Sentenza 25 novembre 2009
Massime • 1
È affetto da abnormità "funzionale" il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari respinga, in base a valutazioni di mera opportunità, la richiesta di decreto penale di condanna. (Nella specie, il rigetto era stato motivato dal G.i.p. in base all'assunto per il quale, non avendo l'imputato inteso avvalersi della possibilità di definire in via amministrativa l'illecito contestatogli, così manifestando la volontà di richiedere la verifica dibattimentale, il decreto penale sarebbe stato sicuramente oggetto di opposizione, risolvendosi quindi in un inutile dispendio di attività giurisdizionale; conf., Sez. III, n. 8289 del 2010, non massimata).
Commentari • 3
- 1. Particolare tenuità del fatto: per le Sezioni unite non è abnormeEmanuele Sylos Labini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in commento, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno stabilito che non è abnorme, quindi non è ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, restituisce gli atti al pubblico ministero, al fine di verificare la possibilità di chiedere l'archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto. A parere della Suprema Corte, con tale attività – che rientra nei poteri conferiti al giudice dall'art. 459, comma 3, c.p.p. – non si realizza né un indebito ritorno …
Leggi di più… - 2. Cass. Pen., SS. UU., 18 gennaio 2018, n. 20569https://www.iusinitinere.it/
RITENUTO IN FATTO 1. In data 15 febbraio 2017 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, richiedeva decreto penale di condanna nei confronti di M.K. in ordine al delitto di cui all'art. 624 c.p., contestatogli per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della somma di euro 4,60 e di due pacchetti di sigarette, introducendosi in un furgone in sosta lasciato aperto dal suo proprietario, senza riuscire a portare a compimento l'azione perché fermato da una pattuglia delle forze dell'ordine (fatto commesso in Bologna, il 24 gennaio 2017). Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, senza respingere formalmente la …
Leggi di più… - 3. Decreto penale di condanna, particolare tenuità del fatto, Gip, restituzione atti al P.M., proscioglimento, abnormitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 maggio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/11/2009, n. 8288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8288 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 25/11/2009
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 1466
Dott. GAZZARA Santi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 7325/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI PALMI, nei confronti di:
1) RU DO N. IL 16/06/1966;
avverso l'ordinanza n. 2893/2008 GIP TRIBUNALE di PALMI, del 03/10/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARMO Margherita;
lette le conclusioni del PG Dott. FRATICELLI Mario che ha chiesto annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata.
FATTO E DIRITTO
Con provvedimento del 3 ottobre 2008 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi respingeva la richiesta di emissione di decreto penale di condanna nei confronti di RU EN ed altri, imputati in ordine al reato di cui al D.L. 12 settembre 1983, art. 2, comma 1 bis, convertito con modifica della L.
11 novembre, n. 638, così come sostituito dal D.Lgs. 24 marzo 1994, n. 211, art. 1, rilevando che, ai sensi del citato articolo, era possibile la definizione in via amministrativa mediante pagamento di una somma ma che gli imputati, benché formalmente avvisati della possibilità di evitare il procedimento penale, non avevano ritenuto di avvalersi di tale facoltà, sicché l'organo di accertamento, decorsi i termini di legge per eseguire il pagamento, aveva trasmesso al PM l'informativa del reato per la valutazione delle condotte in sede penale.
Il GIP rilevava che la scelta degli imputati indicava inequivocabilmente la volontà degli stessi di richiedere la verifica dibattimentale della contestazione, sicché l'emissione del decreto di condanna, al quale sarebbe seguita inevitabilmente l'opposizione, avrebbe comportato inutile dispendio di attività giurisdizionali confliggenti con le finalità deflattive dell'istituto del decreto penale e, respinta l'istanza del PM, disponeva la restituzione degli atti a quest'ultimo.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Palmi deducendo che il provvedimento con cui il GIP aveva disposto la restituzione degli atti all'ufficio del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 459 c.p.p., respingendo la richiesta di decreto di condanna, era viziato da errore in procedendo di tale entità da renderlo incompatibile con i principi del sistema processuale vigente, quali quello della speditezza e della massima semplificazione sì da poter essere qualificato extra ordinem e considerato, come tale, immediatamente impugnabile per cassazione. Tale provvedimento doveva infatti definirsi come abnorme in quanto si poneva al di fuori dell'ordinamento processuale per la sua difformità rispetto allo schema tipico.
Deduce in proposito il PM che il sindacato del GIP, pur non circoscritto al controllo delle condizioni di ammissibilità del procedimento per decreto, ne' alla rilevazione dell'incongruità della pena in riferimento all'imputazione, ma potendo spaziare sull'utilizzazione di ogni risultanza processuale, non può incidere sulla libertà del PM di scegliere il rito e di formulare l'imputazione.
Doveva quindi ritenersi abnorme l'ordinanza con cui il GIP aveva respinto la richiesta di emissione del decreto penale di condanna solo per la ritenuta inopportunità del procedimento monitorio senz'altra enunciazione delle ragioni sottostanti, così da disattendere il principio della scelta discrezionale del rito da parte del PM e sostituendo arbitrariamente un proprio criterio di opportunità, neppure comprensibile, a quello istituzionalmente conferito al solo organo dell'accusa.
L'abnormità di tale provvedimento aveva quindi avuto l'effetto di far regredire arbitrariamente il procedimento nella fase delle indagini preliminari, con l'uso indebito di un criterio di opportunità assolutamente non previsto dalla legge. Nelle sue richieste il Procuratore Generale presso questa Corte ha precisato che deve ritenersi abnorme non solo il provvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell'ambito dell'ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite.
Nel caso in esame tale limite doveva ritenersi superato in quanto il giudicante aveva sostituito la propria valutazione a quella del PM in ordine alla scelta del rito, istituzionalmente spettante all'organo della pubblica accusa, sicché si era verificata l'indebita regressione del procedimento, che era sintomo di abnormità del provvedimento che a tale regressione aveva dato luogo. Osserva il Collegio che il ricorso del PM è fondato.
La categoria di atti abnormi presenta caratteri di eccezionalità in relazione alla deroga che viene attuata al principio di tassatività delle nullità (art. 177 c.p.p.) e dei mezzi di impugnazione e devono quindi escludersi dalla categoria i cosiddetti vizi innocui, in altri termini quei vizi che possono essere rimediabili con attività propulsive legittime.
Deve invece qualificarsi come atto abnorme che può essere sottoposto a ricorso immediato per cassazione quello che per la sua eccentricità si pone in contrasto con il sistema previsto dal legislatore.
In proposito questa Corte a Sezioni Unite, nella sentenza 26 marzo 2009, n. 25957, ha affermato il principio che deve essere limitata l'ipotesi di "abnormità strutturale al caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale, (carenza di potere in astratto), ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo o modello legale, nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto)".
L'abnormità dell'atto processuale può, dunque, riguardare, tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, così, come del resto, avevano affermato le Sezioni Unite nelle sentenze. 10 dicembre 1997, Di Battista e 24 novembre 1999, MAGNANI.
Come ha precisato questa Corte, in una recente sentenza che richiama i principi affermati dalle Sezioni Unite, (Cass. pen. sez 3 sent. 9 luglio 2009, n. 39321, rv 244610), " ricorre l'abnormità funzionale del provvedimento quando questo,- pur corrispondente ad una delle forme tipicamente previste, - configuri palesemente uno sviamento della funzione giurisdizionale rispetto ai fini tipici che l'ordinamento assegna al provvedimento stesso" ponendosi quindi in posizione" extra vagante" nel sistema.
Nel caso in esame il provvedimento deve collocarsi tra quelli abnormi per sviamento funzionale della giurisdizione nel senso che, pur essendo frutto di un potere astrattamente attribuito al giudice dall'ordinamento, è stato reso al di fuori dei parametri consentiti da tale ordinamento.
L'ordinanza con cui il GIP ha respinto la richiesta di decreto di condanna ed ha rimesso gli atti al PM, in quanto fondata su motivazioni di opportunità che competono all'esclusiva valutazione del PM, si pone in posizione di assoluta singolarità rispetto al sistema processuale in quanto si traduce in un'arbitraria sostituzione delle valutazioni spettanti alla pubblica accusa in ordine alla scelta del rito.
In proposito questa Corte, (vedi Cass. sez. 3 sent. 20 marzo 2007, n. 16826, rv 236810) ha affermato il principio che " è abnorme il provvedimento con cui il Giudice per le Indagini preliminari rigetta per ragioni di opportunità,(nella specie legate alla separazione delle posizioni personali degli indagati), la richiesta del Pubblico Ministero di procedere con decreto penale di condanna nei confronti di uno di essi, non potendo il giudice condizionare la scelta del rito che la legge affida al Pubblico Ministero".
Il sindacato del GIP in ordine alla richiesta di decreto di condanna, pur non potendo considerarsi circoscritto al controllo delle condizioni di ammissibilità del procedimento per decreto ed alla rilevazione della congruità della pena con riferimento all'imputazione, ma potendo spaziare sull'utilizzazione di ogni altra risultanza processuale, non può infatti incidere sulla libertà del PM di scegliere il rito e di formulare l'imputazione sostituendo il GIP arbitrariamente un proprio criterio di opportunità a quello istituzionalmente conferito al solo organo della pubblica accusa. Come ha correttamente rilevato il PM, con l'emissione dell'ordinanza impugnata e la conseguente restituzione degli atti al PM nonostante la vigenza della previsione dell'art. 461 c.p.p. che garantisce l'espletamento di un rito dibattimentale a garanzia dell'opponente sono state violate non solo le norme di legge in via immediata (art.65 c.p.p., art. 409 c.p.p., comma 4, artt. 568 e 606 c.p.p.) ma si è
determinata un'imprevista ed inammissibile alterazione del sistema processuale con il ritorno ad una fase processuale ormai superata, in quanto il GIP, facendo uso di un criterio non assolutamente previsto dalla legge, ha disposto la regressione del procedimento con indebito allungamento del termine delle indagini preliminari (vedi anche SU sent. 8 febbraio 2001, Fasano). Va quindi annullata, senza rinvio, l'ordinanza impugnata e va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Palmi per il corso ulteriore.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Palmi per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010