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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 20/02/2026, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1079/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALLIGO SANTI, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3891/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Alessio Siculo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 24711718 TASI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 867/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 ha proposto ricorso
contro
Area Srl, con sede in Indirizzo_1
resistente e Comune di Sant'Alessio Siculo – servizio tributi avverso intimazione di pagamento , notificata il 03/04/2025 ,24711718 del 18/03/2025, con cui si intimava il pagamento dell'importo di € 128,81 relativamente al presunto omesso pagamento di un avviso di accertamento Tasi presuntivamente notificato alla ricorrente relativo all'annualità 2016.Ha chiesto l'annullamento dell'atto opposto eccependo la omessa notifica dell'avviso di accertamento.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso non si è costituito il Comune di S. Alessio.
Si è costituita la società di riscossione (AREA srl società personale) producendo dettagliata memoria confutando tutte le motivazioni addotte in ricorso;
ha chiesto il rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 35019 del 31/12/2025 ha dato continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19 del Dlgs n. 546 del 1992 ( a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili , adottati precedentemente all'atto notificato , non consente l'impugnazione unitamente a quest'ultima ) comporta che se l'intimazione non viene impugnata facendo valere la nullità dell'atto per mancata notifica dell'atto presupposto per intervenuta prescrizione , il relativo credito si consolida;
vi è solo la possibilità di far valere la intervenuta prescrizione maturata tra la data di notifica di un atto di intimazione non opposto ed il successivo atto di intimazione.
Nella fattispecie è stata impugnata l'intimazione di pagamento avverso la quale è stata proposta l'eccezione di mancata notificazione dell'atto adottato precedentemente all'atto impugnato;
la società di riscossione non ha fornito prova valida della avvenuta notifica degli atti preliminari indicati nella memoria di costituzione. Non vi è prova assoluta della notifica dell'avviso di accertamento;
come atto preliminare all'intimazione oggetto del presente giudizio la resistente ha allegato un preavviso di fermo notificato a mezzo lettera raccomandata.. Nella ricevuta di raccomandata della spedizione del preavviso non si rileva il collegamento di essa con il numero del preavviso stesso .
In assenza di prova di parte resistente della regolarità della notifica dell'atto presupposto all'intimazione la stessa deve essere annullata;
va accolta la eccezione di intervenuta prescrizione che nella fattispecie , trattandosi di tributo degli enti locali , è di cinque anni dalla data di maturazione del diritto a riscuotere alla data di notifica dell'atto opposto che allo stato rappresenta il primo atto interruttivo della prescrizione .
Il ricorso va pertanto accolto e le spese a favore di parte ricorrente ,liquidate come da dispositivo ,poste a carico del Comune di S. Alessio unico soggetto a poter fornire la prova della regolare notifica dell'avviso di accertamento;
nulla per le spese nei confronti della Area srl che non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso , annulla l'atto opposto e dichiara prescritto il diritto del Comune di S. Alessio a richiedere la TASi per l'anno 2016; condanna parte resistente AREA srl società personale al pagamento delle spese a favore della ricorrente che liquida in euro 250,00 oltre accessori di legge e contributo unificato. Messina 17/02/2026 Il giudice monocratico
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALLIGO SANTI, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3891/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Alessio Siculo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 24711718 TASI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 867/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 ha proposto ricorso
contro
Area Srl, con sede in Indirizzo_1
resistente e Comune di Sant'Alessio Siculo – servizio tributi avverso intimazione di pagamento , notificata il 03/04/2025 ,24711718 del 18/03/2025, con cui si intimava il pagamento dell'importo di € 128,81 relativamente al presunto omesso pagamento di un avviso di accertamento Tasi presuntivamente notificato alla ricorrente relativo all'annualità 2016.Ha chiesto l'annullamento dell'atto opposto eccependo la omessa notifica dell'avviso di accertamento.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso non si è costituito il Comune di S. Alessio.
Si è costituita la società di riscossione (AREA srl società personale) producendo dettagliata memoria confutando tutte le motivazioni addotte in ricorso;
ha chiesto il rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 35019 del 31/12/2025 ha dato continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19 del Dlgs n. 546 del 1992 ( a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili , adottati precedentemente all'atto notificato , non consente l'impugnazione unitamente a quest'ultima ) comporta che se l'intimazione non viene impugnata facendo valere la nullità dell'atto per mancata notifica dell'atto presupposto per intervenuta prescrizione , il relativo credito si consolida;
vi è solo la possibilità di far valere la intervenuta prescrizione maturata tra la data di notifica di un atto di intimazione non opposto ed il successivo atto di intimazione.
Nella fattispecie è stata impugnata l'intimazione di pagamento avverso la quale è stata proposta l'eccezione di mancata notificazione dell'atto adottato precedentemente all'atto impugnato;
la società di riscossione non ha fornito prova valida della avvenuta notifica degli atti preliminari indicati nella memoria di costituzione. Non vi è prova assoluta della notifica dell'avviso di accertamento;
come atto preliminare all'intimazione oggetto del presente giudizio la resistente ha allegato un preavviso di fermo notificato a mezzo lettera raccomandata.. Nella ricevuta di raccomandata della spedizione del preavviso non si rileva il collegamento di essa con il numero del preavviso stesso .
In assenza di prova di parte resistente della regolarità della notifica dell'atto presupposto all'intimazione la stessa deve essere annullata;
va accolta la eccezione di intervenuta prescrizione che nella fattispecie , trattandosi di tributo degli enti locali , è di cinque anni dalla data di maturazione del diritto a riscuotere alla data di notifica dell'atto opposto che allo stato rappresenta il primo atto interruttivo della prescrizione .
Il ricorso va pertanto accolto e le spese a favore di parte ricorrente ,liquidate come da dispositivo ,poste a carico del Comune di S. Alessio unico soggetto a poter fornire la prova della regolare notifica dell'avviso di accertamento;
nulla per le spese nei confronti della Area srl che non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso , annulla l'atto opposto e dichiara prescritto il diritto del Comune di S. Alessio a richiedere la TASi per l'anno 2016; condanna parte resistente AREA srl società personale al pagamento delle spese a favore della ricorrente che liquida in euro 250,00 oltre accessori di legge e contributo unificato. Messina 17/02/2026 Il giudice monocratico