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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/08/2025, n. 3420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3420 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa SC AI, in funzione di giudice del lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado iscritta al n. 11720/2023 R.G.L., pendente
tra
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Celoria, elettivamente domiciliato in Milano, piazza S. Marco n. 1,
ricorrente
e
, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Gabriele Teodoro Pierni e Carmela
Privitera, elettivamente domiciliata in Milano, via Lamarmora n. 36,
resistente
OGETTO: retribuzione;
danno da usura lavorativa.
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato, aveva Parte_2
convenuto in giudizio chiedendo che venissero accolte Controparte_1
le seguenti domande:
“A1. in via principale: accertare che il rapporto di lavoro intercorso tra il sig.
e (C.F. ), con Parte_1 Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in con sede legale in Milano (MI), Piazza Giulio Cesare n. 14, è stato
privo dei requisiti di discontinuità previsti dall'art. 11bis CCNL Controparte_2
;
[...]
A2. per l'effetto, dichiarare l'applicabilità al rapporto di lavoro del sig.
[...]
della disciplina prevista dall'art. 11 dello stesso CCNL, con orario Parte_1
di lavoro settimanale di 39 ore;
B1. accertare e dichiarare che il lavoro straordinario prestato da sig.
[...]
oltre il limite delle 39 ore settimanali, è stato pari a 261 ore nel Parte_1
2012, 897 ore nel 2013, 897 ore nel 2014, 897 ore nel 2015, 897 ore nel 2016, 885
ore nel 2017, 980 ore nel 2018, 822 ore nel 2019, 833 nel 2020, 591 nel 2021,
ovvero il diverso numero di ore di lavoro straordinario ritenuto di giustizia;
B2. per l'effetto, condannare (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in Milano, Piazza Giulio Cesare n. 14, in persona del legale
rappresentante pro tempore, a pagare al sig. Parte_1
complessivamente Euro 108.410,50 (di cui Euro 3280,70 relativi agli straordinari
prestati nel 2012; Euro 11.513,62 relativi agli straordinari prestati nel 2013; Euro
11.744,55 relativi agli straordinari prestati nel 2014; Euro 12.035,49 relativi agli
straordinari prestati nel 2015; Euro 12.318,78 relativi agli straordinari prestati
nel 2016; Euro 12.080,89 relativi agli straordinari prestati nel 2017; Euro
13.380,62 relativi agli straordinari prestati nel 2018; Euro 11.563,94 relativi agli
straordinari prestati nel 2019; Euro 12.123,19 relativi agli straordinari prestati
nel 2020; Euro 8.338,69 relativi agli straordinari prestati nel 2021), comprensivo
2 della relativa incidenza sul TFR, ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia,
oltre interessi e rivalutazione.
C. accertato il superamento dei limiti di lavoro straordinario prescritti dal CCNL
vigente ed accertato altresì che il numero di ore di lavoro straordinario prestate
dal sig. oltre detto limite contrattuale è stato pari ad Parte_1
Euro 6.588,00 ovvero il diverso numero ritenuto di giustizia, condannare
[...]
(C.F. ), con sede legale in Milano, Piazza Giulio Controparte_1 P.IVA_1
Cesare n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al sig.
un risarcimento pari ad Euro 6.479,65, ovvero il diverso Parte_1
importo ritenuto di giustizia oltre interessi e rivalutazione.
D. accertate le differenze retributive correlate alle mensilità di giugno 2021, luglio
2021, agosto 2021, novembre 2021 e gennaio 2022, condannare
[...]
(C.F. ), con sede legale in Milano, Piazza Giulio Controparte_1 P.IVA_1
Cesare n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al sig.
un risarcimento pari ad Euro 4.597,52, ovvero il diverso Parte_1
importo ritenuto di giustizia oltre interessi e rivalutazione.
E1. in subordine ai punti A, B e C che precedono: accertare e dichiarare il
lavoro straordinario prestato da sig. oltre il limite delle Parte_1
47 ore settimanali e
per l'effetto, condannare (C.F. ), con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Milano, Piazza Giulio Cesare n. 14, in persona del legale rappresentante
pro tempore, a pagare al sig. complessivamente Euro Parte_1
92.099,04, comprensivi della relativa incidenza del TFR, ovvero il diverso importo
ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazioni.
E2. accertato il superamento dei limiti di lavoro straordinario prescritti dal CCNL
vigente ed accertato altresì che il numero di ore di lavoro straordinario prestate
dal sig. oltre detto limite contrattuale, condannare Parte_1 [...]
[...] [...]
[...]
[...]
[...]
(C.F. ), con sede legale in Milano, Piazza Giulio Controparte_3 P.IVA_1
Cesare n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al sig.
un risarcimento da quantificarsi in via equitativa sulla Parte_1
base di un numero complessivo di ore di straordinario superiore a 3.000 ore.
F. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni, ovvero i diversi importi ritenuti di
giustizia.
G. Con vittoria di spese e compensi professionali.
Si richiede, altresì, ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014, di accedere
alla maggiorazione delle spese legali nella misura del 30% in considerazione della
redazione del presente atto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la
consultazione e la fruizione degli allegati”.
Si era costituiva ritualmente la società convenuta contrastando le pretese avversarie di cui aveva chiesto l'integrale rigetto.
Fallita la conciliazione, all'esito di prove orali, la causa era stata discussa.
Con sentenza n. 4912/2024, a parziale definizione del giudizio, era stato deciso che:
1) il rapporto di lavoro intercorso tra le parti nel periodo 1° gennaio
2016 – 31 dicembre 2021 fosse privo dei requisiti di cui all'art. 11 bis
CCNL Autotrasporti , dovendo invece essere disciplinato CP_2
dall'art. 11, medesimo CCNL;
2) nel periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2021 il ricorrente aveva prestato attività lavorativa per un numero di ore superiore a 39
settimanali, stimabile in 70 ore in media, con conseguente diritto a percepire le relative differenze retributive.
Con separata ordinanza, era stata disposta la prosecuzione del giudizio per verificare la possibilità delle parti di addivenire a un quantum
condiviso.
4 Fallito il tentativo, si è dunque reso necessario procedere a CTU contabile volta a stimare l'importo spettante al ricorrente, in relazione a quanto deciso in via parziale.
Ciò posto, il conteggio si è basato sulla pacifica circostanza che il ricorrente è stato assunto da il 17 settembre 2012, con Controparte_1
inquadramento al livello 3S, CCNL Autotrasporto, Merci e Logistica.
Il periodo di cui si controverte va, appunto, dal 1° gennaio 2016 al 31
dicembre 2021, giorno in cui il ricorrente si è dimesso.
In sede di operazioni peritali, è stato disposto dalla CTU incaricata un doppio conteggio (All. 3A e All. 3B), in ragione della diversa interpretazione data dalle difese delle parti in punto di incidenza o meno dello straordinario sulle mensilità aggiuntive.
Reputa chi scrive che il criterio indicato nel prospetto All. 3 B di cui alla
CTU sia corretto.
Invero, in punto di incidenza dello straordinario su tredicesima e quattordicesima mensilità, l'art. 18 CCNL Trasporto e Logistica, qui applicato, prevede che: “
1. L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità
pari alla retribuzione globale mensile del lavoratore del mese di novembre”. Nel
periodo oggetto di causa, (2016/2021), in ciascuno dei mesi di novembre è
stato prestato lavoro straordinario, che quindi dovrà essere considerato come parte della retribuzione globale ai fini del calcolo della tredicesima,
anche tenuto conto dell'assoluta continuità di detta prestazione e del conseguente consolidamento della stessa.
In modo analogo, con riferimento alla quattordicesima, il successivo art. 19
del CCNL prevede che: “L'azienda corrisponderà una quattordicesima
mensilità pari alla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore”.
5 Anche in tal caso, l'incidenza dello straordinario – svolto in ciascuno dei mesi del rapporto di lavoro – andrà calcolata sulle quattordicesime mensilità per il periodo 2016/2021.
CP_ In sede di discussione, la difesa di si è poi soffermata su ulteriori motivi che renderebbero censurabile l'esito della perizia d'ufficio:
1) mancata decurtazione, dall'importo finale determinato, delle assenze effettuate dal ricorrente. Così non è posto che per ogni singolo anno oggetto di accertamento risultano analiticamente indicati e detratti dalla CTU i giorni di ferie, congedo, malattia,
congedo matrimoniale, ROL ed ex festività di cui il ricorrente ha fruito;
Si osserva peraltro che, con riferimento allo specifico profilo,
nessuna censura risulta sollevata dal consulente tecnico di parte,
nel corso delle operazioni peritali, in sede di osservazioni;
2) obbligo da parte del ricorrente di restituire le somme percepite a titolo di indennità di trasferta in caso di effettiva riconducibilità del rapporto di lavoro all'art. 11 anziché all'art. 11 bis CCNL
e . CP_2 CP_2
Si osserva, al riguardo, che una simile pretesa avrebbe dovuto eventualmente essere avanzata in forma di domanda o eccezione riconvenzionale;
il che non è avvenuto.
Si aggiunge che l'art. 62 comma 3 del CCNL qui applicabile prevede che “Il personale viaggiante di cui agli artt. 11 e 11-bis, nonché
il personale ad esso affiancato comandato a prestare servizio extraurbano,
oltre alla normale retribuzione globale giornaliera, ha diritto ad una
indennità di trasferta in relazione al tempo trascorso in territorio
6 extraurbano”; dunque, nessuna distinzione sussiste tra il personale inquadrabile ai sensi dell'art. 11 e quello di cui all'art. 11 bis.
Peraltro, si verte appunto di una indennità - volta a compensare il conducente del disagio di svolgere la sua attività fuori sede – e non di voce retributiva.
In risposta al quesito, risultano determinati euro 117.608,66 a titolo di differenze retributive, con incidenza su tredicesima e quattordicesima mensilità pari a euro 19.601,44 e TFR di euro 10.163,71.
Il tutto per totali euro 147.373,81.
La società datrice va quindi condannata al pagamento dell'importo suindicato.
Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
3) condanna la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, di euro 147.373,81 di cui euro 117.708,66 a titolo di differenze retributive, euro 19.601,44 a titolo di incidenza su 13ma e 14ma mensilità,
euro 10.163,71 a titolo di TFR, oltre a interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
4) condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in euro 5.000,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
5) pone a carico della società resistente gli oneri di CTU, come liquidati con separato provvedimento;
6) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza
Milano, 16/07/2025 Il giudice
SC AI
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa SC AI, in funzione di giudice del lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado iscritta al n. 11720/2023 R.G.L., pendente
tra
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Celoria, elettivamente domiciliato in Milano, piazza S. Marco n. 1,
ricorrente
e
, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Gabriele Teodoro Pierni e Carmela
Privitera, elettivamente domiciliata in Milano, via Lamarmora n. 36,
resistente
OGETTO: retribuzione;
danno da usura lavorativa.
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato, aveva Parte_2
convenuto in giudizio chiedendo che venissero accolte Controparte_1
le seguenti domande:
“A1. in via principale: accertare che il rapporto di lavoro intercorso tra il sig.
e (C.F. ), con Parte_1 Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in con sede legale in Milano (MI), Piazza Giulio Cesare n. 14, è stato
privo dei requisiti di discontinuità previsti dall'art. 11bis CCNL Controparte_2
;
[...]
A2. per l'effetto, dichiarare l'applicabilità al rapporto di lavoro del sig.
[...]
della disciplina prevista dall'art. 11 dello stesso CCNL, con orario Parte_1
di lavoro settimanale di 39 ore;
B1. accertare e dichiarare che il lavoro straordinario prestato da sig.
[...]
oltre il limite delle 39 ore settimanali, è stato pari a 261 ore nel Parte_1
2012, 897 ore nel 2013, 897 ore nel 2014, 897 ore nel 2015, 897 ore nel 2016, 885
ore nel 2017, 980 ore nel 2018, 822 ore nel 2019, 833 nel 2020, 591 nel 2021,
ovvero il diverso numero di ore di lavoro straordinario ritenuto di giustizia;
B2. per l'effetto, condannare (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in Milano, Piazza Giulio Cesare n. 14, in persona del legale
rappresentante pro tempore, a pagare al sig. Parte_1
complessivamente Euro 108.410,50 (di cui Euro 3280,70 relativi agli straordinari
prestati nel 2012; Euro 11.513,62 relativi agli straordinari prestati nel 2013; Euro
11.744,55 relativi agli straordinari prestati nel 2014; Euro 12.035,49 relativi agli
straordinari prestati nel 2015; Euro 12.318,78 relativi agli straordinari prestati
nel 2016; Euro 12.080,89 relativi agli straordinari prestati nel 2017; Euro
13.380,62 relativi agli straordinari prestati nel 2018; Euro 11.563,94 relativi agli
straordinari prestati nel 2019; Euro 12.123,19 relativi agli straordinari prestati
nel 2020; Euro 8.338,69 relativi agli straordinari prestati nel 2021), comprensivo
2 della relativa incidenza sul TFR, ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia,
oltre interessi e rivalutazione.
C. accertato il superamento dei limiti di lavoro straordinario prescritti dal CCNL
vigente ed accertato altresì che il numero di ore di lavoro straordinario prestate
dal sig. oltre detto limite contrattuale è stato pari ad Parte_1
Euro 6.588,00 ovvero il diverso numero ritenuto di giustizia, condannare
[...]
(C.F. ), con sede legale in Milano, Piazza Giulio Controparte_1 P.IVA_1
Cesare n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al sig.
un risarcimento pari ad Euro 6.479,65, ovvero il diverso Parte_1
importo ritenuto di giustizia oltre interessi e rivalutazione.
D. accertate le differenze retributive correlate alle mensilità di giugno 2021, luglio
2021, agosto 2021, novembre 2021 e gennaio 2022, condannare
[...]
(C.F. ), con sede legale in Milano, Piazza Giulio Controparte_1 P.IVA_1
Cesare n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al sig.
un risarcimento pari ad Euro 4.597,52, ovvero il diverso Parte_1
importo ritenuto di giustizia oltre interessi e rivalutazione.
E1. in subordine ai punti A, B e C che precedono: accertare e dichiarare il
lavoro straordinario prestato da sig. oltre il limite delle Parte_1
47 ore settimanali e
per l'effetto, condannare (C.F. ), con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Milano, Piazza Giulio Cesare n. 14, in persona del legale rappresentante
pro tempore, a pagare al sig. complessivamente Euro Parte_1
92.099,04, comprensivi della relativa incidenza del TFR, ovvero il diverso importo
ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazioni.
E2. accertato il superamento dei limiti di lavoro straordinario prescritti dal CCNL
vigente ed accertato altresì che il numero di ore di lavoro straordinario prestate
dal sig. oltre detto limite contrattuale, condannare Parte_1 [...]
[...] [...]
[...]
[...]
[...]
(C.F. ), con sede legale in Milano, Piazza Giulio Controparte_3 P.IVA_1
Cesare n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al sig.
un risarcimento da quantificarsi in via equitativa sulla Parte_1
base di un numero complessivo di ore di straordinario superiore a 3.000 ore.
F. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni, ovvero i diversi importi ritenuti di
giustizia.
G. Con vittoria di spese e compensi professionali.
Si richiede, altresì, ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014, di accedere
alla maggiorazione delle spese legali nella misura del 30% in considerazione della
redazione del presente atto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la
consultazione e la fruizione degli allegati”.
Si era costituiva ritualmente la società convenuta contrastando le pretese avversarie di cui aveva chiesto l'integrale rigetto.
Fallita la conciliazione, all'esito di prove orali, la causa era stata discussa.
Con sentenza n. 4912/2024, a parziale definizione del giudizio, era stato deciso che:
1) il rapporto di lavoro intercorso tra le parti nel periodo 1° gennaio
2016 – 31 dicembre 2021 fosse privo dei requisiti di cui all'art. 11 bis
CCNL Autotrasporti , dovendo invece essere disciplinato CP_2
dall'art. 11, medesimo CCNL;
2) nel periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2021 il ricorrente aveva prestato attività lavorativa per un numero di ore superiore a 39
settimanali, stimabile in 70 ore in media, con conseguente diritto a percepire le relative differenze retributive.
Con separata ordinanza, era stata disposta la prosecuzione del giudizio per verificare la possibilità delle parti di addivenire a un quantum
condiviso.
4 Fallito il tentativo, si è dunque reso necessario procedere a CTU contabile volta a stimare l'importo spettante al ricorrente, in relazione a quanto deciso in via parziale.
Ciò posto, il conteggio si è basato sulla pacifica circostanza che il ricorrente è stato assunto da il 17 settembre 2012, con Controparte_1
inquadramento al livello 3S, CCNL Autotrasporto, Merci e Logistica.
Il periodo di cui si controverte va, appunto, dal 1° gennaio 2016 al 31
dicembre 2021, giorno in cui il ricorrente si è dimesso.
In sede di operazioni peritali, è stato disposto dalla CTU incaricata un doppio conteggio (All. 3A e All. 3B), in ragione della diversa interpretazione data dalle difese delle parti in punto di incidenza o meno dello straordinario sulle mensilità aggiuntive.
Reputa chi scrive che il criterio indicato nel prospetto All. 3 B di cui alla
CTU sia corretto.
Invero, in punto di incidenza dello straordinario su tredicesima e quattordicesima mensilità, l'art. 18 CCNL Trasporto e Logistica, qui applicato, prevede che: “
1. L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità
pari alla retribuzione globale mensile del lavoratore del mese di novembre”. Nel
periodo oggetto di causa, (2016/2021), in ciascuno dei mesi di novembre è
stato prestato lavoro straordinario, che quindi dovrà essere considerato come parte della retribuzione globale ai fini del calcolo della tredicesima,
anche tenuto conto dell'assoluta continuità di detta prestazione e del conseguente consolidamento della stessa.
In modo analogo, con riferimento alla quattordicesima, il successivo art. 19
del CCNL prevede che: “L'azienda corrisponderà una quattordicesima
mensilità pari alla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore”.
5 Anche in tal caso, l'incidenza dello straordinario – svolto in ciascuno dei mesi del rapporto di lavoro – andrà calcolata sulle quattordicesime mensilità per il periodo 2016/2021.
CP_ In sede di discussione, la difesa di si è poi soffermata su ulteriori motivi che renderebbero censurabile l'esito della perizia d'ufficio:
1) mancata decurtazione, dall'importo finale determinato, delle assenze effettuate dal ricorrente. Così non è posto che per ogni singolo anno oggetto di accertamento risultano analiticamente indicati e detratti dalla CTU i giorni di ferie, congedo, malattia,
congedo matrimoniale, ROL ed ex festività di cui il ricorrente ha fruito;
Si osserva peraltro che, con riferimento allo specifico profilo,
nessuna censura risulta sollevata dal consulente tecnico di parte,
nel corso delle operazioni peritali, in sede di osservazioni;
2) obbligo da parte del ricorrente di restituire le somme percepite a titolo di indennità di trasferta in caso di effettiva riconducibilità del rapporto di lavoro all'art. 11 anziché all'art. 11 bis CCNL
e . CP_2 CP_2
Si osserva, al riguardo, che una simile pretesa avrebbe dovuto eventualmente essere avanzata in forma di domanda o eccezione riconvenzionale;
il che non è avvenuto.
Si aggiunge che l'art. 62 comma 3 del CCNL qui applicabile prevede che “Il personale viaggiante di cui agli artt. 11 e 11-bis, nonché
il personale ad esso affiancato comandato a prestare servizio extraurbano,
oltre alla normale retribuzione globale giornaliera, ha diritto ad una
indennità di trasferta in relazione al tempo trascorso in territorio
6 extraurbano”; dunque, nessuna distinzione sussiste tra il personale inquadrabile ai sensi dell'art. 11 e quello di cui all'art. 11 bis.
Peraltro, si verte appunto di una indennità - volta a compensare il conducente del disagio di svolgere la sua attività fuori sede – e non di voce retributiva.
In risposta al quesito, risultano determinati euro 117.608,66 a titolo di differenze retributive, con incidenza su tredicesima e quattordicesima mensilità pari a euro 19.601,44 e TFR di euro 10.163,71.
Il tutto per totali euro 147.373,81.
La società datrice va quindi condannata al pagamento dell'importo suindicato.
Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
3) condanna la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, di euro 147.373,81 di cui euro 117.708,66 a titolo di differenze retributive, euro 19.601,44 a titolo di incidenza su 13ma e 14ma mensilità,
euro 10.163,71 a titolo di TFR, oltre a interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
4) condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in euro 5.000,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
5) pone a carico della società resistente gli oneri di CTU, come liquidati con separato provvedimento;
6) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza
Milano, 16/07/2025 Il giudice
SC AI
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