Sentenza 17 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 17/05/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
N. 219/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 219/2025 R.G. promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Scutellari presso il cui studio -e domicilio digitale- è elettivamente domiciliato in Ferrara (FE), Via
Mascheraio 12, in virtù di procura allegata al ricorso
E
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Davide Parte_2 C.F._2
Baiocchi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna (RA), Via IV Novembre 5, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI
“A) L'affidamento della figlia sarà condiviso e, in considerazione del Suo preminente Persona_1
interesse, il signor acconsente che la minore conviva stabilmente presso la madre Parte_1
signora nella abitazione ove ella risiede, sita in Ravenna, Via Crocetta, 3. Parte_2
B) Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulla figlia, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore pagina 1 di 4
C) Le parti si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
D) Il padre potrà tenere con sé la figlia 2 giorni alla settimana con pernottamento, dall'uscita di scuola sino alla mattina del giorno seguente (ore 8,30) nonché a week – end alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino alle ore 21,00 della domenica;
E) Salvo diversi accordi tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé : Per_1
− durante le vacanze natalizie 7 giorni con pernottamento anche non continuativi;
la figlia trascorrerà
i giorni di Natale con un genitore e il giorno di Santo Stefano con l'altro genitore alternativamente di anno in anno, salvo diversi accordi, la sera del 31 dicembre ed il giorno 1gennaio ad anni alterni con un genitore e con l'altro, sempre salvo diversi accordi.
− durante le vacanze pasquali il padre potrà tenere con sé la figlia per tre giorni. Ad anni alterni la figlia trascorrerà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il Lunedì dell'Angelo.
− durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé la figlia 15 giorni anche non consecutivi con pernotto, il quale dovrà comunicare alla madre il periodo prescelto entro il giorno 31 del mese di maggio;
F) Il padre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, verserà a partire dal mese di Novembre
2024 mensilmente la somma di € 200,00, già comprensive per l'anno in corso della retta della scuola materna e, dall'anno scolastico 2024/25 e per i futuri anni, già comprensiva della mensa scolastica, da accreditare entro il 17 di ogni mese sul conto corrente acceso dalla madre sig.ra presso Intesa Pt_2
San Paolo s.p.a ed a lei intestato al seguente IBAN: [...]; Inoltre l'intero importo dell'assegno unico pari a circa € 200,00 mensili viene attribuito interamente alla sig.ra Pt_2
;
[...]
F) Il SI. si impegna a rimborsare alla SI.ra la somma di € 150,00 a titolo di Parte_1 Pt_2 mantenimento della figlia sino al 31.10.2024 unitamente all'importo di € 41,00 per visita medico oculistica della figlia entro e non oltre il giorno 15.01.2025, nonché a versare l'importo complessivo di pagina 2 di 4 € 200,00 ad integrazione dei mesi di Novembre 2024 e Dicembre 2024 entro e non oltre il giorno
15.01.2025;
F) Il signor provvederà altresì a rimborsare alla signora il 50% delle Parte_1 Parte_2
spese straordinarie (mediche, scolastiche, ludico-sportive etc…) che la stessa sosterrà per i figli e che provvederà a documentare, secondo il protocollo di Ravenna, che qui si intende integralmente richiamato;
F) I signori e si danno reciproco assenso per il rilascio dei passaporti Parte_1 Parte_2 della figlia minore, fermo restando l'obbligo per ciascun genitore di comunicare all'altro, con ragionevole anticipo, l'eventuale espatrio del figlio. I genitori si impegnano altresì a cooperare fattivamente per il rilascio di ogni altra documentazione o atto per i quali sia richiesta la sottoscrizione dell'altro.
G) Spese compensate”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/1/2025 e hanno Parte_1 Parte_2
congiuntamente domandato di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore, nonché i rapporti economico-patrimoniali fra essi genitori, alle condizioni sopra riportate in corsivo.
Sostituita l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore delegato con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere (favorevole) del P.M. sulla domanda congiunta proposta dalle parti ed acquisita documentazione varia, con ordinanza depositata il 10/4/2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti risultano conformi agl'interessi della figlia minore e non si appalesano contrari a norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli accordi intercorsi tra le parti in punto di affidamento e collocamento della figlia minore, rapporto della figlia con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento della minore e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta delle parti, dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 219/2025
R.G., così provvede:
pagina 3 di 4 a) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in punto di affidamento e collocamento della figlia minore, rapporto della figlia con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento della minore;
b) dà atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti di cui alla domanda congiunta;
c) dà atto dell'accordo tra le parti sulle spese del procedimento.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 12/5/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 4 di 4