TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/10/2025, n. 4016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4016 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 12625/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.10.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12625/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nato il [...] ad [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antimo Angelino, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. n. ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: indebito DS agricolo
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/10/2024 l'epigrafato ricorrente esponeva che con comunicazione del 20.09.2024, consegnata il 09.10.2024, l' aveva sollecitato il pagamento di somme CP_1 indebitamente percepite sulla prestazione di disoccupazione agricola, perché ritenuta non spettante, pari ad Euro 4.533,64, per il periodo dal 01.01.2003 al 31.12.2003 con richiesta di restituzione della predetta somma, entro 30 giorni dalla notifica, pena il recupero coattivo della stessa da parte dell'Agente della riscossione competente;
di non aver mai ricevuto la precedente lettera del
13.03.2015, richiamata nel predetto sollecito di pagamento e comunque la stessa era pervenuta a distanza di oltre dieci anni dall'erogazione della prestazione, con conseguente prescrizione del credito come richiesto. Tanto premesso chiedeva “dichiarare non ripetibili le somme ritenute indebite dall' nel sollecito CP_1 di pagamento indicato dettagliatamente in premessa, pari complessivamente ad Euro 4.533,64, il tutto per i motivi indicati in ricorso;
b) Condannare l' in persona del suo legale rappresentante p.t., CP_1 al pagamento delle spese e compensi del giudizio, oltre spese generali ed accessori come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Il resistente si costituiva in giudizio chiedendo di rigettare il ricorso perché infondato in fatto e CP_1 in diritto.
All'esito dell'udienza, trattata in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Va accolta l'eccezione di prescrizione del credito come invocata dal ricorrente e non disconosciuta dall' . CP_1
L'azione di ripetizione di indebito promossa dall'ente previdenziale per il recupero di prestazioni di disoccupazione agricola è soggetta al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 del Codice
Civile, il quale decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero dal momento dell'erogazione della prestazione stessa.
Nella fattispecie in esame la richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di disoccupazione agricola relativa all'anno 2003 (dal gennaio a dicembre 2003) è stata comunicata per la prima volta al ricorrente solo in data 9.10.2024 e, quindi, oltre il termine di prescrizione decennale previsto per legge, dalla data del pagamento (2004) in assenza di prova della notifica di ulteriori atti interruttivi. Invero come dichiarato dal ricorrente e come confermato dall' non risulta CP_1 ritualmente notificata alla parte ricorrente neppure la precedente comunicazione del 6.03.2015 (cfr. doc. all. 3 ).. CP_1
Peraltro, per avere efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 del Codice Civile, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. La mera pubblicazione degli elenchi di variazione da parte dell'ente previdenziale non ha alcun valore ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, atteso che in tale atto l'ente non formula alcuna richiesta restitutoria delle somme eventualmente dovute, idonea a manifestare in maniera inequivoca la volontà dell'ente di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese creditorie. Quando l'ente previdenziale richiede la restituzione di prestazioni erogate oltre dieci anni prima, senza aver posto in essere nel frattempo atti interruttivi della prescrizione dotati dei requisiti di legge, come è avvenuto nel caso di specie, il credito deve ritenersi prescritto e il beneficiario non è tenuto alla restituzione degli importi richiesti.
Da ciò deriva l'illegittimità dell'indebito pari ad Euro 4.533,64 relativo alla di cui alla CP_2 comunicazione di sollecito del 20.09.2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'irripetibilità della somma di Euro 4.533,64 relativo alla DSAGR di cui alla comunicazione di sollecito del 20.09.2024;
- condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in CP_1 complessivi € 1.834,00 per compensi professionali ed € 43,00 per spese di contributo, oltre Iva, Cpa
e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi.
Aversa, 21/10/2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.10.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12625/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nato il [...] ad [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antimo Angelino, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. n. ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: indebito DS agricolo
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/10/2024 l'epigrafato ricorrente esponeva che con comunicazione del 20.09.2024, consegnata il 09.10.2024, l' aveva sollecitato il pagamento di somme CP_1 indebitamente percepite sulla prestazione di disoccupazione agricola, perché ritenuta non spettante, pari ad Euro 4.533,64, per il periodo dal 01.01.2003 al 31.12.2003 con richiesta di restituzione della predetta somma, entro 30 giorni dalla notifica, pena il recupero coattivo della stessa da parte dell'Agente della riscossione competente;
di non aver mai ricevuto la precedente lettera del
13.03.2015, richiamata nel predetto sollecito di pagamento e comunque la stessa era pervenuta a distanza di oltre dieci anni dall'erogazione della prestazione, con conseguente prescrizione del credito come richiesto. Tanto premesso chiedeva “dichiarare non ripetibili le somme ritenute indebite dall' nel sollecito CP_1 di pagamento indicato dettagliatamente in premessa, pari complessivamente ad Euro 4.533,64, il tutto per i motivi indicati in ricorso;
b) Condannare l' in persona del suo legale rappresentante p.t., CP_1 al pagamento delle spese e compensi del giudizio, oltre spese generali ed accessori come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Il resistente si costituiva in giudizio chiedendo di rigettare il ricorso perché infondato in fatto e CP_1 in diritto.
All'esito dell'udienza, trattata in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Va accolta l'eccezione di prescrizione del credito come invocata dal ricorrente e non disconosciuta dall' . CP_1
L'azione di ripetizione di indebito promossa dall'ente previdenziale per il recupero di prestazioni di disoccupazione agricola è soggetta al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 del Codice
Civile, il quale decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero dal momento dell'erogazione della prestazione stessa.
Nella fattispecie in esame la richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di disoccupazione agricola relativa all'anno 2003 (dal gennaio a dicembre 2003) è stata comunicata per la prima volta al ricorrente solo in data 9.10.2024 e, quindi, oltre il termine di prescrizione decennale previsto per legge, dalla data del pagamento (2004) in assenza di prova della notifica di ulteriori atti interruttivi. Invero come dichiarato dal ricorrente e come confermato dall' non risulta CP_1 ritualmente notificata alla parte ricorrente neppure la precedente comunicazione del 6.03.2015 (cfr. doc. all. 3 ).. CP_1
Peraltro, per avere efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 del Codice Civile, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. La mera pubblicazione degli elenchi di variazione da parte dell'ente previdenziale non ha alcun valore ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, atteso che in tale atto l'ente non formula alcuna richiesta restitutoria delle somme eventualmente dovute, idonea a manifestare in maniera inequivoca la volontà dell'ente di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese creditorie. Quando l'ente previdenziale richiede la restituzione di prestazioni erogate oltre dieci anni prima, senza aver posto in essere nel frattempo atti interruttivi della prescrizione dotati dei requisiti di legge, come è avvenuto nel caso di specie, il credito deve ritenersi prescritto e il beneficiario non è tenuto alla restituzione degli importi richiesti.
Da ciò deriva l'illegittimità dell'indebito pari ad Euro 4.533,64 relativo alla di cui alla CP_2 comunicazione di sollecito del 20.09.2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'irripetibilità della somma di Euro 4.533,64 relativo alla DSAGR di cui alla comunicazione di sollecito del 20.09.2024;
- condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in CP_1 complessivi € 1.834,00 per compensi professionali ed € 43,00 per spese di contributo, oltre Iva, Cpa
e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi.
Aversa, 21/10/2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Paesano