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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 15/12/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composto dai signori magistrati:
Dott. Gabriella Canto - Presidente relatore
Dott. Marcello Testaquatra - Giudice
Dott. Calogero Domenico Cammarata - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1521/2025 V.G., avente per oggetto le domande di separazione consensuale tra coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa
DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Gianluca Nicosia
E DA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. Antonella Pecoraro.
Conclusioni delle parti: entrambe si sono riportate al ricorso e chiesto l'omologa della separazione consensuale, riportandosi al ricorso.
Il P.M. nulla ha osservato.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, depositato il 10 settembre 2025, e Parte_2 Parte_1 hanno esposto: di avere contratto matrimonio a Caltanissetta il 26 maggio 2005,
[...] trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune dell'anno 2005, parte II, Serie
A, n. 44; che dal matrimonio sono nati due figli, il 28/4/2008 e il Per_1 Per_2
1 2
27/10/2014; che insanabili divergenze caratteriali hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, sì da indurre i coniugi a separarsi di fatto dal giugno 2025.
Alla luce di quanto sopra, i ricorrenti hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso, nonché, una volta passata in giudicato la relativa sentenza, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni della separazione, che di seguito si riportano: affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, nella casa familiare, in comproprietà, sita a Caltanissetta in Piazza Santa Flavia, ivi compresi i mobili che l'arredano, con consegna alla moglie, da parte del marito, delle relative chiavi di accesso;
obbligazione, a carico della moglie, di pagare le utenze domestiche, le spese condominiali e le imposte sull'immobile; regolamentazione della facoltà di visita del padre;
obbligazione, a carico del , di contribuire al mantenimento dei figli con la somma Pt_2 mensile complessiva di euro 400,00, da versare alla entro il giorno dieci di ogni Pt_1 mese, oltre alla metà delle spese straordinarie nell'interesse dei predetti;
ripartizione tra i coniugi, al cinquanta per cento, dell'assegno unico universale per i figli, con obbligo, a carico del marito, di versare alla moglie la quota di sua pertinenza percepita;
assunzione, da parte del , dell'obbligazione relativa al pagamento delle rate del mutuo Pt_2 ipotecario contratto per l'acquisto della casa familiare, pari a euro 237,06 mensili;
impegno del marito a rimettere la querela sporta nei confronti della , una volta prelevati dalla Pt_1 casa familiare gli effetti personali, e di trasferire alla predetta la proprietà dell'autovettura a lui intestata.
Il tutto, come meglio indicato nel ricorso, al quale si rinvia.
Su accordo delle parti - che hanno anche dichiarato di non volersi riconciliare -
l'udienza di comparizione (9 dicembre 2025) è stata sostituita dal deposito di note scritte.
Depositate le suddette note, con cui le parti hanno insistito in ricorso, la causa è stata posta in decisione.
Il P.M. nulla ha osservato.
Ritiene il collegio che ricorrano i presupposti per l'omologazione della separazione consensuale, essendo le condizioni concordate conformi all'ordinamento e rispondenti all'interesse dei figli minori.
Nessuna statuizione sulle spese, sulle quali si provvederà all'esito del giudizio.
2 3
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
Si dispone con separata ordinanza in pari data per la prosecuzione del giudizio in vista della pronuncia sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
il Tribunale, visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.;
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso, e prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra gli stessi.
ORDINA che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caltanissetta per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, DPR n. 396/2000.
Dispone come da separata ordinanza in pari data in ordine alla prosecuzione del giudizio in vista della pronuncia sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE est.
Dott. Gabriella Canto
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composto dai signori magistrati:
Dott. Gabriella Canto - Presidente relatore
Dott. Marcello Testaquatra - Giudice
Dott. Calogero Domenico Cammarata - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1521/2025 V.G., avente per oggetto le domande di separazione consensuale tra coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa
DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Gianluca Nicosia
E DA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. Antonella Pecoraro.
Conclusioni delle parti: entrambe si sono riportate al ricorso e chiesto l'omologa della separazione consensuale, riportandosi al ricorso.
Il P.M. nulla ha osservato.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, depositato il 10 settembre 2025, e Parte_2 Parte_1 hanno esposto: di avere contratto matrimonio a Caltanissetta il 26 maggio 2005,
[...] trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune dell'anno 2005, parte II, Serie
A, n. 44; che dal matrimonio sono nati due figli, il 28/4/2008 e il Per_1 Per_2
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27/10/2014; che insanabili divergenze caratteriali hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, sì da indurre i coniugi a separarsi di fatto dal giugno 2025.
Alla luce di quanto sopra, i ricorrenti hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso, nonché, una volta passata in giudicato la relativa sentenza, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni della separazione, che di seguito si riportano: affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, nella casa familiare, in comproprietà, sita a Caltanissetta in Piazza Santa Flavia, ivi compresi i mobili che l'arredano, con consegna alla moglie, da parte del marito, delle relative chiavi di accesso;
obbligazione, a carico della moglie, di pagare le utenze domestiche, le spese condominiali e le imposte sull'immobile; regolamentazione della facoltà di visita del padre;
obbligazione, a carico del , di contribuire al mantenimento dei figli con la somma Pt_2 mensile complessiva di euro 400,00, da versare alla entro il giorno dieci di ogni Pt_1 mese, oltre alla metà delle spese straordinarie nell'interesse dei predetti;
ripartizione tra i coniugi, al cinquanta per cento, dell'assegno unico universale per i figli, con obbligo, a carico del marito, di versare alla moglie la quota di sua pertinenza percepita;
assunzione, da parte del , dell'obbligazione relativa al pagamento delle rate del mutuo Pt_2 ipotecario contratto per l'acquisto della casa familiare, pari a euro 237,06 mensili;
impegno del marito a rimettere la querela sporta nei confronti della , una volta prelevati dalla Pt_1 casa familiare gli effetti personali, e di trasferire alla predetta la proprietà dell'autovettura a lui intestata.
Il tutto, come meglio indicato nel ricorso, al quale si rinvia.
Su accordo delle parti - che hanno anche dichiarato di non volersi riconciliare -
l'udienza di comparizione (9 dicembre 2025) è stata sostituita dal deposito di note scritte.
Depositate le suddette note, con cui le parti hanno insistito in ricorso, la causa è stata posta in decisione.
Il P.M. nulla ha osservato.
Ritiene il collegio che ricorrano i presupposti per l'omologazione della separazione consensuale, essendo le condizioni concordate conformi all'ordinamento e rispondenti all'interesse dei figli minori.
Nessuna statuizione sulle spese, sulle quali si provvederà all'esito del giudizio.
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All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
Si dispone con separata ordinanza in pari data per la prosecuzione del giudizio in vista della pronuncia sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
il Tribunale, visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.;
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso, e prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra gli stessi.
ORDINA che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caltanissetta per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, DPR n. 396/2000.
Dispone come da separata ordinanza in pari data in ordine alla prosecuzione del giudizio in vista della pronuncia sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE est.
Dott. Gabriella Canto
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