Articolo 29 della Legge 10 agosto 1950, n. 648
Articolo 28Articolo 30
Versione
16 settembre 1950
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Versione
28 aprile 1953
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Versione
16 agosto 1957
Art. 29.
Ai titolari di pensione di guerra di la categoria, cui spetta un assegno di superinvalidita', ai sensi del precedente art. 28, e' concesso un assegno supplementare non riversibile rispettivamente di annue lire 66.000 per le lettere A, A-bis, B; lire 60.000 per le lettere C, D ed E; e di lire 54.000 per le lettere F e G della tabella E annessa alla presente legge.
Agli invalidi di prima categoria, i quali non fruiscano di assegni di superinvalidita', e' concesso un assegno supplementare non riversibile di annue lire 160.000 comprensivo della aggiunta temporanea di cui all' art. 2 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257 , che si intende assorbito. (2)
Agli invalidi delle categorie dalla 2ª alla 8ª e' concesso un assegno supplementare non riversibile rispettivamente di annue lire 54.000, 36.000, 22.800, 14.400, 12.000, 9.600 e 6.000. (2) ((7)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 11 aprile 1953, n. 263 ha disposto (con l'art. 3) che "Agli invalidi della prima categoria sprovvisti di assegno di superinvalidita' ed agli invalidi dalla seconda all'ottava categoria, l'assegno supplementare, non riversibile, di cui al secondo e terzo comma dell'art. 29, della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e' elevato, con effetto dal 1 luglio 1953, rispettivamente a lire 239.280, 88.500, 60.617, 39.609, 25.693, 20.868, 16.178, 10.596." ---------------- AGGIORNAMENTO (7) La L. 26 luglio 1957, n. 616 ha disposto (con l'art. 2, comma 2, lettera c)) che e' soppresso "l'assegno supplementare di cui all' art. 29 dalla legge 10 agosto 1950, n. 648 , e successive modificazioni."
Entrata in vigore il 16 agosto 1957