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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 2297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2297 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto: MA NZ Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10901/2024, vertente TRA ROMA, 18/06/1962) E (RO RA (RM), 04/10/1957), Parte_1 Controparte_1 entrambi con il patrocinio dell'avv. CHIARA CAMPLONE;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Ragioni di fatto e di diritto della decisione I coniugi e hanno proposto in forma congiunta ricorso Parte_1 Controparte_1 cumulativo di separazione e divorzio;
in data 26.2.2025 è stata pronunciata con sentenza non definitiva la separazione personale delle parti;
divenuta procedibile la domanda di divorzio le parti hanno quindi ribadito le loro conclusioni congiunte, di seguito declinate:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Roma e confermare l'assenza del riconoscimento reciproco di una somma di denaro a titolo di mantenimento. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti” . La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, poiché è decorso il termine previsto dalla legge dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, non è intervenuta riconciliazione e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono recepirsi le condizioni proposte, che appaiono conformi agli interessi delle parti e della prole, e non presentano criticità.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10901/2024 R.G.A.C., così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 01/05/1983 tra (ROMA, 18/06/1962) e RO RA (RM), 04/10/1957) Parte_1 Controparte_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00342, Parte II, Serie A04, Anno 1983, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in parte motiva. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp att cpc Roma, 15/10/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi La Presidente
MA NZ
così composto: MA NZ Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10901/2024, vertente TRA ROMA, 18/06/1962) E (RO RA (RM), 04/10/1957), Parte_1 Controparte_1 entrambi con il patrocinio dell'avv. CHIARA CAMPLONE;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Ragioni di fatto e di diritto della decisione I coniugi e hanno proposto in forma congiunta ricorso Parte_1 Controparte_1 cumulativo di separazione e divorzio;
in data 26.2.2025 è stata pronunciata con sentenza non definitiva la separazione personale delle parti;
divenuta procedibile la domanda di divorzio le parti hanno quindi ribadito le loro conclusioni congiunte, di seguito declinate:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Roma e confermare l'assenza del riconoscimento reciproco di una somma di denaro a titolo di mantenimento. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti” . La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, poiché è decorso il termine previsto dalla legge dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, non è intervenuta riconciliazione e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono recepirsi le condizioni proposte, che appaiono conformi agli interessi delle parti e della prole, e non presentano criticità.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10901/2024 R.G.A.C., così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 01/05/1983 tra (ROMA, 18/06/1962) e RO RA (RM), 04/10/1957) Parte_1 Controparte_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00342, Parte II, Serie A04, Anno 1983, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in parte motiva. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp att cpc Roma, 15/10/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi La Presidente
MA NZ