Sentenza 13 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/02/2002, n. 2049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2049 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2002 |
Testo completo
O L 2 L 7 - O 0 1 B - 6 I 2 D L E A D T 2 S 4 NOME DEL POPOLO ITALIANO0 2 049 /02 6 O . P UBBLICA I TAL IANA E P R . R P M . I D U A B . l D l a E . CORE SURMA b T a t N E 2 S 2 1 sezione civile oggetto . E t r a composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: P.E.E.P., variante P.R.G. Presidente e vincolo per l'esproprio. dr. Giovanni Losavio dr. Giammarco Cappuccio Consigliere R.G. N. 4758/99 Consigliere dr. Giuseppe Salmè Cron.5012 Consigliere rel. dr. Fabrizio Forte Rep. 555 dr. Paolo Giuliani Consigliere ud. 17.10.2001 ha pronunciato la seguente: S E NT ENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso iscritto al n. 4758 del Ruolo Generale Richiesta copia studio degli affari civili dell'anno 1999, proposto: dal Sig. IL SOLE.240 per diritti 3.15 DA 13 FEB. 2002 NERVI PIETRO, in proprio e quale procuratore generale. IL CANCELLIERE di ZZ IA, elettivamente domiciliato in Roma, L. go della Gancia n. 1, presso l'avv. Gualtiero Rueca, che, con l'avv. Giuseppe Vittorio Fiorellini del foro di Milano, lo rappresenta e difende, per procura in of calce al ricorso. RICORRENTE
CONTRO
COMUNE DI BRONI (PV), in persona del sindaco, eletti- vamente domiciliato in Roma, V. Lucrezio Caro n. 50, 2133 2001 - 2 - presso l'avv. Giuseppe Franco Ferrari, che lo rappre- senta e difende per procura a margine del controricor- so e delibera della G.M. n. 66 del 30 marzo 1999. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano,1^ sez.civ., n. 105 del 7 ottobre 1997 - 16 gennaio 1998. Udita, all'udienza del 17 ottobre 2001, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Udito il P.M., dr. IE Abbritti, che ha concluso per la rinnovazione della notifica dell'avviso di u- dienza al difensore del controricorrente e, in subor- dine, per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Espropriato un terreno di HA 1.05.05 per costruirvi alloggi per lavoratori per la L. 8 aprile 1962 n. 167 con decreto del 13 giugno 1977 del Presidente della Giunta regionale lombarda in favore del comune di Bro- ni, IE NE, già nudo proprietario di esso e pro- curatore dell'ex usufruttuaria RI ZZ, ha propo- sto dinanzi alla Corte di appello di Milano, distinte opposizioni alle stime dell'indennità operate dalla Commissione provinciale espropri di Pavia in via prov- visoria nel 1982 e, definitivamente, nel 1989. Riunite le due opposizioni, con sentenza 16 gennaio 3 1998, la Corte di appello ha determinato l'indennità di esproprio in £. 73.383.200, oltre interessi e mag- gior danno, compensando le spese di causa. Secondo la Corte, il terreno era stato vincolato per l'esproprio con decreto della Giunta regionale del 28 giugno 1972 che lo aveva incluso nel piano di zona per la L. 167/62, quando il vigente piano di fabbricazione del comune di Broni del 1971 poneva l'area in questio- ne" in zona residenziale, parte di complemento (con in- dice di fabbricazione pari alla volumetria massima co- struita) e parte d'espansione (estensiva con indice di fabbricabilità di mc. 1,50 a mq.)"; l'area era quindi edificabile legalmente e di fatto e doveva applicarsi l'art. 5bis della L. 359/92. Il valore venale, accertato alla data dell'esproprio con metodo analitico-deduttivo sul presupposto di un indice di fabbricabilità di mc. 1,5 a mq., si fondava su una costruzione realizzabile di mc. 15.757,5; dal prezzo di vendita di questa (£. 1.334.500.000), de- tratti i costi (£. 787.875.000) e l'importo di spese, oneri e utili dell'imprenditore per £. 400.350.000, si perveniva ad un valore venale di £. 146.275.000, com- portante ai sensi della citata legge n. 359/92 un'in- dennità di £. 73.382.200, senza decurtazione del 40%, inapplicabile per non avere il comune di Broni ripe- 4 - - tuto l'offerta dopo la L. 359/92. Nel piano di zona per l'edilizia economica e popolare vi era un indice di fabbricabilità fondiaria di mc. 3 per mq., e le aree vicine fruivano in parte di detto indice e in parte, per le zone di completamento, d'un indice di edificabilità pari alla volumetria costruita e comunque non superiore a 3 mc.a mq.; secondo l'oppo- nente anche per il suo terreno l'indice di fabbrica- zione applicabile era di mc. 2,85 o 3 a mq., essendosi recepiti dal precedente programma di fabbricazione gli indici del piano di zona ed essendo irrilevante che l' area de qua fosse esterna al centro abitato, mentre errata era la previsione di un'altezza media di mt. 3,20 dei vani da costruire, potendo essere di mt. 3,05, per cui l'U.T. E. e lo stesso c.t.u., in altre cause, avevano fissato valori superiori per terreni simili. La Corte riteneva non documentate le indicazioni dell' opponente e corretta la valutazione del c.t.u. fondata su indici di fabbricabilità precedenti a quelli del piano di zona, ritenuto atto di apposizione del vinco- lo preordinato all'esproprio, irrilevante per determi- nare il valore venale;
per l'altezza dei vani da edi- ficare, doveva darsi rilievo anche allo spessore della soletta della caldana e del relativo pavimento. Con l'indennità era riconosciuto il maggior danno si- 5 - no alla data dell'offerta definitiva dell'indennità da parte della Commissione, maggiore di quella determina- ta giudizialmente. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ri- corso per cassazione il NE, in proprio e nella qualità, con unico motivo. Il comune di Broni si é difeso con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memorie illustra- tive, ai sensi dell'art. 378 c.p.c. per l'udienza di discussione del 4 maggio 2000, nella quale la causa é stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione proposta con il ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente deve rigettarsi la richiesta del P. G. di rinnovare l'avviso di udienza all'avvocato del controricorrente, risultato "sconosciuto "nel domicilio eletto in Roma, in base ad informazioni assunte dall' ufficiale giudiziario all'indirizzo indicato, dovendo- si rilevare che, per la precedente udienza del maggio 2000, lo stesso avviso é andato a buon fine. Il tempo trascorso dal precedente avviso (maggio 2000) é compatibile con l'esito della comunicazione dell'o- dierna udienza, per cui legittimamente essa risulta notificata presso la cancelleria di questa Corte, in - 6. - applicazione dell'art. 366, 2° comma c.p.c. (S.U. 30 giugno 1999 n. 92 e 13 novembre 1997 n.11220).
2. Il ricorso lamenta violazione degli artt. 2 e 13 L. 28 gennaio 1977 n. 10, 8 L. 18 aprile 1962 n. 167 e 33 (rectius 35) L. 22 ottobre 1971 n. 865, perchè il cri- terio analitico di determinazione del valore venale, desumendo questo da quello della costruzione realizza- bile su di esso, si fonda sull'indice d'edificabilità di 1,5 mc. a mq., previsto nel Piano di fabbricazione del 1971, disapplicando quello del P.E.E.P., che era invece l'unico rilevante, essendo quest'ultimo varian- te urbanistica e piano attuativo del P.R.G. (S.U. 18 novembre 1997 n. 11433), abrogativo, in quanto succes- sivo, del piano di fabbricazione. Secondo il c.t.u., l'area de qua per il programma di fabbricazione del 1971, era in zona in parte di com- pletamento e in parte d'espansione, con indici di edi- ficabilità rispettivamente nei massimi del costruito e di 1,5 mc a mq.; il programma di fabbricazione per il c.t.u. era riferibile alla posizione dell'area e dei terreni limitrofi, per cui era da usarsi un'edi- ficabilità media non contestabile fissata nell'1,5%. Su questa base era determinata la volumetria dell'i- potizzata costruzione sul terreno di mc. 15.757,5, in- feriore a quella realizzabile e realizzata con il pia- - 7 no per l'edilizia economica e popolare. In contrasto con Cass. 18 aprile 1998 n. 3948, nessun rilievo si é dato dalla Corte e dal c.t.u. alla desti- nazione edificatoria di cui al piano 167 per determi- nare natura e valore dell'area. Il controricorrente contesta le avverse deduzioni, in quanto ai fini del valore dell'area occorre tener con- to della sua edificabilità legale e di fatto alla data del vincolo preordinato all'esproprio, non potendo il privato conseguire un indennizzo maggiore per lo stes- so provvedimento che destina il suo terreno all'opera.
2.1. Il 3° comma dell'art. 5bis della L. 359/92 stabi- lisce che "per la valutazione dell'edificabilità delle aree, si devono considerare le possibilità legali ed effettive di edificazione, esistenti al momento dell' apposizione del vincolo preordinato all'esproprio" ed è principio generale desumibile dall'art. 42 Cost. e dall'art. 39 della L. 25 giugno 1865 n. 2359 quello per il quale la liquidazione dell'indennità deve ope- rarsi alla data del decreto d'esproprio. Nel caso, al momento del vincolo per l'esproprio, che è quello dell'approvazione del Piano della L. 167 del 1962, l'area de qua già era edificabile;
la qualifica- zione del Piano 167 come strumento urbanistico di se- condo livello e variante del P.R.G. rileva ai fini del 8 - carattere legalmente d'edificabile dell'area de qua, come ripetutamente affermato da questa Corte (da S.U. 18 novembre 1997 n. 11433 a Cass. 20 maggio 1999 n. 4903), anche quando la destinazione urbanistica edi- ficatoria preesisteva per gli strumenti previgenti. Il Piano di zona della L. 167/62, ha fissato un indice di fabbricabilità maggiore di quello preesistente che, per il ricorrente, deve applicarsi per determinare l' indennizzo;
l'affermazione della qualifica di edifica- bile dell'area per il suo inserimento nel piano di zo- na per l'edilizia economica e popolare, i cui piani d' attuazione costituiscono dichiarazione di pubblica u- tilità, evidenzia la pluralità di funzioni del P.E.E. P., che é strumento urbanistico, costitutivo di vinco- li anche conformativi (S.U. 23 aprile 2001 n. 173 e Cass. 6 maggio 1998 n. 4558 e le sentenze citate) ol- tre che di quelli preordinati all'espropriazione (così Cass. 18 agosto 1997 n. 7655, 22 aprile 1998 n. 4091 e Cass. 29 aprile 1999 n. 4328). L'espressione della legge "per la valutazione delle e- dificabilità delle aree" al plurale (3° comma, art. 5 bis L. 359/92), sicuramente si riferisce alla qualifi- ca di edificabile da attribuire alle aree in base alle possibilità legali ed effettive alla data dell'apposi- zione del vincolo e la Corte Costituzionale ha chiari- - 9 to che essa non significa che la valutazione economica del bene si debba fare all'atto dell'apposizione del vincolo, che in genere non deve incidere sul valore di mercato dell'area esproprianda (C.Cost. 3 dicembre 1993 n. 442 e in parte C. Cost. 16 giugno 1993 n.283). I P.E.E.P., per l'art. 3 della L. 167/62, quando sia necessario apportare modifiche ai piani regolatori vi- genti per reperire le aree ove insediarli, costitui- scono varianti agli stessi: "il piano approvato a norma della presente legge costituisce variante al piano re- golatore". Il dato normativo esclude che i piani di edilizia re- sidenziale pubblica debbano essere conformi alle de- stinazioni o agli standards dei P.R.G.; essi, desti- nando le aree previste ad edilizia economica e popola- re, costituiscono vincoli per l'esprorio e creando im- mediati vincoli conformativi, possono determinare as- servimenti espropriativi se prolungati nel tempo (C. Cost. 29 maggio 1968 n. 55) tanto che, in caso di rei- terazione oltre i termini di legge, devono indenniz- zarsi (C. Cost. 20 maggio 1999 n. 179). In tale contesto, non può che aderirsi a quanto affer- mato dalle Sezioni Unite con la sentenza 21 marzo 2001 n. 125: "Al fine della determinazione dell'indennità d' espropriazione di un fondo edificabile in base al pia- 10 no regolatore ed incluso in un piano per l'edilizia e- conomica e popolare, la valutazione delle possibilità legali ed effettive di edificazione, al momento dell' apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione ai sensi dell'art. 5bis del D.L. 333 del 1992, conver- tito nella legge n. 359 del 1992, deve tenere conto delle previsioni di tale piano per l'edilizia in punto di densità volumetriche, quali varianti del piano re- golatore, quando esse si traducano in indici medi di fabbricabilità, correlati o correlabili al totale del- la superficie al lordo dei terreni da destinarsi a spazi liberi ed inoltre si riferiscano all'intera area del piano stesso o ad una porzione differenziata per situazioni indipendenti dal progetto espropriativo. Tale valutazione deve, invece, trascurare la maggiore o minore fabbricabilità che il fondo venga a godere o subire per effetto delle disposizioni del piano per l' edilizia, attinenti alla collocazione su singole aree di specifiche costruzioni o servizi e infrastrutture". Il carattere conformativo dei vincoli generali posti dal P.E.E.P. determina l'utilizzazione dell'indice di fabbricabilità previsto nel piano (così pure Cass.18 aprile 1998 n. 3948 e Cass. 19 novembre 1999 n. 12861), dovendosi valutare l'utilizzabilità effettiva dell'a- rea e il suo valore alla data dell'esproprio, data al- 11 - la quale unico indice d'edificabilità esistente quello del piano per l'edilizia residenziale pubblica. Il 3° comma dell'art. 5bis della L. 359/92 non esclu- de che per valutare le aree debba tenersi conto delle possibilità di edificazione derivanti da vincoli con- formativi contestuali a quelli per l'esproprio; non si può ritenere il P.E. E. P. fonte di vincoli conformati- vo e rilevante per definire edificabile o meno l'area, e non tener conto di esso, alla data del decreto di esproprio, per determinare l'indennità e il valore di mercato del'area cui essa resta agganciata. Risultano quindi violate le norme indicate nel ricorso che deve essere accolto: deve quindi cassarsi la sen- tenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, perchè si conformi agli e- 1097 129.11 nunciati principi di diritto e provveda anche sulle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impu- A gnata. Rinvia ad altra sezione della Corte d'appello M O DI R di Milano anche per le spese. Così deciso nella camera di consiglio del 17 ottobre 2001. Il presidente husena 1 consigliere estensoreGot okay th DEPOSITATA IN CANCELLERIA 26-10-72 IL CANCELLIERE 13 FEB. 2002 RI Di Nuzza EL STA LLØ D Oggi, . 642 PO IL CANCELLIERE DIBO IM .P.R RI Di Nuzzo DA D all.B Drоб Аного TE . ESEN tab art. 22