Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 20/02/2026, n. 1079
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Accolto
    Omessa notifica avviso di accertamento

    La società di riscossione non ha fornito prova valida della avvenuta notifica degli atti preliminari. In assenza di prova della regolarità della notifica dell'atto presupposto all'intimazione, la stessa deve essere annullata.

  • Accolto
    Intervenuta prescrizione

    Trattandosi di tributo degli enti locali, la prescrizione è di cinque anni. La notifica dell'atto opposto rappresenta il primo atto interruttivo della prescrizione, ma non vi è prova della notifica degli atti presupposti anteriori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 20/02/2026, n. 1079
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 1079
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo