Sentenza 2 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/02/2001, n. 1487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1487 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
IN0148 7 /0 1 REPUBBLICA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni OLLA Presidente R.G.N. 13960/99 Consigliere Cron.3188 Dott. Giovanni LOSAVIO .483 Dott. Vincenzo FERRO Consigliere Rep Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Ud. 25/10/00 CELENTANO Rel. ConsigliereDott. Walter ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S E NTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 V. MICHI & FIGLI Srl, in persona dei liquidatore, 2. FEB 2011 IL CANCELLIERE elettivamente domiciliata in ROMA VIA CONDOTTI 91, presso l'avvocato BERARDINO LIBONATI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BORGIOLI, giusta procura in calce al ALESSANDRO LIRE 3000 CANCELLERIA ricorso;
- ricorrente -
contro
CG408207 FALLIMENTO V. MICHI & FIGLI Srl, in persona del elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTECuratore, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 2000 ZEBIO 30, l'avvocato GIAMMARIA CAMICI, presso Richiesta copia studio 1942 rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO LENSI, dal Sig. per diritti L. 3000 || 1.9.APR. 2001 -1- '3 IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE giusta delega in calce al controricorso;
Richiesta copia studio dal Sig. CARICt controricorrente - per diritti L. 3000Забо avverso la sentenza n. 34/99 del Tribunale di PISTOIA, 113 APR 2001 IL CANCELLIERE depositata il 15/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/2000 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Pappalardo, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. LIRE 2000 CANCEL BB112840 BB112839 -2- AQ030868 Svolgimento del processo Con sentenza emessa il 1415.04.1999 il Tribunale di Pistoia dichiarò risolto il concordato fallimentare a suo tempo proposto dalla S.r.l. V. IC e GL e omologato con sentenza del 23.4-2.6.1998 e, per l'effetto, dispose la riapertura del fallimento della società stessa. Avverso tale pronuncia di risoluzione ha proposto ricorso ( straordinario ) per cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, la suddetta società V. IC e GL a r.l., in persona del liquidatore Luciano IC. La curatela del fallimento si è costituita con controricorso, per resistere all'impugnazione, prospettandone, in limine, l'inammissibilità per tardiva proposizione. La ricorrente ha depositato una memoria. Motivi della decisione Il ricorso, della cui ammissibilità quale ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. non si dubita (v., ex multis, Cass. n. 405 del 1993), è tuttavia inammissibile perché proposto oltre il termine ( non già quello dimidiato di cui all'art. 131 l.f., cui il resistente si è riferito, ma del quale è preclusa l' applicazione analogica: v. anche sul punto, la suindicata pronuncia di questa Corte nonché l'altra n. 6069 del 1995) ordinario di sessanta giorni, la cui decorrenza resta fissata dalla notifica della comunicazione della sentenza da parte del cancelliere, ai sensi dell'art. 131 c.p.c.. Detta comunicazione risulta notificata alla società ora ricorrente il giorno 19.04.1999 e il ricorso, a sua volta, notificato al procuratore della curatela il successivo giorno 30.06. dello stesso 1999 e al curatore personalmente ( a mezzo del servizio postale) il 2.7.1999. Non si dubita che il dies a quo del termine per la proposizione del ricorso sia quello della notificazione della comunicazione suddetta. In tal senso ha statuito già in precedenza ( sentenza n. 6069 del 1995; v. anche, per altra fattispecie, S.U. n. 5104 del 1996 ) questa Corte di legittimità, anche richiamando la sentenza n. 255 del 1974 della Corte Costituzionale, costituzionale degli artt. 183 primo ed ultimodichiarativa della illegittimità comma e 131 primo e terzo comma I.f. nella parte in cui facevano decorrere dall'affissione il termine per l'impugnazione delle sentenze in esse indicate. Nella materia speciale delle procedura concorsuali, e per i provvedimenti emessi all'esito di procedimenti endofallimentari, il mezzo attraverso il quale i provvedimenti stessi sono portati a conoscenza delle parti interessate, anche ai fini dell'eventuale impugnazione, è, appunto una volta caduti, per illegittimità costituzionale, il mero deposito del provvedimento in cancelleria 0 l'affissione del provvedimento stesso la comunicazione da parte del cancelliere ( (v. per gli artt. 17 e 18 la sentenza SS.UU. n. 5104 del 1996. per gli artt. 23 e 26 le sentenze della Corte Costituzionale n.303 del 1985 e n. 156 del 1986, per le sentenze in materia di concordato preventivo la sentenza n. 255 del 1974 già richiamata ), e non già la notificazione, della quale, nell'ordinario processo e ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, è menzione nell'art. 326 del codice di rito civile. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e le spese del presente giudizio poste a carico della società ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in lire 97.000 oltre lire 5.000.000 per onorario. Così deciso addì 25 ottobre 2000 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. Dott. Giovanni Olla Presidente 10. then Dott. Walter Celentano estensore ш их. hooos 290000 144.93 MAI 001