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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 18/03/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7524/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 7524/2024, pendente tra
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Marianna Ciaiola e dall'Avv. Massimo Fantoni ricorrente e
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dal funzionario Dott.ssa Luisa Tanzillo resistente
OGGETTO: Assegno - pensione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, il sig. ha convenuto in giudizio Parte_1
l' al fine di ottenere il pagamento dei ratei dell'assegno mensile di assistenza CP_1 maturati dal 1.12.2022 al 31.12.2024, essendo stato chiamato a visita in corso di giudizio di atp e avendo ottenuto il riconoscimento a proprio favore di una percentuale di invalidità civile in misura del 80% a partire dalla data di presentazione della domanda amministrativa (23.11.2022), con successiva dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
L' si costituiva eccependo di aver respinto la domanda dell'istante con lettera CP_1 raccomandata del 06.12.2024 poiché non aveva ottemperato alla richiesta - precedentemente inviata con pec del 29.10.2024 - di fornire la sentenza di separazione al fine della valutazione del requisito reddituale.
Il Giudice all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c. come modificato dall'art. 53, comma 2 del decreto legge 25 giugno 2006 n.112 convertito in legge 6 agosto 2008 n.133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
La domanda è fondata e deve essere accolta entro i seguenti termini.
In primo luogo deve essere respinta l'eccezione dell' , giacchè in atti non vi è CP_1 alcuna prova che siano state inviate la raccomandata e la pec citate nella memoria difensiva;
al contrario, parte ricorrente ha dato prova di soddisfare il requisito reddituale per godere dell'assegno di assistenza per cui è causa, essendo presenti in atti una attestazione dell'Agenzia delle Entrate e una dichiarazione sostitutiva sul possesso dei redditi negli anni per cui sono dovuti ratei.
Pertanto, rilevato che nel caso in esame non è avvenuto il pagamento oggetto del ricorso nonostante il verbale di riconoscimento dell'invalidità emesso dallo stesso e nonostante sia stato presentato il modello ap70 da oltre 120 giorni, deve CP_1 ritenersi che la domanda sia fondata, sussistendo altresì i requisiti reddituali previsti dalla norma per fruire del beneficio de quo.
Ciò posto, va riconosciuto il diritto già accertato a favore dell'istante alla percezione dell'assegno ex art. 13 l. 118/1971 con decorrenza dal mese di dicembre 2022 e sino al mese di agosto 2024, allorquando questi ha raggiunto i 67 anni di età.
L'assegno in questione, difatti, spetta agli invalidi parziali di età compresa tra i 18 e i
67 anni, con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 74 e il 99%, che soddisfino i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n. 147/2022 in relazione all'attività prestata dal procuratore. Ai fini della concreta determinazione dell'ammontare del compenso, deve aversi riguardo allo scaglione del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 13, comma
1, c.p.c. (v., ex multis, da ultimo, Cassazione civile sez. VI, 27/12/2021, n.41547, ass. S.U. n. 10455 del 2015, Cass. Ordinanza n. 19020 del 17/07/2018) e quindi, nel caso di specie, allo scaglione da € 5.201 a €26.000
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
- condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, dei ratei di CP_1 assegno ex art. 13 l. 118/1971 con decorrenza dal mese di dicembre 2022 sino al mese di agosto 2024 oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.697,00 per CP_1 compensi professionali oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Tivoli, il 18.3.2025
Il giudice
Roberta Mariscotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 7524/2024, pendente tra
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Marianna Ciaiola e dall'Avv. Massimo Fantoni ricorrente e
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dal funzionario Dott.ssa Luisa Tanzillo resistente
OGGETTO: Assegno - pensione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, il sig. ha convenuto in giudizio Parte_1
l' al fine di ottenere il pagamento dei ratei dell'assegno mensile di assistenza CP_1 maturati dal 1.12.2022 al 31.12.2024, essendo stato chiamato a visita in corso di giudizio di atp e avendo ottenuto il riconoscimento a proprio favore di una percentuale di invalidità civile in misura del 80% a partire dalla data di presentazione della domanda amministrativa (23.11.2022), con successiva dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
L' si costituiva eccependo di aver respinto la domanda dell'istante con lettera CP_1 raccomandata del 06.12.2024 poiché non aveva ottemperato alla richiesta - precedentemente inviata con pec del 29.10.2024 - di fornire la sentenza di separazione al fine della valutazione del requisito reddituale.
Il Giudice all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c. come modificato dall'art. 53, comma 2 del decreto legge 25 giugno 2006 n.112 convertito in legge 6 agosto 2008 n.133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
La domanda è fondata e deve essere accolta entro i seguenti termini.
In primo luogo deve essere respinta l'eccezione dell' , giacchè in atti non vi è CP_1 alcuna prova che siano state inviate la raccomandata e la pec citate nella memoria difensiva;
al contrario, parte ricorrente ha dato prova di soddisfare il requisito reddituale per godere dell'assegno di assistenza per cui è causa, essendo presenti in atti una attestazione dell'Agenzia delle Entrate e una dichiarazione sostitutiva sul possesso dei redditi negli anni per cui sono dovuti ratei.
Pertanto, rilevato che nel caso in esame non è avvenuto il pagamento oggetto del ricorso nonostante il verbale di riconoscimento dell'invalidità emesso dallo stesso e nonostante sia stato presentato il modello ap70 da oltre 120 giorni, deve CP_1 ritenersi che la domanda sia fondata, sussistendo altresì i requisiti reddituali previsti dalla norma per fruire del beneficio de quo.
Ciò posto, va riconosciuto il diritto già accertato a favore dell'istante alla percezione dell'assegno ex art. 13 l. 118/1971 con decorrenza dal mese di dicembre 2022 e sino al mese di agosto 2024, allorquando questi ha raggiunto i 67 anni di età.
L'assegno in questione, difatti, spetta agli invalidi parziali di età compresa tra i 18 e i
67 anni, con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 74 e il 99%, che soddisfino i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n. 147/2022 in relazione all'attività prestata dal procuratore. Ai fini della concreta determinazione dell'ammontare del compenso, deve aversi riguardo allo scaglione del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 13, comma
1, c.p.c. (v., ex multis, da ultimo, Cassazione civile sez. VI, 27/12/2021, n.41547, ass. S.U. n. 10455 del 2015, Cass. Ordinanza n. 19020 del 17/07/2018) e quindi, nel caso di specie, allo scaglione da € 5.201 a €26.000
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
- condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, dei ratei di CP_1 assegno ex art. 13 l. 118/1971 con decorrenza dal mese di dicembre 2022 sino al mese di agosto 2024 oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.697,00 per CP_1 compensi professionali oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Tivoli, il 18.3.2025
Il giudice
Roberta Mariscotti