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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/12/2025, n. 1918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1918 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4647/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via De Cardona n. 9, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Maria Valentina Ricca che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore - convenuto contumace
Oggetto: carta elettronica del docente.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente
di percepire per tutti i periodi di supplenza ut indicati in narrativa (aa.ss. 2020/21, 2021/22
e 2022/23) ed allegati al presente atto, la linea di credito pari ad € 500 annuali di cui alla
Carta Elettronica del docente, ex art. 1, comma 121, L. 107/2015, ovvero alla maggiore o
minore somma da accertarsi in corso di causa;
- Per l'effetto condannare il
[...]
, in p.M.p.t., ad accreditare alla ricorrente, il beneficio Controparte_1
economico corrispondente alla linea di credito della Carta Elettronica del Docente per tutti
i periodi indicati in narrativa (aa.ss. 2020/21, 2021/22 e 2022/23) ovvero per i periodi
ritenuti idonei, in misura pari alla somma di 500 euro annuali, ovvero alla maggiore o
1 minore somma da accertarsi in corso di causa. - Con vittoria di spese e competenze di lite
da distrarsi …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver prestato servizio alle dipendenze del resistente come docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, CP_1
2022/2023 e 2023/2024 con contratti a tempo determinato non usufruendo della carta elettronica del docente;
che l'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 prevedeva la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti per l'importo di €.
500,00 per ciascun anno scolastico;
che i D.P.C.M. del 23.9.2015 e del 28.11.2016
prevedevano la carta docente elettronica solo per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato;
che la mancata previsione dell'assegnazione della carta elettronica anche per i docenti assunti con contratto a tempo determinato era privo di ragioni oggettive e violativo del principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori con contratto a tempo determinato, anche sul rilievo per cui l'art. 64 CCNL scuola
2018, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distingueva tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato;
che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022,
aveva affermato che, secondo una interpretazione conforme agli artt. 3, 35 e 97 Cost., la carta elettronica spettava anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato;
che la
CGUE, con ordinanza del 18.5.2022, aveva statuito che la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ostava alla normativa nazionale che attribuiva solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato la carta elettronica del docente;
che la Corte di Cassazione Sezione Lavoro, con la pronuncia n. 29961/2023, aveva affermato il diritto oggetto di giudizio. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il convenuto non si è costituito in giudizio, sicché con ordinanza dell'11.5.2024 è CP_1
stata dichiarata la sua contumacia.
2 Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 18.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La domanda deve considerarsi limitata agli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23,
come da espressa indicazione delle conclusioni rassegnate.
In merito a tali anni scolastici, la parte ricorrente ha depositato contratti a tempo determinato per i periodi 20.10.2020/30.6.2021; 17.11.2021/30.6.2022 e 17.10.2022/30.6.2023, sicché
deve trovare applicazione Cass. Sez. Lav. 29961/2023, intervenuta ex art. 363 bis c.p.c. e che integralmente si richiama, secondo cui: “… 1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del
2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino
al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al
termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999,
art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in
tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui CP_1
alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che,
al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze
scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o
transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto,
oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla
data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione …”, evidenziandosi che la parte ricorrente ha dimostrato anche di permanere in servizio (sin dalla proposizione della
3 domanda, con conseguente irrilevanza della documentazione allegata irritualmente con le note scritte depositate il 10.11.2025).
La domanda, dunque, deve essere accolta nei termini indicati, con riconoscimento anche di interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429, comma 3, c.p.c., atteso che tali accessori costituiscono parte inscindibile del credito di lavoro e vanno riconosciuti d'ufficio, a prescindere da specifica domanda del lavoratore (cfr. Cass. SS. UU. 16036/2010).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone l'attribuzione della carta docente in favore della parte ricorrente per un valore corrispondente a quello perduto per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22,
comma 36, della legge 724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il convenuto al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1
di lite, che si liquidano in €. 1.030,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 10.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4647/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via De Cardona n. 9, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Maria Valentina Ricca che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore - convenuto contumace
Oggetto: carta elettronica del docente.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente
di percepire per tutti i periodi di supplenza ut indicati in narrativa (aa.ss. 2020/21, 2021/22
e 2022/23) ed allegati al presente atto, la linea di credito pari ad € 500 annuali di cui alla
Carta Elettronica del docente, ex art. 1, comma 121, L. 107/2015, ovvero alla maggiore o
minore somma da accertarsi in corso di causa;
- Per l'effetto condannare il
[...]
, in p.M.p.t., ad accreditare alla ricorrente, il beneficio Controparte_1
economico corrispondente alla linea di credito della Carta Elettronica del Docente per tutti
i periodi indicati in narrativa (aa.ss. 2020/21, 2021/22 e 2022/23) ovvero per i periodi
ritenuti idonei, in misura pari alla somma di 500 euro annuali, ovvero alla maggiore o
1 minore somma da accertarsi in corso di causa. - Con vittoria di spese e competenze di lite
da distrarsi …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver prestato servizio alle dipendenze del resistente come docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, CP_1
2022/2023 e 2023/2024 con contratti a tempo determinato non usufruendo della carta elettronica del docente;
che l'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 prevedeva la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti per l'importo di €.
500,00 per ciascun anno scolastico;
che i D.P.C.M. del 23.9.2015 e del 28.11.2016
prevedevano la carta docente elettronica solo per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato;
che la mancata previsione dell'assegnazione della carta elettronica anche per i docenti assunti con contratto a tempo determinato era privo di ragioni oggettive e violativo del principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori con contratto a tempo determinato, anche sul rilievo per cui l'art. 64 CCNL scuola
2018, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distingueva tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato;
che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022,
aveva affermato che, secondo una interpretazione conforme agli artt. 3, 35 e 97 Cost., la carta elettronica spettava anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato;
che la
CGUE, con ordinanza del 18.5.2022, aveva statuito che la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ostava alla normativa nazionale che attribuiva solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato la carta elettronica del docente;
che la Corte di Cassazione Sezione Lavoro, con la pronuncia n. 29961/2023, aveva affermato il diritto oggetto di giudizio. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il convenuto non si è costituito in giudizio, sicché con ordinanza dell'11.5.2024 è CP_1
stata dichiarata la sua contumacia.
2 Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 18.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La domanda deve considerarsi limitata agli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23,
come da espressa indicazione delle conclusioni rassegnate.
In merito a tali anni scolastici, la parte ricorrente ha depositato contratti a tempo determinato per i periodi 20.10.2020/30.6.2021; 17.11.2021/30.6.2022 e 17.10.2022/30.6.2023, sicché
deve trovare applicazione Cass. Sez. Lav. 29961/2023, intervenuta ex art. 363 bis c.p.c. e che integralmente si richiama, secondo cui: “… 1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del
2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino
al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al
termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999,
art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in
tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui CP_1
alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che,
al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze
scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o
transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto,
oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla
data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione …”, evidenziandosi che la parte ricorrente ha dimostrato anche di permanere in servizio (sin dalla proposizione della
3 domanda, con conseguente irrilevanza della documentazione allegata irritualmente con le note scritte depositate il 10.11.2025).
La domanda, dunque, deve essere accolta nei termini indicati, con riconoscimento anche di interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429, comma 3, c.p.c., atteso che tali accessori costituiscono parte inscindibile del credito di lavoro e vanno riconosciuti d'ufficio, a prescindere da specifica domanda del lavoratore (cfr. Cass. SS. UU. 16036/2010).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone l'attribuzione della carta docente in favore della parte ricorrente per un valore corrispondente a quello perduto per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22,
comma 36, della legge 724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il convenuto al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1
di lite, che si liquidano in €. 1.030,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 10.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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