Cass. civ., sez. II, sentenza 28/01/2004, n. 1558
CASS
Sentenza 28 gennaio 2004

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In materia di condominio negli edifici, la previsione, nel regolamento condominiale, dell'obbligo di contribuzione alle spese di gestione del riscaldamento svincolato dall'effettivo godimento del servizio ( il cui fondamento va ravvisato nell'esigenza di disincentivare il distacco quale fonte di squilibrio sotto il profilo tecnico ed economico dal riscaldamento centralizzato, ben potendo i condomini, in esplicazione della loro autonomia privata, assumere peraltro in via negoziale la prevista obbligazione corrispettiva ) va ricondotta non già nell'ambito della regolamentazione dei servizi comuni, bensì in quello delle disposizioni che attribuiscono diritti o impongono obblighi ai condomini; ne consegue che essa non è modificabile da delibera assembleare, se non con l'unanimità dei consensi.

In materia di condominio negli edifici, incombe al condomino che abbia ottenuto il distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato l'onere di chiedere al condominio di poter ( nuovamente ) allacciare la propria unità immobiliare all'impianto comune e di sopportarne la relativa spesa.

In materia di condominio negli edifici, ai fini dell'adozione della delibera assembleare avente ad oggetto la ricognizione della vigenza e vincolatività di una disposizione del regolamento condominiale non è richiesta l'unanimità dei consensi.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 28/01/2004, n. 1558
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1558
Data del deposito : 28 gennaio 2004

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