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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/10/2025, n. 4063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4063 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 14490/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. RA NT ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14490/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) il 02/01/1957 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. FUSCHINO PASQUALE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. EMANUELA CALAMIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Parte ricorrente ha agito al fine di accertare il requisito sanitario dell'invalidità civile, in misura superiore all'80%, ed ottenere i benefici di cui al decreto legislativo n. 503/1992 (pensione anticipata).
CP_ L si è costituito in giudizio, eccependo la carenza di giurisdizione del giudice adito e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
La causa viene decisa con sentenza.
L'eccezione di difetto di giurisdizione è fondata.
1 In base agli artt. 13 e 62 R.D. 1214/1934, la Corte dei conti ha giurisdizione riguardo alle controversie che investano il diritto, la misura o la decorrenza della pensione dei dipendenti pubblici.
Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass.
Sez. Un. 26252/2018) secondo cui “la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di
pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, ricomprende tutte le
controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del "petitum"
sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto,
come le controversie riguardanti l'accertamento delle somme necessarie, quali contributi volontari,
per ottenere la pensione e quelle relative alla consequenziale domanda di ripetizione degli importi
versati in eccedenza rispetto al dovuto, in quanto afferenti anche alla corretta quantificazione della
pensione e non solo alla fondatezza dell'azione di ripetizione”.
Ancor più di recente si legge come “La domanda del pubblico dipendente di accertamento delle
condizioni sanitarie - se preordinata al riconoscimento dell'assegno di invalidità introdotta con
procedimento ex art. 445-bis c.p.c. e, quindi, strumentale all'adozione del provvedimento
amministrativo di attribuzione della prestazione pensionistica - appartiene alla giurisdizione
esclusiva della Corte dei conti, che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al
diritto alla pensione dei dipendenti pubblici; se, invece, tale domanda è prodromica al
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (ex art. 1 della l. n. 18 del 1980), la
giurisdizione spetta al giudice ordinario. (Fattispecie relativa ad un ricorso proposto ai sensi
dell'art. 445-bis c.p.c. finalizzato al conseguimento, quale effetto dell'accertamento della
sussistenza delle condizioni sanitarie, non solo delle prestazioni previdenziali di invalidità e
inabilità connesse al denunciato stato di totale e permanente inabilità lavorativa, ma anche
dell'ulteriore prestazione assistenziale dell'indennità di accompagnamento).” (cfr. Cass. Sez. U.,
28/02/2025, n. 5237).
2 Nel caso in esame, alla luce del petitum sostanziale della domanda emerge come il thema
decidendum si concentri sull'accertamento della condizione sanitaria del ricorrente, dipendente
CP_ del Ministero della difesa (cfr. doc. 2, estratto contributivo depositato da , al fine di godere del beneficio della pensione di vecchiaia anticipata, come dedotto dallo stesso ricorrente.
Si tratta, quindi, di una controversia che investe solo ed esclusivamente un accertamento relativo al rapporto previdenziale pubblico.
La fondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione comporta, in base all'art. 59 l. 69/2009, la necessità di dichiarare il difetto di giurisdizione e di indicare nella Corte dei Conti il giudice munito di giurisdizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo (per lo scaglione di valore indeterminabile, nei valori minimi, senza le fasi istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1. dichiara il proprio difetto di giurisdizione ed indica come giudice munito di giurisdizione la
Corte dei Conti;
2. condanna parte ricorrente alla corresponsione, in favore della controparte, delle spese di lite,
che liquida in complessivi €. 1.400,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA e rimborso spese generali, come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 24/10/2025 il Giudice del Lavoro
RA NT
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. RA NT ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14490/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) il 02/01/1957 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. FUSCHINO PASQUALE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. EMANUELA CALAMIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Parte ricorrente ha agito al fine di accertare il requisito sanitario dell'invalidità civile, in misura superiore all'80%, ed ottenere i benefici di cui al decreto legislativo n. 503/1992 (pensione anticipata).
CP_ L si è costituito in giudizio, eccependo la carenza di giurisdizione del giudice adito e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
La causa viene decisa con sentenza.
L'eccezione di difetto di giurisdizione è fondata.
1 In base agli artt. 13 e 62 R.D. 1214/1934, la Corte dei conti ha giurisdizione riguardo alle controversie che investano il diritto, la misura o la decorrenza della pensione dei dipendenti pubblici.
Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass.
Sez. Un. 26252/2018) secondo cui “la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di
pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, ricomprende tutte le
controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del "petitum"
sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto,
come le controversie riguardanti l'accertamento delle somme necessarie, quali contributi volontari,
per ottenere la pensione e quelle relative alla consequenziale domanda di ripetizione degli importi
versati in eccedenza rispetto al dovuto, in quanto afferenti anche alla corretta quantificazione della
pensione e non solo alla fondatezza dell'azione di ripetizione”.
Ancor più di recente si legge come “La domanda del pubblico dipendente di accertamento delle
condizioni sanitarie - se preordinata al riconoscimento dell'assegno di invalidità introdotta con
procedimento ex art. 445-bis c.p.c. e, quindi, strumentale all'adozione del provvedimento
amministrativo di attribuzione della prestazione pensionistica - appartiene alla giurisdizione
esclusiva della Corte dei conti, che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al
diritto alla pensione dei dipendenti pubblici; se, invece, tale domanda è prodromica al
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (ex art. 1 della l. n. 18 del 1980), la
giurisdizione spetta al giudice ordinario. (Fattispecie relativa ad un ricorso proposto ai sensi
dell'art. 445-bis c.p.c. finalizzato al conseguimento, quale effetto dell'accertamento della
sussistenza delle condizioni sanitarie, non solo delle prestazioni previdenziali di invalidità e
inabilità connesse al denunciato stato di totale e permanente inabilità lavorativa, ma anche
dell'ulteriore prestazione assistenziale dell'indennità di accompagnamento).” (cfr. Cass. Sez. U.,
28/02/2025, n. 5237).
2 Nel caso in esame, alla luce del petitum sostanziale della domanda emerge come il thema
decidendum si concentri sull'accertamento della condizione sanitaria del ricorrente, dipendente
CP_ del Ministero della difesa (cfr. doc. 2, estratto contributivo depositato da , al fine di godere del beneficio della pensione di vecchiaia anticipata, come dedotto dallo stesso ricorrente.
Si tratta, quindi, di una controversia che investe solo ed esclusivamente un accertamento relativo al rapporto previdenziale pubblico.
La fondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione comporta, in base all'art. 59 l. 69/2009, la necessità di dichiarare il difetto di giurisdizione e di indicare nella Corte dei Conti il giudice munito di giurisdizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo (per lo scaglione di valore indeterminabile, nei valori minimi, senza le fasi istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1. dichiara il proprio difetto di giurisdizione ed indica come giudice munito di giurisdizione la
Corte dei Conti;
2. condanna parte ricorrente alla corresponsione, in favore della controparte, delle spese di lite,
che liquida in complessivi €. 1.400,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA e rimborso spese generali, come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 24/10/2025 il Giudice del Lavoro
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