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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 28/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
1028/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
assistite e difese dall'Avv.to Norberto Salvaterra del foro di Mantova
ricorrenti contro
Controparte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_1
convenuta contumace
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Nel merito
• Accertare e dichiarare che nulla era e nulla è dovuto dall'Avv. Controparte_2
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e deceduto in C.F._3
data 21.07.2022, a e che Controparte_1
pertanto nulla è dovuto dalle ricorrenti e Parte_1 Parte_2
, in qualità di eredi del medesimo Avv. a
[...] Controparte_2 [...]
; Controparte_1 • Accertare e dichiarare che le ricorrenti e Parte_1 Parte_2
, in qualità di eredi dell'Avv. (C.F.: ),
[...] Controparte_2 C.F._3
nato a [...] il [...] e deceduto in data 21.07.2022, non sono tenute al pagamento dei contributi previdenziali relativi all'anno 2013, né dei relativi interessi, né delle relative sanzioni, richiesti da Controparte_1
tramite l'impugnata cartella di pagamento n. 095 2022 00013213
[...]
51 000 emessa da – Controparte_3
prov. di Reggio Emilia, prodotta sub docc. 02) e 03);
• Conseguentemente, annullare, e/o dichiarare nullo, e/o quanto meglio il ruolo n.
2021/004356 su cui l'impugnata cartella di pagamento n. 095 2022 00013213 51 000
(prodotta sub docc. 02 e 03) emessa da , Agente Controparte_3
della riscossione – prov. di Reggio Emilia su incarico di
[...]
è basata, adottando ogni consequenziale Controparte_1
provvedimento.
• Conseguentemente annullare, e/o dichiarare nulla, e/o quanto meglio l'impugnata cartella di pagamento n. 095 2022 00013213 51 000 (prodotta sub docc. 02 e 03) emessa da , Agente della riscossione – prov. di Controparte_3
Reggio Emilia su incarico di , Controparte_1
adottando ogni consequenziale provvedimento… Con vittoria delle spese di lite”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
e , in qualità di eredi del deceduto Avv. Parte_1 Parte_2
, hanno proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 095 Controparte_2
20220001321351000. notificata dall , per fare Controparte_3
dichiarare che nulla è dovuto alla Controparte_1
Pag. 2 di 4 Forense in merito al credito portato dalla detta cartella, per l'importo di euro
4.276,80, a titolo di contributi relativi all'anno 2013, oltre sanzioni e interessi.
Le ricorrenti contestano la pretesa della Forense, esponendo che: - nel 2013 il CP_1
Dott. non esercitava in Italia la professione di avvocato, bensì attività di CP_2
consulenza aziendale relativamente alla quale era iscritto alla gestione separata cui versava i relativi contributi;
-nel 2013 il Dott. non avrebbe CP_4 CP_2
comunque potuto esercitare la professione di avvocato in Italia, non avendo prestato l'impegno (c.d. “giuramento”) previsto dall'art. 8 L. 247/2012 quale condizione indispensabile per poter esercitare la professione forense;
-tale impegno è stato prestato solo in data 08.01.2014, di conseguenza, solo a partire da tale data l'Avv. ha potuto iniziare ad esercitare validamente la professione di avvocato ed era CP_2
pertanto tenuto agli obblighi contributivi verso . CP_1
Per tali ragioni, le somme richieste da sono illegittime, poiché nessun CP_1
contributo previdenziale è maturato relativo all'anno 2013.
Le ricorrenti hanno allegato, inoltre, che con pec del 15/02/2022 (docc. 25 e 26) la comunicava all'Avv. l'accoglimento del reclamo promosso CP_1 CP_2
dallo stesso in data 15/01/2021. (docc. 17 e 18)
All'udienza del 15/01/2025 è stata dichiarata la contumacia della
[...]
. Controparte_1
Tanto premesso, la causa viene decisa a seguito della discussione orale.
Le ricorrenti hanno depositato il 17/01/2025 la documentazione rilasciata da
[...]
in data 13/01/2025 da cui risulta l'intervenuto sgravio della Controparte_3
cartella impugnata (doc. 30); nonché la comunicazione della datata CP_1
28/11/2024 di avvenuto sgravio della cartella. (doc. 31).
A seguito dello sgravio nulla è dovuto alla in forza della cartella qui CP_1
impugnata ed è cessata la materia del contendere.
Pag. 3 di 4 Le spese seguono la soccombenza virtuale e Controparte_1
va condannata a rimborsare le spese di causa come liquidate nel
[...]
dispositivo anche considerato il numero di parti.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata: nella causa n. 1028/2024:
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Condanna la al rimborso delle Controparte_1
spese di causa a favore delle ricorrenti con distrazione a favore del difensore Avv
Norberto Salvaterra procuratore antistatario quantificate in euro 43,00 per esborsi ed euro 2.200,00 per spese legali oltre spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 28/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
assistite e difese dall'Avv.to Norberto Salvaterra del foro di Mantova
ricorrenti contro
Controparte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_1
convenuta contumace
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Nel merito
• Accertare e dichiarare che nulla era e nulla è dovuto dall'Avv. Controparte_2
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e deceduto in C.F._3
data 21.07.2022, a e che Controparte_1
pertanto nulla è dovuto dalle ricorrenti e Parte_1 Parte_2
, in qualità di eredi del medesimo Avv. a
[...] Controparte_2 [...]
; Controparte_1 • Accertare e dichiarare che le ricorrenti e Parte_1 Parte_2
, in qualità di eredi dell'Avv. (C.F.: ),
[...] Controparte_2 C.F._3
nato a [...] il [...] e deceduto in data 21.07.2022, non sono tenute al pagamento dei contributi previdenziali relativi all'anno 2013, né dei relativi interessi, né delle relative sanzioni, richiesti da Controparte_1
tramite l'impugnata cartella di pagamento n. 095 2022 00013213
[...]
51 000 emessa da – Controparte_3
prov. di Reggio Emilia, prodotta sub docc. 02) e 03);
• Conseguentemente, annullare, e/o dichiarare nullo, e/o quanto meglio il ruolo n.
2021/004356 su cui l'impugnata cartella di pagamento n. 095 2022 00013213 51 000
(prodotta sub docc. 02 e 03) emessa da , Agente Controparte_3
della riscossione – prov. di Reggio Emilia su incarico di
[...]
è basata, adottando ogni consequenziale Controparte_1
provvedimento.
• Conseguentemente annullare, e/o dichiarare nulla, e/o quanto meglio l'impugnata cartella di pagamento n. 095 2022 00013213 51 000 (prodotta sub docc. 02 e 03) emessa da , Agente della riscossione – prov. di Controparte_3
Reggio Emilia su incarico di , Controparte_1
adottando ogni consequenziale provvedimento… Con vittoria delle spese di lite”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
e , in qualità di eredi del deceduto Avv. Parte_1 Parte_2
, hanno proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 095 Controparte_2
20220001321351000. notificata dall , per fare Controparte_3
dichiarare che nulla è dovuto alla Controparte_1
Pag. 2 di 4 Forense in merito al credito portato dalla detta cartella, per l'importo di euro
4.276,80, a titolo di contributi relativi all'anno 2013, oltre sanzioni e interessi.
Le ricorrenti contestano la pretesa della Forense, esponendo che: - nel 2013 il CP_1
Dott. non esercitava in Italia la professione di avvocato, bensì attività di CP_2
consulenza aziendale relativamente alla quale era iscritto alla gestione separata cui versava i relativi contributi;
-nel 2013 il Dott. non avrebbe CP_4 CP_2
comunque potuto esercitare la professione di avvocato in Italia, non avendo prestato l'impegno (c.d. “giuramento”) previsto dall'art. 8 L. 247/2012 quale condizione indispensabile per poter esercitare la professione forense;
-tale impegno è stato prestato solo in data 08.01.2014, di conseguenza, solo a partire da tale data l'Avv. ha potuto iniziare ad esercitare validamente la professione di avvocato ed era CP_2
pertanto tenuto agli obblighi contributivi verso . CP_1
Per tali ragioni, le somme richieste da sono illegittime, poiché nessun CP_1
contributo previdenziale è maturato relativo all'anno 2013.
Le ricorrenti hanno allegato, inoltre, che con pec del 15/02/2022 (docc. 25 e 26) la comunicava all'Avv. l'accoglimento del reclamo promosso CP_1 CP_2
dallo stesso in data 15/01/2021. (docc. 17 e 18)
All'udienza del 15/01/2025 è stata dichiarata la contumacia della
[...]
. Controparte_1
Tanto premesso, la causa viene decisa a seguito della discussione orale.
Le ricorrenti hanno depositato il 17/01/2025 la documentazione rilasciata da
[...]
in data 13/01/2025 da cui risulta l'intervenuto sgravio della Controparte_3
cartella impugnata (doc. 30); nonché la comunicazione della datata CP_1
28/11/2024 di avvenuto sgravio della cartella. (doc. 31).
A seguito dello sgravio nulla è dovuto alla in forza della cartella qui CP_1
impugnata ed è cessata la materia del contendere.
Pag. 3 di 4 Le spese seguono la soccombenza virtuale e Controparte_1
va condannata a rimborsare le spese di causa come liquidate nel
[...]
dispositivo anche considerato il numero di parti.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata: nella causa n. 1028/2024:
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Condanna la al rimborso delle Controparte_1
spese di causa a favore delle ricorrenti con distrazione a favore del difensore Avv
Norberto Salvaterra procuratore antistatario quantificate in euro 43,00 per esborsi ed euro 2.200,00 per spese legali oltre spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 28/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 4 di 4