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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIX, sentenza 06/02/2026, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 294/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
ANTONIOLI MARCO LUIGI, Presidente
AN LU LA, TO
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 876/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano - Viale Dell'Innovazione 1/b 20126 Milano MI
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_2 - 00000000000
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4513/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
16 e pubblicata il 14/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0682024006485091500 2754,00 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 215/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: si rinvia al verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 24.5.2024 all'Agenzia delle Entrate Riscossione, Ricorrente_2 Srl in liquidazione impugnava la cartella di pagamento n° 0682024006485091500 recante l'importo di €. 2.759,88, riferito alla quota dovuta al Resistente_2 (anno 2021), chiedendo l'annullamento dell'atto impositivo in quanto non motivato e privo della “indicazione del piano di classifica relativo al territorio consortile approvato dalla competente autorità regionale”, con conseguente impossibilità di verificare la legittimità e l'esattezza della somma richiesta in pagamento.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, con controdeduzioni, eccepiva:
- l'inammissibilità del ricorso per violazione del contraddittorio, non avendo la società contribuente notificato l'atto introduttivo anche all'ente impositore, ai sensi del novellato art. 14, comma 6 bis, D.lgs. n° 546/1992;
- la carenza di legittimazione passiva relativamente al merito della vicenda;
- la legittimità della cartella di pagamento adeguatamente motivata.
Con atto di costituzione e intervento volontario si costituiva in giudizio il Resistente_2
eccependo l'inammissibilità del ricorso per violazione del contraddittorio. Nel merito faceva presente che la cartella di pagamento:
- era stata preceduta da avviso di pagamento non impugnato e successivo sollecito di pagamento non contestato;
- riportava tutti i dati necessari per l'individuazione della pretesa tributaria.
Con memoria integrativa la società ribadiva le proprie tesi difensive e poneva l'attenzione sull'onere gravante sul Resistente_2 di dimostrare la ragione giustificativa della pretesa tributaria, vale a dire “l'esistenza di un vantaggio immediato e diretto, cioè un incremento di valore, conseguito o conseguibile dal singolo fondo, a causa della bonifica”.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Milano respingeva il ricorso in quanto:
- la cartella di pagamento risultava adeguatamente motivata;
- l'art. 14, comma 6 bis, impone al ricorrente di chiamare in giudizio sia l'ente di riscossione e l'ente impositore, con conseguente “difetto di un regolare contraddittorio nei confronti del Resistente_2. Tale vizio non può essere sanato nemmeno in ragione dell'intervento spiegato dal Resistente_2 in giudizio a seguito della chiamata di Agenzia delle Entrate Riscossione ai sensi dell'art. 39 D. Lgs. n. 112/1999”;
- il ruolo (e la cartella di pagamento) erano legittimi in quanto preceduti da atti impositivi regolarmente notificati e non impugnati;
- l'integrazione dei motivi di ricorso avvenuta con il deposito della memoria, non poteva considerarsi rituale in quanto non era stata notificata alla parti ai sensi dell'art. 24 D.lgs. n° 546/1992 e quindi inammissibile.
La società veniva condannata alla rifusione delle spese di lite quantificate in €. 300,00 per ciascuna delle parti.
Ricorrente_2 Srl in liquidazione proponeva appello contestando la nullità ed illegittimità della sentenza:
- per violazione e falsa applicazione della normativa vigente, dovendo l'ente di riscossione procedere alla chiamata del terzo;
- per carenza di motivazione della sentenza in merito alla questione sollevata con la memoria integrativa.
Il Resistente_2, con controdeduzioni, eccepiva:
- l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 16 bis, comma 3, D.lgs. n° 546/1992 in quanto l'atto di appello notificato risultava sottoscritto con firma autografa, scansionato e privo di firma digitale;
- l'infondatezza del primo motivo di appello (contraddittorio) avendo il giudice di primo grado fatta corretta applicazione delle norme regolatrici della materia;
- l'inammissibilità del secondo motivo di appello costituente domanda nuova, non ritualmente formulata in primo grado ed in ogni caso infondata.
Con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. ed art. 53 D.lgs. n° 546/1992 per carenza di motivi specifici e mancata individuazione dei capi della sentenza impugnati.
Con memoria integrativa depositata l'8.1.2026, la società appellante produceva nuova documentazione a sostegno della circostanza che l'immobile in relazione al quale era stato chiesto il versamento della quota consortile, non risultava di sua proprietà. Chiedeva di:
“A) Disporre ordine di esibizione nei confronti del Resistente_2 affinchè lo stesso produca in giudizio, entro un termine perentorio fissato dalla Corte:
1) La certificazione di beneficio relativa al fondo oggetto di causa;
2) In subordine, tutta la documentazione tecnica e amministrativa posta a fondamento della pretesa contributiva, ivi inclusi: - piano di classifica applicato, - atti istruttori e valutativi relativi al beneficio, - eventuali relazioni tecniche o elaborati di supporto. L'eventuale persistente inerzia potrà essere valutata ai fini della decisione nel merito.
B) Rinviare l'udienza fissata per 28/01/2026 per consentire a controparte l'esibizione di quanto richiesto.
C) Accogliere il ricorso dichiarando la riforma della sentenza impugnata, con salvezza di spese e competenze, ivi compreso il contributo unificato.” Con memoria difensiva il Resistente_2 si opponeva alla richiesta istruttoria, ribadendo che in presenza di un piano di classifica regolarmente approvato, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio e di aver evaso le richieste avanzate dalla società con apposta comunicazione del 9.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dal Resistente_2.
Sebbene la notificazione dell'atto di appello, eseguita mediante mera copia scansionata con sottoscrizione autografa e priva di firma digitale, non sia conforme alle norme tecniche che regolano il processo telematico tributario, ciò tuttavia, non rende inammissibile l'impugnazione proposta, come stabilito dalla Corte di
Cassazione: “il ricorso introduttivo del giudizio redatto e sottoscritto dal difensore in formato cartaceo, trasformato in copia-immagine e notificato all'Amministrazione a mezzo di posta elettronica certificata, in violazione dell'art. 16-bis, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992, ..., non è inesistente, ma affetto da nullità, sanabile per raggiungimento dello scopo. Nel caso di specie, a fronte della notificazione di un tal genere di ricorso, l'Amministrazione, senza revocare in dubbio, né l'idoneità dell'atto notificatole a rappresentare l'intelligibile contenuto di una domanda giudiziale, né la provenienza e riferibilità dello stesso al difensore che dal testo e dalla sottoscrizione manualmente appostavi appariva esserne l'autore, difensore pacificamente munito di procura speciale, s'è costituita, assumendo difese nel merito: donde è palese che l'atto, pur difforme dallo schema legale, abbia raggiunto il suo scopo di instaurare un effettivo contraddittorio su una domanda rivolta ad un giudice per l'ottenuto di una pronuncia di merito sulla “res controversa”" (Cass. n° 30950/2024).
Nella presente controversia, il Resistente_2 non ha messo in discussione, né la riferibilità dell'atto alla società appellante (costituitasi in proprio, tramite il relativo legale rappresentante, ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. n° 546/1992, atteso il valore della lite inferiore ad €. 3.000,00), né l'intellegibilità dei motivi di impugnazione, riguardo ai quali parte appellata si è ampiamente difesa.
Analogamente, l'appello non può ritenersi inammissibile per violazione dell'art. 53 D.lgs. n° 546/1992 in quanto, seppur in maniera sintetica, Ricorrente_2 Srl in liquidazione ha indicato le ragioni dell'impugnazione (violazione delle norme che regolano l'instaurazione del contraddittorio e l'omessa motivazione della sentenza circa la fondatezza della pretesa tributaria).
Tali motivi, tuttavia, non appaiono meritevoli di accoglimento e, dunque, la sentenza gravata deve essere confermata, seppure con diversa motivazione in punto di regolarità del contraddittorio del Resistente_2.
Invero, il richiamo all'art. 14, comma 6 bis, D.lgs. n° 546/1992 (“In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”), non risulta applicabile alla presente fattispecie, non essendo stato eccepito alcun vizio di notificazione dell'atto prodromico, ossia del precedente avviso di pagamento emesso dal Resistente_2, regolarmente notificato alla società contribuente.
Dunque, a fronte della proposizione del ricorso di primo grado mediante notificazione al solo ente di riscossione, nessun difetto di regolare contraddittorio è ravvisabile nel caso di specie, né preclusione alcuna all'intervento volontario del Resistente_2, a seguito della chiamata in causa da parte del concessionario, ai sensi dell'art. 39 D.lgs n° 112/1999.
Quanto al merito della controversia, la sentenza impugnata è esente da censure avendo il giudice di primo grado accertato la regolarità della notificazione dell'avviso di pagamento degli oneri di bonifica anno 2021
(doc. 3 fascicolo I grado Resistente_2) e la mancata impugnazione di tale atto da parte di Ricorrente_2 Srl in liquidazione -al fine di far valere tutte le contestazioni o eccezioni che, invece, sono state proposte tardivamente in questa sede- la cui omissione ha comportato la cristallizzazione della pretesa impositiva, salva unicamente la possibilità di impugnare il successivo atto impositivo (cartella di pagamento per cui è causa), solo per vizi propri.
Dalla definitività della pretesa tributaria deriva, per quanto ovvio, l'inammissibilità dell'istanza istruttoria formulata dall'appellante in questo grado di giudizio.
Infine, riguardo alla documentazione prodotta con memoria depositata in data 8.1.2026 -a prescindere dalla tardività del relativo deposito che, invece, doveva avvenire entro e non oltre il 7.1.2026, ai sensi dell'art. 32, comma 1, D.lgs. n° 546/1992- essa, in ogni caso, appare in contrasto sia con la visura catastale prodotta dal Resistente_2 (doc. 7 fascicolo I grado Resistente_2) con riferimento all'immobile sito in Urgnano, Indirizzo_1 che risulta di proprietà di Ricorrente_2 Srl in liquidazione, sia con i dati riportati nei link contenuti nella comunicazione del 9.1.2026 e (doc. 9 fascicolo appello Resistente_2) che rinviano alle mappe dettagliate dei comprensori di bonifica.
In conclusione, alla luce delle argomentazioni esposte, l'appello è infondato.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione 19:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
- condanna l'appellante a rifondere alle parti appellate le spese del grado, liquidate in €. 800,00 ciascuna, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026 all'esito del differimento per deliberare, disposto il 28 gennaio 2026, ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 35, co. 2, del D.lgs. n° 546/1992.
Il Giudice Estensore Il Presidente
UI AR NI RC AN
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
ANTONIOLI MARCO LUIGI, Presidente
AN LU LA, TO
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 876/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano - Viale Dell'Innovazione 1/b 20126 Milano MI
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_2 - 00000000000
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4513/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
16 e pubblicata il 14/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0682024006485091500 2754,00 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 215/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: si rinvia al verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 24.5.2024 all'Agenzia delle Entrate Riscossione, Ricorrente_2 Srl in liquidazione impugnava la cartella di pagamento n° 0682024006485091500 recante l'importo di €. 2.759,88, riferito alla quota dovuta al Resistente_2 (anno 2021), chiedendo l'annullamento dell'atto impositivo in quanto non motivato e privo della “indicazione del piano di classifica relativo al territorio consortile approvato dalla competente autorità regionale”, con conseguente impossibilità di verificare la legittimità e l'esattezza della somma richiesta in pagamento.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, con controdeduzioni, eccepiva:
- l'inammissibilità del ricorso per violazione del contraddittorio, non avendo la società contribuente notificato l'atto introduttivo anche all'ente impositore, ai sensi del novellato art. 14, comma 6 bis, D.lgs. n° 546/1992;
- la carenza di legittimazione passiva relativamente al merito della vicenda;
- la legittimità della cartella di pagamento adeguatamente motivata.
Con atto di costituzione e intervento volontario si costituiva in giudizio il Resistente_2
eccependo l'inammissibilità del ricorso per violazione del contraddittorio. Nel merito faceva presente che la cartella di pagamento:
- era stata preceduta da avviso di pagamento non impugnato e successivo sollecito di pagamento non contestato;
- riportava tutti i dati necessari per l'individuazione della pretesa tributaria.
Con memoria integrativa la società ribadiva le proprie tesi difensive e poneva l'attenzione sull'onere gravante sul Resistente_2 di dimostrare la ragione giustificativa della pretesa tributaria, vale a dire “l'esistenza di un vantaggio immediato e diretto, cioè un incremento di valore, conseguito o conseguibile dal singolo fondo, a causa della bonifica”.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Milano respingeva il ricorso in quanto:
- la cartella di pagamento risultava adeguatamente motivata;
- l'art. 14, comma 6 bis, impone al ricorrente di chiamare in giudizio sia l'ente di riscossione e l'ente impositore, con conseguente “difetto di un regolare contraddittorio nei confronti del Resistente_2. Tale vizio non può essere sanato nemmeno in ragione dell'intervento spiegato dal Resistente_2 in giudizio a seguito della chiamata di Agenzia delle Entrate Riscossione ai sensi dell'art. 39 D. Lgs. n. 112/1999”;
- il ruolo (e la cartella di pagamento) erano legittimi in quanto preceduti da atti impositivi regolarmente notificati e non impugnati;
- l'integrazione dei motivi di ricorso avvenuta con il deposito della memoria, non poteva considerarsi rituale in quanto non era stata notificata alla parti ai sensi dell'art. 24 D.lgs. n° 546/1992 e quindi inammissibile.
La società veniva condannata alla rifusione delle spese di lite quantificate in €. 300,00 per ciascuna delle parti.
Ricorrente_2 Srl in liquidazione proponeva appello contestando la nullità ed illegittimità della sentenza:
- per violazione e falsa applicazione della normativa vigente, dovendo l'ente di riscossione procedere alla chiamata del terzo;
- per carenza di motivazione della sentenza in merito alla questione sollevata con la memoria integrativa.
Il Resistente_2, con controdeduzioni, eccepiva:
- l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 16 bis, comma 3, D.lgs. n° 546/1992 in quanto l'atto di appello notificato risultava sottoscritto con firma autografa, scansionato e privo di firma digitale;
- l'infondatezza del primo motivo di appello (contraddittorio) avendo il giudice di primo grado fatta corretta applicazione delle norme regolatrici della materia;
- l'inammissibilità del secondo motivo di appello costituente domanda nuova, non ritualmente formulata in primo grado ed in ogni caso infondata.
Con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. ed art. 53 D.lgs. n° 546/1992 per carenza di motivi specifici e mancata individuazione dei capi della sentenza impugnati.
Con memoria integrativa depositata l'8.1.2026, la società appellante produceva nuova documentazione a sostegno della circostanza che l'immobile in relazione al quale era stato chiesto il versamento della quota consortile, non risultava di sua proprietà. Chiedeva di:
“A) Disporre ordine di esibizione nei confronti del Resistente_2 affinchè lo stesso produca in giudizio, entro un termine perentorio fissato dalla Corte:
1) La certificazione di beneficio relativa al fondo oggetto di causa;
2) In subordine, tutta la documentazione tecnica e amministrativa posta a fondamento della pretesa contributiva, ivi inclusi: - piano di classifica applicato, - atti istruttori e valutativi relativi al beneficio, - eventuali relazioni tecniche o elaborati di supporto. L'eventuale persistente inerzia potrà essere valutata ai fini della decisione nel merito.
B) Rinviare l'udienza fissata per 28/01/2026 per consentire a controparte l'esibizione di quanto richiesto.
C) Accogliere il ricorso dichiarando la riforma della sentenza impugnata, con salvezza di spese e competenze, ivi compreso il contributo unificato.” Con memoria difensiva il Resistente_2 si opponeva alla richiesta istruttoria, ribadendo che in presenza di un piano di classifica regolarmente approvato, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio e di aver evaso le richieste avanzate dalla società con apposta comunicazione del 9.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dal Resistente_2.
Sebbene la notificazione dell'atto di appello, eseguita mediante mera copia scansionata con sottoscrizione autografa e priva di firma digitale, non sia conforme alle norme tecniche che regolano il processo telematico tributario, ciò tuttavia, non rende inammissibile l'impugnazione proposta, come stabilito dalla Corte di
Cassazione: “il ricorso introduttivo del giudizio redatto e sottoscritto dal difensore in formato cartaceo, trasformato in copia-immagine e notificato all'Amministrazione a mezzo di posta elettronica certificata, in violazione dell'art. 16-bis, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992, ..., non è inesistente, ma affetto da nullità, sanabile per raggiungimento dello scopo. Nel caso di specie, a fronte della notificazione di un tal genere di ricorso, l'Amministrazione, senza revocare in dubbio, né l'idoneità dell'atto notificatole a rappresentare l'intelligibile contenuto di una domanda giudiziale, né la provenienza e riferibilità dello stesso al difensore che dal testo e dalla sottoscrizione manualmente appostavi appariva esserne l'autore, difensore pacificamente munito di procura speciale, s'è costituita, assumendo difese nel merito: donde è palese che l'atto, pur difforme dallo schema legale, abbia raggiunto il suo scopo di instaurare un effettivo contraddittorio su una domanda rivolta ad un giudice per l'ottenuto di una pronuncia di merito sulla “res controversa”" (Cass. n° 30950/2024).
Nella presente controversia, il Resistente_2 non ha messo in discussione, né la riferibilità dell'atto alla società appellante (costituitasi in proprio, tramite il relativo legale rappresentante, ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. n° 546/1992, atteso il valore della lite inferiore ad €. 3.000,00), né l'intellegibilità dei motivi di impugnazione, riguardo ai quali parte appellata si è ampiamente difesa.
Analogamente, l'appello non può ritenersi inammissibile per violazione dell'art. 53 D.lgs. n° 546/1992 in quanto, seppur in maniera sintetica, Ricorrente_2 Srl in liquidazione ha indicato le ragioni dell'impugnazione (violazione delle norme che regolano l'instaurazione del contraddittorio e l'omessa motivazione della sentenza circa la fondatezza della pretesa tributaria).
Tali motivi, tuttavia, non appaiono meritevoli di accoglimento e, dunque, la sentenza gravata deve essere confermata, seppure con diversa motivazione in punto di regolarità del contraddittorio del Resistente_2.
Invero, il richiamo all'art. 14, comma 6 bis, D.lgs. n° 546/1992 (“In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”), non risulta applicabile alla presente fattispecie, non essendo stato eccepito alcun vizio di notificazione dell'atto prodromico, ossia del precedente avviso di pagamento emesso dal Resistente_2, regolarmente notificato alla società contribuente.
Dunque, a fronte della proposizione del ricorso di primo grado mediante notificazione al solo ente di riscossione, nessun difetto di regolare contraddittorio è ravvisabile nel caso di specie, né preclusione alcuna all'intervento volontario del Resistente_2, a seguito della chiamata in causa da parte del concessionario, ai sensi dell'art. 39 D.lgs n° 112/1999.
Quanto al merito della controversia, la sentenza impugnata è esente da censure avendo il giudice di primo grado accertato la regolarità della notificazione dell'avviso di pagamento degli oneri di bonifica anno 2021
(doc. 3 fascicolo I grado Resistente_2) e la mancata impugnazione di tale atto da parte di Ricorrente_2 Srl in liquidazione -al fine di far valere tutte le contestazioni o eccezioni che, invece, sono state proposte tardivamente in questa sede- la cui omissione ha comportato la cristallizzazione della pretesa impositiva, salva unicamente la possibilità di impugnare il successivo atto impositivo (cartella di pagamento per cui è causa), solo per vizi propri.
Dalla definitività della pretesa tributaria deriva, per quanto ovvio, l'inammissibilità dell'istanza istruttoria formulata dall'appellante in questo grado di giudizio.
Infine, riguardo alla documentazione prodotta con memoria depositata in data 8.1.2026 -a prescindere dalla tardività del relativo deposito che, invece, doveva avvenire entro e non oltre il 7.1.2026, ai sensi dell'art. 32, comma 1, D.lgs. n° 546/1992- essa, in ogni caso, appare in contrasto sia con la visura catastale prodotta dal Resistente_2 (doc. 7 fascicolo I grado Resistente_2) con riferimento all'immobile sito in Urgnano, Indirizzo_1 che risulta di proprietà di Ricorrente_2 Srl in liquidazione, sia con i dati riportati nei link contenuti nella comunicazione del 9.1.2026 e (doc. 9 fascicolo appello Resistente_2) che rinviano alle mappe dettagliate dei comprensori di bonifica.
In conclusione, alla luce delle argomentazioni esposte, l'appello è infondato.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione 19:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
- condanna l'appellante a rifondere alle parti appellate le spese del grado, liquidate in €. 800,00 ciascuna, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026 all'esito del differimento per deliberare, disposto il 28 gennaio 2026, ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 35, co. 2, del D.lgs. n° 546/1992.
Il Giudice Estensore Il Presidente
UI AR NI RC AN