Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/01/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Civile di Catania
Sezione Quinta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Agata IA PI UC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10604/2020 R.G.;
promossa da nato a [...] il [...] (CF Parte_1 C.F._1
), ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in
[...]
Catania, piazza Verga n.29 presso lo studio dell'avv. Gianluca Italo Asciutti che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO con sede in Palermo, via Portello n.27, in persona del P_
legale rappresentante pro-tempore, SInora elettivamente CP_2
domiciliata in Palermo, via Resuttana, n. 360, presso lo studio dell'avv. Fabrizio
Macchiarella, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Todaro e Fabrizio Macchiarella giusta procura in atti
CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
, nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
Via F. Cordova n. 51, C.F.: elettivamente domiciliata CodiceFiscale_2
in Palermo, Via M.se di Villabianca n. 209, presso lo studio dell'Avv.to Michele
Sabatino che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 18.09.20 l'attore citava in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Catania la concessionaria P_
[... deducendo: di aver acquistato il 6/11/2019 in qualità di consumatore l'autovettura BMW X3 tg DT530WW (anno 2009) dalla concessionaria per il prezzo di €.9,000,00 (compreso passaggio proprietà del P_ costo di € 900,00 circa); che il giorno stesso della vendita il veicolo è rimasto in panne lungo il tragitto per il ritorno ovvero lungo l'autostrada PA-CT; che, venivano effettuate ulteriori verifiche tecniche e documentali sull'effettivo stato d'uso del veicolo;
che è stata necessaria l'esecuzione in urgenza di un intervento tecnico da parte della assistenza post vendita – a mezzo ditta MD CP_4
per evitare la fusione del motore e vari gravi guasti meccanici;
che CP_5
la Ctp commissionata consentiva di accertare che io veicolo aveva percorso molti più chilometri dei 129.000 (centoventinovemila) dichiarati al momento della vendita e segnati nel contachilometri e nella garanzia consegnata dalla stimati in misura superiore ai 250.000 km;
che il veicolo CP_6
acquistato aveva un valore commerciale di gran lunga inferiore aa quanto pagato
€.9.000,00 con una differenza di circa il 35% (pari ad € 2.800,00); che le condizioni reali del veicolo acquistato lo esponevano al rischio di importanti e costosi interventi riparativi di danni esclusi dalla garanzia successivi al periodo di copertura assicurativa;
che in ogni caso lo esponevano al rischio di rivendere l'autovettura commettendo il medesimo crimine subito di “frode in commercio”
o di rivenderla ad un prezzo irrisorio;
formulava, pertanto, le seguenti conclusioni: “ si richiede a questo SI. Giudice di riconoscere la deminutio del valore commerciale del mezzo acquistato dal dott. rispetto a quanto Pt_1
effettivamente pagato e così provvedere, contrariis reiectis, affinchè si statuisca per la:
1. Restituzione del surplus di prezzo pagato dall'acquirente ingannato dal contachilometri manomesso per circa € 2.800,00 o la maggiore-minore somma ritenuta equa e di diritto dell'istante anche giusta CTU 2. refusione delle spese (€ 1750+iva=€ 2.135,00) già affrontate per evitare il maggior danno di cui alla relazione MD service sas o la maggiore-minore somma ritenuta equa e di diritto dell'istante 3. refusione spese sostituzione batteria € 70,00 (costo totale € 140,00 di cui 70,00 già rimborsate) 4. refusione spese legali prodromica fase stragiudiziale per come quantificate ex Dm 55/14 e di cui al preavviso di parcella (€ 400,00 il titolo fiscale sarà emesso al momento dell'effettiva ricezione del dovuto) 5. refusione spese consulenza tecnica di parte Ing. giusto preavviso di parcella allegato (€ 800,00 il titolo Pt_2
fiscale sarà emesso al momento dell'effettiva ricezione del dovuto) 6. refusione spese di lite CTU 7. condanna ex art 96 cpc per avere il convenuto resistito con incomprensibile caparbietà una azione risarcitoria stragiudiziaria e giudiziaria di lampante fondatezza ed innegabile correttezza, imponendo con la propria condotta, spese esborsi e ritardi con propri ingiustificabili comportamenti iniqui, tali da comportare l'ingiusta procrastinazione dell'inevitabile assunzione della propria responsabilità contrattuale. Con vittoria di spese e compensi per questa difesa da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.”
Si sostituiva la società convenuta la quale contestava la fondatezza della domanda attorea;
deduceva, in particolare, che “nessuna colpa può essere legittimamente sollevata in capo alla dalla vendita all'attore del P_
veicolo BMW, sia per non avere in alcun modo manomesso il contachilometri e sia anche per non avare omesso alcuna verifica tecnica, atteso che l'unico reale dato che avrebbe potuto allertare maggiormente l'attenzione della concessionaria circa una eventuale manomissione del contachilometri era quello indicato e certificato alla data di revisione del veicolo quindi, nulla è stato nascosto o sottaciuto all'attore. Inoltre, la ricostruzione dei chilometraggi del veicolo operata dall'attore pari a circa 250.000 è assolutamente inattendibile e priva di riscontri oggettivi e si contesta decisamente…… l'attore si è autonomamente determinato ad effettuare sul veicolo usato, interventi manutentivi straordinari,……. , l'attore, ……………… ha invece convenuto la venditrice chiedendo illegittimamente sia una riduzione del prezzo, sia la rimessione in pristino del veicolo (rectius il rimborso delle ultronee ed esorbitanti spese relative al tagliando completo). , senza recesso da quanto dedotto chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la SI.ra CP_3
al fine di essere manlevata nell'ipotesi in cui dovesse essere ritenuta
[...] obbligata a pagare all'attore per le citate casuali;
chiedeva, pertanto: “In via preliminare, autorizzare la convenuta a chiamare in garanzia Controparte_1
la SInora , nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
via Cordova n.51, e pertanto differire l'udienza di prima comparizione;
Indi, rigettare, per i motivi tutti sopra spiegati, le domande di parte attrice perché infondate. In subordine, nella denegata ipotesi in cui la Controparte_1
dovesse essere dichiarata responsabile nei confronti dell'attore per quanto lamentato e chiesto in atto introduttivo, condannare il terzo chiamato a manlevare e tenere indenne la da tutto quanto eventualmente Controparte_1 potrebbe discendere dall'accoglimento delle domande di parte attrice;
Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Veniva differita la data di prima udienza al fine di consentire la chiamata in causa del terzo.
Si costituiva la terza chiamata la quale contestava la fondatezza della domanda attore e della domanda di garanzia proposta dalla deduceva Controparte_1
di avere acquistato nel lontano 2013 l'autovettura BMW con circa 70.000 km riportati nel contachilometri e di non avervi apportato alcuna modifica né di avervi interesse a farlo poiché aveva venduto il vicolo alla concessionaria per il prezzo di €.2.620,00 pari alla metà del suo valore tenendo conto dei chilometri indicati dall'attore; chiedeva, infine, di chiamare in garanzia il suo venditore ovvero la società e la cui la prima aveva Controparte_7 CP_8 ceduto l'azienda; chiedeva, in definitiva : “Voglia l'On.le Tribunale Adito - preliminarmente autorizzare - previo differimento della prima udienza di comparizione, ex art 269 c.p.c., nel rispetto dei termini di cui all'art 163 c.p.c.
– la SI.ra ad effettuare la ciitazione dei terzi: 1) la società ON
, p.iva, con sede legale in Controparte_9 P.IVA_1
Castelvetrano, C.da Magaggiari 11, in persona del legale rappresentante pro tempore, il liquidatore, , nato a [...], il [...], C.F.. P_0
, residente in [...]; 2) C.F._3 CP_8
, in liquidazione, p.iva con sede in Castelvetrano, C.da
[...] P.IVA_2
Magaggiari, in persona del legale rappresentante pro tempore, il liquidatore,
, nato a [...], il [...], C.F.. , P_0 C.F._3 residente in [...], per essere da questi manlevati e garantiti;
- indi, in via preliminare ritenere e dichiarare inammissibili tutte le domande proposte dall'attore ; - nel merito rigettare le Parte_1
domande tutte spiegate dall'attore, per essere queste del tutto infondate in fatto ed illegittime in diritto, nonché sfornite di valido riscontro probatorio;
- rigettare comunque la domanda di manleva della in quanto Controparte_1
inammissibile ed infondata;
- in via subordinata, nel caso di accoglimento, anche parziale, delle domande spiegate da parte avversa, condannare: 1) la società , p.iva, con sede Controparte_9 P.IVA_1
legale in Castelvetrano, C.da Magaggiari 11, in persona del
…..liquidatore,……; 2) , in liquidazione, in persona …….del CP_8
liquidatore, …., in solido tra loro, al pagamento delle somme tutte eventualmente dovute dalla all'attore e/o alla - CP_3 Controparte_1 condannare ex art 96 c.p.c sia l'attore che la Parte_1 Controparte_1
al risarcimento dei danni per lite temeraria;
- con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio;
Con provvedimento del 27 aprile 2021 la causa veniva rimessa al Presidente del
Tribunale in quanto rientrante nella competenza tabellare della Quinta sezione civile.
Con provvedimento del Presidente del Tribunale del 4 maggio 2021 la causa veniva assegnata alla Quinta Sezione civile e, con provvedimento del Presidente di Sezione del 19 maggio 2021, veniva assegnata a questo giudice che fissava l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé.
Veniva autorizzata la chiamata in causa dei terzi Controparte_9
e le quali non si costituivano, nonostante la
[...] CP_8 regolarità della notifica dell'atto di chiamata in causa.
Venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc.
Veniva disposta la nomina di CTU.
All'udienza dell'11 dicembre 2023, di cui veniva disposta la sostituzione con il deposito di note scritte ex art 127 ter cpc, le parti costituite chiedevano rinvio per la precisazione delle conclusioni. All'esito dell'attività con cui l'udienza del 18 aprile 2024 è stata sostituita dal deposito note scritte, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 cpc.
Tutte le parti costituite depositavano le relative note conclusive, mentre solo l'attore depositava la memoria di replica.
Il giudice, quindi, decideva la causa con la presente sentenza.
Va, in via preliminare, dichiarata la contumacia delle società
[...]
e non costituitesi nel presente giudizio Controparte_9 CP_8
nonostante la regolare notifica dell'atto di chiamata di terzi in garanzia.
Circa la disciplina applicabile alla controversia in esame, va richiamato il principio di diritto espresso in materia dalla Suprema Corte in materia (cfr. Cass.
Civ. sentenza 13148/20) secondo cui “ In tema di vendita di beni di consumo, si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo (art. 128 e segg.), potendosi applicare la disciplina del codice civile in materia di compravendita solo per quanto non previsto dalla normativa speciale, attesa la chiara preferenza del legislatore per la normativa speciale ed il conseguente ruolo
"sussidiario" assegnato alla disciplina codicistica".
Nel caso in esame, lo stesso attore ha chiesto l'applicazione del codice del consumo, definendosi consumatore, né su tale questione è sorta contestazione.
Quanto ai rimedi esperibili, in caso di eventuali difformità del bene oggetto della compravendita, l'art. 129 (“conformità al contratto”) del predetto Codice (nella versione ratione tempore vigente ovvero prima delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170 applicabili ai contratti conclusi successivamente al 1° gennaio 2022 e, dunque, non al contratto in esame stipulato anteriormente) stabilisce: “1. Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualita' del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
Il successivo articolo
130, sui “Diritti del consumatore” recita poi: “1. 1. Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9. 3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
4. Ai fini di cui al comma 3 e' da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto: a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità; b)dell'entità del difetto di conformità; c)dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b)il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 6; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.
9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti: a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 6, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo. 10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non e' stato possibile o e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.”
Orbene, al fine di fare corretta applicazione delle superiori disposizioni normative, occorre, qui, richiamare gli accertamenti effettuati dal nominato
CTU, alle cui conclusioni questo giudice ritiene di aderire, trattandosi di accertamenti che richiedono il possesso di specifiche competenze ed, in ogni caso, in quanto ben argomentati e coerenti.
In particolare il CTU, quanto all'alterazione dei chilometri, ha chiarito che:
“Dalla documentazione in atti, ma soprattutto dall'attività svolta dallo scrivente C.T.U., in particolare grazie al documento ricevuto dalla BMW
GROUP Italia, che certifica il chilometraggio alla data del 03/08/2012 in
136.096 Km, si può affermare che al 06/11/2019, data di acquisto del mezzo da parte dell'odierno attore, il mezzo avesse sicuramente più dei 129.000 Km indicati nel contachilometri. Volendo tentare una stima di massima circa l'effettivo chilometraggio del mezzo, stante quanto emerso dall'attività svolta, potremmo con buona approssimazione affermare che: nei primi 3 anni la vettura ha percorso circa 120.000 Km, quindi la media di 40.000 Km annui;
• poiché il primo proprietario ha utilizzato la vettura per circa 4 anni, il chilometraggio della stessa, alla data della permuta alla concessionaria
NUOVA SPORT poteva attestarsi a circa 160.000 Km;
• P_1
successivamente il mezzo è passato da concessionaria a concessionaria, e quindi escludiamo percorrenza chilometrica;
• la Sig.ra è ON stata proprietaria del mezzo per circa 6 anni;
• volendo attribuire un chilometraggio medio, compreso tra i 15.000 Km ed i 20.000 Km annui, avremo che al momento della consegna in permuta del mezzo alla
[...]
, il mezzo avesse potuto aver percorso circa 250.000/300.000 Km. P_
Sulla scorta di quanto sopra, è evidente che i chilometri indicati dal contachilometri del mezzo dell'odierno attore, ovvero 129.000 Km, non fossero quelli reali;
pertanto è evidente che la vettura abbia subito una manomissione atta a diminuire i chilometri. Non è però possibile …..stabilire in quale o quali passaggi ciò sia stato fatto. “
In relazione all'ulteriore quesito posto, ovvero “ accertare, infine, se le spese sostenute per l'acquisto della batteria e per il tagliando eseguito (come da fattura della MD Service sas) siano causalmente riconducibili alla maggiore percorrenza chilometrica accertata ed, in ogni caso, se l'esecuzione degli interventi indicati (di cui va comunque accertata la congruità dei costi) fosse necessaria per evitare il maggior danno di fusione del motore” ha precisato: Il
C.T.U. non è nelle condizioni di accertare se i difetti e/o vizi presentatisi dopo la vendita possano essere preesistenze, o se siano riconducibili all'eccessivo chilometraggio desumibile in 250.000/300.000 Km circa. Infatti, non è presente in atti nessuna documentazione che dimostri gli interventi di manutenzione effettuati sul mezzo dalla data di immatricolazione, sino alla data di acquisto da parte dell'odierno attore. Le spese sostenute per le riparazioni, rilevate dalle fatture presenti in atti, datate 09/09/2020, quindi circa una anno dopo l'acquisto, appaiono comunque congrue, in rapporto agli interventi effettuati;
inoltre la batteria risulta, sostituita il giorno dopo dell'acquisto dell'auto, e pertanto è evidente che fosse già guasta al momento della consegna. “
Ha, dunque, risposto ai quesiti nei seguenti termini: “Lo scrivente C.T.U. non può affermare con esattezza quale sia stato l'effettivo chilometraggio alla data dell'acquisto del 06/11/2019; non esiste infatti strumento per accertare ciò. Da un attento studio degli atti di causa e dalle ulteriori indagini effettuate dal
C.T.U., appare evidente che il contachilometri alla data del 06/11/2019 registrasse circa 129.000 Km, come si evince dalla garanzia auto a nome dell'odierno attore. Ciò è però in contrasto con la registrazione di 136.096 Km, alla data del 03/08/2012, confermata dalla BMW GROUP Italia. Risulta invece ragionevolmente ipotizzabile un chilometraggio di circa 250.000/300.000 Km alla data di acquisto del mezzo. La valutazione commerciale del mezzo, alla data di acquisto, è stata ricavata mediante Infocar Quattroruote GIALLO, che ha fornito riscontri utili ad avare una valutazione commerciale, con una percorrenza di 200.000 Km, e che indica in circa €.5.500,00 il valore del bene. Considerato però che è ragionevole stimare in circa 250.000/300.000 Km il chilometraggio del mezzo alla data dell'acquisto, la valutazione commerciale del mezzo, scenderebbe rispetto a quella indicata del mercuriale e può essere ragionevolmente indicata in circa
€ 4.500,00/5.000,00…… Il C.T.U. non è nelle condizioni di accertare se i difetti e/o vizi presentatisi dopo la vendita possano essere preesistenze, o se siano riconducibili all'eccessivo chilometraggio desumibile in 250.000/300.000 Km circa Infatti, non è presente in atti nessuna documentazione che dimostri gli interventi di manutenzione effettuati sul mezzo dalla data di immatricolazione, sino alla data di acquisto da parte dell'odierno attore. È però ovvio che, a parità di accortezza nella cura del mezzo e delle sue parti meccaniche, mediante controlli periodici, l'usura delle stesse sia nettamente maggiore con un chilometraggio di 250.000/300.000 Km, piuttosto che di 129.000 Km. Le spese sostenute per le riparazioni, rilevate dalle fatture presenti in atti, datate
09/09/2020, quindi circa una anno dopo l'acquisto, appaiono comunque congrue, in rapporto agli interventi effettuati;
inoltre la batteria risulta, sostituita il giorno dopo dell'acquisto dell'auto, e pertanto è evidente che fosse già guasta al momento della consegna.”
Ora, sulla scorta di quanto accertato dal CTU, può ritersi provato che il veicolo attoreo, al momento dell'acquisto, presentasse una rilevante alterazione chilometrica e della stessa, sulla scorta delle superiori disposizioni normative, deve essere chiamata a rispondere la venditrice poiché, anche se non ha posto materialmente in essere l'alterazione, all'atto della vendita, avrebbe dovuto, comunque, garantire la correttezza dei dati inerenti al chilometraggio del veicolo venduto e, ciò, in quanto essendo un operatore dotato di una particolare professionalità nel settore di riferimento, a differenza del consumatore, può avvalersi più facilmente di mezzi organizzativi e delle competenze tecniche che consentono di effettuare tutti i controlli del caso al fine di consegnare un prodotto conforme a quello oggetto del contratto (in tal senso Cassazione civile sez. II, 17/10/2023, ud. 12/05/2023, dep. 17/10/2023, n.28827).
La Suprema Corte ha, al riguardo, precisato che “Quanto alla prova sulla manomissione del contachilometri a cura dell'alienante, la Corte d'Appello ha dedotto, evocando specifica pronuncia di legittimità (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
1480 del 02/02/2012), che, in ordine all'integrazione dei raggiri, la
(venditrice)…sarebbe stata responsabile quand'anche non avesse manomesso personalmente i contachilometri, non controllando la veridicità del dato eventualmente manomesso da altri e non comunicandolo all'acquirente, sicché, all'atto della vendita, la venditrice avrebbe dovuto comunque garantire la correttezza dei dati inerenti al chilometraggio dei mezzi, senza che assumesse rilievo la circostanza che non avesse assunto formalmente la veste di concessionario.” In tal senso cfr. Cassazione civile sez. II, 01/07/2024, (ud.
17/06/2024, dep. 01/07/2024), n.17988; nei medesimi termini cfr.: Cassazione civile sez. II, 17/10/2023, (ud. 12/05/2023, dep. 17/10/2023), n.28827 secondo cui “il consumatore deve provare l'inesatto adempimento, mentre è onere del venditore provare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene;
solo ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore di dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore (Cass. 21 settembre 2017 n. 21927; Cass. n. 20110/2013 cit.). Il quadro normativo, come illustrato, ha portato la giurisprudenza di questa Corte a ritenere che la responsabilità da prodotto difettoso abbia natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto. Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato - ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 120 (c.d. codice del consumo), come già previsto del D.P.R. n. 224 del 1988, art.
8- la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno e, una volta fornita tale prova, incombe sul produttore - a norma dell'art. 118 dello stesso codice - la corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche (Cass. 20 novembre 2018,
n. 29828; Cass. 20 novembre 2018 n. 29828). D'altra parte, è evidente che il venditore, a differenza del consumatore, può avvalersi più facilmente di mezzi organizzativi e delle competenze tecniche che consentono di effettuare la necessaria diagnosi del problema al fine di appurare l'esistenza del vizio.”
Nel caso in esame, può ritenersi raggiunta la prova dell'inesatto adempimento ovvero dell'alterazione chilometrica mentre il venditore non ha dimostrato che la stessa non esisteva al momento della vendita.
Per l'ipotesi che il bene presenti difformità rispetto a quelle pattuite il codice del consumo prevede tutti i rimedi esperibili a tutela del consumatore ponendoli, al contempo, in un rigido ordine gerarchico.
La giurisprudenza di merito ha, al riguardo, precisato: “Il codice del consumo tutela il consumatore, tra l'altro, prevedendo all'art. 129 commi 1 e 2 D.lgs.
206/2005, in capo al venditore, l'obbligo di consegnare al compratore beni conformi al contratto di vendita. Di conseguenza, il consumatore, qualora il bene acquistato presenti delle difformità, ha il diritto a scegliere tra la riparazione o sostituzione del bene o, qualora ciò sia impossibile o inadeguato, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Quindi la riparazione/sostituzione assurge a rimedio primario e la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto assurgono a rimedi secondari, con la possibilità per il consumatore di ricorrere al rimedio secondario in caso di inidoneità del rimedio primario.” (in tal senso cfr. Tribunale Napoli Nord sez. II, 14/03/2023,
n.1057
Nei medesimi termini ha motivato la Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez.
VI, 14/10/2020, ud. 23/09/2020, dep. 14/10/2020, n.22146) secondo cui: “Nella disciplina consumeristica il legislatore, nell'ottica di dare risalto al principio di conservazione del contratto, ha optato per una gerarchia dei rimedi a tutela del consumatore, distinguendo rimedi primari e rimedi secondari, e imponendo al consumatore di attenersi a tale gerarchizzazione, ma lasciandolo libero di scegliere il rimedio per lui più conveniente, una volta rispettato l'ordine dei rimedi in via progressiva. Come emerge innanzitutto dal dato normativo, e come pacificamente si afferma in dottrina, nel caso di non conformità del bene al contratto, il consumatore è tenuto a chiedere in un primo momento la sostituzione ovvero la riparazione del bene, e solo qualora ciò non sia possibile, ovvero sia manifestamente oneroso, è legittimato ad avvalersi dei cd. rimedi secondari, che non sono altro che la riproposizione in materia consumeristica delle tradizionali azioni edilizie. E' proprio la previsione della subordinazione di una classe di rimedi ad un'altra che impedisce di ritenere che essi siano alternativi, in quanto l'unico onere imposto al consumatore è che egli debba avvalersi prima dei rimedi primari e, solo una volta che questi si rivelino inidonei a risolvere il problema, è dato ricorrere ai cd. rimedi secondari……Va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto: In tema di vendita di beni di consumo affetti da vizio di conformità, ove l'acquirente abbia inizialmente richiesto la riparazione del bene, non è preclusa la possibilità di agire per la risoluzione del contratto, ove sia scaduto il termine ritenuto congruo per la riparazione, senza che il venditore vi abbia tempestivamente provveduto, ovvero se la stessa abbia arrecato un notevole inconveniente.”.
Nel caso in questione, l'attore ha sempre richiesto, già, in sede stragiudiziale, la riduzione del prezzo ma non anche la riparazione o sostituzione del veicolo.
Lo stesso intervento di manutenzione effettuato ha costituito oggetto di una domanda di risarcimento del danno, non l'esperimento di un rimedio per superare il difetto riscontrato, ovvero l'alterazione chilometrica.
La domanda di riduzione del prezzo, nei termini in cui è stata proposta, va detta inammissibile non avendo l'attore preventivamente richiesto la riparazione o la sostituzione del veicolo e, comunque, in assenza di prova che la riparazione e/o sostituzione del veicolo sia stata rifiutata, non fosse possibile o fosse manifestamente onerosa nei termini già precisati.
Non può trovare accoglimento neppure la domanda di risarcimento del danno, pari ai costi dell'intervento straordinario effettuato dall'attore, in assenza di prova che tale intervento fosse causalmente riconducibile alla maggiore percorrenza chilometrica accertata ed, in ogni caso, in assenza di prova che l'esecuzione degli interventi indicati fosse necessaria per evitare il maggior danno di fusione del motore, così come prospettato dall'attore.
Invero, in relazione al predetto quesito, il CTU ha concluso di non essere nelle condizioni di accertare se i difetti e/o vizi presentatisi dopo la vendita possano essere preesistenze, o se siano riconducibili all'eccessivo chilometraggio desumibile in 250.000/300.000 Km circa. Infatti, non è presente in atti nessuna documentazione che dimostri gli interventi di manutenzione effettuati sul mezzo dalla data di immatricolazione, sino alla data di acquisto da parte dell'odierno attore.
Quanto alle spese ed ai compensi del presente giudizio, tenuto conto della alterazione chilometrica accertata e della responsabilità, comunque, imputabile al venditore professionale, nei rapporti tra l'attore e la P_
sembrano ricorrere giustificati motivi per compensarli integralmente, ad eccezione dei compensi liquidati in favore del CTU che vanno definitivamente posti a loro carico in ragione del 50% ciascuno;
nei rapporti tra la P_
[... e la SI.ra , chiamata in causa dalla prima, le spese ed i ON
compensi vanno regolati secondo il principio della soccombenza virtuale e, di conseguenza, vanno posti a carico della stante la infondatezza P_
della domanda di garanzia proposta, avendo il ctu chiarito di non essere in grado di stabilire in quale momento l'alterazione chilometrica sia stata effettuata e dovendosi escludere che, in capo alla terza chiamata in garanzia potesse ravvisarsi un interesse alla predetta alterazione, anche in considerazione del modesto corrispettivo ricevuto dalla permuta del veicolo;
vanno, infine, dichiarate irripetibili nei rapporti tra la SI.ra e le società ON
dalla stessa chiamate in causa rimaste contumaci.
PQM
Il Giudice deSInato dott.ssa Agata IA PI UC, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.10604 /2020 R.G.:
-dichiara inammissibile la domanda di riduzione del prezzo e rigetta le ulteriori domande proposte dall'attore;
-compensa integralmente le spese ed i compensi del presente giudizio nei rapporti tra l'attore e la ad eccezione dei compensi liquidati in P_ favore del CTU che vanno definitivamente poste a loro carico in ragione del
50% ciascuno;
-condanna la alla refusione delle spese e dei compensi del P_
presente giudizio in favore della SI.ra che liquida nel ON complessivo importo di €.2.552,00 oltre IVA e Cpa se dovuti, nonché spese generali al 15 %come per legge;
-compensa integralmente le spese ed i compensi del presente giudizio nei rapporti tra la SI.ra e le società ON Controparte_9
e rimaste contumaci.
[...] CP_8
La presente sentenza, è esecutiva come per legge.
Così deciso 27/01/2025
IL Giudice
dott.ssa Agata IA PI UC