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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/07/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza n. 472/2020 R.G., promossa da (rappr. Parte_1
e dif. dall'avv. V. Iurato) contro già CP_1 Controparte_2
(rappr. e dif. dall'avv. I. Salerno) e contro (rappr. e dif. CP_3
dall'avv. N. Maccarrone), avente ad oggetto: obbligo contributivo;
osserva propone opposizione avverso la cartella di Parte_1
pagamento n. 297 2015 0018830723, notificatagli in data 16 gennaio
2020 per il pagamento di premi . CP_3
A sostegno dell'opposizione, rileva: che l'atto impositivo in contestazione, concernente premi dovuti per gli anni 2013 e 2014, è stata notificata ad esso ricorrente nella qualità di legale rappresentante della società ALDIF di Alecci Bartolomeo s.a.s.; che a tale data la società in parola risultava già estinta;
che la notifica della cartella deve ritenersi pertanto inesistente;
che la pretesa in oggetto è comunque prescritta;
che trattasi di atto carente sotto il profilo motivazionale. e l' chiedono disattendersi il ricorso. CP_1 CP_3
L rileva, in particolare, che “dalla stampa dell'iter del CP_3
ruolo si evince un'altra data di notifica: il 25/01/2016”, dovendo pertanto ritenersi “probabile … che il ricorrente stia impugnando non la notifica della cartella quanto un atto successivo, come per esempio una intimazione di pagamento”.
Tale assunto si rivela del tutto destituito di fondamento, atteso che
– da un lato – la documentazione versata in atti dall'odierno ricorrente comprova con certezza che l'atto impugnato è proprio la cartella di sopra indicata (e non una intimazione di pagamento), e che – dall'altro
– ha espressamente affermato che “il ruolo relativo alla CP_1
cartella di pagamento oggetto del giudizio è stato consegnato il
10.06.2015 e la cartella notificata il 16.1.2020”.
La visura camerale riguardante la predetta società attesta inoltre l'avvenuta cessazione dell'attività di quest'ultima in data 7 agosto
2017, con cancellazione della stessa il successivo 21 agosto.
La notifica effettuata all'odierno ricorrente quale legale rappresentante della società deve dunque ritenersi inesistente.
Per altro verso, stante il venir meno della società, l' non può Pt_1
considerarsi legittimato a far valere la prescrizione della pretesa contributiva in argomento (cfr. Cass. ord. n. 16277/2019 ove si chiarisce che, a seguito dell'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente - a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti "pendente societate"; con la conseguenza che i soci, successori della società, subentrano anche nella legittimazione processuale facente capo all'ente. Nel caso esaminato, la Suprema Corte ha dunque concluso che la domanda giudiziale introdotta dal liquidatore di una società di capitali, cancellata dal registro delle imprese, è improponibile in quanto l'effetto estintivo che deriva dalla cancellazione della società determina il venir meno del potere di rappresentanza, dell'ente estinto, in capo al liquidatore).
Reputa nondimeno il giudicante che debba dichiararsi la nullità della cartella notificata alla società estinta, esclusa dunque l'inammissibilità del ricorso (inammissibilità che potrebbe, in ipotesi, farsi discendere dalla radicale inesistenza del soggetto destinatario della pretesa); ciò in quanto, in forza del principio costituzionale del diritto di difesa previsto dall'art. 24 Cost., non può essere disconosciuta al contribuente (in proprio o nella qualità di ex rappresentante di una società cancellata) la possibilità di esercitare il potere di opposizione contro un determinato atto impositivo, pur se pregiudizievole soltanto in astratto (cfr. Cass. ord. n. 28187 2017).
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara la nullità della cartella di pagamento in oggetto;
condanna le parti resistenti in solido a rifondere allo Stato le spese processuali, liquidate in complessivi € 2.600,00, oltre accessori di legge.
Ragusa, 29 luglio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza n. 472/2020 R.G., promossa da (rappr. Parte_1
e dif. dall'avv. V. Iurato) contro già CP_1 Controparte_2
(rappr. e dif. dall'avv. I. Salerno) e contro (rappr. e dif. CP_3
dall'avv. N. Maccarrone), avente ad oggetto: obbligo contributivo;
osserva propone opposizione avverso la cartella di Parte_1
pagamento n. 297 2015 0018830723, notificatagli in data 16 gennaio
2020 per il pagamento di premi . CP_3
A sostegno dell'opposizione, rileva: che l'atto impositivo in contestazione, concernente premi dovuti per gli anni 2013 e 2014, è stata notificata ad esso ricorrente nella qualità di legale rappresentante della società ALDIF di Alecci Bartolomeo s.a.s.; che a tale data la società in parola risultava già estinta;
che la notifica della cartella deve ritenersi pertanto inesistente;
che la pretesa in oggetto è comunque prescritta;
che trattasi di atto carente sotto il profilo motivazionale. e l' chiedono disattendersi il ricorso. CP_1 CP_3
L rileva, in particolare, che “dalla stampa dell'iter del CP_3
ruolo si evince un'altra data di notifica: il 25/01/2016”, dovendo pertanto ritenersi “probabile … che il ricorrente stia impugnando non la notifica della cartella quanto un atto successivo, come per esempio una intimazione di pagamento”.
Tale assunto si rivela del tutto destituito di fondamento, atteso che
– da un lato – la documentazione versata in atti dall'odierno ricorrente comprova con certezza che l'atto impugnato è proprio la cartella di sopra indicata (e non una intimazione di pagamento), e che – dall'altro
– ha espressamente affermato che “il ruolo relativo alla CP_1
cartella di pagamento oggetto del giudizio è stato consegnato il
10.06.2015 e la cartella notificata il 16.1.2020”.
La visura camerale riguardante la predetta società attesta inoltre l'avvenuta cessazione dell'attività di quest'ultima in data 7 agosto
2017, con cancellazione della stessa il successivo 21 agosto.
La notifica effettuata all'odierno ricorrente quale legale rappresentante della società deve dunque ritenersi inesistente.
Per altro verso, stante il venir meno della società, l' non può Pt_1
considerarsi legittimato a far valere la prescrizione della pretesa contributiva in argomento (cfr. Cass. ord. n. 16277/2019 ove si chiarisce che, a seguito dell'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente - a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti "pendente societate"; con la conseguenza che i soci, successori della società, subentrano anche nella legittimazione processuale facente capo all'ente. Nel caso esaminato, la Suprema Corte ha dunque concluso che la domanda giudiziale introdotta dal liquidatore di una società di capitali, cancellata dal registro delle imprese, è improponibile in quanto l'effetto estintivo che deriva dalla cancellazione della società determina il venir meno del potere di rappresentanza, dell'ente estinto, in capo al liquidatore).
Reputa nondimeno il giudicante che debba dichiararsi la nullità della cartella notificata alla società estinta, esclusa dunque l'inammissibilità del ricorso (inammissibilità che potrebbe, in ipotesi, farsi discendere dalla radicale inesistenza del soggetto destinatario della pretesa); ciò in quanto, in forza del principio costituzionale del diritto di difesa previsto dall'art. 24 Cost., non può essere disconosciuta al contribuente (in proprio o nella qualità di ex rappresentante di una società cancellata) la possibilità di esercitare il potere di opposizione contro un determinato atto impositivo, pur se pregiudizievole soltanto in astratto (cfr. Cass. ord. n. 28187 2017).
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara la nullità della cartella di pagamento in oggetto;
condanna le parti resistenti in solido a rifondere allo Stato le spese processuali, liquidate in complessivi € 2.600,00, oltre accessori di legge.
Ragusa, 29 luglio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)