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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 27/05/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1757/2021 R.G.L. promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), nella qualità C.F._2 Parte_3
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._1
COSENTINO GIOVANNI, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. SALVATORI FRANCESCA e dall'avv. MARIA
COLLETTI, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 21/10/2021 e , quali eredi di Parte_4 Parte_2
, hanno adito il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto Parte_3
esponendo che dal 10/07/1995 al 22/07/2021 il lor dante causa, Parte_3
, ha disimpegnato la propria attività lavorativa, con qualifica di operaio addetto
[...]
alle saldature, alle dipendenze di quattro Società che si sono succedute nel tempo nella gestione della Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela, e segnatamente: alle dipendenze di dal 10.07.95 al 31.09.1999, di dal 01.10.1999 al CP_2 CP_3
30.11.2002, di dal 01.12.2002 al 30.06.2016 ed infine di CP_4 [...]
dal 01.07.2016 sino alla data di decesso del lavoratore (22/07/2021). CP_5
Nell'ambito dell'ultraventennale attività lavorativa, il lavoratore si è specializzato nell'attività di saldatura ed è stato assegnato al reparto di manutenzione meccanica e civile della Centrale Termoelettrica con la qualifica di “Saldatore Tubista Carpentiere
Provetto\Senior Provetto\Qualificato” addetto alla cura ed alla manutenzione di parti di impianto ed alla posa in opera di carpenteria metallica.
I ricorrenti hanno esposto che l'attività lavorativa consistente nella saldatura ad arco su
Nichel, su Acciaio al Nichel-Cromo e su leghe a base di Nichel genera particelle di gas
(MIG/MAG) e polveri sottili che comportano un rischio critico per la salute dei lavoratori
- entrambe, infatti, sviluppano composti di Nichel insolubili, perlopiù ossido di Nichel e composti di Nichel altamente cancerogeni;
che il ha sviluppato la malattia del Parte_3
carcinoma squamoso, diagnosticato nel novembre del 2018 a seguito di plurimi esami specialistici indicati in ricorso. Il , ritenendo esistente una Parte_3 correlazione eziologica tra lo stato patologico e l'attività lavorativa espletata, in data
11.02.2019 presentava domanda volta al riconoscimento della malattia professionale, domanda rigettata da in data 29.01.2020 sul presupposto che l'istante avesse svolto CP
la sola mansione di operaio meccanico, anziché quella di operaio saldatore e che non vi fosse nesso eziologico tra la patologia contratta e l'attività lavorativa esplicata.
Veniva rigettato il ricorso amministrativo proposto il 25.02.2020. In data 22.07.2021 il decedeva. Parte_3
I ricorrenti, quali eredi di , non condividendo le valutazioni Parte_3 dell' , chiedevano accertarsi giudizialmente: “1) Ritenere e dichiarare che la CP
malattia oncologica di cui era affetto il defunto è Parte_3 riconducibile a fattore professionale e quindi all'attività lavorativa dallo stesso espletata alle dipendenze delle Società identificate in premessa, e che la stessa gli ha causato un grado di menomazione dell'integrità psicofisica pari al 100%, o a quella minor percentuale che dovesse emergere in esito all'istruttoria; 2) Ritenere e dichiarare che il defunto aveva diritto alla costituzione di un indennizzo Parte_3
sottoforma di rendita (o in subordine, in capitale) commisurato al grado di menomazione riportato, come per legge, e ciò con decorrenza dalla data della domanda amministrativa
(11.02.2019); per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante CP
pro-tempore, a liquidare in favore degli odierni ricorrenti, quali eredi di
[...]
, i ratei maturati e non riscossi della costituenda rendita, dalla data Parte_3 della domanda amministrativa sino alla data del decesso dell'assicurato, o in subordine
l'indennizzo in capitale, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli ratei (o comunque del credito) sino al soddisfo;
3) Ritenere e dichiarare altresì che la malattia professionale ha inoltre causato il decesso dell'assicurato, avvenuto in data 22/07/2021, e per l'effetto condannare l' , in CP
persona del legale rappresentante pro-tempore, a costituire ed a liquidare in favore della sig.ra , coniuge del sig. , la rendita indiretta Parte_1 Parte_3 ai superstiti, nell'ammontare previsto dalla legge, con decorrenza dalla data di decesso dell'assicurato (22/07/2021) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli ratei sino al soddisfo, oltrechè l'assegno funerario nell'importo previsto dalla legge”.
Si è costituito l' contestando lo svolgimento, da parte del CP Parte_3
, delle mansioni di saldatore, avendo svolto invece le mansioni di operaio
[...]
meccanico. Ha contestato la sussistenza del nesso eziologico tra la malattia contratta e l'attività lavorativa espletata;
ha eccepito che la malattia oncologica contratta non rientrasse tra le malattie tabellate. Ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso.
2- La causa è stata istruita con prova per testimoni e c.t.u. medico legale e all'udienza del
13.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte, è decisa come segue.
3- Preliminarmente si osserva che i ricorrenti hanno svolto duplice domanda: ovvero, iure successionis, hanno chiesto il riconoscimento della rendita diretta ex art. 74 T.U. n.
1124/1965 che, secondo la impostazione attorea, sarebbe spettata al loro dante causa,
, per aver contratto la malattia professionale denunciata Parte_3 all' che avrebbe provocato una totale lesione della integrità psicofisica (100%); la CP
, quale coniuge di , ha chiesto anche, iure Parte_1 Parte_3 proprio, il riconoscimento della rendita a superstiti e dell'assegno funerario previsti dall'art. 85 del T.U. 1124/1965.
4- ha innanzitutto contestato lo svolgimento, da parte del , delle mansioni di CP Parte_3
operaio saldatore.
La espletata prova testimoniale [ (a) Vero che il sig. dal Parte_3
1994 al 2010, durante l'espletamento della propria attività lavorativa alle dipendenze delle Società identificate a pagina 1 della superiore narrativa, ha svolto prevalentemente le mansioni di “saldatore” di materiali metallici e che lo stesso effettuava prevalentemente saldature ad arco per acciaio inox, con elettrodo, come certificato nei prospetti della valutazione dei rischi rubricati ai DOC. da 2 a 4, che si esibiscono)] ha dato dimostrazione, invece, della fondatezza della prospettazione attorea sul punto.
Il teste ha dichiarato di essere stato assunto con il , facendo Testimone_1 Parte_3
la stessa carriera, e che entrambi avevano sempre svolto, per le società indicate in ricorso, le mansioni di saldatore. In particolare, il teste ha riferito che il si occupava di Parte_3
“saldature ad arco per acciaio inox”, aggiungendo che loro eseguivano solo saldature con acciaio inox e al carbonio.
Il teste ha riferito di avere avuto alle proprie dipendenze il Testimone_2
dal 1° maggio 2006 e che questi era un saldatore, tubista, carpentiere ed era Parte_3
esperto con compiti di coordinamento; ha aggiunto che il aveva un patentino Parte_3 rilasciato dall'Istituto Nazionale di saldatura che gli permetteva di saldare anche l'acciaio
Inox AISI 316 L e che “effettivamente eseguiva la predetta saldatura”. Il teste ha aggiunto che il più delle volte tali saldature venivano eseguite, non sul banco, ma direttamente sugli impianti e che su di essi non vi erano presidi di sicurezza e di aspirazione dei fumi della saldatura.
Le deposizioni testimoniali hanno comprovato, quindi, che il Parte_3
svolgesse, conformemente a quanto dichiarato nei “questionari per malattia
[...] causate da egenti chimici” (all. 2-3-4 del ricorso), le mansioni di saldatore dell'acciaio
Inox, saldatore, tubista, carpentiere, attività che si svolgeva direttamente sugli impianti in assenza di presidi di sicurezza e di aspirazione dei fumi.
5- In merito al nesso eziologico, secondo orientamento consolidato della Suprema Corte, in tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella allegata al d.P.R. n. 1124 del 1965 e poi al d.lgs. n. 38 del 2000, al lavoratore
è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, perché in tal caso, sempre che la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo indicato in tabella, il nesso eziologico è presunto per legge, mentre nel caso in cui la malattia non rientra nella previsione tabellare, il nesso di causalità dev'essere provato dal prestatore di lavoro secondo gli ordinari criteri e, in caso di contestazione, l'accertamento della riconducibilità della malattia alla previsione tabellare costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito( cfr Cass. n. 22592/2024).
Pertanto, quando la malattia è inclusa nella tabella, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella. In tal caso, spetta all' fornire la prova CP
contraria, dimostrando l'intervento causale di fattori patogeni extralavorativi, dotati di efficacia esclusiva, idonei a superare la predetta presunzione legale di eziologia professionale ( cfr Cass. n. 13024/2017). Invece, in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti ( cfr
Cass. cfr. Cass. n. 8947/2020; Cass. n. 8773/2018; Cass. n. 17438/2012).
In particolare, come anzi detto, in caso di malattia tabellata, dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' che dovrà provare la dipendenza dell'infermità CP
da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non ha avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di guisa da dimostrare l'intervento di un diverso fattore patogeno che, da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia. Tale regola deve essere, tuttavia, temperata in caso di malattia, come quella tumorale, ad eziologia multifattoriale, nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso, con la precisazione che in presenza di forme tumorali che hanno o possono avere, secondo la scienza medica, un'origine professionale, la presunzione legale quanto a tale origine torna ad operare, sicché l' può solo dimostrare che la patologia tumorale, per la sua CP
rapida evolutività, non è ricollegabile all'esposizione a rischio, in quanto quest'ultima sia cessata da lungo tempo ( cfr Cass. n. 23653/2016).
6- Fatta questa premessa, si osserva che il c.t.u., dott. sulla scorta della Persona_1
documentazione medica esaminata e richiamata nel corpo della consulenza, ha accertato che risultava affetto da carcinoma squamoso del Parte_3
polmone. Il c.t.u. ha quindi osservato che il tumore del polmone risulta patologia rientrante nelle tabelle allegate al DPR n.1124 del 30.06.1965 e successive modifiche, compresa nella Lista I (Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità) –
Gruppo 6, e riconducibile all'esposizione professionale di agenti quali arsenico, asbesto, berillio, bisclorometiletere e clorometiletere, cadmio, cromo ecc.
Lo stesso DPR prevede, tra l'altro, le lavorazioni e/o esposizioni per le quali risulta associabile la correlazione causale probabilistica con la patologia tumorale tra cui, in particolare, le fonderie del ferro e dell'acciaio, la produzione di alluminio, il fumo passivo. Il tumore polmonare, inoltre, risulta ricompreso nella Lista II (Malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità), gruppo 6, ove prevista, alla voce n.31, una correlazione causale tra patologia oncologica e “attività di saldatura”.
Il c.t.u. ha quindi concluso ritenendo che “Tali aspetti preliminari, in risposta al primo quesito posto, permettono di qualificare il tumore polmonare “alla stregua di una malattia professionale”.
Nessuna contraddizione si rinviene nella consulenza, a differenza di quanto sostenuto da
; di talchè non appare necessario disporne il rinnovo, come chiesto da CP CP
Il c.t.u. ha, infatti, analizzato due differenti profili di attribuzione probabilistica causale, in relazione alle specifiche mansioni svolte ed ai contatti ripetuti e continuativi con eventuali sostanze cancerogene.
Difatti, l'attività di saldatore indicata nel curriculum professionale datato 23.03.2014, specificamente intesa, permetterebbe di ritenere l'origine professionale della malattia tumorale, di limitata probabilità statistica. Tale affermazione, tra l'altro, determinerebbe una ulteriore riduzione del range probabilistico di evidenza tecnopatica della patologia, considerando che il soggetto risultava “fumatore” ed essendo, il carcinoma squamoso del polmone, associato, in modo statisticamente rilevante, all'azione cancerogena del fumo di sigaretta.
Di converso, l'attività di “saldatore-tubista-carpentiere” - attività che risulta dimostrata in esito alla disposta prova testimoniale- avrebbe esposto il lavoratore all'azione di metalli non meglio precisati e, sulla base di quanto indicato nel corso delle “considerazioni mediche” a firma del sanitario , all'azione di MCA, nonché fumi derivati proprio CP
dalla saldatura su metalli quali ghisa, alluminio, acciaio inox e ferro.
Il c.t.u. ha evidenziato che “Analizzando tali aspetti che, tra l'altro, risulterebbero confermati dalle schede di monitoraggio ambientale ed indicati negli estratti dei DVR allegati agli atti ove eseguite valutazioni proprio al fine di ridurre il rischio espositivo presente nella sede lavorativa ad agenti chimici cancerogeni, è possibile ritenere possibile l'esposizione ad agenti rientranti nella Lista I (Malattie la cui origine lavorativa
è di elevata probabilità).
Il c.t.u. ha quindi ritenuto che “considerando proprio i rischi espositivi del lavoratore
(quali fumi derivati dalla saldatura di metalli e/o sostanze previste in Lista I), pur ritenendo un eventuale rapporto concausale di eventuali fattori predisponenti/genetici, intrinseci a qualsiasi patologia tumorale, considerando altresì che anche il fumo di sigaretta può concorrere nell'aumentare il rischio di sviluppo di patologia tumorale polmonare, sul piano criteriologico medico-legale, contestualizzato nello specifico ambito valutativo previdenziale-assicurativo, non è possibile escludere e/o ritenere improbabile, che la patologia tumorale non derivi dall'attività lavorativa svolta dal
ovvero, di converso, interpretando il concetto di “presunzione legale di Parte_3
origine” della malattia professionale tabellata, è possibile, sul piano meramente probabilistico qualificato, ricondurre causalmente a genesi professionale il carcinoma polmonare che, sulla base di quanto agli atti, in relazione all'evoluzione del quadro polmonare con insufficienza respiratoria associato a secondarismi metastatici, è da considerare causa primaria ed esclusiva del decesso di . Parte_3
Il c.t.u., nel rispondere ai rilievi e alle osservazioni di parte, ha precisato che, a seguito della diagnosi posta di patologia tumorale e della relativa terapia instaurata, dalla relazione clinica oncologica, è possibile definire il soggetto totalmente e permanentemente inabile dall'epoca della domanda amministrativa presentata, ovvero dall'11.02.2019.
Relativamente ai rilievi formulati nell'interesse di , ha ribadito la riconoscibilità CP
tabellare della patologia denunciata come malattia professionale ed il criterio di presunzione di origine della malattia stessa.
Il c.t.u. ha aggiunto che, dagli atti esaminati, emergerebbe una chiara sottoposizione del
a specifici monitoraggi di sorveglianza sanitaria per sostanze chimiche che, Parte_3
in caso di mancata esposizione, non sarebbero stati certamente eseguiti dal medico competente aziendale.
Sulla base di ciò, pur se la patologia risulta compresa nella Lista II delle malattie professionali, si conferma la valutazione espressa di “non escludibilità” della tecnopatia rispetto alla attività professionale svolta, privilegiando il dato probabilistico scarsamente confutato oggettivamente e concretamente dal CTP di parte resistente, e riconoscendo allo stesso un maggiore valore probabilistico rispetto alla citata abitudine tabagica dell'assicurato. A tal proposito, solo per completezza, si sottolinea come all'abitudine tabagica non corrisponda certamente l'insorgenza di una patologia tumorale restando la stessa, come ben noto in letteratura scientifica, un fattore predisponente (ad azione cancerogena probabilistica), così come le sostanze chimiche oggetto di denuncia a cui lo stesso risulterebbe essere stato esposto. Sulla Parte_3
base di ciò, si conferma la valutazione espressa in corso di bozza.
Rispetto alle conclusioni del c.t.u., che si condividono in quanto logiche, coerenti e scientificamente supportate, si impone una precisazione.
Invero, secondo la S.C., in tema di assicurazione contro le malattie professionali, l'elenco delle malattie oggetto di denuncia obbligatoria previsto dall'art. 139 del d.P.R. n. 1124 del 1965, come integrato dall'art. 10 del d.lgs. n. 38 del 2000, non amplia il catalogo delle patologie tabellate, con la conseguenza che gli elenchi succedutisi nel tempo in relazione alla citata disposizione assumono valore probatorio vario, in relazione all'intensità probabilistica del nesso eziologico accertato dalla commissione scientifica, ma sempre nel quadro di una concreta verifica probatoria il cui onere incombe sull'assicurato ( cfr
Cass. n. 22837/2019, n. 13868/2012).
Nel caso di specie, fatta questa precisazione, dalla disposta c.t.u. medico-legale è emerso che, sul piano probabilistico qualificato (cfr ctu), è possibile ricondurre causalmente a genesi professionale il carcinoma polmonare che, sulla base di quanto agli atti, in relazione all'evoluzione del quadro polmonare con insufficienza respiratoria associato a secondarismi metastatici, è da considerare causa primaria ed esclusiva del decesso di
(cfr ctu). Parte_3
Deve quindi ritenersi che il grado di probabilità emergente dalla c.t.u. medico-legale, uniti agli esiti della prova testimoniale assunta che hanno confermato il prolungato svolgimento dell'attività lavorativa a rischio, possa integrare la prova del nesso eziologico.
Ne discende quindi il riconoscimento della malattia professionale comportante una lesione della integrità psicofisica del 100% dalla data della domanda amministrativa sino al decesso.
Consegue, pertanto, la condanna dell' al pagamento, in favore dei ricorrenti, quali CP
eredi di , dei ratei di rendita diretta ex art. 74 T.U. Parte_3
1124/1965 maturati dal de cuius in relazione alla patologia innanzi indicata con decorrenza dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa sino al decesso, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
7- Con riferimento alla rendita ai superstiti e all'assegno funerario, esse fanno parte delle prestazioni previste dall'art. 66 del TU n. 1124/1965 e sono disciplinati dal combinato disposto degli artt. 85 e 105.
Stabilisce l'art. 85 l. cit.: “Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al
100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a
120. Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 la rendita ai superstiti e' calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116….”.
Secondo il successivo art. 105 l. cit.: Nel caso in cui l'infortunio abbia causato la morte, i superstiti ai sensi dell'art. 85 debbono presentare all'Istituto assicuratore gli atti e i documenti comprovanti il loro diritto. L'Istituto assicuratore, accertata l'indennizzabilità del caso ai termini del presente titolo, provvede alla liquidazione delle rendite di cui allo stesso art. 85.Le rendite ai superstiti decorrono dal giorno successivo a quello della morte”.
L'art. 85 cit. prevede inoltre l'erogazione dell'assegno funerario stabilendo che “Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno di lire un milione al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi, ultimi, ai fratelli e sorelle, aventi rispettivamente i requisiti di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 4)”.
Esso è quindi dovuto a costoro nell'ordine prefissato, quale conseguenza del riconoscimento della rendita ai superstiti e in aggiunta alla stessa. Solo se mancano i successibili, “l'assegno è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita”.
Le prestazioni disciplinate dall'art. 85 del d.P.R. n. 1124/1965 spettano iure proprio e non iure successionis: il diritto, infatti, non appartiene al patrimonio del defunto giacchè nasce in capo al superstite a seguito della morte dell'assicurato (cfr. Cass. n. 30879/2019).
L'evento protetto è perciò la morte del lavoratore che, secondo una presunzione legislativa, crea una situazione di bisogno per i suoi familiari superstiti, i quali pertanto sono i soggetti protetti ed i titolari del diritto (cfr. Cass. n. 30879/2019).
Peraltro, ai fini del riconoscimento della prestazione, si prescinde dalla circostanza che, per l'infortunio sul lavoro o per la malattia professionale, fosse già stata costituita una rendita a favore del lavoratore deceduto e che la stessa fosse stata eventualmente già liquidata (cfr. Cass. n. 30879/2019). Inoltre, il riconoscimento in favore dei superstiti del diritto alla rendita non è vincolato dal preesistente accertamento amministrativo dell'esistenza in capo al defunto di postumi invalidanti, trattandosi, per l'appunto, di un diritto autonomo che prescinde del tutto dalla circostanza che il de cuius fosse, a sua volta, precedentemente, titolare di rendita (cfr.
Cass. n. 30879/2019).
Ora, condizione essenziale per il riconoscimento della prestazione in discorso è che la morte del lavoratore rivenga la propria scaturigine causale in una malattia o in un infortunio professionale.
Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, la fattispecie costitutiva del diritto alla rendita ai superstiti ed all'assegno funerario di cui all'art. 85 del d.P.R. n. 1124/1965 richiede, non solo la dimostrazione dell'eziologia professionale della malattia, ma anche, una volta accertato che si tratta di tecnopatia, che quest'ultima sia in rapporto di causalità con la morte del familiare di colui che fa valere il diritto in giudizio (cfr. Cass. n. 5813/2017;
Cass. n. 13060/2016; Cass. n. 19312/2004).
È quindi necessario che il decesso del dante causa dipenda, con certezza o elevata probabilità, da una malattia professionale o da un infortunio oppure quanto meno che la tecnopatia si ponga quale fattore accelerante dell'exitus determinato da altra causa (cfr.
Cass. n. 13060/2016).
Sulla scorta delle conclusioni della c.t.u., che ha accertato la sussistenza della malattia professionale e ritenuto, altresì, che il carcinoma polmonare è da considerare causa primaria ed esclusiva del decesso di , merita accoglimento Parte_3
anche la domanda proposta dalla ricorrente in proprio, con Parte_1
riconoscimento, in proprio favore, quale coniuge di , della Parte_3
rendita ai superstiti e dell'assegno funerario ex art. 85 cit.
L' va, quindi, condannato al pagamento della rendita e dell'assegno di cui all'art. CP
85, comma 3, DPR 1124/1965 in favore della ricorrente nella misura di Parte_1
legge con decorrenza dal giorno successivo al decesso di , Parte_3
oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
8- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (cause di previdenza, valore indeterminabile, valori comprese tra minimi e medi per fase di studio, introduttiva ed istruttoria, e pari ai minimi per la fase decisionale, in ragione della non particolare complessità della stessa).
9- Le spese di c.tu., come separatamente liquidate, devono essere poste a carico di CP
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1757/2021 RG, così provvede:
1) dichiara che era affetto da carcinoma polmonare di origine Parte_3 professionale, comportante una lesione dell'integrità psicofisica pari al 100% dalla data della domanda amministrativa (11.02.2019) sino al decesso (22.07.2021);
2) per l'effetto, condanna l' a corrispondere a e , CP Parte_1 Parte_2
nella qualità di eredi di , i ratei di rendita diretta ex art. 74 Parte_3
T.U. 1124/1965 maturati dal de cuius in relazione alla patologia innanzi indicata con decorrenza dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa sino al decesso del de cuius, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3) condanna l' a corrispondente, in favore della ricorrente , quale coniuge CP Parte_5 del defunto , la rendita ai superstiti e l'assegno funerario Parte_3
nella misura prevista per legge con decorrenza dal giorno successivo al decesso di
, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione Parte_3
monetaria dal dovuto al saldo;
4) condanna l' al pagamento delle spese di lite, in favore dei ricorrenti, che si liquidano CP
in euro 5.038,00 (di cui 1.00,00 per fase di studio, euro 800,00 introduttiva, 1400,00 per fase istruttoria euro 1838,00 per fase decisionale) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c., avv. Giovanni Cosentino;
5) Pone le spese di c.t.u., come separatamente liquidate, a carico di in persona del legale CP
rapp.te pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 25/05/2025
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano