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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
n. rg. 4883 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4883 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: domanda congiunta e cumulata di separazione e scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis 49 e 473 bis.51 cpc
[...]
nato a [...] il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. NOVIELLO NICOLA e
LO TO presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. NOVIELLO NICOLA e
TO LO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/03/2025 e Parte_1 Controparte_1 premettendo:
- di aver contratto matrimonio in Napoli il 18/10/2007;
- che dalla loro unione sono nati i figli (13.11.2006) e (5.09.2010) Per_1 Per_2 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Chiedevano, altresì, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 02.10.2025 svolta nelle forme dell'udienza cartolare, le parti facevano pervenire note di trattazione scritta con cui ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Chiedevano, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il Tribunale riservava la causa al Collegio per la decisione in ordine alla domanda di separazione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. la moglie, signora , continuerà a vivere in quella che fu l'abitazione coniugale Controparte_1 in Napoli (Na) alla via N. Nicolini n. 68, di proprietà aliena, insieme ai figli ancora non autosufficienti economicamente. Il marito, sig. , trasferirà altrove la sua residenza Parte_1
e comunicherà il nuovo domicilio alla moglie;
2. Il sig. non sarà tenuto a corrispondere un assegno di mantenimento alla moglie Parte_1
, la quale continuerà ad usufruire dell'abitazione coniugale;
Controparte_1
3. Il sig. concorrerà al mantenimento dei figli e nella misura Parte_1 Per_1 Per_2 di euro 300,00 (dico euro trecento/00) mensili ciascuno, per un totale di €uro 600,00 (dico seicento/00) mensili. L'importo dell'assegno di mantenimento sarà rivalutabile periodicamente secondo l'indice ISTAT.
Il sig. contribuirà inoltre nella misura del 50% alla corresponsione delle spese mediche e di Pt_1 istruzione per i figli, oltre alle spese straordinarie necessarie che si palesassero per un sereno svolgimento della vita di relazione degli stessi, quali calcetto, palestra, etc., nell'ottica di un reciproco e costante confronto tra i coniugi.
4. I due coniugi inoltre non possiedono beni immobili o godono di diritti reali su beni immobili o mobili registrati, nè tantomeno possiedono quote di partecipazioni in società e/o quant'altro equiparabile.
5. Il diritto di visita del sig. per la figlia minore, fino al raggiungimento della Parte_1 maggiore età della stessa, sarà così regolato: il padre avrà facoltà di visita e, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici, potrà comunque tenerla con sé il Martedì di ogni settimana dalle ore 17.00 alle ore 19.00 nonché per un weekend, dalle ore 8.00 del Sabato alle ore 20.00 della Domenica, a settimane alterne. Il padre avrà facoltà di tenere con sé la figlia, in via esclusiva e senza la presenza della madre, in occasione delle festività natalizie dalle ore 10.00 del 24/12 alle ore 20.00 del 30/12 e dalle ore 10.00 del 31/12 alle ore 20.00 del 6/1 ad anni alterni con la madre di modo che il genitore che non abbia trascorso il Natale con la figlia avrà la possibilità di tenerle con sé per il Capodanno e l'Epifania e viceversa seguendo il criterio dell'alternanza negli anni. Allo stesso modo, e quindi ad anni alterni con la madre, il padre avrà la facoltà di tenere con sé la figlia in occasione delle festività Pasquali dalle ore 10.00 del Sabato precedente la Pasqua alle ore 20.00 del Lunedì in Albis. Il padre, sempre con il criterio dell'alternanza annuale con la madre, potrà avere con se la figlia durante le vacanze estive per un periodo della durata di 15 giorni consecutivi dall' 1/8 al 15/8, alternato con il periodo dal 15/8 al
31/8. Lo stesso criterio dell'alternanza annuale tra i due genitori varrà per le festività del 25 Aprile, del 1 Maggio, del 2 Giugno e dell'8 Dicembre: il padre potrà avere con sè la figlia, dalle ore 10.00 alle ore 20.00 dell'una o delle altre giornate festiva, in alternanza annuale con la madre.
6. Per tutto quanto ivi non espressamente convenuto valgono le norme del codice civile che regolano la materia”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Giacchè con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473 bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo la domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett b) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando sulla domanda:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 (atto n. 81, parte I, Serie sez. G, reg. Atti Matrimonio anno 2007); Controparte_1
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) spese di lite al definitivo;
f) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 03/10/2025
Il Presidente est.
Dott. Immacolata Cozzolino