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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/09/2025, n. 1853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1853 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all'udienza di discussione del 29.09.2025, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1773/23 R.G. e vertente TRA in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t. rapp.ta e difesa dall'Avv. Walter Mauriello;
Parte_1
– ricorrente –
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difesa dall'avv. Itala De CP_1
Benedictis;
– resistente – MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21.3.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI - 000443130, emessa a titolo di sanzione amministrativa per violazioni accertate in riferimento all'annualità 2016, per un importo complessivo di euro 10.000,00. A sostegno dell'opposizione deduceva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per intervenuta prescrizione, per omessa motivazione, nonché per omessa notifica degli atti prodromici in violazione dell'art. 14 L. 689781. Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi l'illegittimità dell'atto. Vinte le spese, con attribuzione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva, tardivamente, l' eccependo in CP_1 via preliminare l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione ex adverso sollevata;
nel merito, rilevava, che la sanzione amministrativa per l'ordinanza opposta, in ottemperanza alle disposizioni di cui al Msg. n. 3516 del 27.09.22, era stata ridotta ad euro 803,76, versando in atti il relativo provvedimento. Considerata la natura documentale della controversia, essa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso merita accoglimento. VIZIO DI MOTIVAZIONE È infondata la censura inerente al vizio di motivazione. Quest'ultima è presente all'interno dell'atto, motivato per relationem anche mediante il richiamo all'atto di accertamento. A ciò si aggiunga che dalla lettura dell'ordinanza ingiunzione si comprende la violazione e l'epoca della stessa sicché l'onere di motivazione deve ritenersi assolto. RIDETERMINAZIONE È infondata anche l'argomentazione difensiva, reiterata nelle note ex art. 127 ter c.p.c., nonché in occasione della discussione orale, tesa a desumere argomenti favorevoli al ricorso dall'avvenuta rideterminazione dell'importo ingiunto in corso di causa. La tesi è erronea, posto che il ricalcolo, e conseguente provvedimento di rettifica, sono stati imposti dall'entrata in vigore, in epoca successiva alla notifica dell'atto impugnato, del D.L. 48/23 che ha indicato differenti modalità di calcolo delle sanzioni e a cui si è CP_1 adeguato. OMESSA NOTIFICA DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO Anche la doglianza inerente all'omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto è da ritenersi infondata. Invero, è versata in atti prova della notifica dell'atto di accertamento. PRESCRIZIONE L'avvenuta notifica dell'atto di accertamento il 7.12.2017 comporta il rigetto dell'eccezione. È pacifico che il termine di prescrizione applicabile in subiecta materia è quinquennale, stante il disposto in tal senso dell'art. 28 L. 689/81, secondo cui “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”. Ne consegue che, stante la notifica dell'atto di accertamento il 7.12.2017, e dell'atto impugnato il 21.02.2023, il termine di prescrizione quinquennale non risulta decorso. Invero, ai fini del computo occorre tenere presente il periodo di 98 giorni di sospensione determinato dall'emergenza pandemica da VI 19 (dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis L. n. 27/2020). Per effetto di tale sospensione, a seguito della notifica dell'atto di accertamento in data 7.12.2017, il termine di 5 anni sarebbe andato a consumarsi in data 15.03.2023, mentre l'ingiunzione risulta notificata prima. VIOLAZIONE ART. 14 L. 689/17 È fondata, invece, l'eccezione di decadenza. L'art. 14 L. 689/81 dispone che “La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.”. Dall'esame della documentazione in atti, risulta che l'atto di accertamento, relativo all'omesso versamento delle ritenute per l'anno 2016, è stato notificato alla parte ricorrente il 7.12.2017, dunque ben oltre il termine di decadenza di 90 giorni previsto dal citato art. 14. Risulta, dunque, maturata la decadenza prevista dalla norma. Sulla questione si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, tra le altre, con sentenza n. 8079 del 27.03.2025, sostenendo la piena applicabilità del termine previsto dall'art. 14 L. 689/81 anche alle ordinanze ingiunzione emesse dall' “va rilevato che l'art. CP_1
6, d.lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”; e se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le “sanzioni amministrative previste dal presente decreto” debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, “si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso”(…) Si tratta, ad avviso del Collegio, di una soluzione costituzionalmente necessitata ove si consideri che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, l. n. 689/1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, la Corte costituzionale ha nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare anche “la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere”, in quanto “la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale”, e la sua individuazione in un momento “non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost.” (Corte cost. n. 151 del 2021). 11. In altri termini, è il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, ad imporre all'interprete di ritenere che il termine previsto all'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, sia un termine di decadenza: diversamente opinando, infatti, l' “esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato”, resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, l. n. 689/1981), che tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi “inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione” (così ancora Corte cost. n. 151 del 2021, cit.)”. Nel caso di specie, l'accertamento risulta notificato ben oltre il termine di decadenza di 90 giorni previsto dalla legge. Invero, quanto al dies a quo di decorrenza del predetto termine, altrettanto recentemente la Corte di Cassazione ha formulato il seguente principio di diritto:
“il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, l deve notificare al responsabile la violazione amministrativa CP_1 concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell alcuna attività istruttoria” (da CP_1 ultimo Cass. n. 9015/25). La correttezza dell'interpretazione offerta dalla Corte di Cassazione, peraltro, trova conferma anche nel disposto dell'art. 23 D.L. 48/23, laddove dispone che “Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1- bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”. Ebbene, il fatto che il Legislatore abbia inteso stabilire, solo per gli illeciti commessi a partire dal 1.01.23, un termine decadenziale superiore, precisando che trattasi di disposizione derogatoria rispetto all'art. 14, consente di ritenere senz'altro applicabile il termine ivi previsto alla violazione per cui è causa. Il ricorso va, pertanto accolto, con accertamento dell'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata. SPESE DI LITE Le spese di lite sono compensate per 4/5 tra le parti, tenuto conto dell'intervento della Corte di Cassazione, in ordine alla portata dell'art. 14 L. 689/81, e del legislatore, in ordine all'entità delle sanzioni, solo in epoca successiva al deposito del ricorso in opposizione. Esse per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata;
2) Compensa per 4/5 le spese di lite e condanna al pagamento della CP_1 restante parte, che liquida in complessivi euro 600,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso lì, 29.09.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all'udienza di discussione del 29.09.2025, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1773/23 R.G. e vertente TRA in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t. rapp.ta e difesa dall'Avv. Walter Mauriello;
Parte_1
– ricorrente –
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difesa dall'avv. Itala De CP_1
Benedictis;
– resistente – MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21.3.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI - 000443130, emessa a titolo di sanzione amministrativa per violazioni accertate in riferimento all'annualità 2016, per un importo complessivo di euro 10.000,00. A sostegno dell'opposizione deduceva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per intervenuta prescrizione, per omessa motivazione, nonché per omessa notifica degli atti prodromici in violazione dell'art. 14 L. 689781. Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi l'illegittimità dell'atto. Vinte le spese, con attribuzione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva, tardivamente, l' eccependo in CP_1 via preliminare l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione ex adverso sollevata;
nel merito, rilevava, che la sanzione amministrativa per l'ordinanza opposta, in ottemperanza alle disposizioni di cui al Msg. n. 3516 del 27.09.22, era stata ridotta ad euro 803,76, versando in atti il relativo provvedimento. Considerata la natura documentale della controversia, essa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso merita accoglimento. VIZIO DI MOTIVAZIONE È infondata la censura inerente al vizio di motivazione. Quest'ultima è presente all'interno dell'atto, motivato per relationem anche mediante il richiamo all'atto di accertamento. A ciò si aggiunga che dalla lettura dell'ordinanza ingiunzione si comprende la violazione e l'epoca della stessa sicché l'onere di motivazione deve ritenersi assolto. RIDETERMINAZIONE È infondata anche l'argomentazione difensiva, reiterata nelle note ex art. 127 ter c.p.c., nonché in occasione della discussione orale, tesa a desumere argomenti favorevoli al ricorso dall'avvenuta rideterminazione dell'importo ingiunto in corso di causa. La tesi è erronea, posto che il ricalcolo, e conseguente provvedimento di rettifica, sono stati imposti dall'entrata in vigore, in epoca successiva alla notifica dell'atto impugnato, del D.L. 48/23 che ha indicato differenti modalità di calcolo delle sanzioni e a cui si è CP_1 adeguato. OMESSA NOTIFICA DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO Anche la doglianza inerente all'omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto è da ritenersi infondata. Invero, è versata in atti prova della notifica dell'atto di accertamento. PRESCRIZIONE L'avvenuta notifica dell'atto di accertamento il 7.12.2017 comporta il rigetto dell'eccezione. È pacifico che il termine di prescrizione applicabile in subiecta materia è quinquennale, stante il disposto in tal senso dell'art. 28 L. 689/81, secondo cui “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”. Ne consegue che, stante la notifica dell'atto di accertamento il 7.12.2017, e dell'atto impugnato il 21.02.2023, il termine di prescrizione quinquennale non risulta decorso. Invero, ai fini del computo occorre tenere presente il periodo di 98 giorni di sospensione determinato dall'emergenza pandemica da VI 19 (dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis L. n. 27/2020). Per effetto di tale sospensione, a seguito della notifica dell'atto di accertamento in data 7.12.2017, il termine di 5 anni sarebbe andato a consumarsi in data 15.03.2023, mentre l'ingiunzione risulta notificata prima. VIOLAZIONE ART. 14 L. 689/17 È fondata, invece, l'eccezione di decadenza. L'art. 14 L. 689/81 dispone che “La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.”. Dall'esame della documentazione in atti, risulta che l'atto di accertamento, relativo all'omesso versamento delle ritenute per l'anno 2016, è stato notificato alla parte ricorrente il 7.12.2017, dunque ben oltre il termine di decadenza di 90 giorni previsto dal citato art. 14. Risulta, dunque, maturata la decadenza prevista dalla norma. Sulla questione si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, tra le altre, con sentenza n. 8079 del 27.03.2025, sostenendo la piena applicabilità del termine previsto dall'art. 14 L. 689/81 anche alle ordinanze ingiunzione emesse dall' “va rilevato che l'art. CP_1
6, d.lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”; e se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le “sanzioni amministrative previste dal presente decreto” debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, “si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso”(…) Si tratta, ad avviso del Collegio, di una soluzione costituzionalmente necessitata ove si consideri che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, l. n. 689/1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, la Corte costituzionale ha nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare anche “la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere”, in quanto “la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale”, e la sua individuazione in un momento “non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost.” (Corte cost. n. 151 del 2021). 11. In altri termini, è il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, ad imporre all'interprete di ritenere che il termine previsto all'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, sia un termine di decadenza: diversamente opinando, infatti, l' “esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato”, resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, l. n. 689/1981), che tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi “inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione” (così ancora Corte cost. n. 151 del 2021, cit.)”. Nel caso di specie, l'accertamento risulta notificato ben oltre il termine di decadenza di 90 giorni previsto dalla legge. Invero, quanto al dies a quo di decorrenza del predetto termine, altrettanto recentemente la Corte di Cassazione ha formulato il seguente principio di diritto:
“il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, l deve notificare al responsabile la violazione amministrativa CP_1 concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell alcuna attività istruttoria” (da CP_1 ultimo Cass. n. 9015/25). La correttezza dell'interpretazione offerta dalla Corte di Cassazione, peraltro, trova conferma anche nel disposto dell'art. 23 D.L. 48/23, laddove dispone che “Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1- bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”. Ebbene, il fatto che il Legislatore abbia inteso stabilire, solo per gli illeciti commessi a partire dal 1.01.23, un termine decadenziale superiore, precisando che trattasi di disposizione derogatoria rispetto all'art. 14, consente di ritenere senz'altro applicabile il termine ivi previsto alla violazione per cui è causa. Il ricorso va, pertanto accolto, con accertamento dell'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata. SPESE DI LITE Le spese di lite sono compensate per 4/5 tra le parti, tenuto conto dell'intervento della Corte di Cassazione, in ordine alla portata dell'art. 14 L. 689/81, e del legislatore, in ordine all'entità delle sanzioni, solo in epoca successiva al deposito del ricorso in opposizione. Esse per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata;
2) Compensa per 4/5 le spese di lite e condanna al pagamento della CP_1 restante parte, che liquida in complessivi euro 600,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso lì, 29.09.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli