Decreto cautelare 22 marzo 2023
Ordinanza cautelare 19 aprile 2023
Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 03/04/2026, n. 6170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6170 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06170/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05075/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5075 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Gian Luca Lemmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
per l’annullamento
a) del decreto del Direttore Centrale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, del 13 marzo 2023 recante giudizio di non idoneità alla prova di efficienza fisica prevista dalla procedura di concorso pubblico per l’assunzione di 1188 allievi agenti della Polizia di Stato indetto con Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 29.09.2022, pubblicato sulla GURI, 4^ serie Speciale-Concorsi ed esami del 4.10.2022;
b) di ogni altro atto collegato, connesso e conseguente ivi compreso il verbale di accertamento del mancato possesso del requisito di idoneità fisica della candidata, la scheda personale di valutazione
della prova, il verbale di fissazione dei criteri di espletamento della stessa, il bando di gara nella parte in cui determina che il mancato superamento anche solo di una delle tre prove di efficienza fisica comporta la automatica esclusione della candidata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2026, tenutasi da remoto, il dott. TI AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
che in data 9 febbraio 2026 la ricorrente ha depositato istanza di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, con compensazione delle spese di lite, essendo risultata vincitrice di altro concorso;
che a tale richiesta nulla ha opposto la difesa dell’Amministrazione;
che pertanto al Collegio non resta che provvedere in conformità a quanto sopra,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
TI AR, Presidente, Estensore
Francesco Elefante, Consigliere
RI LO, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TI AR |
IL SEGRETARIO