Articolo 28 della Legge 4 novembre 2010, n. 183
Articolo 27Articolo 29
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24 novembre 2010
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27 marzo 2012
Art. 28. (Personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 1. Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di eta' per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi ((. . .)) delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni. Il personale reclutato ai sensi del presente articolo non puo' essere impiegato in attivita' operative fino al compimento del diciottesimo anno di eta'.
Entrata in vigore il 27 marzo 2012
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