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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 6644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6644 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile
Composta dai seguenti magistrati:
Dr. GEREMIA CASABURI Presidente est
Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere
Dr. BIAGIO ROBERTO CIMINI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di II° grado iscritta al N.3873/2019 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 19/03/2025 tenutasi in modalità cartolare, con ad oggetto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma N.41/2020
e vertente tra
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. ti Marco Morra e Giovanna Fiore
- appellanti – nei confronti di
CP_1
Rappresentata e difesa dagli avv. Pietro Caramia,
-appellata-
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
-il tribunale di Civitavecchia, con sentenza n.41/2019, rigettò l'opposizione all'esecuzione proposta da
[...]
e rideterminò le somme spettanti all'opposta a titolo di mantenimento proprio in Parte_1 CP_1 euro 8.484, 86, nonché a titolo di mantenimento per il figlio, in euro 944,87.
I fatti di causa possono essere così sintetizzati:
L'attore propose opposizione avverso il precetto notificato dalla convenuta e volto ad ottenere le somme previste dalla sentenza di separazione a titolo di mantenimento.
Il medesimo eccepì, riguardo alle somme richieste a titolo di mantenimento proprio dalla moglie, la consumazione di suddetto diritto in virtù di accordi economici (concernenti la cessione di un immobile in comproprietà a terzi a fronte della rinuncia al diritto al mantenimento) intrapresi a seguito della separazione;
riguardo alle somme richieste a titolo di mantenimento del figlio, eccepì di aver adempiuto.
1 In subordine, inoltre, chiese il ricalcolo delle somme in quanto errate.
Si costituì in giudizio l'opposta, eccependo la nullità di suddetti accordi in quanto, da un lato, sottoscritti in presenza di una esigenza economica nota e sfruttata dal marito;
dall'altro, in quanto posti in violazione di un provvedimento definitivo ex art. 710 c.p.c.;
Il tribunale di Civitavecchia rigettò l'opposizione, ritenendo che l'accordo fosse nullo per difetto di causa, in quanto l'opposta – a fronte della rinuncia al mantenimento- aveva conseguito (con la vendita dell'immobile già in comunione, e il riparto in quote del 50% del ricavato) quel che comunque le competeva;
il Tribunale, inoltre, all'esito della Ctu, riconteggiò le somme spettanti all'opposta;
Da qui l'appello del l quale chiese la riforma della sentenza di primo grado, lamentando Parte_1 che il Tribunale avesse errato nell'accertare la nullità degli accordi surrichiamati, e eccependo comunque la nullità della sentenza per non aver il giudice provocato il contraddittorio su questione rilevata d'ufficio e infine la condanna dell'opposta ex art. 96 c.p.c.;
Si costituì in giudizio la convenuta, chiedendo di dichiararsi inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342
c.p.c. e comunque di rigettarlo di merito;
- la Corte, all'esito di udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 19/03/2025 di precisazione delle conclusioni, ha assegnato la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In diritto:
- Ritenuto che:
-in rito, va disattesa la richiesta di parte appellata circa la declaratoria di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'atto introduttivo indica con sufficiente precisione i punti del provvedimento non condivisi, deducendone i vizi.
- ancora in rito, l'appellante deduce la nullità della sentenza in quanto emanata in violazione dell'art. 101 c.p.c., affermando che il giudice di primo grado non aveva sollecitato il contraddittorio sulla nullità del contratto per assenza di causa, rilevata d'ufficio; al riguardo, la giurisprudenza di legittimità afferma che “la mancata segnalazione da parte del giudice comporta la violazione del dovere di collaborazione e determina nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa delle parti, private dell'esercizio del contraddittorio, con le connesse facoltà di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie sulla questione che ha condotto alla decisione solitaria. Qualora la violazione, nei termini suindicati, si sia verificata nel giudizio di primo grado, la sua denuncia in appello, accompagnata dalla indicazione delle attività processuali che la parte avrebbe potuto porre in essere, cagiona, se fondata, non già la regressione al primo giudice, ma, in forza del disposto dell'art.
354 c.p.c., comma 4, la rimessione in termini per lo svolgimento nel processo d'appello delle attività il cui esercizio non è stato possibile”. (Cass. sez. un., n.14828/2012);
-nel caso di specie, va rilevato che il giudice di primo grado effettivamente ha rigettato l'opposizione dell'attore sulla base di una nullità negoziale non dedotta dalle parti, senza aver suscitato preventivamente il contraddittorio;
-tuttavia, l'appellante non ha allegato, come da principio di diritto sopra riportato, le attività processuali che avrebbe potuto svolgere in primo grado avverso suddetta nullità; ne segue che la causa può essere decisa direttamente nel merito;
2 - l'appellante, come accennato, prospetta la violazione dell'art. 1418 c.c., comma 2, deducendo una errata valutazione del giudice di primo grado circa la nullità dell'accordo con cui l'appellata rinunciò per sè all'assegno di mantenimento a fronte della vendita dell'immobile in comunione;
-secondo l'appellante, tale accordo non era nullo, in quanto: a) stipulato in presenza dell'avvocato dell'appellata; b) non concluso “pro futuro”; c) l'importo conseguito comunque garantisce alla controparte solidità economica , così conseguendo lo scopo dell'assegno di mantenimento;
d) in ogni caso l'appellata, in caso di sopraggiunte necessità economiche, ben potrebbe adire nuovamente il giudice per ottenere nuovamente l' assegno ex art. 156 c.c.
-il motivo è complessivamente infondato e va rigettato;
-va premesso che la giurisprudenza effettivamente ammette (negli ultimi anni con maggiore larghezza), gli accordi tra i coniugi, già in sede di separazione consensuale (ma può agevolmente ritenersi anche successivamente all'omologa, o in pendenza della separazione giudiziale, per conseguire una soluzione concordata), pur tuttora distinguendo tra un “contenuto essenziale, volto ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione, cui può aggiungersi uno eventuale, finalizzato a regolare situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere in vita;
solo le pattuizioni essenziali possono essere revocate e modificate ex art. 710 c.p.c. (poi sostituito dall'art. 473-bis.29
c.p.c.) … mentre quelle eventuali seguono la disciplina propria dei negozi giuridici e non sono revocabili o modificabili”, v. Cass. 22 luglio 2024 n. 20034;
-tra gli accordi sul contenuto “eventuale” (integranti, appunto, negozi autonomi, veri e propri contratti ex art. 1372 c.c.) rientrano sicuramente quelli con ad oggetto trasferimenti immobiliari (in primo luogo da un coniuge all'altro, arg. ex Cass. 22 aprile 2025 n. 10545), e – sempre nell'ambito del regolamento tra i coniugi- quelli attinenti la vendita a terzi di un bene immobile (anche rientrante nella comunione legale) e l'attribuzione del ricavato pro parte a ciascuno dei coniugi;
-tali accordi integrano gli estremi di un “ contratto atipico, il quale, volto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 1322 c.c., deve essere caratterizzato da una propria causa, rispondendo ad un originario spirito di sistemazione, in occasione dell'evento di separazione consensuale, dei rapporti patrimoniali dei coniugi sia pure maturati nel corso della convivenza matrimoniale. (così, ex plurimis,
Cass.n.16909/2015);
-merita poi ricordare che la causa del contratto debba essere ricercata in concreto, valutando il reale e concreto assetto che le parti abbiano voluto perseguire mediante la stipulazione del contratto, ancorchè atipico (ex multis, Cass. n. 10490/2006);
-la giurisprudenza di legittimità guarda con sfavore siffatti accordi quando concernono, pur nell'ambito di una più ampia definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, il diritto al mantenimento del coniuge più debole, ex art. 156 c.c., nell'an o nel quantum, atteso che tale diritto rientra sicuramente nel contenuto essenziale della separazione;
-questa Corte reputa nondimeno che l'assegno in questione, integrando un diritto “relativamente indisponibile”
, possa essere oggetto – nei limiti di cui infra si dirà- di accordo dispositivo, nel quantum ma anche nell'an, e quindi anche di rinuncia (beninteso, dopo il riconoscimento, consensuale o giudiziale, e comunque dopo l'insorgere dei presupposti, atteso il noto divieto degli accordi prematrimoniali, così come- ma con maggiore elasticità – di quelli “in funzione” del futuro divorzio); l'assegno per il coniuge, d'altronde (a differenza di quelli
3 per i figli minorenni, oggetto sicuramente di diritti indisponibili), in sede giudiziale deve essere oggetto di tempestiva domanda;
-un tale accordo però, se modificativo di un assegno ex art. 156 c.c. nell'an, in quanto riconosce o revoca una assegno, ovvero nel quantum, riducendone o aumentandone l'ammontare) previsto in sede di separazione consensuale, ovvero riconosciuto in sede di separazione giudiziale , inerendo al contenuto essenziale della separazione stessa, deve essere giudizialmente recepito (almeno ai fini dell'efficacia), ex art. 710 c.p.c. (e ora ex art. 473 bis.29 c.p.c.);
-anche a voler riconoscere efficacia (e comunque validità) immediata a tale accordo, anche senza un previo vaglio giudiziario, comunque pur sempre negoziale, e quindi ad ammetterne la sindacabilità in sede giudiziaria, alla stregua degli ordinari canoni contrattuali, assume particolare rilevanza il profilo della causa in concreto (e quindi del relativo accertamento);
-così un accordo in forza del quale un coniuge rinuncia all'assegno di mantenimento che gli è stato riconosciuto
(in sede consensuale o giudiziaria), quale corrispettivo di una attribuzione patrimoniale attribuitagli dall'altro coniuge (tenuto al versamento dell'assegno), che pertanto “bilancia” quella rinuncia, è valido ed efficace solo se – in concreto- sussista quella corrispettività, che appunto giustifica causalmente quella operazione;
diversamente, quel negozio (pur sempre atipico) non sarebbe meritevole di tutela, in quanto la rinuncia all'assegno (che ha funzione, come detto, assistenziale), resterebbe, surrettiziamente, senza corrispettivo
(come pure enunciato); verrebbe anche meno la ratio sottesa a quell'accordo, di sistemazione complessiva
(totale o parziale) dei rapporti patrimoniali tra i coniugi;
-può allora decidersi il caso di specie;
-l'appellante , già in sede di opposizione, aveva richiamato la scrittura intercorsa con la moglie il 6.11.2005, quindi successiva alla separazione giudiziale (sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 562\04), poi ratificata il 16 gennaio 2009, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di vendita a un terzo della (ex) casa coniugale, in regime di comunione legale, per l'importo di euro 150.000,00; -l'appellata – a fronte della liquidazione in un'unica soluzione dell'importo di € 75.000 (il marito, odierno appellante, aveva invece conseguito l'importo residuo di euro 85.000,00), quale quota del corrispettivo della vendita, rinunciava al
“proprio mantenimento giudiziale in corso”;
-alla stregua delle considerazioni sopra svolte, è evidente che tale accordo (a non volerlo ritenere comunque inefficace perché non sottoposto alla valutazione del Tribunale, per essere recepito ex art. 710 c.p.c.) è invalido, rectius nullo, come ritenuto dalla sentenza appellata, per difetto di causa;
-e infatti la odierna appellata, a fronte della rinuncia all'assegno ex art. 156 c.c., non ha conseguito alcun vantaggio economico giuridicamente rilevante, ovvero – in altri termini – non ha conseguito niente di più di quanto la stessa comunque avrebbe avuto diritto ad ottenere a seguito della vendita del bene in comunione
(tenuto poi conto che la quota conseguita è addirittura inferiore alla metà del corrispettivo della vendita); ne segue che il negozio in parola, nella realtà meramente abdicativo del diritto della appellata, non presenta il pur dichiarato (dall'appellante anche in questa sede) scopo corrispettivo (la “sostituzione” dell'assegno con la corresponsione di una somma di danaro, una sorta di assegno “una tantum”);
-ne segue l'irrilevanza di tutte le difese dell'appellante, dedotte nel gravame;
in particolare non rileva (né è provato) che l'immobile sarebbe stato acquistato (o realizzato) con danaro del solo appellante (o soprattutto di questi), o che l'accordo fu sottoscritto con l'assistenza dei difensori, o che l'assegno potrebbe essere
4 sempre richiesto, in sede giudiziale;
il vizio sopra rilevato ha carattere dirimente e correttamente è stato accertato, in via incidentale, dal Tribunale;
-ne segue che l'appellante era comunque tenuto a versare l'assegno alla moglie, sicchè, come appunto riconosciuto dal primo giudice, l'opposizione a precetto (qui non rilevano gli importi riconosciuti) era infondato;
-ogni altra questione è assorbita;
-al rigetto dell'appello segue la condanna degli appellanti alle spese di lite, come liquidate in dispositivo;
sussistono, altresì, i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002;
P.Q.M
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite, che liquida in euro 4000,00 comprensivi di spese generali, IVA e CPA, oltre competenze di legge;
sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002
Roma, data del deposito
Il presidente est. (dr. G. Casaburi)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile
Composta dai seguenti magistrati:
Dr. GEREMIA CASABURI Presidente est
Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere
Dr. BIAGIO ROBERTO CIMINI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di II° grado iscritta al N.3873/2019 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 19/03/2025 tenutasi in modalità cartolare, con ad oggetto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma N.41/2020
e vertente tra
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. ti Marco Morra e Giovanna Fiore
- appellanti – nei confronti di
CP_1
Rappresentata e difesa dagli avv. Pietro Caramia,
-appellata-
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
-il tribunale di Civitavecchia, con sentenza n.41/2019, rigettò l'opposizione all'esecuzione proposta da
[...]
e rideterminò le somme spettanti all'opposta a titolo di mantenimento proprio in Parte_1 CP_1 euro 8.484, 86, nonché a titolo di mantenimento per il figlio, in euro 944,87.
I fatti di causa possono essere così sintetizzati:
L'attore propose opposizione avverso il precetto notificato dalla convenuta e volto ad ottenere le somme previste dalla sentenza di separazione a titolo di mantenimento.
Il medesimo eccepì, riguardo alle somme richieste a titolo di mantenimento proprio dalla moglie, la consumazione di suddetto diritto in virtù di accordi economici (concernenti la cessione di un immobile in comproprietà a terzi a fronte della rinuncia al diritto al mantenimento) intrapresi a seguito della separazione;
riguardo alle somme richieste a titolo di mantenimento del figlio, eccepì di aver adempiuto.
1 In subordine, inoltre, chiese il ricalcolo delle somme in quanto errate.
Si costituì in giudizio l'opposta, eccependo la nullità di suddetti accordi in quanto, da un lato, sottoscritti in presenza di una esigenza economica nota e sfruttata dal marito;
dall'altro, in quanto posti in violazione di un provvedimento definitivo ex art. 710 c.p.c.;
Il tribunale di Civitavecchia rigettò l'opposizione, ritenendo che l'accordo fosse nullo per difetto di causa, in quanto l'opposta – a fronte della rinuncia al mantenimento- aveva conseguito (con la vendita dell'immobile già in comunione, e il riparto in quote del 50% del ricavato) quel che comunque le competeva;
il Tribunale, inoltre, all'esito della Ctu, riconteggiò le somme spettanti all'opposta;
Da qui l'appello del l quale chiese la riforma della sentenza di primo grado, lamentando Parte_1 che il Tribunale avesse errato nell'accertare la nullità degli accordi surrichiamati, e eccependo comunque la nullità della sentenza per non aver il giudice provocato il contraddittorio su questione rilevata d'ufficio e infine la condanna dell'opposta ex art. 96 c.p.c.;
Si costituì in giudizio la convenuta, chiedendo di dichiararsi inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342
c.p.c. e comunque di rigettarlo di merito;
- la Corte, all'esito di udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 19/03/2025 di precisazione delle conclusioni, ha assegnato la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In diritto:
- Ritenuto che:
-in rito, va disattesa la richiesta di parte appellata circa la declaratoria di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'atto introduttivo indica con sufficiente precisione i punti del provvedimento non condivisi, deducendone i vizi.
- ancora in rito, l'appellante deduce la nullità della sentenza in quanto emanata in violazione dell'art. 101 c.p.c., affermando che il giudice di primo grado non aveva sollecitato il contraddittorio sulla nullità del contratto per assenza di causa, rilevata d'ufficio; al riguardo, la giurisprudenza di legittimità afferma che “la mancata segnalazione da parte del giudice comporta la violazione del dovere di collaborazione e determina nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa delle parti, private dell'esercizio del contraddittorio, con le connesse facoltà di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie sulla questione che ha condotto alla decisione solitaria. Qualora la violazione, nei termini suindicati, si sia verificata nel giudizio di primo grado, la sua denuncia in appello, accompagnata dalla indicazione delle attività processuali che la parte avrebbe potuto porre in essere, cagiona, se fondata, non già la regressione al primo giudice, ma, in forza del disposto dell'art.
354 c.p.c., comma 4, la rimessione in termini per lo svolgimento nel processo d'appello delle attività il cui esercizio non è stato possibile”. (Cass. sez. un., n.14828/2012);
-nel caso di specie, va rilevato che il giudice di primo grado effettivamente ha rigettato l'opposizione dell'attore sulla base di una nullità negoziale non dedotta dalle parti, senza aver suscitato preventivamente il contraddittorio;
-tuttavia, l'appellante non ha allegato, come da principio di diritto sopra riportato, le attività processuali che avrebbe potuto svolgere in primo grado avverso suddetta nullità; ne segue che la causa può essere decisa direttamente nel merito;
2 - l'appellante, come accennato, prospetta la violazione dell'art. 1418 c.c., comma 2, deducendo una errata valutazione del giudice di primo grado circa la nullità dell'accordo con cui l'appellata rinunciò per sè all'assegno di mantenimento a fronte della vendita dell'immobile in comunione;
-secondo l'appellante, tale accordo non era nullo, in quanto: a) stipulato in presenza dell'avvocato dell'appellata; b) non concluso “pro futuro”; c) l'importo conseguito comunque garantisce alla controparte solidità economica , così conseguendo lo scopo dell'assegno di mantenimento;
d) in ogni caso l'appellata, in caso di sopraggiunte necessità economiche, ben potrebbe adire nuovamente il giudice per ottenere nuovamente l' assegno ex art. 156 c.c.
-il motivo è complessivamente infondato e va rigettato;
-va premesso che la giurisprudenza effettivamente ammette (negli ultimi anni con maggiore larghezza), gli accordi tra i coniugi, già in sede di separazione consensuale (ma può agevolmente ritenersi anche successivamente all'omologa, o in pendenza della separazione giudiziale, per conseguire una soluzione concordata), pur tuttora distinguendo tra un “contenuto essenziale, volto ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione, cui può aggiungersi uno eventuale, finalizzato a regolare situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere in vita;
solo le pattuizioni essenziali possono essere revocate e modificate ex art. 710 c.p.c. (poi sostituito dall'art. 473-bis.29
c.p.c.) … mentre quelle eventuali seguono la disciplina propria dei negozi giuridici e non sono revocabili o modificabili”, v. Cass. 22 luglio 2024 n. 20034;
-tra gli accordi sul contenuto “eventuale” (integranti, appunto, negozi autonomi, veri e propri contratti ex art. 1372 c.c.) rientrano sicuramente quelli con ad oggetto trasferimenti immobiliari (in primo luogo da un coniuge all'altro, arg. ex Cass. 22 aprile 2025 n. 10545), e – sempre nell'ambito del regolamento tra i coniugi- quelli attinenti la vendita a terzi di un bene immobile (anche rientrante nella comunione legale) e l'attribuzione del ricavato pro parte a ciascuno dei coniugi;
-tali accordi integrano gli estremi di un “ contratto atipico, il quale, volto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 1322 c.c., deve essere caratterizzato da una propria causa, rispondendo ad un originario spirito di sistemazione, in occasione dell'evento di separazione consensuale, dei rapporti patrimoniali dei coniugi sia pure maturati nel corso della convivenza matrimoniale. (così, ex plurimis,
Cass.n.16909/2015);
-merita poi ricordare che la causa del contratto debba essere ricercata in concreto, valutando il reale e concreto assetto che le parti abbiano voluto perseguire mediante la stipulazione del contratto, ancorchè atipico (ex multis, Cass. n. 10490/2006);
-la giurisprudenza di legittimità guarda con sfavore siffatti accordi quando concernono, pur nell'ambito di una più ampia definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, il diritto al mantenimento del coniuge più debole, ex art. 156 c.c., nell'an o nel quantum, atteso che tale diritto rientra sicuramente nel contenuto essenziale della separazione;
-questa Corte reputa nondimeno che l'assegno in questione, integrando un diritto “relativamente indisponibile”
, possa essere oggetto – nei limiti di cui infra si dirà- di accordo dispositivo, nel quantum ma anche nell'an, e quindi anche di rinuncia (beninteso, dopo il riconoscimento, consensuale o giudiziale, e comunque dopo l'insorgere dei presupposti, atteso il noto divieto degli accordi prematrimoniali, così come- ma con maggiore elasticità – di quelli “in funzione” del futuro divorzio); l'assegno per il coniuge, d'altronde (a differenza di quelli
3 per i figli minorenni, oggetto sicuramente di diritti indisponibili), in sede giudiziale deve essere oggetto di tempestiva domanda;
-un tale accordo però, se modificativo di un assegno ex art. 156 c.c. nell'an, in quanto riconosce o revoca una assegno, ovvero nel quantum, riducendone o aumentandone l'ammontare) previsto in sede di separazione consensuale, ovvero riconosciuto in sede di separazione giudiziale , inerendo al contenuto essenziale della separazione stessa, deve essere giudizialmente recepito (almeno ai fini dell'efficacia), ex art. 710 c.p.c. (e ora ex art. 473 bis.29 c.p.c.);
-anche a voler riconoscere efficacia (e comunque validità) immediata a tale accordo, anche senza un previo vaglio giudiziario, comunque pur sempre negoziale, e quindi ad ammetterne la sindacabilità in sede giudiziaria, alla stregua degli ordinari canoni contrattuali, assume particolare rilevanza il profilo della causa in concreto (e quindi del relativo accertamento);
-così un accordo in forza del quale un coniuge rinuncia all'assegno di mantenimento che gli è stato riconosciuto
(in sede consensuale o giudiziaria), quale corrispettivo di una attribuzione patrimoniale attribuitagli dall'altro coniuge (tenuto al versamento dell'assegno), che pertanto “bilancia” quella rinuncia, è valido ed efficace solo se – in concreto- sussista quella corrispettività, che appunto giustifica causalmente quella operazione;
diversamente, quel negozio (pur sempre atipico) non sarebbe meritevole di tutela, in quanto la rinuncia all'assegno (che ha funzione, come detto, assistenziale), resterebbe, surrettiziamente, senza corrispettivo
(come pure enunciato); verrebbe anche meno la ratio sottesa a quell'accordo, di sistemazione complessiva
(totale o parziale) dei rapporti patrimoniali tra i coniugi;
-può allora decidersi il caso di specie;
-l'appellante , già in sede di opposizione, aveva richiamato la scrittura intercorsa con la moglie il 6.11.2005, quindi successiva alla separazione giudiziale (sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 562\04), poi ratificata il 16 gennaio 2009, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di vendita a un terzo della (ex) casa coniugale, in regime di comunione legale, per l'importo di euro 150.000,00; -l'appellata – a fronte della liquidazione in un'unica soluzione dell'importo di € 75.000 (il marito, odierno appellante, aveva invece conseguito l'importo residuo di euro 85.000,00), quale quota del corrispettivo della vendita, rinunciava al
“proprio mantenimento giudiziale in corso”;
-alla stregua delle considerazioni sopra svolte, è evidente che tale accordo (a non volerlo ritenere comunque inefficace perché non sottoposto alla valutazione del Tribunale, per essere recepito ex art. 710 c.p.c.) è invalido, rectius nullo, come ritenuto dalla sentenza appellata, per difetto di causa;
-e infatti la odierna appellata, a fronte della rinuncia all'assegno ex art. 156 c.c., non ha conseguito alcun vantaggio economico giuridicamente rilevante, ovvero – in altri termini – non ha conseguito niente di più di quanto la stessa comunque avrebbe avuto diritto ad ottenere a seguito della vendita del bene in comunione
(tenuto poi conto che la quota conseguita è addirittura inferiore alla metà del corrispettivo della vendita); ne segue che il negozio in parola, nella realtà meramente abdicativo del diritto della appellata, non presenta il pur dichiarato (dall'appellante anche in questa sede) scopo corrispettivo (la “sostituzione” dell'assegno con la corresponsione di una somma di danaro, una sorta di assegno “una tantum”);
-ne segue l'irrilevanza di tutte le difese dell'appellante, dedotte nel gravame;
in particolare non rileva (né è provato) che l'immobile sarebbe stato acquistato (o realizzato) con danaro del solo appellante (o soprattutto di questi), o che l'accordo fu sottoscritto con l'assistenza dei difensori, o che l'assegno potrebbe essere
4 sempre richiesto, in sede giudiziale;
il vizio sopra rilevato ha carattere dirimente e correttamente è stato accertato, in via incidentale, dal Tribunale;
-ne segue che l'appellante era comunque tenuto a versare l'assegno alla moglie, sicchè, come appunto riconosciuto dal primo giudice, l'opposizione a precetto (qui non rilevano gli importi riconosciuti) era infondato;
-ogni altra questione è assorbita;
-al rigetto dell'appello segue la condanna degli appellanti alle spese di lite, come liquidate in dispositivo;
sussistono, altresì, i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002;
P.Q.M
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite, che liquida in euro 4000,00 comprensivi di spese generali, IVA e CPA, oltre competenze di legge;
sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002
Roma, data del deposito
Il presidente est. (dr. G. Casaburi)
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