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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/05/2025, n. 2355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2355 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
n. 3501/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Michele Magliulo Presidente dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore dott. Monica Cacace Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. cont. 3501/2024
promossa da:
CF: , rappresentata dall'avv. MADONNA Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO
APPELLANTE
Contro
, CF: , rappresentata dall'avv. Controparte_1 C.F._1
GIORDANO EMANUELE e dall'avv. D'AMORA ANNALISA
APPELLATO
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI: come da atti di causa, note e comparse conclusionali depositate per l'udienza di discussione ex art. 350 bis cpc dell'08.05.2025.
Con sentenza n. 2596/2024 pubblicata il 25.06.2024 il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, per quanto rileva in questa sede, accoglieva la domanda di pagamento dell'indennizzo assicurativo dovuto per infortunio di gioco (partita di
Pallavolo serie D), proposta da nei confronti di e Controparte_1 Parte_1
fondata su polizza cumulativa stipulata dalla in favore dei suoi tesserati. CP_2
Per l'effetto, accertato un danno da invalidità permanente dell'8 %, e riconosciuta la franchigia contrattuale del 6 % di cui all'appendice di polizza, il primo giudice condannava la al pagamento della complessiva somma Pt_1
all'attualità (comprensiva di interessi e rivalutazione sino alla pronuncia) di €
7.341,00, comprensiva della parte di danno eccedente i sei punti percentuali
(coperti da franchigia) e delle spese mediche (individuate dal CTU in € 1170,90
e liquidate in € 857,90 previa applicazione della franchigia minima di € 250,00 di cui all'art. 24 della polizza). Il Tribunale per la quantificazione economica dei punti di invalidità permanente, e dunque della relativa differenza indennizzabile tra otto e sei punti percentuali, faceva applicazione dei valori di cui all'art. 139 del D.lgs. 209/05 (Codice delle Assicurazioni) in tema di lesioni micropermanenti, come aggiornati dall'ultimo DM vigente del 16/10/2023.
Condannava inoltre , che aveva dedotto la incompetenza, inammissibilità Pt_1
ed infondatezza della domanda di pagamento dell'attrice chiedendone il rigetto o in subordine la riduzione dell'importo invocando l'applicazione del valore per punto percentuale pattuito in polizza, al pagamento delle spese processuali e di
CTU.
Avverso detta pronuncia del Tribunale proponeva appello Parte_1
deducendo la erronea liquidazione dell'indennizzo dovuto per il danno da pagina 2 di 7 invalidità permanente per illegittima applicazione delle tabelle per lesioni
“micropermanenti” di cui all'art. 139 del D.lgs. 209/05 (Codice delle
Assicurazioni), laddove il Tribunale avrebbe dovuto invece determinare detto indennizzo, al netto della riconosciuta franchigia del 6 %, e dunque per la residua quota del 2 % rispetto al danno complessivo accertato in 8 punti percentuali, in base al valore del punto percentuale stabilito in polizza pari ad €
800,00. Chiedeva di conseguenza che, in riforma della gravata sentenza la condanna indennitaria fosse ridotta all'importo di € 1600,00 per invalidità permanente, così come da asserita offerta della compagnia assicurativa formulata “ante causam” (pari alla differenza tra otto e sei punti percentuali quantificati secondo il valore contrattuale del punto percentuale di € 800,00), ferma restando la ulteriore condanna ad € 857,90, al netto della riconosciuta franchigia di € 250,00 per spese mediche, come emessa dal primo giudice a seguito dell'accertamento del CTU
Di conseguenza chiedeva quindi anche la riforma della statuizione del Tribunale di condanna a suo carico delle spese processuali e di CTU, con compensazione integrale delle spese processuali del primo grado.
Si costituiva l'appellata (attrice in primo grado) che eccepiva Controparte_1
preliminarmente la inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc, e nel merito chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado per le ragioni specificamente dedotte in comparsa di costituzione e reiterate in sede di conclusioni, cui si rinvia in questa sede.
Non si costituiva, rimanendo contumace, la Controparte_2
– citata in appello quale mero litisconsorte processuale essendo stata
[...]
parte del giudizio di primo grado, ma nei cui confronti alcuna domanda o motivo di appello erano formulati in questa sede.
pagina 3 di 7 In via preliminare va detto che l'impugnazione, contrariamente a quanto eccepito dall'appellata, è da considerarsi rispettosa di quanto disposto dall'art. 342 c.p.c. Secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 03/11/2020,
n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata. Nella fattispecie “de quo”, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere agevolmente quali siano i punti della sentenza di primo grado che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado, per le ragioni di seguito esposte.
In vero nelle condizioni di contratto, ed in particolare nell'allegata appendice di polizza in esso richiamata, risulta individuato, con una franchigia sino al 6 % di invalidità, soltanto il limite massimo dell'importo in ogni caso indennizzabile pari pagina 4 di 7 ad € 80.000,00 per la ipotesi di morte e di Invalidità Permanente, ma non è affatto indicato il valore proporzionale in termini monetari da attribuirsi ai punti di invalidità permanente in relazione al danno in concreto subito dall'assicurato e dunque il valore economico dei corrispondenti punti di invalidità permanente da esso scaturiti ed indennizzabili (nel caso di specie pacificamente pari all'8 %), né sono indicati criteri o parametri oggettivi per la loro quantificazione e liquidazione.
Pertanto, in mancanza di tale previsione contrattuale, il Giudice di prime cure ha correttamente fatto ricorso al criterio suppletivo previsto in materia di lesioni micro-permanenti (da uno a nove punti di invalidità permanente) dall'art. 139 del
D.lgs. 209/05 (Codice delle Assicurazioni), applicando all'uopo la tabella di cui al relativo DM di aggiornamento, e procedendo, stante la franchigia contrattuale sino a sei punti percentuali di invalidità, alla differenza tra l'importo previsto in detta tabella per una invalidità permanente dell'8 % e quello stabilito per una invalidità del 6 % (coperta da franchigia).
Tale criterio legale difatti ben può essere utilizzato analogicamente, oltre che nella fattispecie edittale di danno da circolazione stradale, anche in altre ipotesi di danno alla persona da micro-permanente ad essa equiparabile, tra cui rientra senz'altro quella di specie in cui, come già detto, manca una pattuizione contrattuale che consenta di determinare il valore economico di detto danno da micro-permanente.
Non è invece contestato dall'appellante, e non costituisce oggetto di gravame, il calcolo effettuato dal primo giudice, anch'esso fondato sugli accertamenti eseguiti dal CTU, relativo all'ammontare delle spese mediche rimborsabili a norma di polizza, con detrazione della franchigia contrattuale di € 250,00, spese che sono state dal Tribunale correttamente cumulate col predetto indennizzo dovuto per il danno da invalidità permanente.
pagina 5 di 7 Le spese processuali del grado di appello devono seguire la soccombenza dell'appellante e si liquidano a suo carico, ed in favore dell'appellata Parte_1
, come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014 come modificato Controparte_1
dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00), ed applicati per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta
(con esclusione, dunque, di quella istruttoria non tenuta in appello) i valori medi previsti in tabella.
Nulla va disposto con riguardo alle spese processuali dell'appellata
[...]
in quanto, non essendosi costituita neppure in secondo grado, Controparte_2
deve presumersi che non ne abbia sostenute.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto l'appellante soccombente ha l'obbligo di versare Parte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - definitivamente pronunciando sull'appello in oggetto, proposto avverso la sentenza n.
2596/2024, pubblicata il 25.06.2024, del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado impugnata, compresa la statuizione sulle spese processuali e di CTU;
b) Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata Parte_1
, delle spese processuali del grado di appello che liquida Controparte_1
in € 3.966,00 per compensi di avvocato, oltre il 15 % sui compensi per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., con attribuzione agli avv.ti
Annalisa D'Amora e Emanuele Giordano dichiaratisi antistatari;
pagina 6 di 7 c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante di Parte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 09.05.2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott. Michele Magliulo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Michele Magliulo Presidente dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore dott. Monica Cacace Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. cont. 3501/2024
promossa da:
CF: , rappresentata dall'avv. MADONNA Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO
APPELLANTE
Contro
, CF: , rappresentata dall'avv. Controparte_1 C.F._1
GIORDANO EMANUELE e dall'avv. D'AMORA ANNALISA
APPELLATO
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI: come da atti di causa, note e comparse conclusionali depositate per l'udienza di discussione ex art. 350 bis cpc dell'08.05.2025.
Con sentenza n. 2596/2024 pubblicata il 25.06.2024 il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, per quanto rileva in questa sede, accoglieva la domanda di pagamento dell'indennizzo assicurativo dovuto per infortunio di gioco (partita di
Pallavolo serie D), proposta da nei confronti di e Controparte_1 Parte_1
fondata su polizza cumulativa stipulata dalla in favore dei suoi tesserati. CP_2
Per l'effetto, accertato un danno da invalidità permanente dell'8 %, e riconosciuta la franchigia contrattuale del 6 % di cui all'appendice di polizza, il primo giudice condannava la al pagamento della complessiva somma Pt_1
all'attualità (comprensiva di interessi e rivalutazione sino alla pronuncia) di €
7.341,00, comprensiva della parte di danno eccedente i sei punti percentuali
(coperti da franchigia) e delle spese mediche (individuate dal CTU in € 1170,90
e liquidate in € 857,90 previa applicazione della franchigia minima di € 250,00 di cui all'art. 24 della polizza). Il Tribunale per la quantificazione economica dei punti di invalidità permanente, e dunque della relativa differenza indennizzabile tra otto e sei punti percentuali, faceva applicazione dei valori di cui all'art. 139 del D.lgs. 209/05 (Codice delle Assicurazioni) in tema di lesioni micropermanenti, come aggiornati dall'ultimo DM vigente del 16/10/2023.
Condannava inoltre , che aveva dedotto la incompetenza, inammissibilità Pt_1
ed infondatezza della domanda di pagamento dell'attrice chiedendone il rigetto o in subordine la riduzione dell'importo invocando l'applicazione del valore per punto percentuale pattuito in polizza, al pagamento delle spese processuali e di
CTU.
Avverso detta pronuncia del Tribunale proponeva appello Parte_1
deducendo la erronea liquidazione dell'indennizzo dovuto per il danno da pagina 2 di 7 invalidità permanente per illegittima applicazione delle tabelle per lesioni
“micropermanenti” di cui all'art. 139 del D.lgs. 209/05 (Codice delle
Assicurazioni), laddove il Tribunale avrebbe dovuto invece determinare detto indennizzo, al netto della riconosciuta franchigia del 6 %, e dunque per la residua quota del 2 % rispetto al danno complessivo accertato in 8 punti percentuali, in base al valore del punto percentuale stabilito in polizza pari ad €
800,00. Chiedeva di conseguenza che, in riforma della gravata sentenza la condanna indennitaria fosse ridotta all'importo di € 1600,00 per invalidità permanente, così come da asserita offerta della compagnia assicurativa formulata “ante causam” (pari alla differenza tra otto e sei punti percentuali quantificati secondo il valore contrattuale del punto percentuale di € 800,00), ferma restando la ulteriore condanna ad € 857,90, al netto della riconosciuta franchigia di € 250,00 per spese mediche, come emessa dal primo giudice a seguito dell'accertamento del CTU
Di conseguenza chiedeva quindi anche la riforma della statuizione del Tribunale di condanna a suo carico delle spese processuali e di CTU, con compensazione integrale delle spese processuali del primo grado.
Si costituiva l'appellata (attrice in primo grado) che eccepiva Controparte_1
preliminarmente la inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc, e nel merito chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado per le ragioni specificamente dedotte in comparsa di costituzione e reiterate in sede di conclusioni, cui si rinvia in questa sede.
Non si costituiva, rimanendo contumace, la Controparte_2
– citata in appello quale mero litisconsorte processuale essendo stata
[...]
parte del giudizio di primo grado, ma nei cui confronti alcuna domanda o motivo di appello erano formulati in questa sede.
pagina 3 di 7 In via preliminare va detto che l'impugnazione, contrariamente a quanto eccepito dall'appellata, è da considerarsi rispettosa di quanto disposto dall'art. 342 c.p.c. Secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 03/11/2020,
n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata. Nella fattispecie “de quo”, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere agevolmente quali siano i punti della sentenza di primo grado che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado, per le ragioni di seguito esposte.
In vero nelle condizioni di contratto, ed in particolare nell'allegata appendice di polizza in esso richiamata, risulta individuato, con una franchigia sino al 6 % di invalidità, soltanto il limite massimo dell'importo in ogni caso indennizzabile pari pagina 4 di 7 ad € 80.000,00 per la ipotesi di morte e di Invalidità Permanente, ma non è affatto indicato il valore proporzionale in termini monetari da attribuirsi ai punti di invalidità permanente in relazione al danno in concreto subito dall'assicurato e dunque il valore economico dei corrispondenti punti di invalidità permanente da esso scaturiti ed indennizzabili (nel caso di specie pacificamente pari all'8 %), né sono indicati criteri o parametri oggettivi per la loro quantificazione e liquidazione.
Pertanto, in mancanza di tale previsione contrattuale, il Giudice di prime cure ha correttamente fatto ricorso al criterio suppletivo previsto in materia di lesioni micro-permanenti (da uno a nove punti di invalidità permanente) dall'art. 139 del
D.lgs. 209/05 (Codice delle Assicurazioni), applicando all'uopo la tabella di cui al relativo DM di aggiornamento, e procedendo, stante la franchigia contrattuale sino a sei punti percentuali di invalidità, alla differenza tra l'importo previsto in detta tabella per una invalidità permanente dell'8 % e quello stabilito per una invalidità del 6 % (coperta da franchigia).
Tale criterio legale difatti ben può essere utilizzato analogicamente, oltre che nella fattispecie edittale di danno da circolazione stradale, anche in altre ipotesi di danno alla persona da micro-permanente ad essa equiparabile, tra cui rientra senz'altro quella di specie in cui, come già detto, manca una pattuizione contrattuale che consenta di determinare il valore economico di detto danno da micro-permanente.
Non è invece contestato dall'appellante, e non costituisce oggetto di gravame, il calcolo effettuato dal primo giudice, anch'esso fondato sugli accertamenti eseguiti dal CTU, relativo all'ammontare delle spese mediche rimborsabili a norma di polizza, con detrazione della franchigia contrattuale di € 250,00, spese che sono state dal Tribunale correttamente cumulate col predetto indennizzo dovuto per il danno da invalidità permanente.
pagina 5 di 7 Le spese processuali del grado di appello devono seguire la soccombenza dell'appellante e si liquidano a suo carico, ed in favore dell'appellata Parte_1
, come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014 come modificato Controparte_1
dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00), ed applicati per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta
(con esclusione, dunque, di quella istruttoria non tenuta in appello) i valori medi previsti in tabella.
Nulla va disposto con riguardo alle spese processuali dell'appellata
[...]
in quanto, non essendosi costituita neppure in secondo grado, Controparte_2
deve presumersi che non ne abbia sostenute.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto l'appellante soccombente ha l'obbligo di versare Parte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - definitivamente pronunciando sull'appello in oggetto, proposto avverso la sentenza n.
2596/2024, pubblicata il 25.06.2024, del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado impugnata, compresa la statuizione sulle spese processuali e di CTU;
b) Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata Parte_1
, delle spese processuali del grado di appello che liquida Controparte_1
in € 3.966,00 per compensi di avvocato, oltre il 15 % sui compensi per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., con attribuzione agli avv.ti
Annalisa D'Amora e Emanuele Giordano dichiaratisi antistatari;
pagina 6 di 7 c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante di Parte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 09.05.2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott. Michele Magliulo
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