimento: […] Con il ricorso in esame impugna la decisione di esclusione, sostenendo che tale requisito, fissato dall'art. 28 della legge n. 183 del 2010, va inteso con riferimento alla conclusione – e non già al compimento – dell'anno.Leggi di più...