TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 16/07/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Verbale di Udienza
All'udienza del 16/07/2025, alle ore 10,36, innanzi al Giudice Onorario, Dott.ssa MARIA
ELENA GIOVANNELLA, nella causa iscritta al n. di RG 1870/2022
Promossa da Parte_1
Nei confronti di Controparte_1
Sono presenti:
per l'attore l'Avv. Manuele Papalia per delega dell'avv. MINASI NICOLA
per parte convenuta l'Avv. CHINDAMO GIUSEPPE VITTORIO
i quali si riportano ai rispettivi scritti difensivi, l'Avv. Chindamo precisa le proprie conclusioni richiamando quelle formulate nelle note difensive del 07.07.2025, l'Avv. Papalia precisa le conclusioni riportandosi a quelle formulate negli scritti difensivi e nelle note conclusive , insistendo per l'accoglimento dei mezzi istruttori
L'Avv. Chindamo si oppone alla richieste istruttorie formulate da controparte per quanto già argomentato in atti e perché già vagliate dal Tribunale adito
Il Giudice
Dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la decisione.
All'esito della camera di consiglio, terminata alle ore 13,35, decide la causa come da sentenza di seguito trascritta di cui da lettura, assenti le parti
Il Giudice On.
Dott.ssa MARIA ELENA GIOVANNELLA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI
in composizione monocratica, in persona del Giudice On. Designato Dott.ssa Maria Elena
Giovannella , all'udienza di discussione del 16.07.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 1870/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] ( c.f.: Parte_1
, residente in [...], rappresentato e C.F._1 difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall' Avv. Nicola Minasi (c.f. C.F._2
) -ricorrente-
[...]
NEI CONFRONTI DI
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, residente in RI (RC) alla via Francesco Sofia Alessio Iva Traversa C.F._3
n. 4; rappresentata e difesa, giusta procura allegata e comunque da ritenersi apposta in calce al presente atto, dall'Avv. Giuseppe Vittorio Chindamo (c.f. -resistente- C.F._4
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da odierno processo verbale di udienza
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
adiva questo Tribunale al fine di ottenere ai sensi dell'art. 2043 c.c. il Parte_1 risarcimento del danno a lui cagionato dalla germana alla quale attribuisce la Controparte_1 manomissione del testamento olografo del padre, comune dante causa, mediante elisione di una parte dello stesso, compromettendo la ripartizione dell'eredità fra i germani secondo il volere paterno.
Deduce in fatto che in data 30.03.2013 decedeva lasciando unici eredi i figli Persona_1
CP_
, e , che subito dopo il decesso del padre, la convenuta, Pt_1 CP_1 Controparte_1 gli consegnava il testamento olografo, prodotto in giudizio, che prima facie presentava una interruzione logica e grammaticale fra le pagine, tale da fare intuire la mancanza di una parte dello stesso. Circostanza quest'ultima che avrebbe indotto i germani a procedere alla ripartizione dell'asse ereditario secondo accordo divisionale dei beni per identiche quote di legittima, a prescindere dalle ultime volontà del de cuius , solo parzialmente ricostruibili dal testamento olografo ritrovato dalla convenuta e chiaramente incompleto. Controparte_1
L'odierno istante dichiara di avere scoperto , a distanza di quattro anni dalla morte del padre, e dal racconto offerto dalla badante e convivente di quest'ultimo, , nata il [...] a Persona_2
Horlesti ( Romania), che poche ore dopo il decesso del padre, durante le prime ore del mattino la convenuta , rimasta in casa insieme al proprio marito e mentre non erano presenti gli altri CP_1 congiunti, si era recata nella stanza da letto del padre appena morto;
e, rinvenuto il testamento paterno che si trovava in busta chiusa, alla presenza della badante riponeva detto atto nella propria borsa, riferendo alla badante che quell'atto era il testamento del padre e che l'avrebbe portato a casa per leggerlo con tranquillità.
Deduce e dimostra di avere sporto denuncia-querela contro la convenuta per Controparte_1
i fatti narrati in data 22.09.2017, integrandola con le successive denunce del 31.10.2017 e 04.12.2017.
Deduce e dimostra che a conclusione delle indagini veniva esercitata l'azione penale contro
[...]
e si instaurava il procedimento penale presso il Tribunale Penale di Palmi iscritto al CP_1
n. R.G.N.R. 2180/2018 e n. 1485/2019 r.g. G.I.P. che vedeva la convenuta imputata dei reati p. e p. dagli artt. 490, 491 in relazione agli artt. 476, 482 c.p. : “ perché al fine di arrecare a sé un vantaggio
e arrecare danno ai fratelli , distruggeva, sopprimeva e occultava, in parte, il testamento olografo del padre Francesco, rinvenuto dalla predetta il giorno successivo alla morte, rovistando in una scrivania, in presenza di testimoni, riponendolo poi nella propria borsa;
in seguito, conservava
l'originale e lasciava le copie ai fratelli…mancanti di uno o più fogli facenti parte integrante del predetto testamento”.
Il procedimento si definiva con sentenza n. 74/2020 del GUP di Palmi, (all.3) con la quale veniva statuito: “di non doversi procedere nei confronti dell'imputata perché lo stesso doveva ritenersi estinto per intervenuta prescrizione”. Secondo l'attore dai fatti narrati si evincerebbe la responsabilità della convenuta CP_1 per la distruzione del testamento olografo del padre, da cui sarebbe derivata la sua ingiusta
[...] diminuzione patrimoniale, rispetto al presunto maggior lascito derivante dalle volontà testamentarie del de cuius.
Precisava le proprie conclusioni chiedendo a questo Tribunale di volere:
- Previa declaratoria che la convenuta ha distrutto un foglio essenziale Controparte_1 dell'atto testamentario del proprio padre;
declarare come, da tale illecita attività, sia scaturita una responsabilità nei confronti del germano;
Pt_1
- condannare parte convenuta al risarcimento del danno, da quantificare alternativamente secondo quanto previsto in concreto per la perdita, previa apposita consulenza tecnica, nella misura di 20% in più rispetto alla quota della successione ab intestato, o comunque maggiore o minore ritenuta di
Giustizia, in via equitativa secondo quanto previsto dall'art. 1226 cc.
- Ed infine un'ulteriore somma a titolo di danno morale nella misura di euro 20.000,00 o maggiore
o minore ritenuta di giustizia
- E ciò con competenze e spese del presente Giudizio “
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando ogni assunto avversario, Controparte_1 negando fermamente di avere mai manomesso il testamento olografo del padre rinvenuto presso la casa paterna dopo il suo decesso, evidenziando
- la palese volontà, espressa nel testamento, del de cuius di ripartire, dopo la sua morte, i suoi beni in eguale misura fra tutti i figli,
- la non condivisibile asserzione dell'incompletezza e distruzione di parte del testamento olografo, che deve essere letto come un testo “scritto in tempi diversi e non in unica stesura”,
- la previsione testamentaria più onerosa a carico dell'attore , che per Parte_1 tale ragione avrebbe concordato con i germani di ignorare il testamento rinvenuto e deciso di procedere ad una ripartizione dell'asse ereditario secondo un accordo divisionale di tre quote di pari valore , secondo le quote di legittima.
Poneva, perciò, l'attenzione su alcune importati volontà espresse nel testamento olografo: “Desidero e voglio che tutti i terreni vengano divisi in parti uguali, o perlomeno consensualmente ove esso fosse possibile. Di questa equa divisione escludo i fabbricati e precisamente la casa di via
Isonzo, le case di via Garibaldi in S. Martino e la cappella del cimitero di RI, che lascio a mio figlio in maniera opportunistica, affinchè non vengano rovinati con inutili e dannose Pt_1 divisioni – inopportune e degradanti manutenzioni….Devo precisare che una volta stabilito il valore di questi immobili gli altri due figli vengano ripagati o nella divisione dei terreni o con denaro. Obbligo mio figlio o i suoi successori per un motivo qualsiasi volessero vendere i Pt_1 fabbricati in oggetto, il ricavato deve essere diviso con gli altri figli eredi”.
“Devo precisare che una volta stabilito il valore di questi immobili gli altri due figli vengano ripagati o nella divisione dei terreni o con denaro”.
“desidero e voglio che tutti i terreni vengano divisi in parti uguali, o perlomeno consensualmente ove fosse possibile”; “I terreni ed i fabbricati interni a questi terreni dovranno essere divisi in parti uguali fra i miei tre figli, sia in caso di vendita o di divisione”; “Ciò alfine che ciascuno dei miei figli abbia più o meno una quota di divisione paritaria, considerando sia la quota disponibile che soldi che ho elargito a tutti e tre i figli”.
In diritto eccepiva la totale mancanza di prova dell'illecito dedotto (fraudolenta distruzione di parte del testamento) e del danno lamentato. Quindi chiedeva il rigetto della domanda attrice e la condanna di controparte per lite temeraria.
La causa veniva istruita mediante acquisizione degli atti e documenti offerti in giudizio dalle parti.
La domanda formulata da è infondata e va rigettata. Parte_1
Parte attrice lamenta di avere subito un danno ingiusto dall'illecito comportamento della convenuta e ne chiede ai sensi dell'art. 2043 c.c. il risarcimento.
Tuttavia i fatti dedotti sono rimasti indimostrati;
in particolare l'illecita condotta attribuita a
[...]
, distruzione parziale del testamento olografo paterno, appare frutto di una mera CP_1 illazione.
Le dichiarazioni rese dalla la badante del padre - a prescindere dall'indagine sulla loro Tes_1 affidabilità attese le parziali difformità di contenuto fra quelle rese nella dichiarazione scritta acquisita su espressa richiesta di parte attrice e quelle rese nel corso delle indagini preliminari, successivamente alla denuncia penale presentata dall'attore – sono astrattamente sufficienti a dimostrare solo che la sia stata la prima ad avere trovato il testamento olografo, ma non già a Controparte_1 dimostrare il ben più grave fatto della distruzione e/o manomissione parziale del testamento, sempre se il testamento possa considerarsi veramente incompleto e parzialmente distrutto.
Infatti, lo stesso presupposto di fatto che il testamento sia privo di un foglio non appare dimostrato, atteso che i fogli sui quali consegnava agli eredi le proprie vane Persona_1 volontà non sono numerati, né è mai stato dedotto che i fogli fossero rilegati in modo tale da avere una consequenzialità materiale palesemente interrotta dall'elisione di uno o più fogli , per cui non vi
è alcuna certezza anche su questa deduzione dell'elisione di “un foglio” del testamento.
Ora il fatto del ritrovamento del testamento olografo da parte della è Controparte_1 una circostanza incontestata, ma non esiste alcuna necessaria corrispondenza fra ritrovamento e manomissione.
La prova testimoniale articolata da parte attrice sulle seguenti circostanze:
1 “ vero o meno che un pò di tempo prima della morte del de cuius , lo stesso , recatosi nel giardino della propria abitazione, dopo un litigio con la figlia , ha bruciato al suo cospetto dei fogli CP_1 scritti dallo stesso, affermando che i medesimi contenevano il proprio testamento?
2. “ vero o meno che nella notte successiva alla morte, la figlia ha rovistato nella camera CP_1
e ha trovato in busta chiusa dei fogli?
3. “ vero o meno che la Sig.ra le ha riferito come in detta busta fosse contenuto il testamento CP_1 del padre e che l'avrebbe portato con se nella propria abitazione per poterlo leggere meglio?”
non è in alcun modo utile ai fini dell'accertamento della condotta illecita contestata alla convenuta e della sua responsabilità per il fatto dedotto della parziale distruzione testamentaria.
L'illecito, addebitato dall'attore a consistente nella dolosa distruzione Controparte_1 testamentaria finalizzata ad ottenere un non meglio precisato vantaggio economico nella ripartizione dell'asse ereditario, in danno dell'attore, non è stato dimostrato con le prove scritte offerte in giudizio nè poteva essere dimostrato con la prova costituenda, la prova testimoniale, che, come emerge, non ha per oggetto circostanze finalizzate a fare emergere detta verità storica.
La sentenza n. 74/2020 pronunciata dal GUP presso il Tribunale di Palmi non contiene alcun accertamento di merito sulla condotta penalmente rilevante contestata alla convenuta nel giudizio a suo carico, essendosi risolta, anche prima del dibattimento, dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare, nel mero riscontro dell'intervenuta estinzione per prescrizione del reato, e la condotta processuale della convenuta, di non volere rinunciare alla prescrizione e, così, di non volere proseguire il processo penale fino alla sentenza di merito, non è di per sé sinonimo di ammissione di responsabilità, e nulla di nuovo aggiunge in questo giudizio, in termini probatori, ai fini della decisione della odierna domanda di accertamento della responsabilità civile della convenuta e di risarcimento dei danni provocati dall'illecita condotta contestata .
La sentenza suddetta che dichiara l'estinzione del reato per prescrizione, essendo stata pronunciata senza che il Tribunale abbia potuto valutare nel merito la penale responsabilità dell'imputato non può essere utilizzata a fondamento dell'odierno giudizio civile volto ad accertare e riconoscere il diritto al risarcimento del danno cagionato all'attore dalla condotta contestata e non accertata.
Nel caso di specie, peraltro, non esiste alcuna atto del dibattimento (considerato che il giudizio si è concluso dinanzi al GUP), come verbali di prove testimoniali, utilizzabile come fonte di prova in questo giudizio, e la denuncia penale e la richiesta di rinvio a giudizio non assurgono ad elementi di prova idonei e sufficienti a dimostrare la sussistenza della responsabilità civile di CP_1 per la condotta a lei addebitata dall'attore.
[...]
Non solo non è dimostrato l'illecito contestato, ma non risulta in alcun modo illustrato e indicato analiticamente ,o dimostrato documentalmente quale tipo di vantaggio avrebbe ottenuto CP_1 dalla divisione concordata dei beni caduti in successione, quali maggiori somme o beni
[...] avrebbe sottratto all'asse ereditario , ricevendoli in donazione dal de cuius prima della sua morte, ed, infine, in base a quali elementi di prova concreti, l'attore, in forza e virtù della ipotetica parte mancante del testamento, avrebbe potuto ricevere in eredità una quota maggiore rispetto a quella derivata dalla divisione concordata dell'asse ereditario.
A questo Giudicante non è stato offerto alcun indizio sul probabile contenuto della parte testamentaria che a parere dell'attore è mancante;
in teoria la parte mancante poteva anche contenere disposizioni testamentarie più vantaggiose per i convenuti, oppure , addirittura, potrebbe non esserci alcuna parte mancante, e quel foglio che non sembra essere in continuità con gli altri, potrebbe essere stato solo una bozza di quanto scritto in altro foglio che nel contenuto sembra replicarlo.
In verità, dalla documentazione offerta in giudizio, emerge che nessuno dei coeredi abbia avuto interesse a rispettare le volontà testamentarie del padre e darne esecuzione, Persona_1 volontà che pure appaiono manifestate in maniera chiara nelle pagine da lui scritte .
L'intera domanda giudiziale di parte attrice regge sulla circostanza di fatto, mai contestata , del ritrovamento del testamento da parte di condotta di per sé non illecita, e Controparte_1 circostanza nota sin da subito all'attore, come era ben noto sin da subito il testamento olografo, rimasto lettera morta: quel testamento ritrovato è apparso incompleto immediatamente (per espressa dichiarazione dell'attore) e ciascuno dei coeredi, ognuno per le proprie ragioni e i propri interessi personali, decideva , nella consapevolezza dell'esistenza del testamento e della sua apparente incompletezza, di dividere i beni lasciati dal padre come se il testamento non fosse mai stato scritto, dichiarando, peraltro, alla pubblica amministrazione in diverse occasioni il falso. Questo è quanto emerge dagli atti offerti in giudizio.
Tutta la restante costruzione narrativa di parte attrice è priva di qualsiasi riscontro probatorio e, pertanto, mancando la prova della condotta illecita di parte convenuta e del danno sofferto dall'attore, la domanda appare palesemente infondata e deve essere rigettata.
Quanto alla domanda risarcitoria proposta da parte convenuta ex art. 96 cpc, va precisato che l'articolo in parola presta una tutela di tipo aquiliano, avente carattere di specialità rispetto a quella prevista, in via generale, dall'art. 2043 c.c., per sanzionare il comportamento tenuto dalla parte in ambito processuale e prevede la condanna al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata come reazione non solo all'abuso dell'agire o del resistere in giudizio, ma, in generale, per un uso strumentale del processo per scopi diversi da quelli a cui esso è preordinato .
Ebbene, tale peculiare pregiudizio, rientrando nel generale genus della responsabilità aquiliana, deve essere sostenuto dalla prova degli elementi costitutivi della pretesa, che tuttavia nel caso di specie non emergono, poiché ancorchè la domanda promossa sia risultata infondata, parte convenuta non ha offerto in giudizio né dedotto i diversi scopi perseguiti dall'attore né i danni sofferti dalla convenuta in conseguenza dell'azione promossa;
sicchè la domanda deve essere rigettata
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto, liquidate come in dispositivo , sono poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
IL Tribunale Ordinario Civile di Palmi definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da rigettata ogni diversa eccezione e istanza, così decide: Parte_1
- RIGETTA la domanda di parte attrice perché infondata e non provata
- Condanna parte attrice alle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte convenuta in € 5.810,00 per compenso professionale, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Palmi, lì 16.07.2025 Il Giudice Dott.ssa Maria Elena Giovannella
SEZIONE CIVILE
Verbale di Udienza
All'udienza del 16/07/2025, alle ore 10,36, innanzi al Giudice Onorario, Dott.ssa MARIA
ELENA GIOVANNELLA, nella causa iscritta al n. di RG 1870/2022
Promossa da Parte_1
Nei confronti di Controparte_1
Sono presenti:
per l'attore l'Avv. Manuele Papalia per delega dell'avv. MINASI NICOLA
per parte convenuta l'Avv. CHINDAMO GIUSEPPE VITTORIO
i quali si riportano ai rispettivi scritti difensivi, l'Avv. Chindamo precisa le proprie conclusioni richiamando quelle formulate nelle note difensive del 07.07.2025, l'Avv. Papalia precisa le conclusioni riportandosi a quelle formulate negli scritti difensivi e nelle note conclusive , insistendo per l'accoglimento dei mezzi istruttori
L'Avv. Chindamo si oppone alla richieste istruttorie formulate da controparte per quanto già argomentato in atti e perché già vagliate dal Tribunale adito
Il Giudice
Dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la decisione.
All'esito della camera di consiglio, terminata alle ore 13,35, decide la causa come da sentenza di seguito trascritta di cui da lettura, assenti le parti
Il Giudice On.
Dott.ssa MARIA ELENA GIOVANNELLA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI
in composizione monocratica, in persona del Giudice On. Designato Dott.ssa Maria Elena
Giovannella , all'udienza di discussione del 16.07.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 1870/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] ( c.f.: Parte_1
, residente in [...], rappresentato e C.F._1 difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall' Avv. Nicola Minasi (c.f. C.F._2
) -ricorrente-
[...]
NEI CONFRONTI DI
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, residente in RI (RC) alla via Francesco Sofia Alessio Iva Traversa C.F._3
n. 4; rappresentata e difesa, giusta procura allegata e comunque da ritenersi apposta in calce al presente atto, dall'Avv. Giuseppe Vittorio Chindamo (c.f. -resistente- C.F._4
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da odierno processo verbale di udienza
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
adiva questo Tribunale al fine di ottenere ai sensi dell'art. 2043 c.c. il Parte_1 risarcimento del danno a lui cagionato dalla germana alla quale attribuisce la Controparte_1 manomissione del testamento olografo del padre, comune dante causa, mediante elisione di una parte dello stesso, compromettendo la ripartizione dell'eredità fra i germani secondo il volere paterno.
Deduce in fatto che in data 30.03.2013 decedeva lasciando unici eredi i figli Persona_1
CP_
, e , che subito dopo il decesso del padre, la convenuta, Pt_1 CP_1 Controparte_1 gli consegnava il testamento olografo, prodotto in giudizio, che prima facie presentava una interruzione logica e grammaticale fra le pagine, tale da fare intuire la mancanza di una parte dello stesso. Circostanza quest'ultima che avrebbe indotto i germani a procedere alla ripartizione dell'asse ereditario secondo accordo divisionale dei beni per identiche quote di legittima, a prescindere dalle ultime volontà del de cuius , solo parzialmente ricostruibili dal testamento olografo ritrovato dalla convenuta e chiaramente incompleto. Controparte_1
L'odierno istante dichiara di avere scoperto , a distanza di quattro anni dalla morte del padre, e dal racconto offerto dalla badante e convivente di quest'ultimo, , nata il [...] a Persona_2
Horlesti ( Romania), che poche ore dopo il decesso del padre, durante le prime ore del mattino la convenuta , rimasta in casa insieme al proprio marito e mentre non erano presenti gli altri CP_1 congiunti, si era recata nella stanza da letto del padre appena morto;
e, rinvenuto il testamento paterno che si trovava in busta chiusa, alla presenza della badante riponeva detto atto nella propria borsa, riferendo alla badante che quell'atto era il testamento del padre e che l'avrebbe portato a casa per leggerlo con tranquillità.
Deduce e dimostra di avere sporto denuncia-querela contro la convenuta per Controparte_1
i fatti narrati in data 22.09.2017, integrandola con le successive denunce del 31.10.2017 e 04.12.2017.
Deduce e dimostra che a conclusione delle indagini veniva esercitata l'azione penale contro
[...]
e si instaurava il procedimento penale presso il Tribunale Penale di Palmi iscritto al CP_1
n. R.G.N.R. 2180/2018 e n. 1485/2019 r.g. G.I.P. che vedeva la convenuta imputata dei reati p. e p. dagli artt. 490, 491 in relazione agli artt. 476, 482 c.p. : “ perché al fine di arrecare a sé un vantaggio
e arrecare danno ai fratelli , distruggeva, sopprimeva e occultava, in parte, il testamento olografo del padre Francesco, rinvenuto dalla predetta il giorno successivo alla morte, rovistando in una scrivania, in presenza di testimoni, riponendolo poi nella propria borsa;
in seguito, conservava
l'originale e lasciava le copie ai fratelli…mancanti di uno o più fogli facenti parte integrante del predetto testamento”.
Il procedimento si definiva con sentenza n. 74/2020 del GUP di Palmi, (all.3) con la quale veniva statuito: “di non doversi procedere nei confronti dell'imputata perché lo stesso doveva ritenersi estinto per intervenuta prescrizione”. Secondo l'attore dai fatti narrati si evincerebbe la responsabilità della convenuta CP_1 per la distruzione del testamento olografo del padre, da cui sarebbe derivata la sua ingiusta
[...] diminuzione patrimoniale, rispetto al presunto maggior lascito derivante dalle volontà testamentarie del de cuius.
Precisava le proprie conclusioni chiedendo a questo Tribunale di volere:
- Previa declaratoria che la convenuta ha distrutto un foglio essenziale Controparte_1 dell'atto testamentario del proprio padre;
declarare come, da tale illecita attività, sia scaturita una responsabilità nei confronti del germano;
Pt_1
- condannare parte convenuta al risarcimento del danno, da quantificare alternativamente secondo quanto previsto in concreto per la perdita, previa apposita consulenza tecnica, nella misura di 20% in più rispetto alla quota della successione ab intestato, o comunque maggiore o minore ritenuta di
Giustizia, in via equitativa secondo quanto previsto dall'art. 1226 cc.
- Ed infine un'ulteriore somma a titolo di danno morale nella misura di euro 20.000,00 o maggiore
o minore ritenuta di giustizia
- E ciò con competenze e spese del presente Giudizio “
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando ogni assunto avversario, Controparte_1 negando fermamente di avere mai manomesso il testamento olografo del padre rinvenuto presso la casa paterna dopo il suo decesso, evidenziando
- la palese volontà, espressa nel testamento, del de cuius di ripartire, dopo la sua morte, i suoi beni in eguale misura fra tutti i figli,
- la non condivisibile asserzione dell'incompletezza e distruzione di parte del testamento olografo, che deve essere letto come un testo “scritto in tempi diversi e non in unica stesura”,
- la previsione testamentaria più onerosa a carico dell'attore , che per Parte_1 tale ragione avrebbe concordato con i germani di ignorare il testamento rinvenuto e deciso di procedere ad una ripartizione dell'asse ereditario secondo un accordo divisionale di tre quote di pari valore , secondo le quote di legittima.
Poneva, perciò, l'attenzione su alcune importati volontà espresse nel testamento olografo: “Desidero e voglio che tutti i terreni vengano divisi in parti uguali, o perlomeno consensualmente ove esso fosse possibile. Di questa equa divisione escludo i fabbricati e precisamente la casa di via
Isonzo, le case di via Garibaldi in S. Martino e la cappella del cimitero di RI, che lascio a mio figlio in maniera opportunistica, affinchè non vengano rovinati con inutili e dannose Pt_1 divisioni – inopportune e degradanti manutenzioni….Devo precisare che una volta stabilito il valore di questi immobili gli altri due figli vengano ripagati o nella divisione dei terreni o con denaro. Obbligo mio figlio o i suoi successori per un motivo qualsiasi volessero vendere i Pt_1 fabbricati in oggetto, il ricavato deve essere diviso con gli altri figli eredi”.
“Devo precisare che una volta stabilito il valore di questi immobili gli altri due figli vengano ripagati o nella divisione dei terreni o con denaro”.
“desidero e voglio che tutti i terreni vengano divisi in parti uguali, o perlomeno consensualmente ove fosse possibile”; “I terreni ed i fabbricati interni a questi terreni dovranno essere divisi in parti uguali fra i miei tre figli, sia in caso di vendita o di divisione”; “Ciò alfine che ciascuno dei miei figli abbia più o meno una quota di divisione paritaria, considerando sia la quota disponibile che soldi che ho elargito a tutti e tre i figli”.
In diritto eccepiva la totale mancanza di prova dell'illecito dedotto (fraudolenta distruzione di parte del testamento) e del danno lamentato. Quindi chiedeva il rigetto della domanda attrice e la condanna di controparte per lite temeraria.
La causa veniva istruita mediante acquisizione degli atti e documenti offerti in giudizio dalle parti.
La domanda formulata da è infondata e va rigettata. Parte_1
Parte attrice lamenta di avere subito un danno ingiusto dall'illecito comportamento della convenuta e ne chiede ai sensi dell'art. 2043 c.c. il risarcimento.
Tuttavia i fatti dedotti sono rimasti indimostrati;
in particolare l'illecita condotta attribuita a
[...]
, distruzione parziale del testamento olografo paterno, appare frutto di una mera CP_1 illazione.
Le dichiarazioni rese dalla la badante del padre - a prescindere dall'indagine sulla loro Tes_1 affidabilità attese le parziali difformità di contenuto fra quelle rese nella dichiarazione scritta acquisita su espressa richiesta di parte attrice e quelle rese nel corso delle indagini preliminari, successivamente alla denuncia penale presentata dall'attore – sono astrattamente sufficienti a dimostrare solo che la sia stata la prima ad avere trovato il testamento olografo, ma non già a Controparte_1 dimostrare il ben più grave fatto della distruzione e/o manomissione parziale del testamento, sempre se il testamento possa considerarsi veramente incompleto e parzialmente distrutto.
Infatti, lo stesso presupposto di fatto che il testamento sia privo di un foglio non appare dimostrato, atteso che i fogli sui quali consegnava agli eredi le proprie vane Persona_1 volontà non sono numerati, né è mai stato dedotto che i fogli fossero rilegati in modo tale da avere una consequenzialità materiale palesemente interrotta dall'elisione di uno o più fogli , per cui non vi
è alcuna certezza anche su questa deduzione dell'elisione di “un foglio” del testamento.
Ora il fatto del ritrovamento del testamento olografo da parte della è Controparte_1 una circostanza incontestata, ma non esiste alcuna necessaria corrispondenza fra ritrovamento e manomissione.
La prova testimoniale articolata da parte attrice sulle seguenti circostanze:
1 “ vero o meno che un pò di tempo prima della morte del de cuius , lo stesso , recatosi nel giardino della propria abitazione, dopo un litigio con la figlia , ha bruciato al suo cospetto dei fogli CP_1 scritti dallo stesso, affermando che i medesimi contenevano il proprio testamento?
2. “ vero o meno che nella notte successiva alla morte, la figlia ha rovistato nella camera CP_1
e ha trovato in busta chiusa dei fogli?
3. “ vero o meno che la Sig.ra le ha riferito come in detta busta fosse contenuto il testamento CP_1 del padre e che l'avrebbe portato con se nella propria abitazione per poterlo leggere meglio?”
non è in alcun modo utile ai fini dell'accertamento della condotta illecita contestata alla convenuta e della sua responsabilità per il fatto dedotto della parziale distruzione testamentaria.
L'illecito, addebitato dall'attore a consistente nella dolosa distruzione Controparte_1 testamentaria finalizzata ad ottenere un non meglio precisato vantaggio economico nella ripartizione dell'asse ereditario, in danno dell'attore, non è stato dimostrato con le prove scritte offerte in giudizio nè poteva essere dimostrato con la prova costituenda, la prova testimoniale, che, come emerge, non ha per oggetto circostanze finalizzate a fare emergere detta verità storica.
La sentenza n. 74/2020 pronunciata dal GUP presso il Tribunale di Palmi non contiene alcun accertamento di merito sulla condotta penalmente rilevante contestata alla convenuta nel giudizio a suo carico, essendosi risolta, anche prima del dibattimento, dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare, nel mero riscontro dell'intervenuta estinzione per prescrizione del reato, e la condotta processuale della convenuta, di non volere rinunciare alla prescrizione e, così, di non volere proseguire il processo penale fino alla sentenza di merito, non è di per sé sinonimo di ammissione di responsabilità, e nulla di nuovo aggiunge in questo giudizio, in termini probatori, ai fini della decisione della odierna domanda di accertamento della responsabilità civile della convenuta e di risarcimento dei danni provocati dall'illecita condotta contestata .
La sentenza suddetta che dichiara l'estinzione del reato per prescrizione, essendo stata pronunciata senza che il Tribunale abbia potuto valutare nel merito la penale responsabilità dell'imputato non può essere utilizzata a fondamento dell'odierno giudizio civile volto ad accertare e riconoscere il diritto al risarcimento del danno cagionato all'attore dalla condotta contestata e non accertata.
Nel caso di specie, peraltro, non esiste alcuna atto del dibattimento (considerato che il giudizio si è concluso dinanzi al GUP), come verbali di prove testimoniali, utilizzabile come fonte di prova in questo giudizio, e la denuncia penale e la richiesta di rinvio a giudizio non assurgono ad elementi di prova idonei e sufficienti a dimostrare la sussistenza della responsabilità civile di CP_1 per la condotta a lei addebitata dall'attore.
[...]
Non solo non è dimostrato l'illecito contestato, ma non risulta in alcun modo illustrato e indicato analiticamente ,o dimostrato documentalmente quale tipo di vantaggio avrebbe ottenuto CP_1 dalla divisione concordata dei beni caduti in successione, quali maggiori somme o beni
[...] avrebbe sottratto all'asse ereditario , ricevendoli in donazione dal de cuius prima della sua morte, ed, infine, in base a quali elementi di prova concreti, l'attore, in forza e virtù della ipotetica parte mancante del testamento, avrebbe potuto ricevere in eredità una quota maggiore rispetto a quella derivata dalla divisione concordata dell'asse ereditario.
A questo Giudicante non è stato offerto alcun indizio sul probabile contenuto della parte testamentaria che a parere dell'attore è mancante;
in teoria la parte mancante poteva anche contenere disposizioni testamentarie più vantaggiose per i convenuti, oppure , addirittura, potrebbe non esserci alcuna parte mancante, e quel foglio che non sembra essere in continuità con gli altri, potrebbe essere stato solo una bozza di quanto scritto in altro foglio che nel contenuto sembra replicarlo.
In verità, dalla documentazione offerta in giudizio, emerge che nessuno dei coeredi abbia avuto interesse a rispettare le volontà testamentarie del padre e darne esecuzione, Persona_1 volontà che pure appaiono manifestate in maniera chiara nelle pagine da lui scritte .
L'intera domanda giudiziale di parte attrice regge sulla circostanza di fatto, mai contestata , del ritrovamento del testamento da parte di condotta di per sé non illecita, e Controparte_1 circostanza nota sin da subito all'attore, come era ben noto sin da subito il testamento olografo, rimasto lettera morta: quel testamento ritrovato è apparso incompleto immediatamente (per espressa dichiarazione dell'attore) e ciascuno dei coeredi, ognuno per le proprie ragioni e i propri interessi personali, decideva , nella consapevolezza dell'esistenza del testamento e della sua apparente incompletezza, di dividere i beni lasciati dal padre come se il testamento non fosse mai stato scritto, dichiarando, peraltro, alla pubblica amministrazione in diverse occasioni il falso. Questo è quanto emerge dagli atti offerti in giudizio.
Tutta la restante costruzione narrativa di parte attrice è priva di qualsiasi riscontro probatorio e, pertanto, mancando la prova della condotta illecita di parte convenuta e del danno sofferto dall'attore, la domanda appare palesemente infondata e deve essere rigettata.
Quanto alla domanda risarcitoria proposta da parte convenuta ex art. 96 cpc, va precisato che l'articolo in parola presta una tutela di tipo aquiliano, avente carattere di specialità rispetto a quella prevista, in via generale, dall'art. 2043 c.c., per sanzionare il comportamento tenuto dalla parte in ambito processuale e prevede la condanna al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata come reazione non solo all'abuso dell'agire o del resistere in giudizio, ma, in generale, per un uso strumentale del processo per scopi diversi da quelli a cui esso è preordinato .
Ebbene, tale peculiare pregiudizio, rientrando nel generale genus della responsabilità aquiliana, deve essere sostenuto dalla prova degli elementi costitutivi della pretesa, che tuttavia nel caso di specie non emergono, poiché ancorchè la domanda promossa sia risultata infondata, parte convenuta non ha offerto in giudizio né dedotto i diversi scopi perseguiti dall'attore né i danni sofferti dalla convenuta in conseguenza dell'azione promossa;
sicchè la domanda deve essere rigettata
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto, liquidate come in dispositivo , sono poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
IL Tribunale Ordinario Civile di Palmi definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da rigettata ogni diversa eccezione e istanza, così decide: Parte_1
- RIGETTA la domanda di parte attrice perché infondata e non provata
- Condanna parte attrice alle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte convenuta in € 5.810,00 per compenso professionale, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Palmi, lì 16.07.2025 Il Giudice Dott.ssa Maria Elena Giovannella