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Sentenza 25 settembre 2023
Sentenza 25 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 25/09/2023, n. 38785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38785 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI MO AR, nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza n. 133/23 RMCP del Tribunale di Lecce del 21 aprile 2023 letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Raffaele PICCIRILLO, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentiti, altresì, per il ricorrente gli avv.ti Ladislao MASSARI e Martino Danilo CITO, entrambi del foro di Lecce, i quali hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. 1r-74- 1 Penale Sent. Sez. F Num. 38785 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 10/08/2023 RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Lecce, operante quale giudice del riesame cautelare, ha, con ordinanza pronunziata in data 21 aprile 2023, i cui motivi sono stati depositati il successivo 1 giugno 2023, rigettato la richiesta di riesame presentata dalla difesa di Di AL AR avverso la ordinanza, datata 17 marzo 2023, con la quale il Gip del Tribunale salentino aveva disposto a carico del ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere, essendo questi, secondo la ipotesi accusatoria, attinto da gravi indizi di colpevolezza in merito al reato di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen. e 73, comma 1, del dPR n. 309 del 1990, per avere lo stesso, in concorso con i fratelli DA e SI, ceduto a terzi, per la successiva rivendita, sostanza stupefacente del tipo cocaina in misura pari ad almeno gr 532. Il Tribunale ha osservato, quanto al quadro indiziario a carico del Di AL, che lo stesso era costituito, principalmente, dal contenuto di un'intercettazione telefonica in cui due soggetti, conversando fra di loro, avevano fatto riferimento ad un incontro, avuto in data 3 giugno 2020, da uno di costoro con i tre fratelli Di AL, nel corso del quale era stata trattata la cessione di una quantità di sostanza stupefacente che, attraverso altra intercettazione riguardante una successiva conversazione sempre intercorsa fra i medesimi individui, sarebbe stato possibile determinare, quanto alla tipologia, in cocaina, e, quanto alla entità ponderale, in gr 532. Con riferimento alla esistenza delle esigenze cautelari, non suscettibili di essere soddisfatte se non attraverso l'adozione della misura di massimo rigore, il Tribunale ha rilevato che l'esistenza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede era ricavabile attraverso il richiamo alla gravità della condotta, ritenuta non occasionale, ascritta al Di AL, posta in essere, fra l'altro, in concorso con i fratelli, soggetti inseriti in un'associazione finalizzata alla commissione di reati in materia di stupefacenti, e con riferimento ad una quantità non modesta di sostanza stupefacente del tipo cocaina, oltre che alla personalità del Di AL, individuo gravato da numerosi precedenti penali e da allarmanti carichi pendenti, relativi anche a reati associativi pure legati al mercato della droga. Avverso l'ordinanza in questione ha interposto ricorso per cassazione, tramite la propria difesa fiduciaria, il Di AL, articolando due distinti motivi di censura. 2 Il primo di essi concerne il ritenuto vizio dì motivazione in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza;
ritiene, in sostanza, la difesa dell'indagato che gli elementi istruttori valorizzati dal Tribunale siano equivoci e privi di riscontro, nulla facendo ritenere che il Di AL AR abbia partecipato all'attività di cessione della sostanza stupefacente, non essendo dimostrata neppure la presenza dell'indagato all'incontro cui si fa riferimento nell'unica intercettazione ambientale addotta quale elemento a carico del ricorrente;
si lamenta anche il fatto che in sede di motivazione della ordinanza impugnata siano stati desunti elementi a carico del ricorrente dal fatto che questi, in occasione dell'interrogatorio subito successivamente all'esecuzione della misura cautelare nei suoi confronti, abbia ritenuto di dovere serbare il silenzio di fronte all'Autorità giudiziaria, fattore questo che, ad avviso del ricorrente non può spiegare alcun effetto deleterio sulla posizione dell'indagato, a carico del quale, pertanto, vi sarebbero solo gli elementi incerti legati all'interpretazione operata in sede di riesame, alla luce dei quali non sarebbe consentito superare, con tranquillizzante grado di probabilità, le obbiezioni e le interpretazioni alternative prospettate dalla ricorrente difesa. Con il secondo motivo di ricorso è censurata la ordinanza del Tribunale salentino, anche questa volta in relazione alla illogicità della motivazione, in punto di inadeguatezza di misure cautelari diverse da quelle adottate;
in particolare si rileva che il Tribunale avrebbe fatto leva sulla esistenza di imputazioni per reati associativi, sebbene gli stessi siano stati ascritti ad altri che non il ricorrente;
sarebbero, altresì. stati valorizzati dei carichi pendenti non sussistenti e sarebbe stata enfatizzata, oltre alla condotta tenuta dall'arrestato in occasione dell'interrogatorio cui è stato sottoposto, la conoscenza fra il Di PA ed uno dei soggetti le cui conversazioni sono state intercettate, senza che sia stata scandagliata la possibilità che tale familiarità non abbia risvolti illeciti. Si lamenta, infine, che nell'ordinanza non si faccia nessun riferimento al fatto che fra il momento in cui sarebbe stato commesso il fatto e quello in cui la ordinanza custodiale è stata eseguita è decorso un ampio lasso di tempo. Senza che né prima né dopo siano emersi elementi a sostegno di ulteriori ipotesi delittuose a carico dell'indagato; quanto alla scelta della misura il ricorrente osserva che la stessa è stata operata sulla base di una motivazione strutturata attraverso formule di stile, essendo, in particolare, non sufficientemente motivata la esclusione della idoneità di misure cautelari attenuate sulla sola base dell'affermazione che il Di AL non ne rispetterebbe le prescrizioni, 3 • avendo, per altro, lo stesso in passato rispettato quelle relative ad arresti domiciliari ed ad affidamento in prova. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, solo parzialmente fondato, deve essere, pertanto, accolto per quanto di ragione. Osserva, in particolare, questa Corte, con riferimento alla sussistenza della gravita indiziaria a carico del Di AL, che la motivazione della ordinanza del Tribunale di Lecce, nella quale tale sussistenza è stata ritenuta, non è stata sul punto attinta da alcuna efficace contestazione in sede di impugnazione. Va in primo luogo segnalato - in tal modo corrispondendo al rilievo formulato dalla difesa del Di AL in sede di odierna discussione orale - che non costituisce vizio della contestazione mossa a carico del ricorrente il richiamo, contenuto nel capo provvisorio di "imputazione" elevato a carico del ricorrente, alla disciplina di cui all'art. 81 cod. pen., sebbene, ha fatto oggi presente la ricorrente difesa, il fatto oggetto di contestazione sia uno solo. Ora - a prescindere in ogni caso dalla irrilevanza del vizio, anche ove lo stesso fosse presente, posto che non è indubbiamente l'eventuale pluralità di condotte unite dal vincolo della continuazione postulata attraverso l'indicazione dell'art. 81 cod. pen. fra le norme violate dal Di AL, a giustificare l'adozione della misura cautelare a carico dell'indagato (né, peraltro, l'eventuale erronea presenza del richiamo normativo dianzi ricordato ha, in qualche modo, inciso sulla possibilità del Di AL di efficacemente difendersi dalla accusa mossagli in sede cautelare) - ritiene il Collegio che il rilievo critico svolto dalla ricorrente difesa non colga nel segno non tanto in funzione della fluidità della contestazione elevata in sede cautelare - soggetta, perciò, a precisazioni nel corso dello svolgimento delle indagini preliminari, essendo essa destinata a cristallizzarsi, almeno in linea di principio e neppure in tale ipotesi in termini assolutamente inderogabili, solo in occasione della devoluzione della procedura giudiziaria all'organo decidente - quanto in ragione del fatto che, per come emerge dall'esame della ordinanza impugnata, al Di AL è stata, di fatto, attribuita una condotta di concorso in più azioni criminose, apparentemente affasciata dal vincolo del perseguimento di un medesimo disegno illecito, aventi ciascuna autonoma rilevanza penale. Nella ordinanza impugnata si fa, infatti, riferimento sia a precedenti intese volte a precisare le condizioni economiche che avrebbero disciplinato la 4 cessione della sostanza stupefacente (condotta questa che, attesa la sua non contestualità con la successiva materiale traditi°, sarebbe di per sé costituente autonomo reato;
sulla irrilevanza della effettiva consegna dello stupefacente ai fini dell'integrazione del reato: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 12 febbraio 2014, n. 6781) sia la successiva consegna della sostanza stupefacente;
sul punto si rileva che la non coincidenza temporale fra le singole frazioni della complessiva operazione illecita giustifica, tanto più nella presente fase cautelare del procedimento, la atomistica rilevanza penale di ciascuna delle condotte descritte (sul punto si veda, infatti: Corte di cassazione, Sezione III penale, 31 maggio 2023, n.23759, in cui si legge che solo la contestualità delle singole condotte o, comunque, la assenza di apprezzabile soluzione di continuità fra di esse, giustifica la esclusione del concorso formale fra le diverse condotte delittuose descritte dalla norma incriminatrice). Passando, a questo punto, allo specifico aspetto concernente la gravità indiziaria a carico del ricorrente, osserva il Collegio che la stessa è stata del tutto congruamente desunta in sede di riesame cautelare dal contenuto delle intercettazioni ambientali riguardanti il colloquio intercorso in data 3 giugno 2020 fra i coindagati RO e TI;
quanto alla interpretazione di esso si rileva che la interpretazione fattane in sede di merito cautelare, in assenza di un, neppure dedotto, travisamento materiale delle espressioni lessicali utilizzate dai conversanti, +è insindacabile di fronte a questa Corte di legittimità, riguardando un apprezzamento di schietto merito. Va, peraltro, tenuto presente che, essendo indubbia la circostanza che l'oggetto di tale conversazione fosse riferito alla cessione di un non modesto compendio di sostanza stupefacente, il TI, riferendo al sodale RO sul contenuto di un incontro da lui avuto due giorni prima con i fratelli Di AL in cui si era esaminata la cessione della sostanza dianzi ricordata, espressamente ha precisato che l'odierno ricorrente era fra i coloro che parteciparono all'incontro. Ora, sotto il profilo della sussistenza della gravità indiziarla, la conclusione cui è giunto il Tribunale salentino di riconoscerla a carico di Di AL AR appare del tutto giustificata, considerata anche la fase cautelare del giudizio, posto che apparirebbe altrimenti inspiegabile, se non in funzione del coinvolgimento criminale anche del ricorrente, la sua presenza, non meramente muta e passiva - come emerge dalla circostanza che egli si sia premurato di mandare, tramite il TI, in tale occasione i propri saluti all'assente RO (del quale egli evidentemente già conosceva il fatto che questi fosse 5 in relazione con il primo) — nella sede in cui si stata svolgendo una transazione in tema di sostanze stupefacenti, tanto più ove si esamini, quale elemento logico deponente per il coinvolgimento nella vicenda anche del Di AL AR, che, oltre all'acquirente TI, gli altri presenti erano i fratelli del Di AL, i quali, è ragionevole pensare, non avrebbero certamente coinvolto il loro congiunto in una situazione in sé pericolosa laddove l'attuale ricorrente non avesse avuto una personale giustificata ragione, quale la cointeressenza nell'affare, per essere ivi compresente. In tale quadro indiziario a carico del ricorrente, svolge un ruolo del tutto secondario, per non dire irrilevante, la circostanza che, avvalendosi di una facoltà che l'ordinamento gli consente, in sede di "interrogatorio di garanzia", una volta eseguita la misura cautelare a suo carico, il Di AL non abbia inteso fare dichiarazioni. E', infatti, ben vero che l'esercizio da parte dell'indagato della facoltà di non rispondere o di non collaborare in sede di interrogatorio di garanzia ovvero nel prosieguo delle indagini non consente di desumere alcuna prognosi sfavorevole in ordine al pericolo di commissione di altri reati o ad altra conseguenza negativa diversa dall'impossibilità di accedere ad eventuali benefici che possono legittimamente derivare dalla collaborazione (fra le altre: Corte di cassazione, Sezione V penale 3 settembre 2018, n. 39523), ma - si osserva quanto al caso in esame - il riferimento, pur contenuto nella motivazione della ordinanza impugnata, al fatto che il Di AL si sia avvalso, appunto, della facoltà di non rispondere "senza allegare alcun elemento che avesse potuto offrire una diversa lettura degli elementi indiziari a suo carico", costituisce esclusivamente un argumentum ad abundantiam, volto non a consolidare un quadro indiziario di per sé non ortogonale, ma solo ad evidenziare la assenza di fattori contrastanti con gli altri solidi dati già in possesso dell'Autorità giudiziaria e deponenti a carico dell'attuale ricorrente. La motivazione della ordinanza in relazione ai gravi indizi di colpevolezza esce, perciò, indenne dalle censure ad essa mosse in sede di impugnazione. Diversamente, rileva la Corte, deve, invece concludersi per ciò che attiene alla motivazione sull'attuale esistenza delle esigenze cautelari, legittimanti l'emissione del provvedimento cautelare ora in questione. Premesso, infatti, che siffatte esigenze sono state individuate, nel catalogo che dì esse delinea l'art. 274 cod. proc. pen., in quella di evitare che l'interessato possa rendersi artefice della commissione di altri reati della stessa specie di quelli per cui si procede, si rileva che nella fattispecie il Tribunale di 6 Lecce ha fatto riferimento al fatto che le condotte in relazione alle quali il Di AL risulta essere gravato da pesanti indizi di colpevolezza sono state commesse in concorso con altri soggetti, i fratelli, inseriti in un'associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti, ma ciò ha fatto senza avvedersi che il dato secondo il quale la medesima imputazione non è stata elevata - sia pure nella presente fase cautelare, caratterizzata, come già dianzi segnalato, da una certa fluidità delle contestazioni - a carico dell'odierno ricorrente potrebbe essere elemento indicativo della estemporanea occasionalità della sua partecipazione delittuosa, non strutturata all'interno di una stabile organizzazione. Analogamente non convincente è l'avvenuta enfatizzazione sia dei precedenti penali che costellano il vissuto del Di AL, sia della esistenza di procedimenti penali pendenti a suo carico per reati allarmanti, legati anche al traffico degli stupefacenti. Ora, se è ben vero che gli elementi segnalati dal Tribunale sono, in linea di principio, idonei a segnalare la presenza di una personalità incline a manifestare forte insofferenza al rispetto dei precetti contenuti nelle disposizioni di carattere penale (e questo vale anche per ciò che attiene ai carichi pendenti, come precisato da questa stessa Corte di legittimità, cfr. infatti: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 19 novembre 2015, n. 45934, nonché: Corte di cassazione, Sezione I penale, 8 novembre 2017, n. 51030), va tuttavia segnalato, quanto al caso ora in esame, che, peraltro a fronte di una specifica doglianza che al riguardo era stata sollevata in sede di istanza di riesame (si veda, infatti, il sunto dei motivi di censura sviluppati dal ricorrente di fronte al Tribunale di Lecce, per come da questo stesso organo compendiati a pag. 2 del provvedimento impugnato, ove si legge: "la difesa ritiene insussistenti le esigenze cautelari (...) in quanto dopo giugno 2020, non si rinviene in tutti gli atti di indagine alcun indizio dei coinvolgimento del Di AL"), non solo nella ordinanza impugnata gli elementi deponenti per la perdurante attualità e concretezza della esigenza cautelare che ha, ad avviso del Tribunale, legittimato la misura a danno del Di AL non sono stati assolutamente collocati nel tempo, onde descrivere una situazione di attualità del pericolo di reiterazione, ma, tenuto conto della circostanza che fra l'emersione degli elementi gravemente indizianti a carico del predetto e la concreta applicazione della misura in atto sono intercorsi poco meno di 3 anni, sarebbe stato opportuno onere nel Tribunale dare conto della irrilevanza ai fini della sussistenza, ancora al momento in cui la misura è stata eseguita, degli elementi giustificativi l'applicazione della misura di massimo rigore, non potendo, quanto alla 7 posizione del Di AL, fare riferimento a elementi di carattere presuntivo, stante il fatto che, come ricordato, nei confronti di questo non è stata, neppure in sede di provvisoria contestazione, elevata alcuna imputazione di carattere associativo - si veda, infatti, a contrario: Corte di cassazione, Sezione II penale, 23 febbraio 2022, n. 6592, ove é precisato che nelle ipotesi, indicate dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in cui vi sia la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura della custodia in carcere, i caratteri della attualità e concretezza del pericolo di reiterazione delle condotte criminoso non possono essere esclusi sulla base della sola circostanza relativa al mero decorso del tempo rispetto al momento della commissione dei fatti - dovendo, per converso, ritenersi che, laddove non operi la presunzione de qua, come nella presente occasione, il dato legato alla trascurabilità del "tempo silente" debba trovare un'idonea risposta nella ordinanza applicativa della misura o, ove vi sia stata impugnazione sul punto, in quella reiettiva del ricorso emessa in sede di riesame cautelare. Poiché nel caso che interessa, per le ragioni dianzi esposte, siffatta risposta non è stata fornita dal Tribunale di Lecce, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, limitatamente al profilo relativo alla sussistenza delle segnalate esigenze cautelari - restando, in tal modo, assorbito il rilievo legato alla idoneità di misure meno afflittive di quella custodiale intramuraria, presupponendo l'esame di questo che già sia stato risolto il quesito pregiudiziale sulla sussistenza delle esigenze cautelari - con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Lecce, in diversa composizione personale. Non comportando la presente pronunzia la liberazione del ricorrente, si manda alla Cancelleria per le comunicazioni di cui in dispositivo.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 10 agosto 2023
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Raffaele PICCIRILLO, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentiti, altresì, per il ricorrente gli avv.ti Ladislao MASSARI e Martino Danilo CITO, entrambi del foro di Lecce, i quali hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. 1r-74- 1 Penale Sent. Sez. F Num. 38785 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 10/08/2023 RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Lecce, operante quale giudice del riesame cautelare, ha, con ordinanza pronunziata in data 21 aprile 2023, i cui motivi sono stati depositati il successivo 1 giugno 2023, rigettato la richiesta di riesame presentata dalla difesa di Di AL AR avverso la ordinanza, datata 17 marzo 2023, con la quale il Gip del Tribunale salentino aveva disposto a carico del ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere, essendo questi, secondo la ipotesi accusatoria, attinto da gravi indizi di colpevolezza in merito al reato di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen. e 73, comma 1, del dPR n. 309 del 1990, per avere lo stesso, in concorso con i fratelli DA e SI, ceduto a terzi, per la successiva rivendita, sostanza stupefacente del tipo cocaina in misura pari ad almeno gr 532. Il Tribunale ha osservato, quanto al quadro indiziario a carico del Di AL, che lo stesso era costituito, principalmente, dal contenuto di un'intercettazione telefonica in cui due soggetti, conversando fra di loro, avevano fatto riferimento ad un incontro, avuto in data 3 giugno 2020, da uno di costoro con i tre fratelli Di AL, nel corso del quale era stata trattata la cessione di una quantità di sostanza stupefacente che, attraverso altra intercettazione riguardante una successiva conversazione sempre intercorsa fra i medesimi individui, sarebbe stato possibile determinare, quanto alla tipologia, in cocaina, e, quanto alla entità ponderale, in gr 532. Con riferimento alla esistenza delle esigenze cautelari, non suscettibili di essere soddisfatte se non attraverso l'adozione della misura di massimo rigore, il Tribunale ha rilevato che l'esistenza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede era ricavabile attraverso il richiamo alla gravità della condotta, ritenuta non occasionale, ascritta al Di AL, posta in essere, fra l'altro, in concorso con i fratelli, soggetti inseriti in un'associazione finalizzata alla commissione di reati in materia di stupefacenti, e con riferimento ad una quantità non modesta di sostanza stupefacente del tipo cocaina, oltre che alla personalità del Di AL, individuo gravato da numerosi precedenti penali e da allarmanti carichi pendenti, relativi anche a reati associativi pure legati al mercato della droga. Avverso l'ordinanza in questione ha interposto ricorso per cassazione, tramite la propria difesa fiduciaria, il Di AL, articolando due distinti motivi di censura. 2 Il primo di essi concerne il ritenuto vizio dì motivazione in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza;
ritiene, in sostanza, la difesa dell'indagato che gli elementi istruttori valorizzati dal Tribunale siano equivoci e privi di riscontro, nulla facendo ritenere che il Di AL AR abbia partecipato all'attività di cessione della sostanza stupefacente, non essendo dimostrata neppure la presenza dell'indagato all'incontro cui si fa riferimento nell'unica intercettazione ambientale addotta quale elemento a carico del ricorrente;
si lamenta anche il fatto che in sede di motivazione della ordinanza impugnata siano stati desunti elementi a carico del ricorrente dal fatto che questi, in occasione dell'interrogatorio subito successivamente all'esecuzione della misura cautelare nei suoi confronti, abbia ritenuto di dovere serbare il silenzio di fronte all'Autorità giudiziaria, fattore questo che, ad avviso del ricorrente non può spiegare alcun effetto deleterio sulla posizione dell'indagato, a carico del quale, pertanto, vi sarebbero solo gli elementi incerti legati all'interpretazione operata in sede di riesame, alla luce dei quali non sarebbe consentito superare, con tranquillizzante grado di probabilità, le obbiezioni e le interpretazioni alternative prospettate dalla ricorrente difesa. Con il secondo motivo di ricorso è censurata la ordinanza del Tribunale salentino, anche questa volta in relazione alla illogicità della motivazione, in punto di inadeguatezza di misure cautelari diverse da quelle adottate;
in particolare si rileva che il Tribunale avrebbe fatto leva sulla esistenza di imputazioni per reati associativi, sebbene gli stessi siano stati ascritti ad altri che non il ricorrente;
sarebbero, altresì. stati valorizzati dei carichi pendenti non sussistenti e sarebbe stata enfatizzata, oltre alla condotta tenuta dall'arrestato in occasione dell'interrogatorio cui è stato sottoposto, la conoscenza fra il Di PA ed uno dei soggetti le cui conversazioni sono state intercettate, senza che sia stata scandagliata la possibilità che tale familiarità non abbia risvolti illeciti. Si lamenta, infine, che nell'ordinanza non si faccia nessun riferimento al fatto che fra il momento in cui sarebbe stato commesso il fatto e quello in cui la ordinanza custodiale è stata eseguita è decorso un ampio lasso di tempo. Senza che né prima né dopo siano emersi elementi a sostegno di ulteriori ipotesi delittuose a carico dell'indagato; quanto alla scelta della misura il ricorrente osserva che la stessa è stata operata sulla base di una motivazione strutturata attraverso formule di stile, essendo, in particolare, non sufficientemente motivata la esclusione della idoneità di misure cautelari attenuate sulla sola base dell'affermazione che il Di AL non ne rispetterebbe le prescrizioni, 3 • avendo, per altro, lo stesso in passato rispettato quelle relative ad arresti domiciliari ed ad affidamento in prova. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, solo parzialmente fondato, deve essere, pertanto, accolto per quanto di ragione. Osserva, in particolare, questa Corte, con riferimento alla sussistenza della gravita indiziaria a carico del Di AL, che la motivazione della ordinanza del Tribunale di Lecce, nella quale tale sussistenza è stata ritenuta, non è stata sul punto attinta da alcuna efficace contestazione in sede di impugnazione. Va in primo luogo segnalato - in tal modo corrispondendo al rilievo formulato dalla difesa del Di AL in sede di odierna discussione orale - che non costituisce vizio della contestazione mossa a carico del ricorrente il richiamo, contenuto nel capo provvisorio di "imputazione" elevato a carico del ricorrente, alla disciplina di cui all'art. 81 cod. pen., sebbene, ha fatto oggi presente la ricorrente difesa, il fatto oggetto di contestazione sia uno solo. Ora - a prescindere in ogni caso dalla irrilevanza del vizio, anche ove lo stesso fosse presente, posto che non è indubbiamente l'eventuale pluralità di condotte unite dal vincolo della continuazione postulata attraverso l'indicazione dell'art. 81 cod. pen. fra le norme violate dal Di AL, a giustificare l'adozione della misura cautelare a carico dell'indagato (né, peraltro, l'eventuale erronea presenza del richiamo normativo dianzi ricordato ha, in qualche modo, inciso sulla possibilità del Di AL di efficacemente difendersi dalla accusa mossagli in sede cautelare) - ritiene il Collegio che il rilievo critico svolto dalla ricorrente difesa non colga nel segno non tanto in funzione della fluidità della contestazione elevata in sede cautelare - soggetta, perciò, a precisazioni nel corso dello svolgimento delle indagini preliminari, essendo essa destinata a cristallizzarsi, almeno in linea di principio e neppure in tale ipotesi in termini assolutamente inderogabili, solo in occasione della devoluzione della procedura giudiziaria all'organo decidente - quanto in ragione del fatto che, per come emerge dall'esame della ordinanza impugnata, al Di AL è stata, di fatto, attribuita una condotta di concorso in più azioni criminose, apparentemente affasciata dal vincolo del perseguimento di un medesimo disegno illecito, aventi ciascuna autonoma rilevanza penale. Nella ordinanza impugnata si fa, infatti, riferimento sia a precedenti intese volte a precisare le condizioni economiche che avrebbero disciplinato la 4 cessione della sostanza stupefacente (condotta questa che, attesa la sua non contestualità con la successiva materiale traditi°, sarebbe di per sé costituente autonomo reato;
sulla irrilevanza della effettiva consegna dello stupefacente ai fini dell'integrazione del reato: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 12 febbraio 2014, n. 6781) sia la successiva consegna della sostanza stupefacente;
sul punto si rileva che la non coincidenza temporale fra le singole frazioni della complessiva operazione illecita giustifica, tanto più nella presente fase cautelare del procedimento, la atomistica rilevanza penale di ciascuna delle condotte descritte (sul punto si veda, infatti: Corte di cassazione, Sezione III penale, 31 maggio 2023, n.23759, in cui si legge che solo la contestualità delle singole condotte o, comunque, la assenza di apprezzabile soluzione di continuità fra di esse, giustifica la esclusione del concorso formale fra le diverse condotte delittuose descritte dalla norma incriminatrice). Passando, a questo punto, allo specifico aspetto concernente la gravità indiziaria a carico del ricorrente, osserva il Collegio che la stessa è stata del tutto congruamente desunta in sede di riesame cautelare dal contenuto delle intercettazioni ambientali riguardanti il colloquio intercorso in data 3 giugno 2020 fra i coindagati RO e TI;
quanto alla interpretazione di esso si rileva che la interpretazione fattane in sede di merito cautelare, in assenza di un, neppure dedotto, travisamento materiale delle espressioni lessicali utilizzate dai conversanti, +è insindacabile di fronte a questa Corte di legittimità, riguardando un apprezzamento di schietto merito. Va, peraltro, tenuto presente che, essendo indubbia la circostanza che l'oggetto di tale conversazione fosse riferito alla cessione di un non modesto compendio di sostanza stupefacente, il TI, riferendo al sodale RO sul contenuto di un incontro da lui avuto due giorni prima con i fratelli Di AL in cui si era esaminata la cessione della sostanza dianzi ricordata, espressamente ha precisato che l'odierno ricorrente era fra i coloro che parteciparono all'incontro. Ora, sotto il profilo della sussistenza della gravità indiziarla, la conclusione cui è giunto il Tribunale salentino di riconoscerla a carico di Di AL AR appare del tutto giustificata, considerata anche la fase cautelare del giudizio, posto che apparirebbe altrimenti inspiegabile, se non in funzione del coinvolgimento criminale anche del ricorrente, la sua presenza, non meramente muta e passiva - come emerge dalla circostanza che egli si sia premurato di mandare, tramite il TI, in tale occasione i propri saluti all'assente RO (del quale egli evidentemente già conosceva il fatto che questi fosse 5 in relazione con il primo) — nella sede in cui si stata svolgendo una transazione in tema di sostanze stupefacenti, tanto più ove si esamini, quale elemento logico deponente per il coinvolgimento nella vicenda anche del Di AL AR, che, oltre all'acquirente TI, gli altri presenti erano i fratelli del Di AL, i quali, è ragionevole pensare, non avrebbero certamente coinvolto il loro congiunto in una situazione in sé pericolosa laddove l'attuale ricorrente non avesse avuto una personale giustificata ragione, quale la cointeressenza nell'affare, per essere ivi compresente. In tale quadro indiziario a carico del ricorrente, svolge un ruolo del tutto secondario, per non dire irrilevante, la circostanza che, avvalendosi di una facoltà che l'ordinamento gli consente, in sede di "interrogatorio di garanzia", una volta eseguita la misura cautelare a suo carico, il Di AL non abbia inteso fare dichiarazioni. E', infatti, ben vero che l'esercizio da parte dell'indagato della facoltà di non rispondere o di non collaborare in sede di interrogatorio di garanzia ovvero nel prosieguo delle indagini non consente di desumere alcuna prognosi sfavorevole in ordine al pericolo di commissione di altri reati o ad altra conseguenza negativa diversa dall'impossibilità di accedere ad eventuali benefici che possono legittimamente derivare dalla collaborazione (fra le altre: Corte di cassazione, Sezione V penale 3 settembre 2018, n. 39523), ma - si osserva quanto al caso in esame - il riferimento, pur contenuto nella motivazione della ordinanza impugnata, al fatto che il Di AL si sia avvalso, appunto, della facoltà di non rispondere "senza allegare alcun elemento che avesse potuto offrire una diversa lettura degli elementi indiziari a suo carico", costituisce esclusivamente un argumentum ad abundantiam, volto non a consolidare un quadro indiziario di per sé non ortogonale, ma solo ad evidenziare la assenza di fattori contrastanti con gli altri solidi dati già in possesso dell'Autorità giudiziaria e deponenti a carico dell'attuale ricorrente. La motivazione della ordinanza in relazione ai gravi indizi di colpevolezza esce, perciò, indenne dalle censure ad essa mosse in sede di impugnazione. Diversamente, rileva la Corte, deve, invece concludersi per ciò che attiene alla motivazione sull'attuale esistenza delle esigenze cautelari, legittimanti l'emissione del provvedimento cautelare ora in questione. Premesso, infatti, che siffatte esigenze sono state individuate, nel catalogo che dì esse delinea l'art. 274 cod. proc. pen., in quella di evitare che l'interessato possa rendersi artefice della commissione di altri reati della stessa specie di quelli per cui si procede, si rileva che nella fattispecie il Tribunale di 6 Lecce ha fatto riferimento al fatto che le condotte in relazione alle quali il Di AL risulta essere gravato da pesanti indizi di colpevolezza sono state commesse in concorso con altri soggetti, i fratelli, inseriti in un'associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti, ma ciò ha fatto senza avvedersi che il dato secondo il quale la medesima imputazione non è stata elevata - sia pure nella presente fase cautelare, caratterizzata, come già dianzi segnalato, da una certa fluidità delle contestazioni - a carico dell'odierno ricorrente potrebbe essere elemento indicativo della estemporanea occasionalità della sua partecipazione delittuosa, non strutturata all'interno di una stabile organizzazione. Analogamente non convincente è l'avvenuta enfatizzazione sia dei precedenti penali che costellano il vissuto del Di AL, sia della esistenza di procedimenti penali pendenti a suo carico per reati allarmanti, legati anche al traffico degli stupefacenti. Ora, se è ben vero che gli elementi segnalati dal Tribunale sono, in linea di principio, idonei a segnalare la presenza di una personalità incline a manifestare forte insofferenza al rispetto dei precetti contenuti nelle disposizioni di carattere penale (e questo vale anche per ciò che attiene ai carichi pendenti, come precisato da questa stessa Corte di legittimità, cfr. infatti: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 19 novembre 2015, n. 45934, nonché: Corte di cassazione, Sezione I penale, 8 novembre 2017, n. 51030), va tuttavia segnalato, quanto al caso ora in esame, che, peraltro a fronte di una specifica doglianza che al riguardo era stata sollevata in sede di istanza di riesame (si veda, infatti, il sunto dei motivi di censura sviluppati dal ricorrente di fronte al Tribunale di Lecce, per come da questo stesso organo compendiati a pag. 2 del provvedimento impugnato, ove si legge: "la difesa ritiene insussistenti le esigenze cautelari (...) in quanto dopo giugno 2020, non si rinviene in tutti gli atti di indagine alcun indizio dei coinvolgimento del Di AL"), non solo nella ordinanza impugnata gli elementi deponenti per la perdurante attualità e concretezza della esigenza cautelare che ha, ad avviso del Tribunale, legittimato la misura a danno del Di AL non sono stati assolutamente collocati nel tempo, onde descrivere una situazione di attualità del pericolo di reiterazione, ma, tenuto conto della circostanza che fra l'emersione degli elementi gravemente indizianti a carico del predetto e la concreta applicazione della misura in atto sono intercorsi poco meno di 3 anni, sarebbe stato opportuno onere nel Tribunale dare conto della irrilevanza ai fini della sussistenza, ancora al momento in cui la misura è stata eseguita, degli elementi giustificativi l'applicazione della misura di massimo rigore, non potendo, quanto alla 7 posizione del Di AL, fare riferimento a elementi di carattere presuntivo, stante il fatto che, come ricordato, nei confronti di questo non è stata, neppure in sede di provvisoria contestazione, elevata alcuna imputazione di carattere associativo - si veda, infatti, a contrario: Corte di cassazione, Sezione II penale, 23 febbraio 2022, n. 6592, ove é precisato che nelle ipotesi, indicate dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in cui vi sia la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura della custodia in carcere, i caratteri della attualità e concretezza del pericolo di reiterazione delle condotte criminoso non possono essere esclusi sulla base della sola circostanza relativa al mero decorso del tempo rispetto al momento della commissione dei fatti - dovendo, per converso, ritenersi che, laddove non operi la presunzione de qua, come nella presente occasione, il dato legato alla trascurabilità del "tempo silente" debba trovare un'idonea risposta nella ordinanza applicativa della misura o, ove vi sia stata impugnazione sul punto, in quella reiettiva del ricorso emessa in sede di riesame cautelare. Poiché nel caso che interessa, per le ragioni dianzi esposte, siffatta risposta non è stata fornita dal Tribunale di Lecce, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, limitatamente al profilo relativo alla sussistenza delle segnalate esigenze cautelari - restando, in tal modo, assorbito il rilievo legato alla idoneità di misure meno afflittive di quella custodiale intramuraria, presupponendo l'esame di questo che già sia stato risolto il quesito pregiudiziale sulla sussistenza delle esigenze cautelari - con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Lecce, in diversa composizione personale. Non comportando la presente pronunzia la liberazione del ricorrente, si manda alla Cancelleria per le comunicazioni di cui in dispositivo.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 10 agosto 2023